CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 26/01/2026, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1033/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SS ER, Presidente
IACUZIO AN SAVERIO, Relatore
DE IORIS MARIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11538/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL.RIF.IST.RIM IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- SIL.RIF.IST.RIM IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- SIL.RIF.IST.RIM IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12916/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, l'Avv. Ricorrente_1 adiva questa Corte avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, presentata in data 20 dicembre 2023, con la quale il contribuente aveva richiesto la restituzione dell'importo complessivo di € 19.987,00, indebitamente versato per l'anno d'imposta 2018 a titolo di IRPEF (per € 18.196,00), Addizionale Regionale (per € 1.410,00) e
Addizionale Comunale (per € 381,00).
Il ricorrente premetteva di essere socio, per l'annualità 2018, dello Studio Legale Ricorrente_1 & Nominativo_1, con una quota di partecipazione pari al 30,70%. Esponeva che lo Studio Associato aveva indicato nella dichiarazione dei redditi (Modello RE 2019), tra i compensi derivanti dall'attività professionale, anche l'importo complessivo di € 139.210,00, percepito a titolo di spese forfettarie addebitate ai clienti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014.
Di conseguenza, la quota di spettanza del ricorrente, pari a € 42.318,00 (ovvero il 30,70% di € 139.210,00), era stata imputata per trasparenza al medesimo nel Quadro RH del Modello Unico 2019 (periodo d'imposta
2018), concorrendo così alla formazione del suo reddito complessivo e alla liquidazione delle imposte oggetto dell'istanza di rimborso.
A sostegno del ricorso, deduceva un unico motivo, lamentando l'illegittimità del diniego tacito alla luce della
"non tassabilità" dei compensi percepiti a titolo di spese forfettarie.
Argomentava il ricorrente che tali somme, previste dall'art. 13, comma 10, della L. n. 247/2012 e dal D.M.
n. 55/2014, non costituiscono un incremento patrimoniale o "ricchezza nuova", bensì un mero "ristoro" di costi "effettivi ma non documentabili" (come specificato nella Relazione Illustrativa al D.M. 55/2014), sostenuti dal professionista per la gestione generale dello studio.
Tali importi, qualificabili come "presunzione relativa di spesa", non concorrerebbero pertanto alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette.
A conforto della propria tesi, il ricorrente richiamava l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 44 del 2019, nonché diverse pronunce di merito, tra cui, in particolare, due sentenze favorevoli ottenute dal proprio socio,
Avv. Nominativo_1, su identica questione, per gli anni d'imposta 2016 (Sent. CTP Roma n. 10420/21) e 2017 (Sent. CGT Roma n. 4405/2024).
Il ricorrente produceva, altresì, documentazione contabile e fiscale (All. 4, 5, 7, 8, 15, 16) a comprova dell'avvenuta tassazione e del calcolo del rimborso richiesto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, la quale, mediante controdeduzioni, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva l'integrale rigetto.
L'Ufficio resistente sosteneva la piena imponibilità delle somme in questione, qualificandole come componenti positive di reddito ai sensi dell'art. 54, comma 1, del TUIR. Secondo la tesi erariale, la determinazione del reddito di lavoro autonomo è data dalla differenza tra compensi percepiti e spese effettive e documentate.
Le spese forfettarie, per loro stessa natura non documentate e non anticipate "in nome e per conto del cliente", non potrebbero essere considerate rimborsi spese fiscalmente irrilevanti, ma rientrerebbero nella
"lata accezione di compenso", configurandosi come "mera percezione di denaro" e, come tali, tassabili.
A sostegno della propria posizione, l'Amministrazione Finanziaria produceva due sentenze relative al medesimo ricorrente, Avv. Ricorrente_1, e alla medesima questione di diritto, sebbene per l'anno d'imposta 2016: (1) la Sentenza n. 5371/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva rigettato l'originario ricorso del contribuente;
(2) la Sentenza n. 3793/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, che, nel rigettare l'appello dell'Avv. Ricorrente_1, aveva confermato l'imponibilità di dette somme, rilevando altresì che l'assoggettamento delle stesse a IVA e contributo cassa forense in fattura ne confermava la natura di compenso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La controversia verte sulla qualificazione giuridica e fiscale, ai fini delle imposte dirette, delle somme percepite dai professionisti forensi a titolo di "rimborso spese forfettarie", disciplinate dall'art. 13, comma 10, della L.
n. 247/2012 e dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014.
Il ricorrente ne sostiene la natura di reintegrazione patrimoniale di costi, non tassabile;
la resistente
Amministrazione ne afferma la natura di compenso aggiuntivo, imponibile ai sensi dell'art. 54 del TUIR.
Ritiene questo Collegio che la tesi dell'Amministrazione resistente sia giuridicamente corretta e debba essere accolta.
La determinazione del reddito di lavoro autonomo è disciplinata in via esclusiva dall'art. 54, comma 1, del
TUIR, il quale stabilisce che esso è costituito dalla "differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta... e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione".
La norma fiscale, nel definire i componenti positivi del reddito, utilizza una "lata accezione di compenso" e ammette l'esclusione dal reddito dei soli rimborsi spese che siano analiticamente documentati e che siano stati anticipati "in nome e per conto del cliente".
Le somme in oggetto, per loro stessa natura "forfettarie" e, per definizione, non documentate, non rientrano in tale stringente categoria di esclusione. Esse non costituiscono un "ristoro" di costi specifici anticipati per il cliente, bensì, come correttamente sostenuto dalla difesa erariale, una "mera percezione di denaro" che concorre alla formazione del reddito imponibile.
Il fatto che la legge professionale (L. n. 247/2012) ne preveda la corresponsione obbligatoria in misura fissa
(15%) non ne muta la natura fiscale. Tale norma, di carattere civilistico, definisce il quantum dovuto dal cliente all'avvocato, ma non deroga al principio di tassatività della norma fiscale (art. 54 TUIR). Quest'ultima, ai fini della determinazione del reddito, non ammette la deduzione di costi non documentati, se non nei casi da essa espressamente previsti. Il rimborso forfettario, essendo svincolato dalla dimostrazione di costi effettivi, assume pertanto la natura di componente positiva di reddito.
Questo Collegio è consapevole del contrasto giurisprudenziale sulla materia, evidenziato peraltro dalle stesse parti. Il ricorrente ha prodotto sentenze favorevoli ottenute dal proprio socio (Avv. Nominativo_1) per gli anni d'imposta 2016 e 2017 (Sent. n. 10420/21 e n. 4405/2024) e ha richiamato l'Ordinanza di Cassazione n. 44 del 2019.
Tuttavia, si ritiene di non aderire a tale orientamento, giudicandolo recessivo rispetto alla tesi opposta, la quale appare giuridicamente più rigorosa e, nel caso di specie, suffragata da precedenti giurisprudenziali specifici e convincenti.
Si ritiene, infatti, di dover dare continuità all'orientamento, ben più pertinente, espresso nei confronti del medesimo ricorrente, Avv. Ricorrente_1, per l'anno d'imposta 2016. L'Agenzia delle Entrate ha infatti prodotto in giudizio la Sentenza n. 5371/2021 della CTP di Roma e, soprattutto, la Sentenza n. 3793/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, che hanno entrambe rigettato l'identica domanda di rimborso presentata dall'odierno contribuente.
Si condividono appieno le motivazioni espresse dalla CGT di II Grado del Lazio laddove afferma che, sebbene la legge professionale indichi tale somma come "rimborso", essa è "nella sostanza svincolato dalla dimostrazione di costi effettivamente sostenuti". Per tale motivo, "possiede i caratteri sostanziali di una percezione di denaro e, come tale, di reddito soggetto ad obbligo dichiarativo".
Come ulteriormente rilevato in quella sede, la stessa prassi di assoggettare tale importo a IVA e al contributo per la Cassa Forense in fattura (come emerge dalla documentazione prodotta) ne conferma la natura di compenso imponibile, e non di mero ristoro di costi fiscalmente neutro.
Per questi motivi
, l'importo di € 42.318,00 è stato legittimamente incluso nel reddito imponibile del ricorrente per l'anno d'imposta 2018. Il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione Finanziaria è, pertanto, legittimo e il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Per quanto attiene alle spese di lite, stante il contrasto giurisprudenziale sulla materia, sussistono giusti motivi per la loro totale compensazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SS ER, Presidente
IACUZIO AN SAVERIO, Relatore
DE IORIS MARIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11538/2024 depositato il 24/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SIL.RIF.IST.RIM IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- SIL.RIF.IST.RIM IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- SIL.RIF.IST.RIM IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12916/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, l'Avv. Ricorrente_1 adiva questa Corte avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso, presentata in data 20 dicembre 2023, con la quale il contribuente aveva richiesto la restituzione dell'importo complessivo di € 19.987,00, indebitamente versato per l'anno d'imposta 2018 a titolo di IRPEF (per € 18.196,00), Addizionale Regionale (per € 1.410,00) e
Addizionale Comunale (per € 381,00).
Il ricorrente premetteva di essere socio, per l'annualità 2018, dello Studio Legale Ricorrente_1 & Nominativo_1, con una quota di partecipazione pari al 30,70%. Esponeva che lo Studio Associato aveva indicato nella dichiarazione dei redditi (Modello RE 2019), tra i compensi derivanti dall'attività professionale, anche l'importo complessivo di € 139.210,00, percepito a titolo di spese forfettarie addebitate ai clienti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 55 del 2014.
Di conseguenza, la quota di spettanza del ricorrente, pari a € 42.318,00 (ovvero il 30,70% di € 139.210,00), era stata imputata per trasparenza al medesimo nel Quadro RH del Modello Unico 2019 (periodo d'imposta
2018), concorrendo così alla formazione del suo reddito complessivo e alla liquidazione delle imposte oggetto dell'istanza di rimborso.
A sostegno del ricorso, deduceva un unico motivo, lamentando l'illegittimità del diniego tacito alla luce della
"non tassabilità" dei compensi percepiti a titolo di spese forfettarie.
Argomentava il ricorrente che tali somme, previste dall'art. 13, comma 10, della L. n. 247/2012 e dal D.M.
n. 55/2014, non costituiscono un incremento patrimoniale o "ricchezza nuova", bensì un mero "ristoro" di costi "effettivi ma non documentabili" (come specificato nella Relazione Illustrativa al D.M. 55/2014), sostenuti dal professionista per la gestione generale dello studio.
Tali importi, qualificabili come "presunzione relativa di spesa", non concorrerebbero pertanto alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette.
A conforto della propria tesi, il ricorrente richiamava l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 44 del 2019, nonché diverse pronunce di merito, tra cui, in particolare, due sentenze favorevoli ottenute dal proprio socio,
Avv. Nominativo_1, su identica questione, per gli anni d'imposta 2016 (Sent. CTP Roma n. 10420/21) e 2017 (Sent. CGT Roma n. 4405/2024).
Il ricorrente produceva, altresì, documentazione contabile e fiscale (All. 4, 5, 7, 8, 15, 16) a comprova dell'avvenuta tassazione e del calcolo del rimborso richiesto.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, la quale, mediante controdeduzioni, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva l'integrale rigetto.
L'Ufficio resistente sosteneva la piena imponibilità delle somme in questione, qualificandole come componenti positive di reddito ai sensi dell'art. 54, comma 1, del TUIR. Secondo la tesi erariale, la determinazione del reddito di lavoro autonomo è data dalla differenza tra compensi percepiti e spese effettive e documentate.
Le spese forfettarie, per loro stessa natura non documentate e non anticipate "in nome e per conto del cliente", non potrebbero essere considerate rimborsi spese fiscalmente irrilevanti, ma rientrerebbero nella
"lata accezione di compenso", configurandosi come "mera percezione di denaro" e, come tali, tassabili.
A sostegno della propria posizione, l'Amministrazione Finanziaria produceva due sentenze relative al medesimo ricorrente, Avv. Ricorrente_1, e alla medesima questione di diritto, sebbene per l'anno d'imposta 2016: (1) la Sentenza n. 5371/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva rigettato l'originario ricorso del contribuente;
(2) la Sentenza n. 3793/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, che, nel rigettare l'appello dell'Avv. Ricorrente_1, aveva confermato l'imponibilità di dette somme, rilevando altresì che l'assoggettamento delle stesse a IVA e contributo cassa forense in fattura ne confermava la natura di compenso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La controversia verte sulla qualificazione giuridica e fiscale, ai fini delle imposte dirette, delle somme percepite dai professionisti forensi a titolo di "rimborso spese forfettarie", disciplinate dall'art. 13, comma 10, della L.
n. 247/2012 e dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014.
Il ricorrente ne sostiene la natura di reintegrazione patrimoniale di costi, non tassabile;
la resistente
Amministrazione ne afferma la natura di compenso aggiuntivo, imponibile ai sensi dell'art. 54 del TUIR.
Ritiene questo Collegio che la tesi dell'Amministrazione resistente sia giuridicamente corretta e debba essere accolta.
La determinazione del reddito di lavoro autonomo è disciplinata in via esclusiva dall'art. 54, comma 1, del
TUIR, il quale stabilisce che esso è costituito dalla "differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta... e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione".
La norma fiscale, nel definire i componenti positivi del reddito, utilizza una "lata accezione di compenso" e ammette l'esclusione dal reddito dei soli rimborsi spese che siano analiticamente documentati e che siano stati anticipati "in nome e per conto del cliente".
Le somme in oggetto, per loro stessa natura "forfettarie" e, per definizione, non documentate, non rientrano in tale stringente categoria di esclusione. Esse non costituiscono un "ristoro" di costi specifici anticipati per il cliente, bensì, come correttamente sostenuto dalla difesa erariale, una "mera percezione di denaro" che concorre alla formazione del reddito imponibile.
Il fatto che la legge professionale (L. n. 247/2012) ne preveda la corresponsione obbligatoria in misura fissa
(15%) non ne muta la natura fiscale. Tale norma, di carattere civilistico, definisce il quantum dovuto dal cliente all'avvocato, ma non deroga al principio di tassatività della norma fiscale (art. 54 TUIR). Quest'ultima, ai fini della determinazione del reddito, non ammette la deduzione di costi non documentati, se non nei casi da essa espressamente previsti. Il rimborso forfettario, essendo svincolato dalla dimostrazione di costi effettivi, assume pertanto la natura di componente positiva di reddito.
Questo Collegio è consapevole del contrasto giurisprudenziale sulla materia, evidenziato peraltro dalle stesse parti. Il ricorrente ha prodotto sentenze favorevoli ottenute dal proprio socio (Avv. Nominativo_1) per gli anni d'imposta 2016 e 2017 (Sent. n. 10420/21 e n. 4405/2024) e ha richiamato l'Ordinanza di Cassazione n. 44 del 2019.
Tuttavia, si ritiene di non aderire a tale orientamento, giudicandolo recessivo rispetto alla tesi opposta, la quale appare giuridicamente più rigorosa e, nel caso di specie, suffragata da precedenti giurisprudenziali specifici e convincenti.
Si ritiene, infatti, di dover dare continuità all'orientamento, ben più pertinente, espresso nei confronti del medesimo ricorrente, Avv. Ricorrente_1, per l'anno d'imposta 2016. L'Agenzia delle Entrate ha infatti prodotto in giudizio la Sentenza n. 5371/2021 della CTP di Roma e, soprattutto, la Sentenza n. 3793/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, che hanno entrambe rigettato l'identica domanda di rimborso presentata dall'odierno contribuente.
Si condividono appieno le motivazioni espresse dalla CGT di II Grado del Lazio laddove afferma che, sebbene la legge professionale indichi tale somma come "rimborso", essa è "nella sostanza svincolato dalla dimostrazione di costi effettivamente sostenuti". Per tale motivo, "possiede i caratteri sostanziali di una percezione di denaro e, come tale, di reddito soggetto ad obbligo dichiarativo".
Come ulteriormente rilevato in quella sede, la stessa prassi di assoggettare tale importo a IVA e al contributo per la Cassa Forense in fattura (come emerge dalla documentazione prodotta) ne conferma la natura di compenso imponibile, e non di mero ristoro di costi fiscalmente neutro.
Per questi motivi
, l'importo di € 42.318,00 è stato legittimamente incluso nel reddito imponibile del ricorrente per l'anno d'imposta 2018. Il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione Finanziaria è, pertanto, legittimo e il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Per quanto attiene alle spese di lite, stante il contrasto giurisprudenziale sulla materia, sussistono giusti motivi per la loro totale compensazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.