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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 14/11/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona della dott.ssa FA ES, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025 svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024 al n. 3245, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 mandato a margine del ricorso dall'Avv. RANALLI ANDREA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Frosinone, Via Marcello Mastroianni 14 ,
ricorrente contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv.
[...]
BO ZI , come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale
Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: accertamento malattia professionale.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' rassegnando le Parte_1 CP_1 seguenti conclusioni:” A) Accertare la natura professionale delle patologie lamentate nonché il danno biologico derivato da ciascuna di esse in misura rispettivamente del 7% e 8%, o di altra di giustizia;
B) Procedere all'unificazione dei postumi e, conseguentemente, dichiarare il complessivo danno biologico pari alla misura di giustizia. Comunque non inferiore al 6%; C)
Condannare l' ad erogare le relative prestazioni sin dalla data della domanda CP_1 amministrativa o da altra ritenuta di giustizia. Con ogni altro conseguenziale provvedimento”. A sostegno della propria domanda la parte ricorrente adduceva di aver svolto per oltre 40 anni l'attività agricola di bracciante e coltivatrice diretta occupandosi di tutte le fasi della coltivazione degli ortaggi dall'impianto alla raccolta di aver inoltre provveduto all'allevamento di 70 bufale.
La signora riteneva di aver contratto malattia professionale a causa e nell' espletamento Parte_1 della propria attività lavorativa e lamentava che, in esito alla procedura amministrativa, l' CP_1 non avesse riconosciuto l'indennizzabilità dell'evento dedotto in giudizio.
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto la condanna del citato alla liquidazione della CP_1 prestazione dovuta, nella misura predetta o in quella accertata, con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Svolta attività istruttoria, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia le risultanze della perizia del
C.T.U.
Dalla documentazione in atti, nonché da quanto desumibile dall'istruttoria è emerso che,
[...] per oltre 40 anni ha svolto l'attività agricola, dapprima come bracciante e colono, poi Parte_1 come coltivatrice diretta.
L'attività si svolgeva tutti i giorni per circa 10 ore al giorno e consisteva nel provvedere a tutte le fasi della coltivazione degli ortaggi, dall'impianto alla raccolta, successivamente la ricorrente si è occupata dell'impresa agricola di famiglia con 70 capi di bestiame;
lavorava gli ortaggi ed il fieno, realizzando le balle. L'attività espletata per un periodo così lungo ha comportato movimenti continui e ripetuti nonché una continua assunzione, sotto sforzo, di posture incongrue, conseguentemente la spondilodiscoartrosi lombosacrale con protrusioni multiple e spondilolistesi
2 L4 su L5 e la gonartrosi bilaterale sono riconducibili causalmente all'attività lavorativa espletata.
Tale considerazione trova riscontro nella documentazione presente nel fascicolo di causa e nell'obiettività clinica rilevata dal CTU che ha evidenziato come lo svolgimento di mansioni di sollevamento e spostamento di carichi di notevole peso nonché l'assunzione di posizioni incongrue in maniera continuativa siano causalmente compatibili con l'attività lavorativa svolta dalla Sig.ra
Parte_1
Invero, come chiaramente esposto dal CTU, l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente ha agito in maniera progressiva, lenta e diluita nel tempo nel determinare il quadro diagnosticato a livello rachideo lombo-sacrale e delle ginocchia. Tale quadro patologico ed il relativo deficit funzionale obiettivamente apprezzato determinano un danno biologico che può essere valutato come di seguito in base al DL 38/2000: - per la spondilodiscoartrosi lombosacrale con protrusioni discali multiple e spondilolistesi L4 su L5, facendo riferimento alla voce tabellare n. 193 ed alla voce n.
213 del DL 38/2000, è possibile una valutazione del 6% (sei percento) dalla data di domanda amministrativa;
- per la gonartrosi bilaterale, facendo riferimento alla voce tabellare n. 277 di cui al DL 38/2000, può trovare un'equa valutazione nella misura del 4% (quattro percento) dalla data di domanda amministrativa;
complessivamente pertanto, trattandosi di quadri patologici coesistenti, si ritiene congrua una valutazione complessiva del 10% (dieci percento).
In conseguenza, in mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l CP_1 va condannato a liquidare in favore dell'attore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno interamente poste a carico dell' , nella misura liquidata in CP_1 dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa delle malattie professionali la ricorrente ha subito un danno biologico nella misura complessiva del 10% (dieci percento).
2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in favore della signora CP_1 Parte_1
l'indennizzo di cui al D.L.gs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno
[...] biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo;
3) condanna l' alla refusione delle spese di giudizio che liquida in €.1.800,00, per CP_1
3 compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attrice, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 13/11/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa FA ES
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