Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00089/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00741/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia OM
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 741 del 2025, in relazione alla procedura CIG B321FFCB7E, proposto da
TR Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco OL Francica e Carlo Lucioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ausl della OM, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rossella Di Felice e Morris Montalti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della nota prot. n. 0108302/2025 dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della OM, recante "Procedura aperta per la Fornitura di Attrezzature e Dispositivi Medici per Ortopedia per l'Azienda USL della OM (Indetta con Determinazione n. 2773 del 20/09/2024) - Esclusione e contestuale comunicazione ex art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023", recante l’esclusione dell'offerta di TR Italia S.r.l. dal Lotto n. 2;
- di tutti i verbali delle sedute del Seggio di Gara e della Commissione giudicatrice, con riguardo al Lotto n. 1, ancorché non conosciuti;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti anche in relazione agli atti non conosciuti, nonché di agire nel presente giudizio o in separata sede per il risarcimento dei danni;
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente ad ottenere, anche a titolo di risarcimento in forma specifica la riammissione della propria offerta relativa al Lotto n. 2.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ausl della OM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. OL NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
la società ricorrente, con ricorso depositato in data 10 giugno 2025, ha impugnato la nota prot. n. 0108302/2025, con la quale l’AUSL OM ha comunicato l’esclusione dell’offerta della società medesima, presentata per il Lotto n. 1 della “Procedura aperta per la Fornitura di Attrezzature e Dispositivi Medici per Ortopedia per l’Azienda USL della OM (Indetta con Determinazione n. 2773 del 20/09/2024)”, instaurando il presente giudizio r.g. n. 741/2025;
si è costituita in giudizio l’AUSL OM per resistere al ricorso;
all’esito dell’udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
con memoria depositata in data 30 dicembre 2025 la società ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso in quanto «il contratto per il Lotto n. 2 non è stato aggiudicato, verosimilmente la SA dovrà, dunque, procedere a bandire una nuova gara per l’aggiudicazione della fornitura» e considerato che «l’esclusione di cui alla nota prot. n. 0108302/2025 (della cui validità la Ricorrente continua, comunque, a dubitare) è dipesa, da una causa meramente formale – l’errata compilazione di un modulo, dipesa dalla non univocità del format predisposto e fornito dalla SA –, e che, quindi, il device offerto da TR rispondeva e risponde a tutte le richieste tecniche degli atti di gara, quest’ultima avrà la possibilità di concorrere nella nuova procedura, potendo ottenere – auspicabilmente – l’aggiudicazione del contratto»;
pertanto, come richiesto dalla società ricorrente, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, a spese compensate, attesa la particolarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia OM (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL RP, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
OL NA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NA | OL RP |
IL SEGRETARIO