Art. 2.
Il quarto comma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64 , e' sostituito dal seguente:
"La scelta per la nomina del personale, di cui ai precedenti commi, sara' effettuata per ciascuna qualifica mediante concorsi per titoli, in base a norme e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per il tesoro.
Il bando per tali concorsi deve essere emanato entro il 31 dicembre 1951.
Il personale nominato puo' essere destinato a prestare servizio, sia presso l'Amministrazione centrale, che presso quella periferica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
Il quarto comma dell'art. 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64 , e' sostituito dal seguente:
"La scelta per la nomina del personale, di cui ai precedenti commi, sara' effettuata per ciascuna qualifica mediante concorsi per titoli, in base a norme e modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per il tesoro.
Il bando per tali concorsi deve essere emanato entro il 31 dicembre 1951.
Il personale nominato puo' essere destinato a prestare servizio, sia presso l'Amministrazione centrale, che presso quella periferica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".