Articolo 30 della Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Articolo 29Articolo 31
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13 gennaio 1974
Art. 30. (Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Per ogni esercizio finanziario sono compilati:
a) il bilancio di previsione per l'anno che inizia il 1 gennaio successivo;
b) il rendiconto per l'anno scaduto il 31 dicembre precedente.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974