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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/07/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N RG 1549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1549/2024 tra:
(C.F. ) g.ra rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Prof. Tommaso Marchese (C.F.: ; telefax n. CodiceFiscale_2
085/4554209; posta elettronica certificata: e d Email_1 elettivamente domiciliata in Pescara, alla Piazza E. Troilo, n. 8, presso e nello Studio del predetto procuratore
RICORRENTE nonché
( C. F. elettivamente domiciliata alla via Controparte_1 C.F._3
Dante n.8 di Pescara, presso e nello studio dell'Avv. Verina Barrucci ( C.F.
Pec: ; telefax n. 0852120133) che C.F._4 Email_2 la rappresentata e difende;
INTERVENIENTE contro
- già (P.I. ), corrente in Milano alla Via CP_2 Controparte_3 P.IVA_1
Gaetano Negri, 1 in persona del proprio procuratore speciale, Dott. Controparte_4 in virtù di procura speciale per atto notaio Dott.ssa del Persona_1
pagina 1 di 20 25.06.2024, Rep. n. 3202, Racc. n. 932, elettivamente domiciliata in Roma alla Via
Federico Cesi, 72 presso lo Studio dell'Avv. Sigismondo Meyer von Schauensee (C.F.
) che la rappresenta e difende (telefax n. 06.6789560; indirizzo di C.F._5 posta elettronica pec: org) Email_3
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale del 28 maggio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento, celebrato con le forme del rito semplificato, origina dalla domanda risarcitoria avanzata nei confronti della la quale ha Parte_2 esposto di essere titolare dell'esercizio commerciale “La Clessidra”, sito in Pescara, alla
Via Trento, n. 112, che si occupa prevalentemente del commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame;
che, segnatamente, ed ai fini dell'esercizio della suindicata attività, con contratto stipulato in data 28 gennaio 2023, registrato in data 17 febbraio 2023, al n. 001348, Serie 3T, la ricorrente otteneva in locazione l'unità immobiliare di proprietà della Sig.ra sita al piano terra del Condominio di Controparte_1
Via Trento, n. 112, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Pescara al Foglio 16, particella 248, subalterno 10.
Secondo la parte ricorrente detto immobile ha subito significativi danni per via delle infiltrazioni d'acqua, causate da un intervento eseguito da un tecnico incaricato dalla CP_3
per l'allaccio della linea della rete telefonica;
ciò in quanto, per l'esecuzione del
[...] predetto intervento, il tecnico ha perforato una tubatura della colonna verticale dello scarico condominiale, provocando delle infiltrazioni d'acqua che hanno importato sia il deterioramento del rivestimento esterno in pietra della parete perimetrale della vetrina, che presenta segni visibili di corrosione e logorìo, sia l'ammaloramento della parete interna in pagina 2 di 20 cartongesso, nonché un innalzamento del pavimento, con grave rischio finanche per la salute della odierna ricorrente, stante la formazione di muffe all'interno delle armadiature chiuse e su alcuni mobili posti all'interno del locale, nonché sull'oggettistica ivi presente.
Con Segnalava che dopo le interlocuzioni con la , nel corso delle quali quest'ultima si esprimeva favorevolmente a risolvere la problematica esposta, inaspettatamente la stessa con nota del 3 luglio 2023, rigettava il sinistro con la seguente motivazione: “In relazione al sinistro in oggetto, pur spiacenti comunichiamo la reiezione del sinistro, in quanto la
Signora non appare legittimata a richiedere il risarcimento dei danni alla proprietà Pt_1 dell'immobile dalla stessa condotto in locazione”. Nonostante la contestasse detta Pt_1 posizione anche richiamando l'art. 1585, comma 2, c.c., attribuente al conduttore la legittimazione ad agire contro i terzi che arrechino pregiudizio al godimento dell'immobile
(cosiddetta molestia di fatto), la controparte era rimesta ferma negando la propria responsabilità.
Tanto premesso, sosteneva la ricorrente che la lamentata situazione aveva determinato un notevole stato di degrado dell'immobile, ne ha altresì compromesso la salubrità e la stabilità, limitando di fatto l'utilizzo del bene adibito a fini di locazione commerciale, con costante espansione del pregiudizio patito dalla ricorrente. Tanto sarebbe documentato dalla relazione del 23 agosto 2023 stilata dal tecnico incaricato dalla Signora Ing. Pt_1
a seguito di due sopralluoghi eseguiti nelle giornate del 19 e 26 luglio Persona_2
2023.
Lo stato dei luoghi e le cause di infiltrazioni sono state accertati altresì anche attraverso la procedura di A.T.P. incardinata dalla dinanzi a questo Tribunale ed allibrata al n. Pt_1
3089/2023 R.G.
Richiamate le conclusioni della CT svolta in sede di atp e quelle della relazione del ctp, la ricorrente chiedeva il riconoscimento, a titolo di “danni diretti” della complessiva somma di
€ 27.606,00, di seguito specificata: a) € 16.470,00 (€ 13.500,00 + I.V.A. 22%), per il preventivo stilato dall'impresa edile Penitente Gianraffaele per la riparazione dei danni;
b)
€ 1.769,00 (€ 1.450,00 + I.V.A. 22%), per il preventivo stilato dalla per Parte_3
“fornitura laminato bianco compreso rimozione vecchio laminato cm 20 X 30, compreso pagina 3 di 20 fornitura di battiscopa bianco”; c) € 382,00, per il preventivo stilato dalla Ditta Airone
Service per la pulizia e la sanificazione dei locali;
d) € 3.355,00 (€ 2.750,00 + I.V.A. 22%), per il preventivo stilato dalla Ditta Metal Arredo per “rifacimento vetrina” ; e) € 250,00, per la video ispezione eseguita in data 18 aprile 2023 dalla Controparte_5
f) € 4.880,00 (€ 4.000,00 + I.V.A. 22%), per “lo smontaggio del mobile, il
[...] rifacimento della zoccolatura, la regolazione delle ante e il rimontaggio finale”, così come quantificato dal CTU (v. pag. 4 della relazione peritale del 12 gennaio 2024) (v. doc. n. 11);
€ 500,00, a titolo di “costi relativi all'occupazione del suolo pubblico comprensivi dei diritti di istruttoria, bolli ecc.”, così come quantificato dal CTU (v. pag. 4 della relazione peritale del 12 gennaio 2024) (v. doc. n. 11).
Per quanto concerne i danni “indiretti” invocava il risarcimento delle seguenti voci: a) €
1.200,00, a titolo di danno “indiretto” per la chiusura dell'attività lavorativa per l'esecuzione dei lavori (così come riconosciuta dal CTU a pagina 4 delle controdeduzioni del 9 febbraio 2024); b) € 800,00, a titolo di “indennità per il mancato pieno godimento del bene per il periodo dalla data del sinistro fino alla eliminazione del danno”; in luogo di quella di € 400,00 indicata dal CT;
c) € 7.500,00, a titolo di danno dovuto per il mancato fatturato che l'attività commerciale subirà a causa del mese di fermo necessario per l'esecuzione dei lavori, cosi come quantificato dal Commercialista della Signora Pt_1
(doc. n. 20). Si chiedeva inoltre il rimborso delle spese della consulenza tecnica d'ufficio e di parte, nonché quelle legali per la procedura di accertamento tecnico preventivo, pari ad una somma complessiva di € 5.749,57, così come di seguito specificata: a) € 2.344,00, a titolo di spese dovute in favore del CTU, Ing. (v. docc. nn. 21 e 22); b) € 1.923,84, Per_3
a titolo di spese dovute in favore del CTP, Ing. (docc. n. 23 e 24); € Persona_2
1.481,73, a titolo di rimborso spese legali ATP (docc. nn. 25 e 26).
Co Si costituiva la che preliminarmente instava per il rigetto del ricorso per mancanza di Co titolarità del rapporto sostanziale controverso in capo alla insistendo per la carenza di legittimazione passiva come da eccezione già sollevata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo in quanto la proprietà delle strutture telefoniche interessate dai lamentati pagina 4 di 20 danni e precisamente quelle collocate in Pescara, al pian terreno del Condominio di Via
Trento, n. 112, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pescara, al Foglio 16, particella
248, subalterno 10, sono state trasferite a nel corso del 2021 in Controparte_6 conseguenza della suddivisione della rete, giusto atto di trasferimento di ramo d'azienda del
29.03.2021 (rep. 16086, racc. 8643, registrato il 7.04.2021 al n. 28793) e come si evince dalla certificazione del notaio Dott. di cui all'estratto Notarile del 13.06.2022 Per_4
(All. 2) nonché dall'attestazione della Dott.ssa (All. 3). La società Persona_5
Co
– nei cui confronti la ricorrente ha avanzato le proprie pretese – è priva pertanto di titolarità della posizione soggettiva passiva – ovverosia del rapporto sostanziale controverso posto alla base di tutte le pretese – stante il dedotto conferimento di ramo d'azienda e conseguente trasferimento della proprietà degli impianti in questione.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non dovesse accogliere detta eccezione, in ogni caso la documentazione prodotta (atto di cessione e dichiarazione di non Co titolarità) comproverebbe come la non abbia comunque la legittimazione a contraddire in quanto non più proprietaria degli impianti oggetto del presente giudizio.
Si chiedeva dunque che il Giudice preliminarmente, dichiari la carenza di legittimazione passiva della convenuta con conseguente estromissione della CP_2
Co In ogni caso, nel merito, la sosteneva l' infondatezza della domanda nel merito ribadendo, come già fatto in altra sede, che il fattore tempo ha giocato un ruolo particolare Co nella determinazione dei danni che controparte vuole imputare a in quanto, come già Co detto in precedenza, mai nessuna contestazione è stata fatta alla all'atto dell'avvenuto
(presunto) sinistro e che i fatti sono stati denunciati dopo diversi mesi dall'accadimento per cui non è escluso che i danni (o almeno parte di essi) possano essere stati generati dalla vetustà dell'immobile o anche al caso fortuito. In ogni caso si contestavano gli importi richiesti a titolo di risarcimento danni all'immagine e all'indennità per mancato godimento del bene in quanto inconferenti e in ogni caso non supportati da prova.
Nel procedimento spiegava intervento ex art 105 cpc , proprietaria del locale Controparte_1
pagina 5 di 20 posto al piano terra del Condominio di via Trento n. 112 a Pescara, censito in Catasto fabbricati al foglio 16, particella 248, subalterno 10 e condotto in fitto dalla sig.ra Parte_1
titolare dell'esercizio commerciale “La Clessidra”, la quale esponeva che avendo
[...] la conduttrice necessità di un telefono fisso a servizio del negozio, si era rivolta alla
, per l'installazione della linea telefonica. A seguito dell'intervento, si Controparte_3 verificavano notevoli infiltrazioni di acqua all'interno del negozio e nel muro esterno dell'edificio, con conseguenti gravi danni all'immobile stesso. L'incidente era stato dunque provocato dall'operatore che, nell'installare il cavo della telefonia ha forato la CP_3 colonna di scarico condominiale, provocando le infiltrazioni d'acqua nel locale e nel muro perimetrale dell'edificio. Tale circostanza è stata rilevata da una video ispezione nella tubatura, effettuata da una ditta specializza incaricata dalla titolare del negozio.
Le infiltrazioni di acqua provenienti dalla tubatura forata, si sono poi estese all'adiacente ingresso che conduce all'abitazione della sig.ra al n. civico 110 di via Trento (doc. CP_1
n.3). Più precisamente, è stata notevolmente danneggiata la parete portante sinistra che divide il predetto ingresso dal locale-negozio.
La ha pertanto incaricato il Geom. per una valutazione Controparte_1 Controparte_7 dello stato dei luoghi. Il Consulente recatosi sul posto, ha rilevato che i danni subiti dalla sig.ra sono notevoli e conseguenti al sinistro provocato dall'incauto operatore della CP_1
Nella relazione peritale (doc. n. 4) il Geom. scrive:“ nel Controparte_3 CP_7 corso del sopralluogo è stato rilevato che la fuoriuscita dell'acqua dal tubo forato durante l'installazione del cavo della telefonia dal tecnico incaricato, oltre ad interessare il negozio di cui in premessa, ha coinvolto anche la parete sinistra dell'adiacente androne di accesso ai locali abitativi della signora ” ''Le infiltrazioni di acqua fuoriuscite dalla tubatura CP_1 rotta sono penetrate anche nella succitata parete portante;
su di essa infatti, si denotano sia il distacco che il rigonfiamento dell'intonaco, la presenza di macchie di umidità, il danneggiamento della zoccolatura, la presenza di muffa ed il deterioramento della tinteggiatura”. Il tutto come si evince dalle foto contenute nell'allegato C della perizia stessa.
Alla luce della relazione del ctp andrebbero riconosciute le seguenti voci di danno: - per i pagina 6 di 20 lavori da eseguire, l'importo relativo alle opere murarie, comprensivo dello smaltimento dei materiali di risulta in discarica autorizzata, importo di €. 1.700,00 oltre I. V. A., come da preventivo dell'Impresa Edile Sim Project S. r. l. (allegato A); per la riparazione e / o sostituzione della parte elettrica, la somma di €. 5.100,00 oltre I. V. A. come da preventivo dell'Impresa M. A. M. PI (allegato B). L'importo complessivo dei danni subiti ammonta ad €. 6.800,00, oltre I.V. A. oltre al costo per la consulenza tecnica, pari ad €.
1.537,20, importo già comprensivo di Cassa Nazionale di appartenenza, spese,eccetera.
In considerazione del progressivo deperimento del muro, la promuoveva contro la CP_1 ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo (R.G. n. 4186/2023) al fine CP_3 di verificare in via preventiva e cautelativa, prima del giudizio di merito, le condizioni della parete portante danneggiata, la sussistenza della responsabilità della nel sinistro CP_3 occorso e di individuare gli interventi necessari al ripristino urgente dello stato dei luoghi.
Nel giudizio di ATP la si costituiva formulando eccezioni del tutto Controparte_3 infondate ed irrilevanti continuando inspiegabilmente a sostenere che i danni denunciati non possono essere ascritti all'attività svolta dal suo operatore, ma che sono riconducibili alla vetustà dell'immobile o al caso fortuito.
Il nominato CTU ha, invece confermato sia la responsabilità esclusiva della CP_3 nel sinistro in questione sia il fatto che le infiltrazioni che hanno invaso l'ingresso ed il negozio sono state originate dalla stessa causa. -A pag. 8 e 9 della relazione il Consulente individua i lavori da sostenere per ripristinare lo stato dei luoghi: 1) riparazione del tubo danneggiato posto all'interno della colonna di scarico: 2) ripristino del foro sul prospetto principale;
3) verifica a campione sul prospetto esterno dello stato della parete sottostante il rivestimento lapideo;
4) ripristino dell'intonaco ammalorato del muro che divide l'abitazione di parte ricorrente e il locale commerciale;
5) verifica della funzionalità dell'impianto elettrico;
6) verifica dell'impianto citofonico;
7) sostituzione del quadro elettrico e dei contatori installati;
8) ripristino della tinteggiatura sull'intera parete interessata dalle infiltrazioni. Il costo dei predetti lavori è stato stimato dal CTU nella somma di € 2.788,36 a cui ha aggiunto ….” una percentuale del 20% “trattandosi di una zona ZCL che ostacola la manodopera al raggiungimento diretto dei luoghi e nel trasporto pagina 7 di 20 dei materiali”. Il tutto per l'importo complessivo di € 3.346,03 (doc. n. 5). A riguardo evidenziava la ricorrente che tale somma è di molto inferiore a quella scaturente dai preventivi depositati in atti, che ammonta invece ad € 6.800,00. La somma determinata dal
CTU è veramente esigua ed insufficiente a coprire le spese di ripristino, a fronte di tutti gli interventi da eseguire. La tabella regionale dei prezzi è pur sempre un parametro a cui fare riferimento, ma va applicata tenendo conto del caso specifico. Bisogna considerare che le condizioni delle parete in questione, sono peggiorate con il tempo (le macchie e la muffa si sono estese e sono penetrate più in profondità) come si evince da una delle foto recenti
(doc. n. 6) e continueranno a peggiorare fino a quando non verranno eseguiti i lavori, sicchè bisogna prevedere maggiori interventi e quindi anche in via prudenziale maggiori costi. Il rischio che si corre altrimenti è che la interveniente, oltre ai danni subiti, debba pagare le spese di ripristino di tasca propria. Per di più, il CTU non ha determinato né le spese relative alla sostituzione del contatore elettrico né quelle necessarie per la sanificazione dell'androne. In ragione di ciò, la interveniente, chiede sin d'ora al Giudice adito che le venga riconosciuto a titolo di danni diretti la complessiva somma di € 6.800,00, come dai preventivi di spesa allegati alla relazione peritale del CTU Geom. di seguito CP_7 indicati: a) €. 1.700,00 per le opera murarie, come da preventivo dell'Impresa Edile Sim
Project S. r. l. (allegato A); b) 5.100,00 per la sostituzione di tutta la parte elettrica, come da preventivo dell'Impresa M. A. M. PI (allegato B). Inoltre, sono da rimborsare alla le spese sostenute per la consulenza tecnica d'uffico, di parte e quelle legali per la CP_1 procedura di Accertamento Tecnico Preventivo di seguito specificate: -- € 1.015,39 dovute al CTU Arch. (doc. n.7); -- €1.537,20 dovute al CTP Geom.. Persona_6 [...]
(doc. n. 8). -- € 1.196,00 a titolo di spese legali di ATP. (doc. n. 9). IL tutto per la CP_7 somma complessiva di €. 3748,59.
Trattenuto per la decisione il procedimento una prima volta all'udienza del 19/3/25, la causa era rimessa sul ruolo con ordinanza in cui si rilevava come la parte resistente aveva chiesto la concessione di termine con salvezza dei diritti di prima udienza, stante il deposito della comparsa di intervento volontario da parte di (proprietaria Controparte_1
pagina 8 di 20 dell'immobile danneggiato) e che occorreva dare accoglimento a detta richiesta.
Assolto l'incombente, la causa era nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del
28/5/25.
Ebbene, la definizione del procedimento non può prescindere dalle risultanze peritali delle due atp.
Si passa infatti subito all'esame del merito, stante la palese infondatezza delle eccezioni Con pregiudiziali svolte dalla basate su circostanze inconferenti correlate alla cessione di ramo d'azienda; inconferenza derivante dal fatto che parte ricorrente fonda la domanda risarcitoria sulla dedotta perforazione di un tubo da parte di un tecnico incaricato dalla per l'allaccio della linea della rete telefonica;
circostanza oggetto di CP_3
Co generica contestazione. Peraltro nel corso delle interlocuzioni con la questa non negava l'origine dei danni lamentati, tuttavia sollevando perplessità inerenti la legittimazione della conduttrice a richiedere il risarcimento dei danni.
Profili questi ultimi, ripresi in giudizio, che sono parimenti da ritenere infondati, essendo pacifico in giurisprudenza che l'art 1585 secondo comma cod civ riconosce la legittimazione del conduttore ad agire per il risarcimento di tutti i danni che incidono sul suo godimento dell'immobile. Peraltro l'ambito di questa legittimazione non riguarda solo la tutela dei beni personali, come mobili o arredi ma anche ogni conseguenza, quali il danneggiamento delle pareti dell'immobile, o la compromissione dell'abitabilità per effetto di infiltrazioni, riguardanti più in generale ogni illecito che esplichi i suoi effetti nell'uso dell'immobile, senza dover coinvolgere il locatore, a condizione che il danno derivi da molestie di fatto.
Si riportano i punti salienti della ctu svolta nell'ambito della procedura di Atp Per_3 introdotta dalla Pt_1
…L'unità immobiliare oggetto di causa, catastalmente individuata al Fg. 16 particella 248 subalterno 10 del Comune di Pescara è ubicata in via Trento al piano terra di una piccola palazzina composta da quattro piani fuori terra… Due delle quattro murature che la delimitano sono perimetrali di confine mentre le restanti due murature sono interne al
pagina 9 di 20 manufatto complessivo. Le pareti esterne dell'unità immobiliare sono in parte intonacate e tinteggiate e in parte rivestite con lastre di travertino;
le pareti interne sono intonacate e tinteggiate e presentano una controparte in lastra di cartongesso lateralmente alla porta di ingresso che è in acciaio con vetrocamera. La pavimentazione del locale commerciale è in laminato.
All'atto della visita effettuata il 03.11.2023 si è osservato: 1) L'esistenza di lesioni su parte del rivestimento esterno con presenza di segnali di dilavamento e di umidità residua (foto
1,2),
2) Infiltrazione attiva sulla
contro
-parete in cartongesso posta sul lato nord dell'unità immobiliare in continuità con il portone di ingresso del locale commerciale. La parete è fortemente degradata con presenza diffusa di muffe (foto 3,4,5,6),
3) La presenza di intonaco ammalorato in corrispondenza della parete in comune con
l'atrio di ingresso alla palazzina. La parte ammalorata è ubicata nelle immediate vicinanze della parete su cui è collocata la colonna di scarico danneggiata (foto 9- 10), 4) La deformazione di parte del mobile collocato a ridosso e per tutta la lunghezza della parete in comune con l'atrio/ingresso della palazzina (foto 6-7), 5) La leggera deformazione di quota parte dei listoni in laminato bianco componenti la pavimentazione del locale commerciale (foto 7-8), 6) Ammaloramento del profilo laterale dell'infisso costituente il portone di ingresso all'unità immobiliare.
… Dalla visione degli atti di causa con particolare riguardo alle foto e al video di ispezione della dittà così come osservato nel sopralluogo del 03.11.2023, le cause CP_5 delle infiltrazioni sono assoggettabili alla rottura della colonna discendente in corrispondenza dell'ingresso dall'esterno verso l'interno del cavo di telefonia a circa
3,00 metri dal piano di calpestio del locale commerciale….
I lavori necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni e ripristinare la salubrità degli ambienti riguardano sia lavori edili sull'immobile che lavori sul mobilio. I lavori edili consistono nella: - Rimozione delle lastre di travertino sulla facciata esterna del fabbricato limitatamente alla fascia su cui insiste il discendente con successiva demolizione
pagina 10 di 20 dell'intonaco sottostante e della muratura che contiene la colonna di scarico, - Rimozione della colonna di scarico, - Fornitura e posa in opera di nuova colonna di scarico in polietilene da sigillare alla vecchia nel punto di raccordo e nel pozzetto di innesto a terra e nel successivo rifacimento dell'intonaco e nella fornitura e posa in opera di nuove lastre in travertino, - Rimozione del pannello in cartongesso ammalorato all'interno del locale commerciale e successivo riposizionamento di nuovo pannello, - Spicconatura dell'intonaco ammalorato sulla parete in comune con l'androne di ingresso alla palazzina su entrambe le facce della parete con successivo rifacimento e tinteggiatura, - Rimozione del pavimento in laminato nel locale commerciale, pulizia, sanificazione e successiva fornitura e posa in opera di pavimento in laminato bianco. - Trasporto a discarica e smaltimento dei materiali di risulta. Per il mobilio i lavori consistono nello smontaggio della zoccolatura e suo rifacimento oltre alla regolazione delle ante. Per la quantificazione dei danni di natura edilizia è stata effettuata una computazione dei lavori utilizzando il prezzario Regione ZZ vigente integrato da analisi dei prezzi per quelle lavorazioni in esso non contenute. L'importo dei lavori necessario al ripristino della fruibilità completa del locale commerciale è stato stimato in € 10.500,00 come da computo metrico (allegato n.4) oltre all'iva di legge. Per quanto riguarda i mobili si ritiene congruo la somma di € 4000,00 oltre all'iva di legge necessaria per lo smontaggio del mobile, il rifacimento della zoccolatura, la regolazione delle ante e il rimontaggio finale. Tale somma è in linea con il preventivo della al netto dello Parte_4 smontaggio e fornitura e posa in opera della pavimentazione che sono state conteggiate nel computo metrico dei lavori edili. Bisogna inoltre considerare i costi relativi all'occupazione di suolo pubblico comprensivi dei diritti di istruttoria, bolli ecc. che si stimano in € 500,00.
Per quanto riguarda la stima dei danni “indiretti” derivanti dalla perdita del pieno godimento del bene (circostanza per la quale i potenziali clienti dell'attività commerciale possono essere stati scoraggiati all'accesso nell'unità immobiliare o all'acquisto dell'oggettistica dallo stato di degrado della struttura) si può far riferimento al criterio del valore locativo di mercato. Nel caso in esame si ritiene congruo il valore di 800,00 € quale canone mensile per il locale commerciale nello stato di rilievo (post-danno). Considerato pagina 11 di 20 che il canone di locazione risultante dal contratto di affitto è pari a 1.200,00 €, il danno è stimabile in € 400,00 mensili quale differenza tra il canone di locazione effettivo e quello stimato dallo scrivente, che contabilizzati dalla data di apertura del sinistro risalente al
17.03.2023 e fino alla data di esecuzione del sopralluogo del CTU del 03.11.2023 (7.5 mesi) ammontano a complessivi € 3.000,00.
Di seguito si riportano invece i punti salienti della CT , nell'ambito dell'Atp Per_6 introdotto dalla CP_1
L'immobile oggetto di causa è posto al piano terra di una palazzina sita in Pescara, in via
Trento n. 110 e costituisce il muro divisorio tra l'androne di ingresso all'abitazione della
Sig. e il locale commerciale condotto in fitto dalla Sig.ra (FOTO 1 Controparte_1 Pt_1
E FOTO 2)…
Varcato l'ingresso principale della palazzina, è immediatamente riscontrabile un deterioramento della parete sinistra confinante con l'adiacente locale commerciale in cui sono stati eseguiti i lavori richiesti per l'attivazione della linea telefonica fissa…
La parete interessata dalle infiltrazioni causate dalla perdita di acqua proveniente dal tubo di scarico condominiale, a seguito dell'intervento del tecnico della , CP_3 presenta rigonfiamenti diffusi della tinteggiatura e scrostamenti dello strato di intonaco sottostante, oltre che la presenza dei macchie e muffe sviluppate in superficie. Dette patologie si riscontrano in un'area particolarmente a rischio per la presenza di quadro elettrico, contatori e interruttori (FOTO 3 E FOTO 4)…
3. INDIVIDUI LE CAUSE E STABILISCA LE RELATIVE RESPONSABILITA';
Dall'analisi dello stato dei luoghi e in particolare dall'analisi dell'intervento effettuato dalla si evince che il tecnico inviato per l'allaccio della nuova linea, ha CP_3 posato l'impianto richiesto partendo dal distributore ottico già presente sul prospetto e sfruttando il tracciato esistente(FOTO 5). Per detto impianto, fissato esternamente con chiodi reggi cavetto, si è utilizzato, come ingresso diretto al locale, un foro preesistente sul rivestimento lapideo del prospetto principale. Per sfruttare detto passaggio, il tecnico ha
pagina 12 di 20 avuto necessità di ampliare la sezione di detto foro per inserire la guaina per
l'alloggiamento del cavo. Durante le operazioni di ampliamento della sezione di detto foro è stata intercettata involontariamente la colonna di scarico condominiale che provocando la fuoriuscita di acqua (come rilevato e verificato da video ispezione effettuata su incarico dell'affittuaria del locale commerciale) ha causato le su descritte infiltrazioni che si sono propagate e diffuse sul muro adiacente interessando la parete interna all'androne di ingresso all'abitazione di parte ricorrente.
4. QUANTIFICHI I DANNI E STABILISCA LE OPERE NECESSARIE PER IL
RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E DETERMINI I RELATIVI COSTI Durante il sopralluogo sono stati analizzati i danni causati dalle infiltrazioni sulla parete interna dell'androne di ingresso all'abitazione di parte ricorrente. Per ripristinare lo stato dei luoghi è necessario quanto segue.
1. riparazione del tubo danneggiato posto all'interno della colonna di scarico;
2. ripristino del foro sul prospetto principale che attualmente risulta 'tappato' con elementi in materiale ligneo per contenere la fuoriuscita dell'acqua;
3. verifica a campione, sul prospetto esterno, dello stato della parete sottostante il rivestimento lapideo;
4. ripristino dell'intonaco ammalorato del muro che divide
l'abitazione di parte ricorrente e il locale commerciale;
5. verifica della sicurezza e della funzionalità dell'impianto elettrico;
6. verifica dell'impianto citofonico;
7. sostituzione del quadro elettrico e dei contatori installati;
8. ripristino della tinteggiatura sull'intera parete interessata dalle infiltrazioni. Si precisa che per il ripristino dello stato dei luoghi all'interno dell'androne è necessario risanare la muratura anche dalla parte interna del locale commerciale compromessa dalle infiltrazioni e che all'atto del sopralluogo si rileva umida e cosparsa di muffe.
(Segue tabella elaborata sulla base del prezziario della Regione ZZ )
L'importo dei danni stimati risulta pari a € 2.788,36 oltre IVA per legge. La sottoscritta ritiene di aumentare l'importo calcolato di una percentuale pari al 20% trattandosi di una zona ztl che ostacola la manodopera al raggiungimento diretto dei luoghi e nel trasporto dei materiali. Dunque l'importo stimato diventa pari a € 3.346,03. A detto importo si aggiungono le spese per la verifica del contatore elettrico da richiedere direttamente alla pagina 13 di 20 società di vendita con cui è stato stipulato il contratto di fornitura secondo le modalità previste dalla stessa.
Ebbene, reputa la scrivente, dopo aver evidenziato come le due relazioni peritali abbiano offerto riscontro alla tesi di parte attrice sulla causa dei danni, per quanto attiene la quantificazione dei danni riconoscere alla di non doversi discostare dalle Pt_1 valutazioni del CT anche per quanto da questi specificato in sede di chiarimenti. Per_3
In particolare, con riferimento alle note del CTP secondo cui 'il CTU quantifica in modo prudenziale e personale i danni lamentati dalla ricorrente. Per quanto riguarda il costo delle opere di ripristino del locale lo stesso definisce, infatti, un importo di soli € 10.500,00 oltre
IVA, che risulta inferiore di quello scaturente dalla sommatoria dei costi indicati nei preventivi prodotti in atti e cioè di quelli della ditta Edil Penitente Gianraffaele di €
13.500,00 + IVA e della ditta di € 1.450,00 + IVA. Non considera, inoltre , il Pt_3
CTU nel computo metrico i costi per la pulizia finale e sanificazione del locale e delle mobilie, il costo per il trasporto e deposito in magazzino degli arredi per poter procedere alle opere di ristrutturazione e loro successivo nuovo trasporto per il rimontaggio e il costo per l'applicazione dei necessari prodotti antimuffa sulle murature ed il fatto che, trattandosi di ristrutturazione con opere di limitata quantità, necessita applicare un incremento dei costi di almeno pari al 20% così come previsto anche dagli stessi prezzari delle opere edili. Si chiede, quindi al CTU di rivedere in incremento la stima delle opere dallo stesso effettuata.
Non indica, inoltre tra i danni subiti i costi sopportati dalla ricorrente per la video ispezione finalizzata all'accertamento della causa delle infiltrazioni e della CT di parte a firma dello scrivente, prodotta in atti', così si esprimeva l'ing. . Per_3
Il CTU conferma quanto rappresentato nella relazione peritale per i motivi in seguito specificati. In merito alla stima dei costi edili di ripristino del locale, il CTP Ing. L.
[...]
esprime valutazioni contraddittorie;
infatti da un lato indica l'utilizzo dei Per_2 preventivi delle imprese contattate dalla parte ricorrente mentre dall'altro puntualizza di aumentare i prezzi del prezzario utilizzato nella computazione dei lavori dal CTU nella misura del 20%. La stima dei lavori edili è stata determinata dallo scrivente CTU attraverso l'utilizzo del Prezzario Regione ZZ integrato da analisi dei prezzi per pagina 14 di 20 quelle lavorazioni in esso non contenute in maniera da avere un costo oggettivo e conforme alle norme di settore. Non è stata dunque eseguita una stima dei lavori “prudenziale” ??? come definita dal CTP né tantomeno “personale” in quanto si ribadisce basata su prezziario Regionale opere edili e norme di settore per la loro computazione. Non è stato applicato un incremento a detti costi in quanto non sono di limitate quantità ma riguardano più lavorazioni tutte di natura edile. Da una attenta lettura del computo metrico dei lavori allegato alla CTU, si può notare che sono inclusi i costi per la rimozione totale sia degli intonaci che dei pavimenti e quindi delle muffe in esso presenti oltre alla pulizia dei fondi per cui non trova conferma la richiesta del CTP. Infine in merito alla mobilia, nella stima dell'importo è previsto lo smontaggio, il rifacimento della zoccolatura
e il rimontaggio finale che non puo' avvenire in una unica fase sul posto ma che verrà eseguita con il trasporto in laboratorio, la rettifica e il successivo ritrasporto in sito che è stata valutata e ricompresa nell'importo indicato in perizia. Infine per quanto riguarda il costo dell'indagine di video-ispezione, nonché del costo della perizia di parte, trattasi di costi processuali, e in quanto tali la competenza della loro attribuzione è del…giudice.
Alla luce di quanto sopra vanno riconosciute le seguenti voci di danno: euro 10.500,00 come da computo metrico (allegato n.4 della relazione) oltre all'iva di legge per lavori edili volti ad eliminare le cause delle infiltrazioni e ripristinare la salubrità degli ambienti, nonché euro € 4000,00 oltre all'iva di legge necessaria per lo smontaggio del mobile, il rifacimento della zoccolatura, la regolazione delle ante e il rimontaggio finale ed euro €
500,00 per costi di occupazione.
Va rimarcato che il CT ha anche respinto i rilievi del ctp di parte resistente in merito alla valutazione dello smontaggio e rimontaggio del mobilio. In proposito il professionista ha confermato quanto rappresentato nella relazione peritale rilevando che per la valutazione della sistemazione del mobile in questione, non esistono prezzari di riferimento ma essendo lavori artigianali specialistici si può fare solo riferimento a preventivi di imprese di settore. Nel caso in questione essendo presente un preventivo negli atti di causa, lo si è preso come riferimento decurtandolo del costo circa la fornitura e posa in opera della pavimentazione già conteggiato nel computo metrico dei lavori edili.
pagina 15 di 20 Va aggiunto il rimborso della somma di euro 250,00 per spese di videoispezione, che si apprezza congrua.
Per quanto attiene le osservazione di parte ricorrente sui danni “indiretti”, scriveva il Ctp
”Per quanto riguarda il danno indiretto e cioè l'indennità per il mancato pieno godimento del bene si ritiene che l'importo di soli € 400,00 mensili non risulta affatto congrua, sia perchè lo stato di degrado dell'immobile risulta in progressivo peggioramento, sia perché tale situazione sta originando gravi perdite economiche alla si.ra evidenzia Parte_5 al riguardo, inoltre, che il danno indiretto proseguirà ad incrementarsi fino all'effettiva eliminazione della causa del danno e del ripristino del locale e che per porre in essere dette opere di ripristino necessiterà la totale chiusura dell'attività per il tempo tecnico di esecuzione delle opere di ripristino. Lo scrivente ritiene doversi considerare una indennità mensile, se non pari all'intero importo del canone, almeno pari ad € 800,00/mese per il periodo dalla data del sinistro fino alla eliminazione del danno, oltre ad una indennità certamente pari ad € 1.200,00 per il periodo di chiusura del locale necessario alla esecuzione delle opere. Una ulteriore voce che si sta concretizzando a causa del perdurare della situazione di disagio è quella della perdita economica e di immagine allo stato non quantificabile nella sua entità. Si chiede quindi al CTU di rivedere in incremento l'importo del danno indiretto subito dalla ricorrente nonché segnalare la sussistenza di ulteriori danni fra cui la perdita economica e di immagine che l'attività della ricorrente sta subendo.” ).
Il CT rispondeva : In merito alla somma mensile di valutazione del danno indiretto (che rappresenta qualsiasi perdita economica così come indicato nella relazione peritale) il
CTU conferma quanto rappresentato nella relazione peritale in quanto basata sul criterio del valore locativo di mercato. Si evidenzia che tale valore, indicato in € 400,00/mese
(peraltro superiore a quanto richiesto da parte ricorrente nella perizia di parte, allegata agli atti di causa) è stato contabilizzato in maniera corretta dalla data di apertura del sinistro a quella di esecuzione del sopralluogo da parte dello scrivente CTU in complessive
€ 3.000,00. Sarà il sig. Giudice ad effettuare le valutazioni del caso e indicare se estendere la somma di € 400,00/mese ai successivi mesi seguenti il sopralluogo del CTU. Si concorda con il CTP sul fatto che l'attività dovrà essere chiusa per la esecuzione dei lavori che si
pagina 16 di 20 stimano in circa 30 giorni lavorativi. Per questo arco di tempo il danno indiretto è pari al valore locativo del bene e quindi ad € 1.200,00.
Ebbene, sul punto ritiene il giudice di dover riconoscere le indicate voci di danno di euro
3.000,00 e 1.200,00. Con riferimento alla prima di queste voci non si reputa di dover quantificare il danno di che trattasi per un periodo ulteriore rispetto a quello preso a riferimento che va dalla data di apertura del sinistro fino alla data di esecuzione del sopralluogo del CTU (7.5 mesi). La seconda voce spetta con riferimento al periodo di un mese occorrente per lo svolgimento dei lavori secondo una valutazione che si condivide.
Per quanto riguarda la richiesta di euro 7.500,00, a titolo di danno per mancato fatturato per l'attività commerciale relativo al mese di chiusura appare congruo valutare la somma dovuta a tale titolo pari all'importo di euro 5.000,00.
La va tenuta indenne delle spese di ctp e di quelle di CT, pari rispettivamente a Pt_1 complessivi euro 1.923,84 ( che appaiono congrue ) ed euro 2.344,03, come documentate in atti.
Quanto al risarcimento danni invocato dalla interveniente si reputa analogamente di dover riconoscere quanto valutato dal CT , che è pervenuta ad una stima dei pari a € Per_6
2.788,36 oltre IVA per legge, con aumento di una percentuale pari al 20% trattandosi di una zona ztl che ostacola la manodopera al raggiungimento diretto dei luoghi e nel trasporto dei materiali per un totale di € 3.346,03 sempre da aumentare di iva. A detto importo, secondo il CT andrebbero aggiungete le spese per la verifica del contatore elettrico da richiedere direttamente alla società di vendita con cui è stato stipulato il contratto di fornitura secondo le modalità previste dalla stessa. Reputa a tale ultimo proposito il giudicante di dover dare accoglimento a quanto oggetto di richiesta da parte dell'interessata tenendo conto in linea di massima del mero preventivo allegato ritenendo di quantificare la spesa in euro
4.500,00.
La va tenuta indenne delle spese di CTU e di quelle di Ctp, che sono state CP_1 documentate pari rispettivamente a complessivi euro 1.015,39 e 1.537,20 (queste ultime valutate come congrue ). pagina 17 di 20 Co Segue la condanna di al pagamento delle somme risultanti dalla esposta quantificazione.
Dunque essa sarà tenuta a risarcire la in relazione alle somme di: euro 10.500,00 Pt_1 oltre iva per lavori edili volti ad eliminare le cause delle infiltrazioni e ripristinare la salubrità degli ambienti, nonché euro 4000,00 oltre iva per spese relativa ai mobili, euro
500,00 per costi di occupazione, euro 250 per video ispezione, con maggiorazione su queste somme di rivalutazione con decorrenza dalla data della CTU fino alla decisione nonché interessi legali sulle somme mamo a mano rivalutate ad oggi;
nonché, a titolo di danno da perdita economica le indicate somme di euro 5.000,00 (per lucro cessante ), euro
3.000,00 ed euro 1.200,00 per le voci sopra specificate, somme da maggiorare di interessi dalla domanda.
Va aggiunto il rimborso delle somme di 1.923,84 per spese di ctp ed euro 2.344,03 per spese di CTU.
Le somme complessivamente dovute andranno maggiorate di interessi dalla data della decisione al saldo.
Co Pe la la sarà invece tenuta a risarcire la stessa della somma di € 3.346,03 oltre CP_1 iva per opere di riparazione sull'immobile ed euro 4.500,00 per danni al contatore, somme da maggiorare di rivalutazione con decorrenza dalla data della CTU fino alla decisione nonché interessi legali sulle somme mamo a mano rivalutate ad oggi.
Co La è anche tenuta al rimborso in favore della della somma di euro 1.015,39 CP_1 per spese di ctu ed euro 1.537,20 per spese di atp.
Sulla somma finale complessiva spettante dalla data odierna al saldo vanno riconosciuti gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 cod. civ.
pagina 18 di 20 Segue la condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio anche relative alla fase di atp.in favore di entrambe le controparti, con distrazione in favore dei procuratori per quanto attiene le spese del giudizio di merito.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande risarcitorie avanzate nei confronti Con della dalla ricorrente e dalla interveniente in Parte_1 Controparte_1 accoglimento delle stesse nei termini di seguito precisati, condanna la al CP_2 pagamento delle seguenti somme : in favore della di euro 10.500,00 oltre iva per lavori edili volti ad eliminare le Pt_1 cause delle infiltrazioni e ripristinare la salubrità degli ambienti, nonché di euro 4000,00 oltre iva per spese relative ai mobili, euro 500,00 per costi di occupazione, euro 250 per video ispezione, con maggiorazione di rivalutazione con decorrenza dalla data della CTU fino alla decisione nonché interessi legali sulle somme mamo a mano rivalutate ad oggi;
nonché, a titolo di danno da perdita economica, di euro 5.000,00 (per lucro cessante ), euro 3.000,00 ed euro 1.200,00 per le voci specificate in parte motiva, somme da maggiorare di interessi dalla domanda, oltre al rimborso della somma di 1.923,84 per spese di ctp ed euro 2.344,03 per spese di CTU;
oltre interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 cod. civ sulle somme complessivamente dovute alla data della decisione al saldo;
in favore della di € 3.346,03 oltre iva per opere di riparazione sull'immobile ed CP_1 euro 4.500,00 per danni al contatore, somme da maggiorare di rivalutazione con decorrenza dalla data della CTU fino alla decisione nonché interessi legali sulle somme mamo a mano rivalutate ad oggi;
nonchè al rimborso della somma di euro 1.015,39 per spese di ctu ed euro 1.537,20 per spese di atp;
oltre interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 cod. civ sulle somme complessivamente dovute alla data della decisione al saldo. Con Condanna la al pagamento delle spese legali in favore delle controparti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari per quanto riguarda quelle del giudizio di pagina 19 di 20 merito, che si liquidano, per quanto riguarda la quelle della fase di merito in euro Pt_1
259 per esborsi, ed euro 4.100,00 per onorari oltre accessori, quelle della fase di atp in euro
145,50 per esborsi ed euro 1.100,00 per onorari oltre accessori;
per quanto riguarda la quelle della fase di merito in euro 2.900,00 oltre accessori per onorari;
quelle CP_1 della fase di atp in euro 118,50 per esborsi ed euro 1.000,00 oltre accessori per onorari.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Pe, 8 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossana Villani
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1549/2024 tra:
(C.F. ) g.ra rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Prof. Tommaso Marchese (C.F.: ; telefax n. CodiceFiscale_2
085/4554209; posta elettronica certificata: e d Email_1 elettivamente domiciliata in Pescara, alla Piazza E. Troilo, n. 8, presso e nello Studio del predetto procuratore
RICORRENTE nonché
( C. F. elettivamente domiciliata alla via Controparte_1 C.F._3
Dante n.8 di Pescara, presso e nello studio dell'Avv. Verina Barrucci ( C.F.
Pec: ; telefax n. 0852120133) che C.F._4 Email_2 la rappresentata e difende;
INTERVENIENTE contro
- già (P.I. ), corrente in Milano alla Via CP_2 Controparte_3 P.IVA_1
Gaetano Negri, 1 in persona del proprio procuratore speciale, Dott. Controparte_4 in virtù di procura speciale per atto notaio Dott.ssa del Persona_1
pagina 1 di 20 25.06.2024, Rep. n. 3202, Racc. n. 932, elettivamente domiciliata in Roma alla Via
Federico Cesi, 72 presso lo Studio dell'Avv. Sigismondo Meyer von Schauensee (C.F.
) che la rappresenta e difende (telefax n. 06.6789560; indirizzo di C.F._5 posta elettronica pec: org) Email_3
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale del 28 maggio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento, celebrato con le forme del rito semplificato, origina dalla domanda risarcitoria avanzata nei confronti della la quale ha Parte_2 esposto di essere titolare dell'esercizio commerciale “La Clessidra”, sito in Pescara, alla
Via Trento, n. 112, che si occupa prevalentemente del commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame;
che, segnatamente, ed ai fini dell'esercizio della suindicata attività, con contratto stipulato in data 28 gennaio 2023, registrato in data 17 febbraio 2023, al n. 001348, Serie 3T, la ricorrente otteneva in locazione l'unità immobiliare di proprietà della Sig.ra sita al piano terra del Condominio di Controparte_1
Via Trento, n. 112, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Pescara al Foglio 16, particella 248, subalterno 10.
Secondo la parte ricorrente detto immobile ha subito significativi danni per via delle infiltrazioni d'acqua, causate da un intervento eseguito da un tecnico incaricato dalla CP_3
per l'allaccio della linea della rete telefonica;
ciò in quanto, per l'esecuzione del
[...] predetto intervento, il tecnico ha perforato una tubatura della colonna verticale dello scarico condominiale, provocando delle infiltrazioni d'acqua che hanno importato sia il deterioramento del rivestimento esterno in pietra della parete perimetrale della vetrina, che presenta segni visibili di corrosione e logorìo, sia l'ammaloramento della parete interna in pagina 2 di 20 cartongesso, nonché un innalzamento del pavimento, con grave rischio finanche per la salute della odierna ricorrente, stante la formazione di muffe all'interno delle armadiature chiuse e su alcuni mobili posti all'interno del locale, nonché sull'oggettistica ivi presente.
Con Segnalava che dopo le interlocuzioni con la , nel corso delle quali quest'ultima si esprimeva favorevolmente a risolvere la problematica esposta, inaspettatamente la stessa con nota del 3 luglio 2023, rigettava il sinistro con la seguente motivazione: “In relazione al sinistro in oggetto, pur spiacenti comunichiamo la reiezione del sinistro, in quanto la
Signora non appare legittimata a richiedere il risarcimento dei danni alla proprietà Pt_1 dell'immobile dalla stessa condotto in locazione”. Nonostante la contestasse detta Pt_1 posizione anche richiamando l'art. 1585, comma 2, c.c., attribuente al conduttore la legittimazione ad agire contro i terzi che arrechino pregiudizio al godimento dell'immobile
(cosiddetta molestia di fatto), la controparte era rimesta ferma negando la propria responsabilità.
Tanto premesso, sosteneva la ricorrente che la lamentata situazione aveva determinato un notevole stato di degrado dell'immobile, ne ha altresì compromesso la salubrità e la stabilità, limitando di fatto l'utilizzo del bene adibito a fini di locazione commerciale, con costante espansione del pregiudizio patito dalla ricorrente. Tanto sarebbe documentato dalla relazione del 23 agosto 2023 stilata dal tecnico incaricato dalla Signora Ing. Pt_1
a seguito di due sopralluoghi eseguiti nelle giornate del 19 e 26 luglio Persona_2
2023.
Lo stato dei luoghi e le cause di infiltrazioni sono state accertati altresì anche attraverso la procedura di A.T.P. incardinata dalla dinanzi a questo Tribunale ed allibrata al n. Pt_1
3089/2023 R.G.
Richiamate le conclusioni della CT svolta in sede di atp e quelle della relazione del ctp, la ricorrente chiedeva il riconoscimento, a titolo di “danni diretti” della complessiva somma di
€ 27.606,00, di seguito specificata: a) € 16.470,00 (€ 13.500,00 + I.V.A. 22%), per il preventivo stilato dall'impresa edile Penitente Gianraffaele per la riparazione dei danni;
b)
€ 1.769,00 (€ 1.450,00 + I.V.A. 22%), per il preventivo stilato dalla per Parte_3
“fornitura laminato bianco compreso rimozione vecchio laminato cm 20 X 30, compreso pagina 3 di 20 fornitura di battiscopa bianco”; c) € 382,00, per il preventivo stilato dalla Ditta Airone
Service per la pulizia e la sanificazione dei locali;
d) € 3.355,00 (€ 2.750,00 + I.V.A. 22%), per il preventivo stilato dalla Ditta Metal Arredo per “rifacimento vetrina” ; e) € 250,00, per la video ispezione eseguita in data 18 aprile 2023 dalla Controparte_5
f) € 4.880,00 (€ 4.000,00 + I.V.A. 22%), per “lo smontaggio del mobile, il
[...] rifacimento della zoccolatura, la regolazione delle ante e il rimontaggio finale”, così come quantificato dal CTU (v. pag. 4 della relazione peritale del 12 gennaio 2024) (v. doc. n. 11);
€ 500,00, a titolo di “costi relativi all'occupazione del suolo pubblico comprensivi dei diritti di istruttoria, bolli ecc.”, così come quantificato dal CTU (v. pag. 4 della relazione peritale del 12 gennaio 2024) (v. doc. n. 11).
Per quanto concerne i danni “indiretti” invocava il risarcimento delle seguenti voci: a) €
1.200,00, a titolo di danno “indiretto” per la chiusura dell'attività lavorativa per l'esecuzione dei lavori (così come riconosciuta dal CTU a pagina 4 delle controdeduzioni del 9 febbraio 2024); b) € 800,00, a titolo di “indennità per il mancato pieno godimento del bene per il periodo dalla data del sinistro fino alla eliminazione del danno”; in luogo di quella di € 400,00 indicata dal CT;
c) € 7.500,00, a titolo di danno dovuto per il mancato fatturato che l'attività commerciale subirà a causa del mese di fermo necessario per l'esecuzione dei lavori, cosi come quantificato dal Commercialista della Signora Pt_1
(doc. n. 20). Si chiedeva inoltre il rimborso delle spese della consulenza tecnica d'ufficio e di parte, nonché quelle legali per la procedura di accertamento tecnico preventivo, pari ad una somma complessiva di € 5.749,57, così come di seguito specificata: a) € 2.344,00, a titolo di spese dovute in favore del CTU, Ing. (v. docc. nn. 21 e 22); b) € 1.923,84, Per_3
a titolo di spese dovute in favore del CTP, Ing. (docc. n. 23 e 24); € Persona_2
1.481,73, a titolo di rimborso spese legali ATP (docc. nn. 25 e 26).
Co Si costituiva la che preliminarmente instava per il rigetto del ricorso per mancanza di Co titolarità del rapporto sostanziale controverso in capo alla insistendo per la carenza di legittimazione passiva come da eccezione già sollevata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo in quanto la proprietà delle strutture telefoniche interessate dai lamentati pagina 4 di 20 danni e precisamente quelle collocate in Pescara, al pian terreno del Condominio di Via
Trento, n. 112, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Pescara, al Foglio 16, particella
248, subalterno 10, sono state trasferite a nel corso del 2021 in Controparte_6 conseguenza della suddivisione della rete, giusto atto di trasferimento di ramo d'azienda del
29.03.2021 (rep. 16086, racc. 8643, registrato il 7.04.2021 al n. 28793) e come si evince dalla certificazione del notaio Dott. di cui all'estratto Notarile del 13.06.2022 Per_4
(All. 2) nonché dall'attestazione della Dott.ssa (All. 3). La società Persona_5
Co
– nei cui confronti la ricorrente ha avanzato le proprie pretese – è priva pertanto di titolarità della posizione soggettiva passiva – ovverosia del rapporto sostanziale controverso posto alla base di tutte le pretese – stante il dedotto conferimento di ramo d'azienda e conseguente trasferimento della proprietà degli impianti in questione.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non dovesse accogliere detta eccezione, in ogni caso la documentazione prodotta (atto di cessione e dichiarazione di non Co titolarità) comproverebbe come la non abbia comunque la legittimazione a contraddire in quanto non più proprietaria degli impianti oggetto del presente giudizio.
Si chiedeva dunque che il Giudice preliminarmente, dichiari la carenza di legittimazione passiva della convenuta con conseguente estromissione della CP_2
Co In ogni caso, nel merito, la sosteneva l' infondatezza della domanda nel merito ribadendo, come già fatto in altra sede, che il fattore tempo ha giocato un ruolo particolare Co nella determinazione dei danni che controparte vuole imputare a in quanto, come già Co detto in precedenza, mai nessuna contestazione è stata fatta alla all'atto dell'avvenuto
(presunto) sinistro e che i fatti sono stati denunciati dopo diversi mesi dall'accadimento per cui non è escluso che i danni (o almeno parte di essi) possano essere stati generati dalla vetustà dell'immobile o anche al caso fortuito. In ogni caso si contestavano gli importi richiesti a titolo di risarcimento danni all'immagine e all'indennità per mancato godimento del bene in quanto inconferenti e in ogni caso non supportati da prova.
Nel procedimento spiegava intervento ex art 105 cpc , proprietaria del locale Controparte_1
pagina 5 di 20 posto al piano terra del Condominio di via Trento n. 112 a Pescara, censito in Catasto fabbricati al foglio 16, particella 248, subalterno 10 e condotto in fitto dalla sig.ra Parte_1
titolare dell'esercizio commerciale “La Clessidra”, la quale esponeva che avendo
[...] la conduttrice necessità di un telefono fisso a servizio del negozio, si era rivolta alla
, per l'installazione della linea telefonica. A seguito dell'intervento, si Controparte_3 verificavano notevoli infiltrazioni di acqua all'interno del negozio e nel muro esterno dell'edificio, con conseguenti gravi danni all'immobile stesso. L'incidente era stato dunque provocato dall'operatore che, nell'installare il cavo della telefonia ha forato la CP_3 colonna di scarico condominiale, provocando le infiltrazioni d'acqua nel locale e nel muro perimetrale dell'edificio. Tale circostanza è stata rilevata da una video ispezione nella tubatura, effettuata da una ditta specializza incaricata dalla titolare del negozio.
Le infiltrazioni di acqua provenienti dalla tubatura forata, si sono poi estese all'adiacente ingresso che conduce all'abitazione della sig.ra al n. civico 110 di via Trento (doc. CP_1
n.3). Più precisamente, è stata notevolmente danneggiata la parete portante sinistra che divide il predetto ingresso dal locale-negozio.
La ha pertanto incaricato il Geom. per una valutazione Controparte_1 Controparte_7 dello stato dei luoghi. Il Consulente recatosi sul posto, ha rilevato che i danni subiti dalla sig.ra sono notevoli e conseguenti al sinistro provocato dall'incauto operatore della CP_1
Nella relazione peritale (doc. n. 4) il Geom. scrive:“ nel Controparte_3 CP_7 corso del sopralluogo è stato rilevato che la fuoriuscita dell'acqua dal tubo forato durante l'installazione del cavo della telefonia dal tecnico incaricato, oltre ad interessare il negozio di cui in premessa, ha coinvolto anche la parete sinistra dell'adiacente androne di accesso ai locali abitativi della signora ” ''Le infiltrazioni di acqua fuoriuscite dalla tubatura CP_1 rotta sono penetrate anche nella succitata parete portante;
su di essa infatti, si denotano sia il distacco che il rigonfiamento dell'intonaco, la presenza di macchie di umidità, il danneggiamento della zoccolatura, la presenza di muffa ed il deterioramento della tinteggiatura”. Il tutto come si evince dalle foto contenute nell'allegato C della perizia stessa.
Alla luce della relazione del ctp andrebbero riconosciute le seguenti voci di danno: - per i pagina 6 di 20 lavori da eseguire, l'importo relativo alle opere murarie, comprensivo dello smaltimento dei materiali di risulta in discarica autorizzata, importo di €. 1.700,00 oltre I. V. A., come da preventivo dell'Impresa Edile Sim Project S. r. l. (allegato A); per la riparazione e / o sostituzione della parte elettrica, la somma di €. 5.100,00 oltre I. V. A. come da preventivo dell'Impresa M. A. M. PI (allegato B). L'importo complessivo dei danni subiti ammonta ad €. 6.800,00, oltre I.V. A. oltre al costo per la consulenza tecnica, pari ad €.
1.537,20, importo già comprensivo di Cassa Nazionale di appartenenza, spese,eccetera.
In considerazione del progressivo deperimento del muro, la promuoveva contro la CP_1 ricorso per Accertamento Tecnico Preventivo (R.G. n. 4186/2023) al fine CP_3 di verificare in via preventiva e cautelativa, prima del giudizio di merito, le condizioni della parete portante danneggiata, la sussistenza della responsabilità della nel sinistro CP_3 occorso e di individuare gli interventi necessari al ripristino urgente dello stato dei luoghi.
Nel giudizio di ATP la si costituiva formulando eccezioni del tutto Controparte_3 infondate ed irrilevanti continuando inspiegabilmente a sostenere che i danni denunciati non possono essere ascritti all'attività svolta dal suo operatore, ma che sono riconducibili alla vetustà dell'immobile o al caso fortuito.
Il nominato CTU ha, invece confermato sia la responsabilità esclusiva della CP_3 nel sinistro in questione sia il fatto che le infiltrazioni che hanno invaso l'ingresso ed il negozio sono state originate dalla stessa causa. -A pag. 8 e 9 della relazione il Consulente individua i lavori da sostenere per ripristinare lo stato dei luoghi: 1) riparazione del tubo danneggiato posto all'interno della colonna di scarico: 2) ripristino del foro sul prospetto principale;
3) verifica a campione sul prospetto esterno dello stato della parete sottostante il rivestimento lapideo;
4) ripristino dell'intonaco ammalorato del muro che divide l'abitazione di parte ricorrente e il locale commerciale;
5) verifica della funzionalità dell'impianto elettrico;
6) verifica dell'impianto citofonico;
7) sostituzione del quadro elettrico e dei contatori installati;
8) ripristino della tinteggiatura sull'intera parete interessata dalle infiltrazioni. Il costo dei predetti lavori è stato stimato dal CTU nella somma di € 2.788,36 a cui ha aggiunto ….” una percentuale del 20% “trattandosi di una zona ZCL che ostacola la manodopera al raggiungimento diretto dei luoghi e nel trasporto pagina 7 di 20 dei materiali”. Il tutto per l'importo complessivo di € 3.346,03 (doc. n. 5). A riguardo evidenziava la ricorrente che tale somma è di molto inferiore a quella scaturente dai preventivi depositati in atti, che ammonta invece ad € 6.800,00. La somma determinata dal
CTU è veramente esigua ed insufficiente a coprire le spese di ripristino, a fronte di tutti gli interventi da eseguire. La tabella regionale dei prezzi è pur sempre un parametro a cui fare riferimento, ma va applicata tenendo conto del caso specifico. Bisogna considerare che le condizioni delle parete in questione, sono peggiorate con il tempo (le macchie e la muffa si sono estese e sono penetrate più in profondità) come si evince da una delle foto recenti
(doc. n. 6) e continueranno a peggiorare fino a quando non verranno eseguiti i lavori, sicchè bisogna prevedere maggiori interventi e quindi anche in via prudenziale maggiori costi. Il rischio che si corre altrimenti è che la interveniente, oltre ai danni subiti, debba pagare le spese di ripristino di tasca propria. Per di più, il CTU non ha determinato né le spese relative alla sostituzione del contatore elettrico né quelle necessarie per la sanificazione dell'androne. In ragione di ciò, la interveniente, chiede sin d'ora al Giudice adito che le venga riconosciuto a titolo di danni diretti la complessiva somma di € 6.800,00, come dai preventivi di spesa allegati alla relazione peritale del CTU Geom. di seguito CP_7 indicati: a) €. 1.700,00 per le opera murarie, come da preventivo dell'Impresa Edile Sim
Project S. r. l. (allegato A); b) 5.100,00 per la sostituzione di tutta la parte elettrica, come da preventivo dell'Impresa M. A. M. PI (allegato B). Inoltre, sono da rimborsare alla le spese sostenute per la consulenza tecnica d'uffico, di parte e quelle legali per la CP_1 procedura di Accertamento Tecnico Preventivo di seguito specificate: -- € 1.015,39 dovute al CTU Arch. (doc. n.7); -- €1.537,20 dovute al CTP Geom.. Persona_6 [...]
(doc. n. 8). -- € 1.196,00 a titolo di spese legali di ATP. (doc. n. 9). IL tutto per la CP_7 somma complessiva di €. 3748,59.
Trattenuto per la decisione il procedimento una prima volta all'udienza del 19/3/25, la causa era rimessa sul ruolo con ordinanza in cui si rilevava come la parte resistente aveva chiesto la concessione di termine con salvezza dei diritti di prima udienza, stante il deposito della comparsa di intervento volontario da parte di (proprietaria Controparte_1
pagina 8 di 20 dell'immobile danneggiato) e che occorreva dare accoglimento a detta richiesta.
Assolto l'incombente, la causa era nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del
28/5/25.
Ebbene, la definizione del procedimento non può prescindere dalle risultanze peritali delle due atp.
Si passa infatti subito all'esame del merito, stante la palese infondatezza delle eccezioni Con pregiudiziali svolte dalla basate su circostanze inconferenti correlate alla cessione di ramo d'azienda; inconferenza derivante dal fatto che parte ricorrente fonda la domanda risarcitoria sulla dedotta perforazione di un tubo da parte di un tecnico incaricato dalla per l'allaccio della linea della rete telefonica;
circostanza oggetto di CP_3
Co generica contestazione. Peraltro nel corso delle interlocuzioni con la questa non negava l'origine dei danni lamentati, tuttavia sollevando perplessità inerenti la legittimazione della conduttrice a richiedere il risarcimento dei danni.
Profili questi ultimi, ripresi in giudizio, che sono parimenti da ritenere infondati, essendo pacifico in giurisprudenza che l'art 1585 secondo comma cod civ riconosce la legittimazione del conduttore ad agire per il risarcimento di tutti i danni che incidono sul suo godimento dell'immobile. Peraltro l'ambito di questa legittimazione non riguarda solo la tutela dei beni personali, come mobili o arredi ma anche ogni conseguenza, quali il danneggiamento delle pareti dell'immobile, o la compromissione dell'abitabilità per effetto di infiltrazioni, riguardanti più in generale ogni illecito che esplichi i suoi effetti nell'uso dell'immobile, senza dover coinvolgere il locatore, a condizione che il danno derivi da molestie di fatto.
Si riportano i punti salienti della ctu svolta nell'ambito della procedura di Atp Per_3 introdotta dalla Pt_1
…L'unità immobiliare oggetto di causa, catastalmente individuata al Fg. 16 particella 248 subalterno 10 del Comune di Pescara è ubicata in via Trento al piano terra di una piccola palazzina composta da quattro piani fuori terra… Due delle quattro murature che la delimitano sono perimetrali di confine mentre le restanti due murature sono interne al
pagina 9 di 20 manufatto complessivo. Le pareti esterne dell'unità immobiliare sono in parte intonacate e tinteggiate e in parte rivestite con lastre di travertino;
le pareti interne sono intonacate e tinteggiate e presentano una controparte in lastra di cartongesso lateralmente alla porta di ingresso che è in acciaio con vetrocamera. La pavimentazione del locale commerciale è in laminato.
All'atto della visita effettuata il 03.11.2023 si è osservato: 1) L'esistenza di lesioni su parte del rivestimento esterno con presenza di segnali di dilavamento e di umidità residua (foto
1,2),
2) Infiltrazione attiva sulla
contro
-parete in cartongesso posta sul lato nord dell'unità immobiliare in continuità con il portone di ingresso del locale commerciale. La parete è fortemente degradata con presenza diffusa di muffe (foto 3,4,5,6),
3) La presenza di intonaco ammalorato in corrispondenza della parete in comune con
l'atrio di ingresso alla palazzina. La parte ammalorata è ubicata nelle immediate vicinanze della parete su cui è collocata la colonna di scarico danneggiata (foto 9- 10), 4) La deformazione di parte del mobile collocato a ridosso e per tutta la lunghezza della parete in comune con l'atrio/ingresso della palazzina (foto 6-7), 5) La leggera deformazione di quota parte dei listoni in laminato bianco componenti la pavimentazione del locale commerciale (foto 7-8), 6) Ammaloramento del profilo laterale dell'infisso costituente il portone di ingresso all'unità immobiliare.
… Dalla visione degli atti di causa con particolare riguardo alle foto e al video di ispezione della dittà così come osservato nel sopralluogo del 03.11.2023, le cause CP_5 delle infiltrazioni sono assoggettabili alla rottura della colonna discendente in corrispondenza dell'ingresso dall'esterno verso l'interno del cavo di telefonia a circa
3,00 metri dal piano di calpestio del locale commerciale….
I lavori necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni e ripristinare la salubrità degli ambienti riguardano sia lavori edili sull'immobile che lavori sul mobilio. I lavori edili consistono nella: - Rimozione delle lastre di travertino sulla facciata esterna del fabbricato limitatamente alla fascia su cui insiste il discendente con successiva demolizione
pagina 10 di 20 dell'intonaco sottostante e della muratura che contiene la colonna di scarico, - Rimozione della colonna di scarico, - Fornitura e posa in opera di nuova colonna di scarico in polietilene da sigillare alla vecchia nel punto di raccordo e nel pozzetto di innesto a terra e nel successivo rifacimento dell'intonaco e nella fornitura e posa in opera di nuove lastre in travertino, - Rimozione del pannello in cartongesso ammalorato all'interno del locale commerciale e successivo riposizionamento di nuovo pannello, - Spicconatura dell'intonaco ammalorato sulla parete in comune con l'androne di ingresso alla palazzina su entrambe le facce della parete con successivo rifacimento e tinteggiatura, - Rimozione del pavimento in laminato nel locale commerciale, pulizia, sanificazione e successiva fornitura e posa in opera di pavimento in laminato bianco. - Trasporto a discarica e smaltimento dei materiali di risulta. Per il mobilio i lavori consistono nello smontaggio della zoccolatura e suo rifacimento oltre alla regolazione delle ante. Per la quantificazione dei danni di natura edilizia è stata effettuata una computazione dei lavori utilizzando il prezzario Regione ZZ vigente integrato da analisi dei prezzi per quelle lavorazioni in esso non contenute. L'importo dei lavori necessario al ripristino della fruibilità completa del locale commerciale è stato stimato in € 10.500,00 come da computo metrico (allegato n.4) oltre all'iva di legge. Per quanto riguarda i mobili si ritiene congruo la somma di € 4000,00 oltre all'iva di legge necessaria per lo smontaggio del mobile, il rifacimento della zoccolatura, la regolazione delle ante e il rimontaggio finale. Tale somma è in linea con il preventivo della al netto dello Parte_4 smontaggio e fornitura e posa in opera della pavimentazione che sono state conteggiate nel computo metrico dei lavori edili. Bisogna inoltre considerare i costi relativi all'occupazione di suolo pubblico comprensivi dei diritti di istruttoria, bolli ecc. che si stimano in € 500,00.
Per quanto riguarda la stima dei danni “indiretti” derivanti dalla perdita del pieno godimento del bene (circostanza per la quale i potenziali clienti dell'attività commerciale possono essere stati scoraggiati all'accesso nell'unità immobiliare o all'acquisto dell'oggettistica dallo stato di degrado della struttura) si può far riferimento al criterio del valore locativo di mercato. Nel caso in esame si ritiene congruo il valore di 800,00 € quale canone mensile per il locale commerciale nello stato di rilievo (post-danno). Considerato pagina 11 di 20 che il canone di locazione risultante dal contratto di affitto è pari a 1.200,00 €, il danno è stimabile in € 400,00 mensili quale differenza tra il canone di locazione effettivo e quello stimato dallo scrivente, che contabilizzati dalla data di apertura del sinistro risalente al
17.03.2023 e fino alla data di esecuzione del sopralluogo del CTU del 03.11.2023 (7.5 mesi) ammontano a complessivi € 3.000,00.
Di seguito si riportano invece i punti salienti della CT , nell'ambito dell'Atp Per_6 introdotto dalla CP_1
L'immobile oggetto di causa è posto al piano terra di una palazzina sita in Pescara, in via
Trento n. 110 e costituisce il muro divisorio tra l'androne di ingresso all'abitazione della
Sig. e il locale commerciale condotto in fitto dalla Sig.ra (FOTO 1 Controparte_1 Pt_1
E FOTO 2)…
Varcato l'ingresso principale della palazzina, è immediatamente riscontrabile un deterioramento della parete sinistra confinante con l'adiacente locale commerciale in cui sono stati eseguiti i lavori richiesti per l'attivazione della linea telefonica fissa…
La parete interessata dalle infiltrazioni causate dalla perdita di acqua proveniente dal tubo di scarico condominiale, a seguito dell'intervento del tecnico della , CP_3 presenta rigonfiamenti diffusi della tinteggiatura e scrostamenti dello strato di intonaco sottostante, oltre che la presenza dei macchie e muffe sviluppate in superficie. Dette patologie si riscontrano in un'area particolarmente a rischio per la presenza di quadro elettrico, contatori e interruttori (FOTO 3 E FOTO 4)…
3. INDIVIDUI LE CAUSE E STABILISCA LE RELATIVE RESPONSABILITA';
Dall'analisi dello stato dei luoghi e in particolare dall'analisi dell'intervento effettuato dalla si evince che il tecnico inviato per l'allaccio della nuova linea, ha CP_3 posato l'impianto richiesto partendo dal distributore ottico già presente sul prospetto e sfruttando il tracciato esistente(FOTO 5). Per detto impianto, fissato esternamente con chiodi reggi cavetto, si è utilizzato, come ingresso diretto al locale, un foro preesistente sul rivestimento lapideo del prospetto principale. Per sfruttare detto passaggio, il tecnico ha
pagina 12 di 20 avuto necessità di ampliare la sezione di detto foro per inserire la guaina per
l'alloggiamento del cavo. Durante le operazioni di ampliamento della sezione di detto foro è stata intercettata involontariamente la colonna di scarico condominiale che provocando la fuoriuscita di acqua (come rilevato e verificato da video ispezione effettuata su incarico dell'affittuaria del locale commerciale) ha causato le su descritte infiltrazioni che si sono propagate e diffuse sul muro adiacente interessando la parete interna all'androne di ingresso all'abitazione di parte ricorrente.
4. QUANTIFICHI I DANNI E STABILISCA LE OPERE NECESSARIE PER IL
RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E DETERMINI I RELATIVI COSTI Durante il sopralluogo sono stati analizzati i danni causati dalle infiltrazioni sulla parete interna dell'androne di ingresso all'abitazione di parte ricorrente. Per ripristinare lo stato dei luoghi è necessario quanto segue.
1. riparazione del tubo danneggiato posto all'interno della colonna di scarico;
2. ripristino del foro sul prospetto principale che attualmente risulta 'tappato' con elementi in materiale ligneo per contenere la fuoriuscita dell'acqua;
3. verifica a campione, sul prospetto esterno, dello stato della parete sottostante il rivestimento lapideo;
4. ripristino dell'intonaco ammalorato del muro che divide
l'abitazione di parte ricorrente e il locale commerciale;
5. verifica della sicurezza e della funzionalità dell'impianto elettrico;
6. verifica dell'impianto citofonico;
7. sostituzione del quadro elettrico e dei contatori installati;
8. ripristino della tinteggiatura sull'intera parete interessata dalle infiltrazioni. Si precisa che per il ripristino dello stato dei luoghi all'interno dell'androne è necessario risanare la muratura anche dalla parte interna del locale commerciale compromessa dalle infiltrazioni e che all'atto del sopralluogo si rileva umida e cosparsa di muffe.
(Segue tabella elaborata sulla base del prezziario della Regione ZZ )
L'importo dei danni stimati risulta pari a € 2.788,36 oltre IVA per legge. La sottoscritta ritiene di aumentare l'importo calcolato di una percentuale pari al 20% trattandosi di una zona ztl che ostacola la manodopera al raggiungimento diretto dei luoghi e nel trasporto dei materiali. Dunque l'importo stimato diventa pari a € 3.346,03. A detto importo si aggiungono le spese per la verifica del contatore elettrico da richiedere direttamente alla pagina 13 di 20 società di vendita con cui è stato stipulato il contratto di fornitura secondo le modalità previste dalla stessa.
Ebbene, reputa la scrivente, dopo aver evidenziato come le due relazioni peritali abbiano offerto riscontro alla tesi di parte attrice sulla causa dei danni, per quanto attiene la quantificazione dei danni riconoscere alla di non doversi discostare dalle Pt_1 valutazioni del CT anche per quanto da questi specificato in sede di chiarimenti. Per_3
In particolare, con riferimento alle note del CTP secondo cui 'il CTU quantifica in modo prudenziale e personale i danni lamentati dalla ricorrente. Per quanto riguarda il costo delle opere di ripristino del locale lo stesso definisce, infatti, un importo di soli € 10.500,00 oltre
IVA, che risulta inferiore di quello scaturente dalla sommatoria dei costi indicati nei preventivi prodotti in atti e cioè di quelli della ditta Edil Penitente Gianraffaele di €
13.500,00 + IVA e della ditta di € 1.450,00 + IVA. Non considera, inoltre , il Pt_3
CTU nel computo metrico i costi per la pulizia finale e sanificazione del locale e delle mobilie, il costo per il trasporto e deposito in magazzino degli arredi per poter procedere alle opere di ristrutturazione e loro successivo nuovo trasporto per il rimontaggio e il costo per l'applicazione dei necessari prodotti antimuffa sulle murature ed il fatto che, trattandosi di ristrutturazione con opere di limitata quantità, necessita applicare un incremento dei costi di almeno pari al 20% così come previsto anche dagli stessi prezzari delle opere edili. Si chiede, quindi al CTU di rivedere in incremento la stima delle opere dallo stesso effettuata.
Non indica, inoltre tra i danni subiti i costi sopportati dalla ricorrente per la video ispezione finalizzata all'accertamento della causa delle infiltrazioni e della CT di parte a firma dello scrivente, prodotta in atti', così si esprimeva l'ing. . Per_3
Il CTU conferma quanto rappresentato nella relazione peritale per i motivi in seguito specificati. In merito alla stima dei costi edili di ripristino del locale, il CTP Ing. L.
[...]
esprime valutazioni contraddittorie;
infatti da un lato indica l'utilizzo dei Per_2 preventivi delle imprese contattate dalla parte ricorrente mentre dall'altro puntualizza di aumentare i prezzi del prezzario utilizzato nella computazione dei lavori dal CTU nella misura del 20%. La stima dei lavori edili è stata determinata dallo scrivente CTU attraverso l'utilizzo del Prezzario Regione ZZ integrato da analisi dei prezzi per pagina 14 di 20 quelle lavorazioni in esso non contenute in maniera da avere un costo oggettivo e conforme alle norme di settore. Non è stata dunque eseguita una stima dei lavori “prudenziale” ??? come definita dal CTP né tantomeno “personale” in quanto si ribadisce basata su prezziario Regionale opere edili e norme di settore per la loro computazione. Non è stato applicato un incremento a detti costi in quanto non sono di limitate quantità ma riguardano più lavorazioni tutte di natura edile. Da una attenta lettura del computo metrico dei lavori allegato alla CTU, si può notare che sono inclusi i costi per la rimozione totale sia degli intonaci che dei pavimenti e quindi delle muffe in esso presenti oltre alla pulizia dei fondi per cui non trova conferma la richiesta del CTP. Infine in merito alla mobilia, nella stima dell'importo è previsto lo smontaggio, il rifacimento della zoccolatura
e il rimontaggio finale che non puo' avvenire in una unica fase sul posto ma che verrà eseguita con il trasporto in laboratorio, la rettifica e il successivo ritrasporto in sito che è stata valutata e ricompresa nell'importo indicato in perizia. Infine per quanto riguarda il costo dell'indagine di video-ispezione, nonché del costo della perizia di parte, trattasi di costi processuali, e in quanto tali la competenza della loro attribuzione è del…giudice.
Alla luce di quanto sopra vanno riconosciute le seguenti voci di danno: euro 10.500,00 come da computo metrico (allegato n.4 della relazione) oltre all'iva di legge per lavori edili volti ad eliminare le cause delle infiltrazioni e ripristinare la salubrità degli ambienti, nonché euro € 4000,00 oltre all'iva di legge necessaria per lo smontaggio del mobile, il rifacimento della zoccolatura, la regolazione delle ante e il rimontaggio finale ed euro €
500,00 per costi di occupazione.
Va rimarcato che il CT ha anche respinto i rilievi del ctp di parte resistente in merito alla valutazione dello smontaggio e rimontaggio del mobilio. In proposito il professionista ha confermato quanto rappresentato nella relazione peritale rilevando che per la valutazione della sistemazione del mobile in questione, non esistono prezzari di riferimento ma essendo lavori artigianali specialistici si può fare solo riferimento a preventivi di imprese di settore. Nel caso in questione essendo presente un preventivo negli atti di causa, lo si è preso come riferimento decurtandolo del costo circa la fornitura e posa in opera della pavimentazione già conteggiato nel computo metrico dei lavori edili.
pagina 15 di 20 Va aggiunto il rimborso della somma di euro 250,00 per spese di videoispezione, che si apprezza congrua.
Per quanto attiene le osservazione di parte ricorrente sui danni “indiretti”, scriveva il Ctp
”Per quanto riguarda il danno indiretto e cioè l'indennità per il mancato pieno godimento del bene si ritiene che l'importo di soli € 400,00 mensili non risulta affatto congrua, sia perchè lo stato di degrado dell'immobile risulta in progressivo peggioramento, sia perché tale situazione sta originando gravi perdite economiche alla si.ra evidenzia Parte_5 al riguardo, inoltre, che il danno indiretto proseguirà ad incrementarsi fino all'effettiva eliminazione della causa del danno e del ripristino del locale e che per porre in essere dette opere di ripristino necessiterà la totale chiusura dell'attività per il tempo tecnico di esecuzione delle opere di ripristino. Lo scrivente ritiene doversi considerare una indennità mensile, se non pari all'intero importo del canone, almeno pari ad € 800,00/mese per il periodo dalla data del sinistro fino alla eliminazione del danno, oltre ad una indennità certamente pari ad € 1.200,00 per il periodo di chiusura del locale necessario alla esecuzione delle opere. Una ulteriore voce che si sta concretizzando a causa del perdurare della situazione di disagio è quella della perdita economica e di immagine allo stato non quantificabile nella sua entità. Si chiede quindi al CTU di rivedere in incremento l'importo del danno indiretto subito dalla ricorrente nonché segnalare la sussistenza di ulteriori danni fra cui la perdita economica e di immagine che l'attività della ricorrente sta subendo.” ).
Il CT rispondeva : In merito alla somma mensile di valutazione del danno indiretto (che rappresenta qualsiasi perdita economica così come indicato nella relazione peritale) il
CTU conferma quanto rappresentato nella relazione peritale in quanto basata sul criterio del valore locativo di mercato. Si evidenzia che tale valore, indicato in € 400,00/mese
(peraltro superiore a quanto richiesto da parte ricorrente nella perizia di parte, allegata agli atti di causa) è stato contabilizzato in maniera corretta dalla data di apertura del sinistro a quella di esecuzione del sopralluogo da parte dello scrivente CTU in complessive
€ 3.000,00. Sarà il sig. Giudice ad effettuare le valutazioni del caso e indicare se estendere la somma di € 400,00/mese ai successivi mesi seguenti il sopralluogo del CTU. Si concorda con il CTP sul fatto che l'attività dovrà essere chiusa per la esecuzione dei lavori che si
pagina 16 di 20 stimano in circa 30 giorni lavorativi. Per questo arco di tempo il danno indiretto è pari al valore locativo del bene e quindi ad € 1.200,00.
Ebbene, sul punto ritiene il giudice di dover riconoscere le indicate voci di danno di euro
3.000,00 e 1.200,00. Con riferimento alla prima di queste voci non si reputa di dover quantificare il danno di che trattasi per un periodo ulteriore rispetto a quello preso a riferimento che va dalla data di apertura del sinistro fino alla data di esecuzione del sopralluogo del CTU (7.5 mesi). La seconda voce spetta con riferimento al periodo di un mese occorrente per lo svolgimento dei lavori secondo una valutazione che si condivide.
Per quanto riguarda la richiesta di euro 7.500,00, a titolo di danno per mancato fatturato per l'attività commerciale relativo al mese di chiusura appare congruo valutare la somma dovuta a tale titolo pari all'importo di euro 5.000,00.
La va tenuta indenne delle spese di ctp e di quelle di CT, pari rispettivamente a Pt_1 complessivi euro 1.923,84 ( che appaiono congrue ) ed euro 2.344,03, come documentate in atti.
Quanto al risarcimento danni invocato dalla interveniente si reputa analogamente di dover riconoscere quanto valutato dal CT , che è pervenuta ad una stima dei pari a € Per_6
2.788,36 oltre IVA per legge, con aumento di una percentuale pari al 20% trattandosi di una zona ztl che ostacola la manodopera al raggiungimento diretto dei luoghi e nel trasporto dei materiali per un totale di € 3.346,03 sempre da aumentare di iva. A detto importo, secondo il CT andrebbero aggiungete le spese per la verifica del contatore elettrico da richiedere direttamente alla società di vendita con cui è stato stipulato il contratto di fornitura secondo le modalità previste dalla stessa. Reputa a tale ultimo proposito il giudicante di dover dare accoglimento a quanto oggetto di richiesta da parte dell'interessata tenendo conto in linea di massima del mero preventivo allegato ritenendo di quantificare la spesa in euro
4.500,00.
La va tenuta indenne delle spese di CTU e di quelle di Ctp, che sono state CP_1 documentate pari rispettivamente a complessivi euro 1.015,39 e 1.537,20 (queste ultime valutate come congrue ). pagina 17 di 20 Co Segue la condanna di al pagamento delle somme risultanti dalla esposta quantificazione.
Dunque essa sarà tenuta a risarcire la in relazione alle somme di: euro 10.500,00 Pt_1 oltre iva per lavori edili volti ad eliminare le cause delle infiltrazioni e ripristinare la salubrità degli ambienti, nonché euro 4000,00 oltre iva per spese relativa ai mobili, euro
500,00 per costi di occupazione, euro 250 per video ispezione, con maggiorazione su queste somme di rivalutazione con decorrenza dalla data della CTU fino alla decisione nonché interessi legali sulle somme mamo a mano rivalutate ad oggi;
nonché, a titolo di danno da perdita economica le indicate somme di euro 5.000,00 (per lucro cessante ), euro
3.000,00 ed euro 1.200,00 per le voci sopra specificate, somme da maggiorare di interessi dalla domanda.
Va aggiunto il rimborso delle somme di 1.923,84 per spese di ctp ed euro 2.344,03 per spese di CTU.
Le somme complessivamente dovute andranno maggiorate di interessi dalla data della decisione al saldo.
Co Pe la la sarà invece tenuta a risarcire la stessa della somma di € 3.346,03 oltre CP_1 iva per opere di riparazione sull'immobile ed euro 4.500,00 per danni al contatore, somme da maggiorare di rivalutazione con decorrenza dalla data della CTU fino alla decisione nonché interessi legali sulle somme mamo a mano rivalutate ad oggi.
Co La è anche tenuta al rimborso in favore della della somma di euro 1.015,39 CP_1 per spese di ctu ed euro 1.537,20 per spese di atp.
Sulla somma finale complessiva spettante dalla data odierna al saldo vanno riconosciuti gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 cod. civ.
pagina 18 di 20 Segue la condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio anche relative alla fase di atp.in favore di entrambe le controparti, con distrazione in favore dei procuratori per quanto attiene le spese del giudizio di merito.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande risarcitorie avanzate nei confronti Con della dalla ricorrente e dalla interveniente in Parte_1 Controparte_1 accoglimento delle stesse nei termini di seguito precisati, condanna la al CP_2 pagamento delle seguenti somme : in favore della di euro 10.500,00 oltre iva per lavori edili volti ad eliminare le Pt_1 cause delle infiltrazioni e ripristinare la salubrità degli ambienti, nonché di euro 4000,00 oltre iva per spese relative ai mobili, euro 500,00 per costi di occupazione, euro 250 per video ispezione, con maggiorazione di rivalutazione con decorrenza dalla data della CTU fino alla decisione nonché interessi legali sulle somme mamo a mano rivalutate ad oggi;
nonché, a titolo di danno da perdita economica, di euro 5.000,00 (per lucro cessante ), euro 3.000,00 ed euro 1.200,00 per le voci specificate in parte motiva, somme da maggiorare di interessi dalla domanda, oltre al rimborso della somma di 1.923,84 per spese di ctp ed euro 2.344,03 per spese di CTU;
oltre interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 cod. civ sulle somme complessivamente dovute alla data della decisione al saldo;
in favore della di € 3.346,03 oltre iva per opere di riparazione sull'immobile ed CP_1 euro 4.500,00 per danni al contatore, somme da maggiorare di rivalutazione con decorrenza dalla data della CTU fino alla decisione nonché interessi legali sulle somme mamo a mano rivalutate ad oggi;
nonchè al rimborso della somma di euro 1.015,39 per spese di ctu ed euro 1.537,20 per spese di atp;
oltre interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 cod. civ sulle somme complessivamente dovute alla data della decisione al saldo. Con Condanna la al pagamento delle spese legali in favore delle controparti, con distrazione in favore dei procuratori antistatari per quanto riguarda quelle del giudizio di pagina 19 di 20 merito, che si liquidano, per quanto riguarda la quelle della fase di merito in euro Pt_1
259 per esborsi, ed euro 4.100,00 per onorari oltre accessori, quelle della fase di atp in euro
145,50 per esborsi ed euro 1.100,00 per onorari oltre accessori;
per quanto riguarda la quelle della fase di merito in euro 2.900,00 oltre accessori per onorari;
quelle CP_1 della fase di atp in euro 118,50 per esborsi ed euro 1.000,00 oltre accessori per onorari.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Pe, 8 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossana Villani
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