Art. 30. (Esercizio finanziario)
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Per ogni esercizio finanziario sono compilati:
a) il bilancio di previsione per l'anno che inizia il 1 gennaio successivo;
b) il rendiconto per l'anno scaduto il 31 dicembre precedente.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Per ogni esercizio finanziario sono compilati:
a) il bilancio di previsione per l'anno che inizia il 1 gennaio successivo;
b) il rendiconto per l'anno scaduto il 31 dicembre precedente.