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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/01/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 22.1.12025 ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9200/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Russo Giovanni Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Guerra
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di malattia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2022, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, così esponendo: «il ricorrente, bracciante agricolo, ha presentato in data
08.01.2022 istanza all' tesa ad ottenere il Controparte_1 riconoscimento dell'indennità di malattia in virtù della sopravvenuta astensione dal lavoro da Covid CP_ 19 nel periodo intercorrente dal 07.01.2022 al 27.01.2022; l' in data 07.06.2022 rigettava la richiesta di indennità di malattia sostenendo che: “la prestazione afferente alle tutele di cui all'art. 26
D.L. 18/2020 e successive modificazioni (commi 1 e 2) non è indennizzabile ai sensi della normativa vigente”; in data 21.07.2022 il ricorrente presentava ricorso amministrativo il quale veniva respinto con provvedimento emesso, in pari data, dal Comitato Provinciale dell' per il quale: “la CP_1 certificazione medica individuata in base all'art. 26, comma 1 e 2, del decreto legge 18/2020 ad oggi non è più indennizzabile a meno di nuovi interventi governativi”».
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di malattia per il periodo di astensione dal lavoro nel periodo decorrente dal 07.01.2022 sino al 27.01.2022, in virtù
pagina 1 di 4 delle motivazioni indicate in narrativa e che ivi si abbiano per integralmente ripetute e trascritte e, per
l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp. p.t. al pagamento dell'indennità di malattia, CP_1 in favore del ricorrente oltre accessori come per legge”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato l'avverso ricorso, chiedendone il rigetto. CP_1
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto per i motivi già espressi da Codesto con sentenza n. 2901/2023 pubbl. il
10/10/2023 (est. dott.ssa Notarnicola), in atti, che si richiama e riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
<<
2. La domanda è fondata.
Invero, dal ricorso introduttivo si evince, sebbene non in maniera cristallina, che il ricorrente ha contratto direttamente la malattia da COVID 19 ed ha azionato la sua domanda ai sensi dell'art. 26, comma 6 D.L. 18/2020 e succ. modd. che dispone: “
6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.”.
La norma pertanto prevede che in caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.
Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune.
Anche il certificato medico, versato in atti, non porta diciture tali da escludere che il lavoratore sia stato in regime di malattia per stato morboso che ha riguardato lui stesso, sebbene correlato alla contrazione di infezione da COVID 19 secondo quanto dallo stesso assicurato dedotto.
Sicché la tutela dell'astensione dal lavoro per malattia da Covid 19 richiesta dall'odierno ricorrente non può che essere oggetto di ordinaria tutela previdenziale da parte dell' come se la stessa CP_1
fosse dovuta ad una generica eziopatogenesi.
Diversa invece l'ipotesi del lavoratore sottoposto a “quarantena” ai sensi dell'art. 26 cit. I co. secondo cui “
1. Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.”.
pagina 2 di 4 La disciplina indennitaria prevista dalla norma si è effettivamente esaurita alla data del 31.12.2021, così come argomentato dall' nella memoria di costituzione (pagg. 5-6). CP_1
Infatti, il legislatore è intervenuto con diverse proroghe in merito all'equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, prevista dal comma 1 dell'articolo
26 in argomento, ma, ad oggi, non è stata prevista alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell' , il termine rimane fissato al 31 dicembre CP_1
2021.
Ma la circostanza che il lavoratore si sia assentato ai sensi del VI comma dell'art. 26 cit. è priva di riscontro.
Infatti, a differenza della fattispecie esaminata da altro Giudice di questa Sezione, non si versa in un'ipotesi di “isolamento- quarantena” che avrebbe comportato l'utilizzo del codice nosologico V07.0.
La pronuncia in R.g. n. 5093/2022 chiarisce: “Preso atto della produzione di parte ricorrente
(attestato di malattia PDF) si rileva indicazione del codice nosologico V07.0…..necessità di isolamento. Il codice V07 va utilizzato ed indica gli stati di quarantena o isolamento volontario o obbligatorio, con l'ulteriore specificazione che la durata dell'isolamento fiduciario o volontario in Par caso di contatto diretto può essere “inferiore al periodo canonico di quarantena prescritto da e
Ministero della Salute”; il certificato medico indicherà il periodo di isolamento/quarantena disposto e sarà quindi giustificativo per l'assenza del lavoratore (peraltro senza conteggiare tale malattia nel comporto). Per tali motivi correttamente l' non ha riconosciuto l'indennità di malattia, CP_1 considerato che l'originaria equiparazione dell'isolamento alla malattia, oggetto dell'articolo 26, co.
1, d.l. 18/2020, non è stata reiterata per i periodi successivi al 31-12-2021”.
La pronuncia richiamata da parte dell' ha quindi ad oggetto - non l'assenza per malattia da CP_1
COVID, ma - la collocazione del lavoratore in isolamento-quarantena cui non consegue, condivisibilmente, l'indennizzo>>.
Ciò premesso, anche nel caso sottoposto all'odierno vaglio, il ricorrente è stato assente per malattia, avendo contratto l'infezione da COVID 19, come emerge dalla dicitura “V29 covid positivo” nel certificato medico in atti (doc. 2).
La tutela dell'astensione dal lavoro richiesta dal ricorrente deve, pertanto, essere oggetto di ordinaria tutela previdenziale da parte dell' . CP_1
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenendo conto del presumibile valore della controversia.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di malattia per il periodo di astensione dal lavoro nel periodo decorrente dal 7.1.2022 sino al 27.1.2022 e, per l'effetto, condanna l' in CP_1 persona del legale rapp. p.t. al pagamento dell'indennità di malattia, in favore del ricorrente oltre accessori come per legge;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese legali, liquidate in €.500,00, oltre CP_1
IVA, CAP, spese generali, come per legge, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 22.1.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 22.1.12025 ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9200/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Russo Giovanni Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Guerra
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di malattia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2022, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, così esponendo: «il ricorrente, bracciante agricolo, ha presentato in data
08.01.2022 istanza all' tesa ad ottenere il Controparte_1 riconoscimento dell'indennità di malattia in virtù della sopravvenuta astensione dal lavoro da Covid CP_ 19 nel periodo intercorrente dal 07.01.2022 al 27.01.2022; l' in data 07.06.2022 rigettava la richiesta di indennità di malattia sostenendo che: “la prestazione afferente alle tutele di cui all'art. 26
D.L. 18/2020 e successive modificazioni (commi 1 e 2) non è indennizzabile ai sensi della normativa vigente”; in data 21.07.2022 il ricorrente presentava ricorso amministrativo il quale veniva respinto con provvedimento emesso, in pari data, dal Comitato Provinciale dell' per il quale: “la CP_1 certificazione medica individuata in base all'art. 26, comma 1 e 2, del decreto legge 18/2020 ad oggi non è più indennizzabile a meno di nuovi interventi governativi”».
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di malattia per il periodo di astensione dal lavoro nel periodo decorrente dal 07.01.2022 sino al 27.01.2022, in virtù
pagina 1 di 4 delle motivazioni indicate in narrativa e che ivi si abbiano per integralmente ripetute e trascritte e, per
l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp. p.t. al pagamento dell'indennità di malattia, CP_1 in favore del ricorrente oltre accessori come per legge”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' ha contestato l'avverso ricorso, chiedendone il rigetto. CP_1
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto per i motivi già espressi da Codesto con sentenza n. 2901/2023 pubbl. il
10/10/2023 (est. dott.ssa Notarnicola), in atti, che si richiama e riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
<<
2. La domanda è fondata.
Invero, dal ricorso introduttivo si evince, sebbene non in maniera cristallina, che il ricorrente ha contratto direttamente la malattia da COVID 19 ed ha azionato la sua domanda ai sensi dell'art. 26, comma 6 D.L. 18/2020 e succ. modd. che dispone: “
6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.”.
La norma pertanto prevede che in caso di malattia conclamata da COVID-19 il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.
Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune.
Anche il certificato medico, versato in atti, non porta diciture tali da escludere che il lavoratore sia stato in regime di malattia per stato morboso che ha riguardato lui stesso, sebbene correlato alla contrazione di infezione da COVID 19 secondo quanto dallo stesso assicurato dedotto.
Sicché la tutela dell'astensione dal lavoro per malattia da Covid 19 richiesta dall'odierno ricorrente non può che essere oggetto di ordinaria tutela previdenziale da parte dell' come se la stessa CP_1
fosse dovuta ad una generica eziopatogenesi.
Diversa invece l'ipotesi del lavoratore sottoposto a “quarantena” ai sensi dell'art. 26 cit. I co. secondo cui “
1. Fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, e di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.”.
pagina 2 di 4 La disciplina indennitaria prevista dalla norma si è effettivamente esaurita alla data del 31.12.2021, così come argomentato dall' nella memoria di costituzione (pagg. 5-6). CP_1
Infatti, il legislatore è intervenuto con diverse proroghe in merito all'equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, prevista dal comma 1 dell'articolo
26 in argomento, ma, ad oggi, non è stata prevista alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell' , il termine rimane fissato al 31 dicembre CP_1
2021.
Ma la circostanza che il lavoratore si sia assentato ai sensi del VI comma dell'art. 26 cit. è priva di riscontro.
Infatti, a differenza della fattispecie esaminata da altro Giudice di questa Sezione, non si versa in un'ipotesi di “isolamento- quarantena” che avrebbe comportato l'utilizzo del codice nosologico V07.0.
La pronuncia in R.g. n. 5093/2022 chiarisce: “Preso atto della produzione di parte ricorrente
(attestato di malattia PDF) si rileva indicazione del codice nosologico V07.0…..necessità di isolamento. Il codice V07 va utilizzato ed indica gli stati di quarantena o isolamento volontario o obbligatorio, con l'ulteriore specificazione che la durata dell'isolamento fiduciario o volontario in Par caso di contatto diretto può essere “inferiore al periodo canonico di quarantena prescritto da e
Ministero della Salute”; il certificato medico indicherà il periodo di isolamento/quarantena disposto e sarà quindi giustificativo per l'assenza del lavoratore (peraltro senza conteggiare tale malattia nel comporto). Per tali motivi correttamente l' non ha riconosciuto l'indennità di malattia, CP_1 considerato che l'originaria equiparazione dell'isolamento alla malattia, oggetto dell'articolo 26, co.
1, d.l. 18/2020, non è stata reiterata per i periodi successivi al 31-12-2021”.
La pronuncia richiamata da parte dell' ha quindi ad oggetto - non l'assenza per malattia da CP_1
COVID, ma - la collocazione del lavoratore in isolamento-quarantena cui non consegue, condivisibilmente, l'indennizzo>>.
Ciò premesso, anche nel caso sottoposto all'odierno vaglio, il ricorrente è stato assente per malattia, avendo contratto l'infezione da COVID 19, come emerge dalla dicitura “V29 covid positivo” nel certificato medico in atti (doc. 2).
La tutela dell'astensione dal lavoro richiesta dal ricorrente deve, pertanto, essere oggetto di ordinaria tutela previdenziale da parte dell' . CP_1
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, tenendo conto del presumibile valore della controversia.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di malattia per il periodo di astensione dal lavoro nel periodo decorrente dal 7.1.2022 sino al 27.1.2022 e, per l'effetto, condanna l' in CP_1 persona del legale rapp. p.t. al pagamento dell'indennità di malattia, in favore del ricorrente oltre accessori come per legge;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese legali, liquidate in €.500,00, oltre CP_1
IVA, CAP, spese generali, come per legge, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 22.1.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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