Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 7865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7865 / 2024 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
NO MO (MI) Via Verona n. 10;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
LA (MI), Via Enrico Mattei n.66, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Trovo' Tiziana ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano, Via Antonio Stradivari n. 3, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1_ I figli abiteranno entrambi con la madre nella casa familiare e il padre sig. contribuirà Parte_1 al mantenimento degli stessi mediante il versamento della somma mensile di € 1.500,00 (€ 750,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% di tutte le spese mediche non coperte dal S.S.N. necessarie, oltre ancora al 50% delle spese extra assegno, secondo il seguente schema, elaborato in base al Protocollo – Linee Guida Corte d'Appello - Tribunale di
Milano del 14.11.2017, distinguendo tra le spese che necessitano di previo accordo tra i genitori e quelle che, invece, devono comunque essere rimborsate;
fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di invio di adeguata pezza contabile giustificativa da parte dell'anticipatario, comprovante l'avvenuto esborso entro 30 giorni e con l'obbligo di rimborso da parte dell'altro entro 15 giorni successivi alla richiesta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante,
o dallo specialista anche e non coperti dal SSN;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
dotazione informatica (p.c./ tablet) imposta dall'istituto frequentato;
eventuali assicurazioni richieste dall'istituto di istruzione;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'Istituto di Istruzione;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
spese extra assegno, secondo il seguente schema, elaborato in base al Protocollo – Linee Guida
Corte d'Appello - Tribunale di Milano del 14.11.2017, distinguendo tra le spese che necessitano di previo accordo tra i genitori e quelle che, invece, devono comunque essere rimborsate;
fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di invio di adeguata pezza contabile giustificativa da parte dell'anticipatario, comprovante l'avvenuto esborso entro 30 giorni e con l'obbligo di rimborso da parte dell'altro entro 15 giorni successivi alla richiesta:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante,
o dallo specialista anche e non coperti dal SSN;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno;
dotazione informatica (p.c./ tablet) imposta dall'istituto frequentato;
eventuali assicurazioni richieste dall'istituto di istruzione;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'Istituto di Istruzione;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative;
acquisto di apparecchi tecnologici quali computer e telefonini;
viaggi di studio in Italia e all'estero; stage sportivi e vacanze senza genitori;
spese per conseguimento patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) e benzina del mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
2_ La signora è intestataria esclusiva di 50 azioni della IRIS Soc. Coop. Agr. P.A., CP_1 corrente in Calvatone (CR) - Cascina Corteregona 1 del valore di complessivi € 50.000,00. La signora si impegna, sin da ora e irrevocabilmente, a corrispondere al sig. il CP_1 Parte_1
50% della somma ricavata dalla futura vendita delle suddette azioni dedotte le spese strettamente collegate e connesse alle operazioni di vendita.
3_ Le parti dichiarano che, previa esatta esecuzione di quanto contenuto nel presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro in ragione del predetto rapporto di coniugo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale mediante accordo negoziazione assistita ex art. 6, D.L. n. 132/14, convertito in L. n.162/14 con pedissequo provvedimento di autorizzazione pervenuto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Monza del 19.10.2022.
Non è poi contestato che sin dalla data del predetto accordo in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli, oggi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e CP_1 Pt_1 con ricorso depositato in data 28.11.2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e CP_1 Pt_1 in data 4.11.1995 (atto n. 168 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune
[...] di NO MO), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di NO MO, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 13 marzo 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi