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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/12/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 332/2024 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 332 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
-c.f. P.I. sede legale in Zagabria, Listopadska 2 e Parte_1 P.IVA_1 PartitaIVA_2 con sede secondaria ed organizzativa in Trieste, Corso Italia n. 31, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof.
OV RI - c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Quinto CodiceFiscale_1
Aurelio MA n. 7,
-appellante-
E
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Curioni ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Erba (CO) Corso XXV Aprile 175/A.
- appellata-
(c.f. ) residente in [...]. Controparte_2 C.F._3
-appellato contumace-
Oggetto: appello in materia di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 10 novembre 2025, il cui provvedimento veniva comunicato il giorno successivo, la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per parte appellante d.d.: Parte_1
1 “nel merito, in via principale, accogliere il presente appello e di conseguenza annullare la sentenza oggetto di gravame e condannare la Sig.ra alla restituzione di quanto ottenuto a titolo di sorte e a titolo Controparte_1 di compensi legali in forza della menzionata sentenza;
in via subordinata annullare la sentenza ed istruire il procedimento di appello, con salvezza di ogni diritto;
in ogni caso, condannare parte appellata alla restituzione degli importi indebitamente ricevuti sulla base della sentenza e condannare la stessa al pagamento di spese e compensi relativi al presente grado.”
per parte appellata : Controparte_1
“nel merito: In via principale: - Rigettare, per i motivi esposti in premessa, l'appello proposto dalla Pt_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza N.450/2023 emessa dal Giudice di Pace di Como, nella Parte_1 persona della Dott.ssa Capotosto Barbara, a definizione del procedimento R.G. n.30/2023; In punto spese: - In ogni caso condannare l'odierno appellante, al rimborso delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 30.01.2024 Parte_1 evocava in giudizio e , per ottenere la riforma della sentenza n. 450/2023 Controparte_1 Controparte_2 depositata il 22.06.2023 con cui il Giudice di Pace di Como, ad esito del giudizio R.G. n. 30/2023, aveva accolto la domanda di volta ad ottenere la condanna di al risarcimento dei danni riscontrati sulla CP_1 Pt_1 staccionata di sua proprietà in seguito ad un sinistro stradale occorso in data 01.02.2022, allorquando il veicolo di proprietà di , assicurato con avrebbe impattato contro la detta staccionata. CP_2 Pt_1
Il procedimento davanti al giudice di prime cure aveva visto la costituzione di mentre Parte_1
era rimasto contumace: la compagnia assicuratrice si era costituita tardivamente eccependo la CP_2 legittimazione attiva di on avendo la stessa dimostrato la sua qualifica di proprietaria e contestando CP_1 altresì la legittimazione della stessa ad incardinare -in via diretta- l'azione nei confronti della;
aveva Pt_1 inoltre contestato an e quantum debeatur, per carenza di prova, rispettivamente, della dinamica del sinistro e dei danni lamentati. Veniva svolta istruttoria orale con l'assunzione della prova rilasciata dal teste attoreo
(agente verbalizzante) e di seguito la causa veniva rinviata per la precisazione delle Testimone_1 conclusioni, all'esito delle quali veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 450/2023 a definizione del giudizio, il magistrato di prime cure aveva ritenuto sussistente la legittimazione attiva dell'attrice, la prova dell'evento dannoso e del nesso causale e la quantificazione dei danni e aveva pertanto concluso per l'accoglimento integrale della domanda proposta da CP_1
Con l'appello interposto la compagnia CU insisteva sulle due eccezioni svolte in primo grado -di difetto di legittimazione attiva di e di improcedibilità per carenza di azione diretta del danneggiato nei CP_1 confronti della compagnia CU del danneggiante-, disattese dal giudice di prime cure per presunta tardività e, comunque, per infondatezza.
Quale ulteriore profilo d'appello, si doleva inoltre della carenza motivazionale della sentenza in ordine Pt_1 alla prova dell'an debeatur e all'individuazione della responsabilità esclusivamente in capo all'assicurato
, non essendo stata fornita, secondo la propria tesi, alcuna prova documentale né orale volta a far CP_2 emergere che sia stato il veicolo di proprietà dell'assicurato a danneggiare la staccionata di cui l'attrice rivendica la proprietà (e conseguentemente i danni).
Tali deduzioni venivano contestate dall' appellata tempestivamente costituitasi, per come rilevato dal CP_1
Giudice all' udienza del 19.06.2025 (con revoca della precedente declaratoria di contumacia); quanto a CP_3
2
[...] stante la accertata irreperibilità (cfr. all.2 certificato storico anagrafico), veniva disposta la rinnovazione della notifica (dell'atto di citazione) con nuova udienza fissata al 8 gennaio 2025. in tale data, verificatane la mancata costituzione nonostante rituale notifica, veniva dichiarata la contumacia di , venivano altresì rigettate le CP_2 richieste istruttorie formulate dalle parti ed il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per il trattenimento in decisione al 10 novembre 2025, data nella quale lette le note di trattazione scritta - anche con funzione di note conclusive- depositate da entrambe, anticipate dal tempestivo deposito di fogli di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
II. Sussiste la competenza del Tribunale di Como, quale giudice dell'appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace del medesimo circondario. Tempestivo risulta l'appello e ritualmente instaurato il contraddittorio.
Corretta è la declaratoria di contumacia di , per mancata costituzione in vista dell'udienza del Controparte_2
8.1.2025 nonostante rituale notifica, in rinnovazione, intervenuta il 2.8.2024.
III. L'appello di fonda sulle medesime motivazioni già rese in sede di comparsa di Parte_1 costituzione e risposta in primo grado, ovvero preliminarmente sulla carenza di legittimazione ad agire di e sulla proposizione tardiva di tale eccezione, sulla carenza dell'azione diretta nei confronti Controparte_1 dell'impresa assicuratrice ai sensi dell'art. 18 della legge 990/1969; nonché nel merito, sulla mancata prova dell'an, del nesso causale e sulla quantificazione del danno, per come infra precisata.
Anche solo l'accoglimento di uno dei primi tre profili determina l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Ebbene, gli stessi –quantomeno in relazione ai primi due, con assorbimento del terzo- diversamente dalle valutazioni compiute dal primo giudice, devono ritenersi fondati.
Giova trattare partitamente ciascuno dei motivi di impugnazione.
III.I - L'eccezione di carenza di legittimazione attiva (dell'attrice in primo grado, cioè ) deve Controparte_1 ritenersi fondata e non tardiva. È stato infatti sancito dalla Corte di Cassazione che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la renda legittimata ad agire, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. (Cass. Sez. Unite n. 2951/2016, vds anche Cass n. 11724/2022).
L'eccezione pertanto, invero già svolta in primo grado (diversamente da quanto sostenuto da parte appellata, vds pag. 2 comparsa di costituzione primo grado), ove anche non lo fosse stata, non avrebbe costituito un motivo di novum in appello trattandosi di profilo rilevabile d'ufficio –eccezione in senso lato- e dunque non condizionata all'onere di allegazione della parte, né tanto meno al rispetto dei termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti.
Parte appellata, nonostante due volte –in due diversi gradi- sollecitata sul punto da controparte, non ha dato prova effettiva della riconducibilità a sé della proprietà del né tanto meno della Parte_2 staccionata danneggiata.
Il giudice di primo grado ha fondato la propria decisione in merito a tale eccezione su quanto semplicemente dedotto da ma non provato documentalmente, o quantomeno articolatamente dedotto;
né alla CP_1 positiva verifica della circostanza è potuto giungere aliunde, ad esempio alla luce della prova testimoniale resa da , titolare dell'impresa edile che ha sistemato la staccionata: la circostanza che siano stati Testimone_2 effettivamente svolti da costui dei lavori su incarico di non prova infatti con ragionevole probabilità CP_1
3 che ella sia la proprietaria, ben potendo esservi non sovrapponibilità tra committenza e proprietà (e peraltro tenuto conto che in sede testimoniale riferisce anche di non essere stato pagato, da nessuno, quindi Tes_2 nemmeno da ad ulteriore irrilevanza dell'identificazione del committente in . D'altra parte, CP_1 CP_1 nemmeno l'Agente verbalizzante dichiara alcunché in merito all'effettivo accertamento della proprietà Tes_1 della staccionata danneggiata in capo alla CP_1
Parte appellata, al fine di adempiere al proprio onere probatorio in merito, produce, nel presente giudizio con atto successivo all'atto introduttivo, una visura catastale per soggetto che però, oltre ad essere tardiva nella sua produzione (poiché non acclusa all'atto introduttivo), non risulta dirimente rispetto all'effettività della proprietà: la stessa riporta infatti la proprietà di tre immobili siti in Brenna, via Monte Bianco, senza specificazione del numero civico, e senza mappa allegata al fine dell'univoca identificazione;
ciò impedisce, pertanto, la riconduzione inequivoca del bar menzionato e della relativa staccionata a tale identificativo catastale.
Deve disattendersi il rilievo di parte appellante in ordine alla presunta genericità della contestazione e carenza probatoria, dovendo l'onere di provare la propria titolarità del diritto di proprietà (e quindi legittimazione) soggiacere in capo a tanto in ragione del principio di vicinanza della prova quanto, soprattutto, alla CP_1 luce del principio dell'onere probatorio (in primo grado) ex art. 2697 c.c.
Non può pertanto dirsi assolto l'onere probatorio incombente su parte appellata rispetto al presupposto processuale la cui favorevole delibazione è stata erroneamente posta a sostegno della sentenza di primo grado, meritevole quindi, quest'ultima, di riforma.
III.II Deve ritenersi, egualmente, fondata e non proposta tardivamente anche l'eccezione sollevata dall'appellante di carenza di azione diretta nei confronti della compagnia CU . Pt_1
Anche in questo caso si tratta di eccezione attinente alla titolarità di un diritto che può essere decisa nel merito e non soggetta a decadenza ai sensi dell'art. 167 co.2 c.p.c.
L'appellata non ha fornito prova dell'effettiva responsabilità di e del veicolo di sua proprietà nella CP_2 causazione del danno: anche in questo caso il Giudice di primo grado ha fondato la propria decisione sul verbale redatto dalle autorità intervenute in loco ma che nulla hanno detto in merito alla dinamica del sinistro.
In tale verbale gli agenti accertatori hanno piuttosto constatato la presenza del veicolo di proprietà di CP_2 sul marciapiede innanzi al bar ed hanno “presunto” che fosse stato tale veicolo a danneggiare la staccionata.
A fronte di ciò e dell'assenza di prove certe circa la riconducibilità del sinistro a ed al suo veicolo, deve CP_2 ritenersi accoglibile anche l'eccezione di carenza di azione diretta nei confronti di . Pt_1
IV. L'accoglimento dei profili di eccezione determina la riforma della sentenza di primo grado, non potendo stante l'indimostrata titolarità del diritto e legittimazione attiva, essere riconosciuta titolare di una CP_1 posizione giuridica soggettiva meritevole di essere tutelata, e ristorata dell'eventuale danno subito.
Solo incidentalmente e residualmente –non rivestendo rilievo, a questo punto, per i motivi che precedono, sull'esito del giudizio- osserva il Tribunale come, peraltro, neppure la prova nell'an risulta essere stata fornita davanti al Giudice di Pace, in quanto nel verbale redatto dagli agenti accertatori, sopraggiunti dopo il paventato danneggiamento, non risultano acclarate, nemmeno descritte, la dinamica e le responsabilità del conducente del veicolo, quanto semplicemente che l'auto era stata ritrovata parcheggiata e abbandonata in prossimità della staccionata. Egualmente, non risulta provato il nesso causale tra l'evento ed i presunti danni lamentati.
4 Il motivo di appello concernente le contestazioni sul quantum debeatur è integralmente assorbito dalle valutazioni che precedono.
V. In conseguenza dell'accoglimento del gravame e della riforma della sentenza del Giudice di Pace di Como n.
n. 450/2023, il Tribunale dichiara non dovuti –e quindi da ripetersi alla compagnia CU ove già corrisposti in esecuzione della sentenza- tanto l'importo di € 975,00 oltre interessi, corrispondenti alla quantificazione dei danni conseguenti al sinistro del 1.2.2022, quanto le spese di lite del primo grado individuate in € 416.00 oltre oneri.
VI. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e dunque vengono poste a carico di parte appellata.
Esse vengono liquidate utilizzando i parametri di cui al D.M.147/2022, e secondo lo scaglione di riferimento
(fino ad € 1.100,00), avuto riguardo al valore di causa, ai medi per le prime due fasi e fra i minimi e i medi per le ultime due (stante l'assenza di istruttoria e la ripetitività in sede decisionale delle valutazioni già svolte con atto introduttivo).
Devono dichiararsi irripetibili quelle nei riguardi della parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione in appello nei confronti di e , ogni contraria istanza, deduzione ed Controparte_1 Controparte_2 eccezione respinta, così provvede:
Dichiara la contumacia di Controparte_2
Accoglie il gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 450/2023 pronunciata dal Giudice di
Pace di Como a definizione del giudizio R.G. n. 30/23:
condanna parte appellata lla ripetizione in favore di parte appellante CP_1 Parte_1 degli importi individuati in parte dispositiva della pronuncia impugnata, nonché supra al § V, poiché non dovuti.
Condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., che liquida complessivamente in € 500,00 (cinquecento/00) per Parte_1 compensi, oltre rimborso forf. Spese generali, CPA e IVA (ove dovuta) come per legge, ed oltre € 64,50 per spese esenti.
Dichiara irripetibili le spese di lite tra le parti costituite nei rapporti con . Controparte_2
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Così deciso in Como il 23 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giorgio Previte
provvedimento redatto con la collaborazione del GOP assegnato all'UPP dott.ssa Giulia Oldani
5
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 332 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
-c.f. P.I. sede legale in Zagabria, Listopadska 2 e Parte_1 P.IVA_1 PartitaIVA_2 con sede secondaria ed organizzativa in Trieste, Corso Italia n. 31, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof.
OV RI - c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Quinto CodiceFiscale_1
Aurelio MA n. 7,
-appellante-
E
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Curioni ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Erba (CO) Corso XXV Aprile 175/A.
- appellata-
(c.f. ) residente in [...]. Controparte_2 C.F._3
-appellato contumace-
Oggetto: appello in materia di responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 10 novembre 2025, il cui provvedimento veniva comunicato il giorno successivo, la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per parte appellante d.d.: Parte_1
1 “nel merito, in via principale, accogliere il presente appello e di conseguenza annullare la sentenza oggetto di gravame e condannare la Sig.ra alla restituzione di quanto ottenuto a titolo di sorte e a titolo Controparte_1 di compensi legali in forza della menzionata sentenza;
in via subordinata annullare la sentenza ed istruire il procedimento di appello, con salvezza di ogni diritto;
in ogni caso, condannare parte appellata alla restituzione degli importi indebitamente ricevuti sulla base della sentenza e condannare la stessa al pagamento di spese e compensi relativi al presente grado.”
per parte appellata : Controparte_1
“nel merito: In via principale: - Rigettare, per i motivi esposti in premessa, l'appello proposto dalla Pt_1
e, per l'effetto, confermare la sentenza N.450/2023 emessa dal Giudice di Pace di Como, nella Parte_1 persona della Dott.ssa Capotosto Barbara, a definizione del procedimento R.G. n.30/2023; In punto spese: - In ogni caso condannare l'odierno appellante, al rimborso delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 30.01.2024 Parte_1 evocava in giudizio e , per ottenere la riforma della sentenza n. 450/2023 Controparte_1 Controparte_2 depositata il 22.06.2023 con cui il Giudice di Pace di Como, ad esito del giudizio R.G. n. 30/2023, aveva accolto la domanda di volta ad ottenere la condanna di al risarcimento dei danni riscontrati sulla CP_1 Pt_1 staccionata di sua proprietà in seguito ad un sinistro stradale occorso in data 01.02.2022, allorquando il veicolo di proprietà di , assicurato con avrebbe impattato contro la detta staccionata. CP_2 Pt_1
Il procedimento davanti al giudice di prime cure aveva visto la costituzione di mentre Parte_1
era rimasto contumace: la compagnia assicuratrice si era costituita tardivamente eccependo la CP_2 legittimazione attiva di on avendo la stessa dimostrato la sua qualifica di proprietaria e contestando CP_1 altresì la legittimazione della stessa ad incardinare -in via diretta- l'azione nei confronti della;
aveva Pt_1 inoltre contestato an e quantum debeatur, per carenza di prova, rispettivamente, della dinamica del sinistro e dei danni lamentati. Veniva svolta istruttoria orale con l'assunzione della prova rilasciata dal teste attoreo
(agente verbalizzante) e di seguito la causa veniva rinviata per la precisazione delle Testimone_1 conclusioni, all'esito delle quali veniva trattenuta in decisione.
Con la sentenza n. 450/2023 a definizione del giudizio, il magistrato di prime cure aveva ritenuto sussistente la legittimazione attiva dell'attrice, la prova dell'evento dannoso e del nesso causale e la quantificazione dei danni e aveva pertanto concluso per l'accoglimento integrale della domanda proposta da CP_1
Con l'appello interposto la compagnia CU insisteva sulle due eccezioni svolte in primo grado -di difetto di legittimazione attiva di e di improcedibilità per carenza di azione diretta del danneggiato nei CP_1 confronti della compagnia CU del danneggiante-, disattese dal giudice di prime cure per presunta tardività e, comunque, per infondatezza.
Quale ulteriore profilo d'appello, si doleva inoltre della carenza motivazionale della sentenza in ordine Pt_1 alla prova dell'an debeatur e all'individuazione della responsabilità esclusivamente in capo all'assicurato
, non essendo stata fornita, secondo la propria tesi, alcuna prova documentale né orale volta a far CP_2 emergere che sia stato il veicolo di proprietà dell'assicurato a danneggiare la staccionata di cui l'attrice rivendica la proprietà (e conseguentemente i danni).
Tali deduzioni venivano contestate dall' appellata tempestivamente costituitasi, per come rilevato dal CP_1
Giudice all' udienza del 19.06.2025 (con revoca della precedente declaratoria di contumacia); quanto a CP_3
2
[...] stante la accertata irreperibilità (cfr. all.2 certificato storico anagrafico), veniva disposta la rinnovazione della notifica (dell'atto di citazione) con nuova udienza fissata al 8 gennaio 2025. in tale data, verificatane la mancata costituzione nonostante rituale notifica, veniva dichiarata la contumacia di , venivano altresì rigettate le CP_2 richieste istruttorie formulate dalle parti ed il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per il trattenimento in decisione al 10 novembre 2025, data nella quale lette le note di trattazione scritta - anche con funzione di note conclusive- depositate da entrambe, anticipate dal tempestivo deposito di fogli di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
II. Sussiste la competenza del Tribunale di Como, quale giudice dell'appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace del medesimo circondario. Tempestivo risulta l'appello e ritualmente instaurato il contraddittorio.
Corretta è la declaratoria di contumacia di , per mancata costituzione in vista dell'udienza del Controparte_2
8.1.2025 nonostante rituale notifica, in rinnovazione, intervenuta il 2.8.2024.
III. L'appello di fonda sulle medesime motivazioni già rese in sede di comparsa di Parte_1 costituzione e risposta in primo grado, ovvero preliminarmente sulla carenza di legittimazione ad agire di e sulla proposizione tardiva di tale eccezione, sulla carenza dell'azione diretta nei confronti Controparte_1 dell'impresa assicuratrice ai sensi dell'art. 18 della legge 990/1969; nonché nel merito, sulla mancata prova dell'an, del nesso causale e sulla quantificazione del danno, per come infra precisata.
Anche solo l'accoglimento di uno dei primi tre profili determina l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Ebbene, gli stessi –quantomeno in relazione ai primi due, con assorbimento del terzo- diversamente dalle valutazioni compiute dal primo giudice, devono ritenersi fondati.
Giova trattare partitamente ciascuno dei motivi di impugnazione.
III.I - L'eccezione di carenza di legittimazione attiva (dell'attrice in primo grado, cioè ) deve Controparte_1 ritenersi fondata e non tardiva. È stato infatti sancito dalla Corte di Cassazione che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la renda legittimata ad agire, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. (Cass. Sez. Unite n. 2951/2016, vds anche Cass n. 11724/2022).
L'eccezione pertanto, invero già svolta in primo grado (diversamente da quanto sostenuto da parte appellata, vds pag. 2 comparsa di costituzione primo grado), ove anche non lo fosse stata, non avrebbe costituito un motivo di novum in appello trattandosi di profilo rilevabile d'ufficio –eccezione in senso lato- e dunque non condizionata all'onere di allegazione della parte, né tanto meno al rispetto dei termini di preclusione fissati per l'esercizio dei poteri assertivi delle parti.
Parte appellata, nonostante due volte –in due diversi gradi- sollecitata sul punto da controparte, non ha dato prova effettiva della riconducibilità a sé della proprietà del né tanto meno della Parte_2 staccionata danneggiata.
Il giudice di primo grado ha fondato la propria decisione in merito a tale eccezione su quanto semplicemente dedotto da ma non provato documentalmente, o quantomeno articolatamente dedotto;
né alla CP_1 positiva verifica della circostanza è potuto giungere aliunde, ad esempio alla luce della prova testimoniale resa da , titolare dell'impresa edile che ha sistemato la staccionata: la circostanza che siano stati Testimone_2 effettivamente svolti da costui dei lavori su incarico di non prova infatti con ragionevole probabilità CP_1
3 che ella sia la proprietaria, ben potendo esservi non sovrapponibilità tra committenza e proprietà (e peraltro tenuto conto che in sede testimoniale riferisce anche di non essere stato pagato, da nessuno, quindi Tes_2 nemmeno da ad ulteriore irrilevanza dell'identificazione del committente in . D'altra parte, CP_1 CP_1 nemmeno l'Agente verbalizzante dichiara alcunché in merito all'effettivo accertamento della proprietà Tes_1 della staccionata danneggiata in capo alla CP_1
Parte appellata, al fine di adempiere al proprio onere probatorio in merito, produce, nel presente giudizio con atto successivo all'atto introduttivo, una visura catastale per soggetto che però, oltre ad essere tardiva nella sua produzione (poiché non acclusa all'atto introduttivo), non risulta dirimente rispetto all'effettività della proprietà: la stessa riporta infatti la proprietà di tre immobili siti in Brenna, via Monte Bianco, senza specificazione del numero civico, e senza mappa allegata al fine dell'univoca identificazione;
ciò impedisce, pertanto, la riconduzione inequivoca del bar menzionato e della relativa staccionata a tale identificativo catastale.
Deve disattendersi il rilievo di parte appellante in ordine alla presunta genericità della contestazione e carenza probatoria, dovendo l'onere di provare la propria titolarità del diritto di proprietà (e quindi legittimazione) soggiacere in capo a tanto in ragione del principio di vicinanza della prova quanto, soprattutto, alla CP_1 luce del principio dell'onere probatorio (in primo grado) ex art. 2697 c.c.
Non può pertanto dirsi assolto l'onere probatorio incombente su parte appellata rispetto al presupposto processuale la cui favorevole delibazione è stata erroneamente posta a sostegno della sentenza di primo grado, meritevole quindi, quest'ultima, di riforma.
III.II Deve ritenersi, egualmente, fondata e non proposta tardivamente anche l'eccezione sollevata dall'appellante di carenza di azione diretta nei confronti della compagnia CU . Pt_1
Anche in questo caso si tratta di eccezione attinente alla titolarità di un diritto che può essere decisa nel merito e non soggetta a decadenza ai sensi dell'art. 167 co.2 c.p.c.
L'appellata non ha fornito prova dell'effettiva responsabilità di e del veicolo di sua proprietà nella CP_2 causazione del danno: anche in questo caso il Giudice di primo grado ha fondato la propria decisione sul verbale redatto dalle autorità intervenute in loco ma che nulla hanno detto in merito alla dinamica del sinistro.
In tale verbale gli agenti accertatori hanno piuttosto constatato la presenza del veicolo di proprietà di CP_2 sul marciapiede innanzi al bar ed hanno “presunto” che fosse stato tale veicolo a danneggiare la staccionata.
A fronte di ciò e dell'assenza di prove certe circa la riconducibilità del sinistro a ed al suo veicolo, deve CP_2 ritenersi accoglibile anche l'eccezione di carenza di azione diretta nei confronti di . Pt_1
IV. L'accoglimento dei profili di eccezione determina la riforma della sentenza di primo grado, non potendo stante l'indimostrata titolarità del diritto e legittimazione attiva, essere riconosciuta titolare di una CP_1 posizione giuridica soggettiva meritevole di essere tutelata, e ristorata dell'eventuale danno subito.
Solo incidentalmente e residualmente –non rivestendo rilievo, a questo punto, per i motivi che precedono, sull'esito del giudizio- osserva il Tribunale come, peraltro, neppure la prova nell'an risulta essere stata fornita davanti al Giudice di Pace, in quanto nel verbale redatto dagli agenti accertatori, sopraggiunti dopo il paventato danneggiamento, non risultano acclarate, nemmeno descritte, la dinamica e le responsabilità del conducente del veicolo, quanto semplicemente che l'auto era stata ritrovata parcheggiata e abbandonata in prossimità della staccionata. Egualmente, non risulta provato il nesso causale tra l'evento ed i presunti danni lamentati.
4 Il motivo di appello concernente le contestazioni sul quantum debeatur è integralmente assorbito dalle valutazioni che precedono.
V. In conseguenza dell'accoglimento del gravame e della riforma della sentenza del Giudice di Pace di Como n.
n. 450/2023, il Tribunale dichiara non dovuti –e quindi da ripetersi alla compagnia CU ove già corrisposti in esecuzione della sentenza- tanto l'importo di € 975,00 oltre interessi, corrispondenti alla quantificazione dei danni conseguenti al sinistro del 1.2.2022, quanto le spese di lite del primo grado individuate in € 416.00 oltre oneri.
VI. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e dunque vengono poste a carico di parte appellata.
Esse vengono liquidate utilizzando i parametri di cui al D.M.147/2022, e secondo lo scaglione di riferimento
(fino ad € 1.100,00), avuto riguardo al valore di causa, ai medi per le prime due fasi e fra i minimi e i medi per le ultime due (stante l'assenza di istruttoria e la ripetitività in sede decisionale delle valutazioni già svolte con atto introduttivo).
Devono dichiararsi irripetibili quelle nei riguardi della parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1 citazione in appello nei confronti di e , ogni contraria istanza, deduzione ed Controparte_1 Controparte_2 eccezione respinta, così provvede:
Dichiara la contumacia di Controparte_2
Accoglie il gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 450/2023 pronunciata dal Giudice di
Pace di Como a definizione del giudizio R.G. n. 30/23:
condanna parte appellata lla ripetizione in favore di parte appellante CP_1 Parte_1 degli importi individuati in parte dispositiva della pronuncia impugnata, nonché supra al § V, poiché non dovuti.
Condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., che liquida complessivamente in € 500,00 (cinquecento/00) per Parte_1 compensi, oltre rimborso forf. Spese generali, CPA e IVA (ove dovuta) come per legge, ed oltre € 64,50 per spese esenti.
Dichiara irripetibili le spese di lite tra le parti costituite nei rapporti con . Controparte_2
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.
Così deciso in Como il 23 dicembre 2025
Il Giudice dott. Giorgio Previte
provvedimento redatto con la collaborazione del GOP assegnato all'UPP dott.ssa Giulia Oldani
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