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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/02/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2945/2018 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 19/9/2024 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato a AE (LT), in Via Indipendenza n. 317, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Coccoluto, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata all'istanza del 4/6/2021
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata CP_1 CodiceFiscale_2
a Villa Di Briano (CE), in Via Cassandra n. 22, presso lo studio dell'avv. Dionigi Magliulo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa del 30/11/2018, con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/7/2018 il SI , premesso di aver sposato la OR Parte_1 CP_1
il 23/10/1999 a Minturno (LT) secondo il rito concordatario e di aver avuto dalla donna la IG
[...]
(nata il [...]), ha dedotto che i coniugi si sono separati consensualmente per effetto di una Per_1 convenzione di negoziazione assistita autorizzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Cassino il 6/6/2017. Ha fatto presente, nel contempo, che per effetto delle intese raggiunte in quella sede la ragazza era stata affidata congiuntamente ai due genitori e collocata assieme a costoro nella casa familiare di AE (LT), tanto estesa da poter essere condivisa;
per le esigenze ordinarie e straordinarie della prole il padre avrebbe corrisposto i due terzi dei relativi esborsi, fatto salvo il riconoscimento alla moglie, in relazione alle prime, dell'importo minimo di € 100,00; la OR , CP_1 per contro, oltre a vedersi rimborsati i due terzi degli oneri di gestione dell'immobile, appartenente al marito, avrebbe continuato a lavorare nell'impresa familiare costituita per la gestione di una tabaccheria, ubicata anch'essa a AE (LT), per una remunerazione mensile di € 600,00. A detta del ricorrente dopo alcuni mesi si sarebbe visto costretto a cessare l'impresa familiare, di cui era titolare, a causa dei comportamenti poco collaborativi della OR;
quest'ultima si sarebbe rifiutata di formalizzare la CP_1 cessazione delle modalità di esercizio dell'attività commerciale;
avrebbe ostacolato, del pari, qualsiasi ipotesi di regolamentazione condivisa delle questioni inerenti al divorzio. Sulla scorta di tali premesse, il SI ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso della IG minore , con Parte_1 Per_1 collocazione preferenziale presso la madre, il riconoscimento in favore della IG di un assegno di mantenimento di € 500,00 al mese, la divisione tra le parti delle relative spese straordinarie e il rigetto di ogni altra ipotetica pretesa di contenuto economico della resistente, senz'altro in grado di lavorare.
***
Costituita con memoria del 30/11/2018, la OR non si è opposta al divorzio, alla quantificazione CP_1 in € 500,00 al mese, ancorché rivalutabili, del contributo di mantenimento destinato a e alla Per_1 ripartizione paritaria tra i genitori delle spese straordinarie a lei occorrenti. Nell'intento di confutare le asserzioni dell'istante ha riferito, tuttavia, che la crisi coniugale era iniziata nel 2014, allorché il SI
, in concomitanza con un periodo in cui era stata costretta a sottoporsi a trattamenti medici, Parte_1 aveva denotato un atteggiamento di profondo disinteresse, dipeso dall'avvio (o forse dalla prosecuzione) di una relazione adulterina. Ha osservato, ancora, che nel 2017 i consorti avevano deciso di separarsi consensualmente in un quadro di accordi finalizzati anche a disciplinare la sua futura collaborazione nella tabaccheria di famiglia, attività in cui aveva lavorato sin dal 2004 senza compenso e per la quale aveva sacrificato opportunità di impiego quale tecnico di laboratorio. Secondo resistente le circostanze appena considerate e lo scioglimento dell'impresa familiare le darebbero diritto a un congruo assegno divorzile;
il ricorrente, in ogni caso, si sarebbe reso protagonista, di alcuni episodi di maltrattamento, avrebbe assunto atteggiamenti mobizzanti all'interno della tabaccheria e non si sarebbe occupato in maniera adeguata della IG. Sul rilievo della notevole preponderanza del patrimonio immobiliare facente capo alla controparte rispetto al suo la OR ha chiesto l'affidamento esclusivo di , CP_1 Per_1
l'assegnazione dell'intera estensione della casa coniugale perché possa continuare ad abitarvi con la ragazza e la condanna del SI a corrisponderle € 1.500,00 per le necessità personali. Parte_1
***
All'udienza presidenziale del 7/12/2018 la resistente ha ammesso di aver percepito circa € 20.000,00 all'anno a titolo di utili derivanti dall'attività commerciale condotta in regime di impresa familiare.
Il SI ha dichiarato di versare per la tabaccheria canoni di locazione di € 700,00 al mese. Parte_1
Con ordinanza del 10/12/2018 il Presidente del Tribunale in via provvisoria ha disposto l'affidamento condiviso di , la sua collocazione presso la madre nell'immobile di AE (LT) e la condanna del Per_1 ricorrente a versare € 500,00 al mese rivalutabili per le esigenze ordinarie della IG, a sostenere la metà degli oneri straordinari riguardanti la prole e a pagare € 600,00 in favore della OR . CP_1
Nelle successive fasi del procedimento i consorti hanno chiesto la cessazione immediata degli effetti civili del matrimonio, poi dichiarata dal Collegio il 20/3/2019 con sentenza non definitiva n. 372/19.
Alla Guardia di Finanza di AE è stato richiesta un'indagine sulla situazione patrimoniale dei coniugi.
Il SI ha fatto riferimento alla sottoscrizione, da parte sua, di contratti di lavoro a termine Parte_1
e, sulla base delle dichiarazioni rese dalla IG all'udienza del 18/10/2023, all'inconciliabilità delle Per_1 richieste avanzate dalla controparte a titolo di assegno divorzile e la relazione di stabile convivenza intrapresa negli anni precedenti con il SI , in seguito escusso come testimone. Persona_2
In occasione dell'audizione, avvenuta l'8/5/2024, l'uomo ha negato la coabitazione con la OR . CP_1
Ha dato conto, nondimeno, dello svolgimento da opera di costei di mansioni di informatore farmaceutico.
Il 19/9/2024 la controversia è stata rimessa al Collegio per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali il SI ha invocato anche la revoca dell'assegnazione della casa Parte_1 coniugale disposta in favore della OR e il versamento diretto del contributo di mantenimento CP_1 stabilito per , meritevole dal suo punto di vista anche di un assegno da porre a carico della madre. Per_1
La resistente ha chiesto un assegno divorzile di € 1.000,00 al mese e la conferma delle decisioni provvisorie per quanto attiene all'utilizzazione dell'immobile di AE (LT) e al mantenimento della prole.
***
Riassunti in tal modo i profili del contenzioso, in via pregiudiziale si rileva che la pubblicazione della sentenza non definitiva di divorzio implica il non luogo a statuire in questa sede sullo stato matrimoniale. Altrettanto vale per i profili della lite riguardanti l'affidamento della IG , ormai maggiorenne. Per_1
Sulle tematiche ancora dibattute si osserva che per giurisprudenza consolidata “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, c. 6, della l. n. 898 del
1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (in questi termini si esprime, tra le altre, Cass. 28/2/2020, n. 5605).
Più in generale, secondo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa
e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”
(Cass. S.U. 11/7/2018, n. 18287; analogamente Cass. 30/10/2019, n. 27771: “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche la natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile - venga finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”; cfr. Cass. 28/2/2020, n. 5603 e Cass. 19/12/2023, n. 35434).
Come rimarcato dal SI , è noto, infine, che “l'instaurazione, da parte del coniuge divorziato, Parte_1 di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso;
infatti, la formazione di una famiglia di fatto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo” (v. tra le altre Cass. 3/4/2015, n. 6855; in termini Cass. 8/2/2016, n. 2466).
***
Non vi è ragione di discostarsi in sede decisoria dagli orientamenti interpretativi appena passati in rassegna, del tutto coerenti con le funzioni tipiche e con le caratteristiche dell'assegno di divorzio. Ciò posto, ad avviso del Collegio nel corso dell'istruttoria sono emersi elementi sufficienti per ritenere che la OR intrattenga con il SI una relazione connotata da un vincolo CP_1 Persona_2 tanto stabile e duraturo da interrompere in maniera definitiva la “solidarietà post matrimoniale” annoverata dalla giurisprudenza di legittimità tra i presupposti indefettibili del contributo controverso.
Elementi indiziari sulla solidità del rapporto sentimentale instaurato dalla OR con il nuovo CP_1 compagno si traggono dalla testimonianza del SI , ex pediatra della IG. Persona_2
Quantunque abbia negato la circostanza della convivenza, il sanitario ha ammesso di frequentare da circa due anni la resistente, divenuta nel frattempo anche una dei suoi informatori farmaceutici.
Ma soprattutto, su tali specifici aspetti il 18/10/2023 ha esposto che la madre nel biennio Per_1 precedente aveva instaurato con il SI una relazione connotata dalla coabitazione in un Per_2 appartamento sito a Formia (LT), dove la donna era solita vivere per l'intero arco della settimana, salvo che per sporadici rientri nella casa di AE (LT), lasciata a lei al suo fidanzato (il SI . Persona_3
Si tratta di un fatto di per sé non incompatibile con l'ubicazione della residenza del figlio del SI
, pure riferita da quest'ultimo, e della compagna del ragazzo nell'immobile di proprietà del medico. Per_2
Senza contare che in una pronuncia piuttosto recente la Corte di Cassazione ha escluso la convivenza continuativa sotto lo stesso tetto dal novero degli elementi essenziali per la configurazione di quel “nuovo progetto di vita” impeditivo del riconoscimento dell'assegno di divorzio (Cass. 14/5/2024, n. 13175).
A riprova della serietà della relazione ha citato, da un lato, la presenza della OR a Per_1 CP_1
Verona in occasione di consulti medici svolti dal SI per una patologia tumorale e la consegna, Per_2 sempre ad opera della resistente, di una copia delle chiavi della casa di AE (LT) al SI Per_3 coerente con la scelta della donna di passare la maggior parte del tempo con il medico a Formia (LT).
A fronte di un simile quadro, appaiono condivisibili le argomentazioni prospettate dal SI Parte_1 nelle memorie conclusionali a proposito dell'attuale situazione familiare dell'ormai ex consorte.
E' presumibile, dunque, che la stabilità del rapporto di convivenza intrattenuto con il SI , tale Per_2 da investire direttamente anche la professione di informatrice farmaceutica, arrechi alla resistente utilità economiche in grado di assicurarle risorse sufficienti a sostenere le necessità della vita quotidiana.
Elementi ostativi al riconoscimento dell'assegno di divorzio possono trarsi, allo stesso modo, dalle ammissioni della OR sulla partecipazione agli utili della tabaccheria in cui ha lavorato. CP_1
Fatta salva la facoltà per l'interessata di agire in un diverso giudizio civile per l'attribuzione di somme ulteriori, non è possibile sostenere, come pretenderebbe la resistente, che nella vicenda in esame l'assegno divorzile è destinato ad assolvere la funzione compensativa indicata dalla giurisprudenza.
Si deve ritenere, infatti, che l'impegno profuso dalla OR per l'accrescimento del patrimonio CP_1 dell'istante, confermato dai SIi , e , ugualmente escussi Parte_2 Parte_3 Tes_1 come testi, sia stato remunerato, fino al definitivo mutamento degli assetti aziendali, nei termini visti.
La rinuncia a opportunità lavorative compatibili con il percorso formativo intrapreso, in ogni caso, non avrebbe impedito alla resistente di reinserirsi nel settore della rappresentanza dei prodotti farmaceutici.
Per queste ragioni le istanze della donna relative all'assegno divorzile non possono che essere disattese.
Restano assorbite le restanti contestazioni sollevate dal SI sulla debenza del contributo. Parte_1
***
Secondo la Corte di Cassazione “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (così testualmente Cass. 14/8/2020, n. 17183).
L'obbligo dei genitori di mantenere la prole, d'altra parte, “trova un limite nell'avvio, ad opera dei beneficiari, di un'attività lavorativa che assicuri loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica.
Una volta che si siano resi autonomi, non è ipotizzabile il rientro dei figli nel nucleo familiare originario né tantomeno il ripristino della situazione di tutela predisposta dal legislatore per la disoccupazione involontaria della prole” (in questi termini si esprime, tra i vari precedenti, Cass. 14/3/2017, n. 6509).
Detto altrimenti, con l'ingresso nel mondo delle professioni e la percezione di una retribuzione, anche modesta, il diritto al mantenimento dei figli cessa e non risorge in caso di perdita dell'occupazione o di altre vicissitudini relative al rapporto di lavoro (Cass. 22/11/2010 n. 23590; Cass. 22/7/2019 n. 19696).
Il 18/10/2023 ha dichiarato di frequentare il secondo anno della Facoltà di Design della Moda de Per_1
La Sapienza di Roma e un corso di laurea triennale in Stylist all'Accademia Maria Mauro di Napoli.
La ragazza ha anche ammesso di aver prestato servizio fin dall'età di sedici anni nell'ambito di collaborazioni, in prevalenza estive, che tra il 2020 e il 2021 avevano avuto carattere di continuità piena.
Da tali rapporti avrebbe tratto stipendi di € 500,00 al mese, aumentati a € 1.000,00 al mese d'estate.
Sulla propria condizione ha riferito, come detto, di aver avviato una convivenza duratura nella Per_1 casa familiare di AE (LT) con il SI di professione marittimo, sottolineando che per questa Per_3 ragione la OR , solita vivere altrove, aveva consegnato al fidanzato una copia delle chiavi. CP_1
Le circostanze che precedono denotano un'attitudine a procurarsi occasioni di lavoro e un'indipendenza sul piano personale non incompatibili con la pretesa di essere ancora mantenuta dai genitori, esternata dalla diretta interessata all'udienza del 18/10/2023 con la richiesta del versamento diretto dell'assegno.
A ben vedere, infatti, i rapporti di lavoro di natura continuativa richiamati da attengono a un Per_1 periodo anteriore all'iscrizione della ragazza ai corsi accademici e di perfezionamento tuttora frequentati.
Vista anche la collocazione degli enti deputati all'offerta formativa, è plausibile, del resto, che si sia al cospetto di introiti utilizzati per contribuire in prima persona agli esborsi sostenuti a tali scopi dalle parti.
E' significativo, in tal senso, che i SIi e non abbiano chiesto la revoca del beneficio. Parte_1 CP_1
Dai documenti acquisiti emerge che la resistente nel 2023 ha dichiarato redditi per circa € 4.200,00.
Le ultime buste paga attestano la percezione, ad opera della donna, di stipendi pari a circa € 700,00.
Gli ultimi prospetti del SI evidenziano redditi mensili corrispondenti a poco più di € 800,00. Parte_1
La titolarità della tabaccheria in capo all'istante prima della vendita e del trasferimento a Ravenna,
l'omessa produzione, da parte dello stesso, degli estratti bancari relativi al periodo nel quale sono stati mutati gli assetti dell'impresa e la redditività dell'azienda, in grado di assicurare circa € 20.000,00 all'anno alla OR per il 45% delle sue quote fanno ipotizzare, come rilevato anche nell'ordinanza CP_1 presidenziale emessa il 10/12/2018, che l'istante esprima una capacità di contribuzione ben superiore.
Se ne desume, stante l'allontanamento della OR dalla ex casa coniugale di AE (LT), che i CP_1 due genitori devono essere chiamati a partecipare agli esborsi necessari alla IG versando Per_1 direttamente all'avente diritto importi, a titolo di mantenimento ordinario, di ammontare differente.
Tenuto conto di quanto precede, della propensione a integrare le somme a disposizione con le menzionate attività di lavoro ad opera della ragazza, della possibilità per quest'ultima di condividere con il fidanzato le spese correnti e dell'appartenenza al patrimonio del ricorrente dell'immobile di AE (LT), ancora destinato, come si dirà subito dopo, alle esigenze abitative della prole e non suscettibile, per questa ragione, di adibizione alle necessità primarie del proprietario o ad altri impieghi remunerativi, salvo diverso ordine giudiziale, il Collegio ritiene che vada confermato l'assegno di € 500,00 al mese rivalutabili previsto in via provvisoria. Di tale cifra il SI devolverà alla IG una quota di € Parte_1
350,00 al mese rivalutabili. La porzione residua dell'assegno sarà a carico della OR . CP_1
Restano divisi nella stessa misura tra obbligati gli oneri riguardanti la prole aventi natura straordinaria.
***
L'abbandono della casa coniugale da parte della OR impedisce che l'immobile le sia assegnato. CP_1
Alla revoca delle precedenti statuizioni in materia non può fare seguito l'attribuzione del bene al SI , concepibile in questa sede solo nell'ipotesi (esclusa nel caso di specie) in cui fosse dimostrata Parte_1 la convivenza dell'uomo con la IG . E' riservata a un diverso procedimento civile la trattazione Per_1 della fondatezza di eventuali azioni di recupero del bene che dovessero essere intentate dal ricorrente.
E' evidente, peraltro, che qualora simili iniziative fossero accolte e la IG , di conseguenza, si Per_1 trovasse in condizione di reperire una sistemazione alternativa, si imporrebbe una rivisitazione delle modalità di mantenimento della ragazza, se ancora meritevole del sostegno materiale dei genitori.
***
L'accordo in ordine alla cessazione degli effetti civili e la parziale soccombenza reciproca sulle altre questioni controverse giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2945/2018 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ revoca l'assegnazione della casa coniugale disposta in sede di separazione in favore d;
CP_1
➢ condanna a corrispondere alla IG , entro il cinque di ogni mese, Parte_1 Parte_4
l'importo di € 350,00 al mese, rivalutabili di anno in anno in base agli indici Istat, a titolo di concorso al mantenimento ordinario della prole;
➢ condanna a corrispondere alla IG , entro il cinque di ogni mese, CP_1 Parte_4
l'importo di € 150,00 al mese, rivalutabili di anno in anno in base agli indici Istat, a titolo di concorso al mantenimento ordinario della prole;
➢ pone in egual misura a carico di e le spese straordinarie occorrenti Parte_1 CP_1 alla IG;
Parte_4
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 10/2/2025
il Presidente est
Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Lorenzo Sandulli giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2945/2018 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 19/9/2024 con assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato a AE (LT), in Via Indipendenza n. 317, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Coccoluto, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura allegata all'istanza del 4/6/2021
E
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata CP_1 CodiceFiscale_2
a Villa Di Briano (CE), in Via Cassandra n. 22, presso lo studio dell'avv. Dionigi Magliulo, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa del 30/11/2018, con l'intervento del Pubblico Ministero
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/7/2018 il SI , premesso di aver sposato la OR Parte_1 CP_1
il 23/10/1999 a Minturno (LT) secondo il rito concordatario e di aver avuto dalla donna la IG
[...]
(nata il [...]), ha dedotto che i coniugi si sono separati consensualmente per effetto di una Per_1 convenzione di negoziazione assistita autorizzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Cassino il 6/6/2017. Ha fatto presente, nel contempo, che per effetto delle intese raggiunte in quella sede la ragazza era stata affidata congiuntamente ai due genitori e collocata assieme a costoro nella casa familiare di AE (LT), tanto estesa da poter essere condivisa;
per le esigenze ordinarie e straordinarie della prole il padre avrebbe corrisposto i due terzi dei relativi esborsi, fatto salvo il riconoscimento alla moglie, in relazione alle prime, dell'importo minimo di € 100,00; la OR , CP_1 per contro, oltre a vedersi rimborsati i due terzi degli oneri di gestione dell'immobile, appartenente al marito, avrebbe continuato a lavorare nell'impresa familiare costituita per la gestione di una tabaccheria, ubicata anch'essa a AE (LT), per una remunerazione mensile di € 600,00. A detta del ricorrente dopo alcuni mesi si sarebbe visto costretto a cessare l'impresa familiare, di cui era titolare, a causa dei comportamenti poco collaborativi della OR;
quest'ultima si sarebbe rifiutata di formalizzare la CP_1 cessazione delle modalità di esercizio dell'attività commerciale;
avrebbe ostacolato, del pari, qualsiasi ipotesi di regolamentazione condivisa delle questioni inerenti al divorzio. Sulla scorta di tali premesse, il SI ha chiesto la conferma dell'affidamento condiviso della IG minore , con Parte_1 Per_1 collocazione preferenziale presso la madre, il riconoscimento in favore della IG di un assegno di mantenimento di € 500,00 al mese, la divisione tra le parti delle relative spese straordinarie e il rigetto di ogni altra ipotetica pretesa di contenuto economico della resistente, senz'altro in grado di lavorare.
***
Costituita con memoria del 30/11/2018, la OR non si è opposta al divorzio, alla quantificazione CP_1 in € 500,00 al mese, ancorché rivalutabili, del contributo di mantenimento destinato a e alla Per_1 ripartizione paritaria tra i genitori delle spese straordinarie a lei occorrenti. Nell'intento di confutare le asserzioni dell'istante ha riferito, tuttavia, che la crisi coniugale era iniziata nel 2014, allorché il SI
, in concomitanza con un periodo in cui era stata costretta a sottoporsi a trattamenti medici, Parte_1 aveva denotato un atteggiamento di profondo disinteresse, dipeso dall'avvio (o forse dalla prosecuzione) di una relazione adulterina. Ha osservato, ancora, che nel 2017 i consorti avevano deciso di separarsi consensualmente in un quadro di accordi finalizzati anche a disciplinare la sua futura collaborazione nella tabaccheria di famiglia, attività in cui aveva lavorato sin dal 2004 senza compenso e per la quale aveva sacrificato opportunità di impiego quale tecnico di laboratorio. Secondo resistente le circostanze appena considerate e lo scioglimento dell'impresa familiare le darebbero diritto a un congruo assegno divorzile;
il ricorrente, in ogni caso, si sarebbe reso protagonista, di alcuni episodi di maltrattamento, avrebbe assunto atteggiamenti mobizzanti all'interno della tabaccheria e non si sarebbe occupato in maniera adeguata della IG. Sul rilievo della notevole preponderanza del patrimonio immobiliare facente capo alla controparte rispetto al suo la OR ha chiesto l'affidamento esclusivo di , CP_1 Per_1
l'assegnazione dell'intera estensione della casa coniugale perché possa continuare ad abitarvi con la ragazza e la condanna del SI a corrisponderle € 1.500,00 per le necessità personali. Parte_1
***
All'udienza presidenziale del 7/12/2018 la resistente ha ammesso di aver percepito circa € 20.000,00 all'anno a titolo di utili derivanti dall'attività commerciale condotta in regime di impresa familiare.
Il SI ha dichiarato di versare per la tabaccheria canoni di locazione di € 700,00 al mese. Parte_1
Con ordinanza del 10/12/2018 il Presidente del Tribunale in via provvisoria ha disposto l'affidamento condiviso di , la sua collocazione presso la madre nell'immobile di AE (LT) e la condanna del Per_1 ricorrente a versare € 500,00 al mese rivalutabili per le esigenze ordinarie della IG, a sostenere la metà degli oneri straordinari riguardanti la prole e a pagare € 600,00 in favore della OR . CP_1
Nelle successive fasi del procedimento i consorti hanno chiesto la cessazione immediata degli effetti civili del matrimonio, poi dichiarata dal Collegio il 20/3/2019 con sentenza non definitiva n. 372/19.
Alla Guardia di Finanza di AE è stato richiesta un'indagine sulla situazione patrimoniale dei coniugi.
Il SI ha fatto riferimento alla sottoscrizione, da parte sua, di contratti di lavoro a termine Parte_1
e, sulla base delle dichiarazioni rese dalla IG all'udienza del 18/10/2023, all'inconciliabilità delle Per_1 richieste avanzate dalla controparte a titolo di assegno divorzile e la relazione di stabile convivenza intrapresa negli anni precedenti con il SI , in seguito escusso come testimone. Persona_2
In occasione dell'audizione, avvenuta l'8/5/2024, l'uomo ha negato la coabitazione con la OR . CP_1
Ha dato conto, nondimeno, dello svolgimento da opera di costei di mansioni di informatore farmaceutico.
Il 19/9/2024 la controversia è stata rimessa al Collegio per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
Negli scritti conclusionali il SI ha invocato anche la revoca dell'assegnazione della casa Parte_1 coniugale disposta in favore della OR e il versamento diretto del contributo di mantenimento CP_1 stabilito per , meritevole dal suo punto di vista anche di un assegno da porre a carico della madre. Per_1
La resistente ha chiesto un assegno divorzile di € 1.000,00 al mese e la conferma delle decisioni provvisorie per quanto attiene all'utilizzazione dell'immobile di AE (LT) e al mantenimento della prole.
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Riassunti in tal modo i profili del contenzioso, in via pregiudiziale si rileva che la pubblicazione della sentenza non definitiva di divorzio implica il non luogo a statuire in questa sede sullo stato matrimoniale. Altrettanto vale per i profili della lite riguardanti l'affidamento della IG , ormai maggiorenne. Per_1
Sulle tematiche ancora dibattute si osserva che per giurisprudenza consolidata “la determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, c. 6, della l. n. 898 del
1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (in questi termini si esprime, tra le altre, Cass. 28/2/2020, n. 5605).
Più in generale, secondo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa
e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”
(Cass. S.U. 11/7/2018, n. 18287; analogamente Cass. 30/10/2019, n. 27771: “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche la natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile - venga finalizzata alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”; cfr. Cass. 28/2/2020, n. 5603 e Cass. 19/12/2023, n. 35434).
Come rimarcato dal SI , è noto, infine, che “l'instaurazione, da parte del coniuge divorziato, Parte_1 di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso;
infatti, la formazione di una famiglia di fatto, costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo, è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo” (v. tra le altre Cass. 3/4/2015, n. 6855; in termini Cass. 8/2/2016, n. 2466).
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Non vi è ragione di discostarsi in sede decisoria dagli orientamenti interpretativi appena passati in rassegna, del tutto coerenti con le funzioni tipiche e con le caratteristiche dell'assegno di divorzio. Ciò posto, ad avviso del Collegio nel corso dell'istruttoria sono emersi elementi sufficienti per ritenere che la OR intrattenga con il SI una relazione connotata da un vincolo CP_1 Persona_2 tanto stabile e duraturo da interrompere in maniera definitiva la “solidarietà post matrimoniale” annoverata dalla giurisprudenza di legittimità tra i presupposti indefettibili del contributo controverso.
Elementi indiziari sulla solidità del rapporto sentimentale instaurato dalla OR con il nuovo CP_1 compagno si traggono dalla testimonianza del SI , ex pediatra della IG. Persona_2
Quantunque abbia negato la circostanza della convivenza, il sanitario ha ammesso di frequentare da circa due anni la resistente, divenuta nel frattempo anche una dei suoi informatori farmaceutici.
Ma soprattutto, su tali specifici aspetti il 18/10/2023 ha esposto che la madre nel biennio Per_1 precedente aveva instaurato con il SI una relazione connotata dalla coabitazione in un Per_2 appartamento sito a Formia (LT), dove la donna era solita vivere per l'intero arco della settimana, salvo che per sporadici rientri nella casa di AE (LT), lasciata a lei al suo fidanzato (il SI . Persona_3
Si tratta di un fatto di per sé non incompatibile con l'ubicazione della residenza del figlio del SI
, pure riferita da quest'ultimo, e della compagna del ragazzo nell'immobile di proprietà del medico. Per_2
Senza contare che in una pronuncia piuttosto recente la Corte di Cassazione ha escluso la convivenza continuativa sotto lo stesso tetto dal novero degli elementi essenziali per la configurazione di quel “nuovo progetto di vita” impeditivo del riconoscimento dell'assegno di divorzio (Cass. 14/5/2024, n. 13175).
A riprova della serietà della relazione ha citato, da un lato, la presenza della OR a Per_1 CP_1
Verona in occasione di consulti medici svolti dal SI per una patologia tumorale e la consegna, Per_2 sempre ad opera della resistente, di una copia delle chiavi della casa di AE (LT) al SI Per_3 coerente con la scelta della donna di passare la maggior parte del tempo con il medico a Formia (LT).
A fronte di un simile quadro, appaiono condivisibili le argomentazioni prospettate dal SI Parte_1 nelle memorie conclusionali a proposito dell'attuale situazione familiare dell'ormai ex consorte.
E' presumibile, dunque, che la stabilità del rapporto di convivenza intrattenuto con il SI , tale Per_2 da investire direttamente anche la professione di informatrice farmaceutica, arrechi alla resistente utilità economiche in grado di assicurarle risorse sufficienti a sostenere le necessità della vita quotidiana.
Elementi ostativi al riconoscimento dell'assegno di divorzio possono trarsi, allo stesso modo, dalle ammissioni della OR sulla partecipazione agli utili della tabaccheria in cui ha lavorato. CP_1
Fatta salva la facoltà per l'interessata di agire in un diverso giudizio civile per l'attribuzione di somme ulteriori, non è possibile sostenere, come pretenderebbe la resistente, che nella vicenda in esame l'assegno divorzile è destinato ad assolvere la funzione compensativa indicata dalla giurisprudenza.
Si deve ritenere, infatti, che l'impegno profuso dalla OR per l'accrescimento del patrimonio CP_1 dell'istante, confermato dai SIi , e , ugualmente escussi Parte_2 Parte_3 Tes_1 come testi, sia stato remunerato, fino al definitivo mutamento degli assetti aziendali, nei termini visti.
La rinuncia a opportunità lavorative compatibili con il percorso formativo intrapreso, in ogni caso, non avrebbe impedito alla resistente di reinserirsi nel settore della rappresentanza dei prodotti farmaceutici.
Per queste ragioni le istanze della donna relative all'assegno divorzile non possono che essere disattese.
Restano assorbite le restanti contestazioni sollevate dal SI sulla debenza del contributo. Parte_1
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Secondo la Corte di Cassazione “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni” (così testualmente Cass. 14/8/2020, n. 17183).
L'obbligo dei genitori di mantenere la prole, d'altra parte, “trova un limite nell'avvio, ad opera dei beneficiari, di un'attività lavorativa che assicuri loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica.
Una volta che si siano resi autonomi, non è ipotizzabile il rientro dei figli nel nucleo familiare originario né tantomeno il ripristino della situazione di tutela predisposta dal legislatore per la disoccupazione involontaria della prole” (in questi termini si esprime, tra i vari precedenti, Cass. 14/3/2017, n. 6509).
Detto altrimenti, con l'ingresso nel mondo delle professioni e la percezione di una retribuzione, anche modesta, il diritto al mantenimento dei figli cessa e non risorge in caso di perdita dell'occupazione o di altre vicissitudini relative al rapporto di lavoro (Cass. 22/11/2010 n. 23590; Cass. 22/7/2019 n. 19696).
Il 18/10/2023 ha dichiarato di frequentare il secondo anno della Facoltà di Design della Moda de Per_1
La Sapienza di Roma e un corso di laurea triennale in Stylist all'Accademia Maria Mauro di Napoli.
La ragazza ha anche ammesso di aver prestato servizio fin dall'età di sedici anni nell'ambito di collaborazioni, in prevalenza estive, che tra il 2020 e il 2021 avevano avuto carattere di continuità piena.
Da tali rapporti avrebbe tratto stipendi di € 500,00 al mese, aumentati a € 1.000,00 al mese d'estate.
Sulla propria condizione ha riferito, come detto, di aver avviato una convivenza duratura nella Per_1 casa familiare di AE (LT) con il SI di professione marittimo, sottolineando che per questa Per_3 ragione la OR , solita vivere altrove, aveva consegnato al fidanzato una copia delle chiavi. CP_1
Le circostanze che precedono denotano un'attitudine a procurarsi occasioni di lavoro e un'indipendenza sul piano personale non incompatibili con la pretesa di essere ancora mantenuta dai genitori, esternata dalla diretta interessata all'udienza del 18/10/2023 con la richiesta del versamento diretto dell'assegno.
A ben vedere, infatti, i rapporti di lavoro di natura continuativa richiamati da attengono a un Per_1 periodo anteriore all'iscrizione della ragazza ai corsi accademici e di perfezionamento tuttora frequentati.
Vista anche la collocazione degli enti deputati all'offerta formativa, è plausibile, del resto, che si sia al cospetto di introiti utilizzati per contribuire in prima persona agli esborsi sostenuti a tali scopi dalle parti.
E' significativo, in tal senso, che i SIi e non abbiano chiesto la revoca del beneficio. Parte_1 CP_1
Dai documenti acquisiti emerge che la resistente nel 2023 ha dichiarato redditi per circa € 4.200,00.
Le ultime buste paga attestano la percezione, ad opera della donna, di stipendi pari a circa € 700,00.
Gli ultimi prospetti del SI evidenziano redditi mensili corrispondenti a poco più di € 800,00. Parte_1
La titolarità della tabaccheria in capo all'istante prima della vendita e del trasferimento a Ravenna,
l'omessa produzione, da parte dello stesso, degli estratti bancari relativi al periodo nel quale sono stati mutati gli assetti dell'impresa e la redditività dell'azienda, in grado di assicurare circa € 20.000,00 all'anno alla OR per il 45% delle sue quote fanno ipotizzare, come rilevato anche nell'ordinanza CP_1 presidenziale emessa il 10/12/2018, che l'istante esprima una capacità di contribuzione ben superiore.
Se ne desume, stante l'allontanamento della OR dalla ex casa coniugale di AE (LT), che i CP_1 due genitori devono essere chiamati a partecipare agli esborsi necessari alla IG versando Per_1 direttamente all'avente diritto importi, a titolo di mantenimento ordinario, di ammontare differente.
Tenuto conto di quanto precede, della propensione a integrare le somme a disposizione con le menzionate attività di lavoro ad opera della ragazza, della possibilità per quest'ultima di condividere con il fidanzato le spese correnti e dell'appartenenza al patrimonio del ricorrente dell'immobile di AE (LT), ancora destinato, come si dirà subito dopo, alle esigenze abitative della prole e non suscettibile, per questa ragione, di adibizione alle necessità primarie del proprietario o ad altri impieghi remunerativi, salvo diverso ordine giudiziale, il Collegio ritiene che vada confermato l'assegno di € 500,00 al mese rivalutabili previsto in via provvisoria. Di tale cifra il SI devolverà alla IG una quota di € Parte_1
350,00 al mese rivalutabili. La porzione residua dell'assegno sarà a carico della OR . CP_1
Restano divisi nella stessa misura tra obbligati gli oneri riguardanti la prole aventi natura straordinaria.
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L'abbandono della casa coniugale da parte della OR impedisce che l'immobile le sia assegnato. CP_1
Alla revoca delle precedenti statuizioni in materia non può fare seguito l'attribuzione del bene al SI , concepibile in questa sede solo nell'ipotesi (esclusa nel caso di specie) in cui fosse dimostrata Parte_1 la convivenza dell'uomo con la IG . E' riservata a un diverso procedimento civile la trattazione Per_1 della fondatezza di eventuali azioni di recupero del bene che dovessero essere intentate dal ricorrente.
E' evidente, peraltro, che qualora simili iniziative fossero accolte e la IG , di conseguenza, si Per_1 trovasse in condizione di reperire una sistemazione alternativa, si imporrebbe una rivisitazione delle modalità di mantenimento della ragazza, se ancora meritevole del sostegno materiale dei genitori.
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L'accordo in ordine alla cessazione degli effetti civili e la parziale soccombenza reciproca sulle altre questioni controverse giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2945/2018 del R.G.A.C., disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ revoca l'assegnazione della casa coniugale disposta in sede di separazione in favore d;
CP_1
➢ condanna a corrispondere alla IG , entro il cinque di ogni mese, Parte_1 Parte_4
l'importo di € 350,00 al mese, rivalutabili di anno in anno in base agli indici Istat, a titolo di concorso al mantenimento ordinario della prole;
➢ condanna a corrispondere alla IG , entro il cinque di ogni mese, CP_1 Parte_4
l'importo di € 150,00 al mese, rivalutabili di anno in anno in base agli indici Istat, a titolo di concorso al mantenimento ordinario della prole;
➢ pone in egual misura a carico di e le spese straordinarie occorrenti Parte_1 CP_1 alla IG;
Parte_4
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 10/2/2025
il Presidente est
Virgilio Notari