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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 19/01/2026, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 126/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
TI FR, Relatore
GENTILI CLAUDIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2376/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 C/o Indirizzo Difensore - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 C/o Indirizzo Difensore - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5323/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
12 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230098371061000 REC.CREDITO.IMP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate Riscossione ha notificato, a seguito di iscrizione a ruolo della Direzione Provinciale I Di Milano, alla società Ricorrente_1 S.R.L., la cartella sopraindicata con cui ha richiesto il pagamento delle somme dovute in forza della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Lombardia n. 2701/22/2023, depositata in data 11/9/2023.
La società ha presentato ricorso avverso la cartella, eccependo che si trattava di duplicazione di una precedente cartella già oggetto di sgravio e ne ha chiesto l'annullamento.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO, con sentenza n. 5323/2024, ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della cartella e liquidando le spese di lite in favore dell'ufficio di euro 12.000.
Avverso la sentenza la società ha proposto appello chiedendone la riforma, mentre l'ufficio ne ha chiesto la riforma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società appellante ripropone gli stessi motivi già indicati nel ricorso introduttivo ed in particolare lamenta:
1) Mancata, apparente ed errata pronuncia, in fatto ed in diritto;
2) Mancata e/o parziale pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
3) Carenza di motivazione, in violazione dell'articolo 118, co. 1, disp. att. c.p.c. ed art. 36 del D.lgs.
546/92 ed s.m.
Nella sentenza impugnata, i primi giudici hanno ricostruito in modo chiaro le vicende che hanno dato origine alla vertenza che, brevemente, si ricapitolano.
A seguito di un controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73l l'ufficio non riconosceva, per l'anno 2016, il credito per nuovi investimenti in aree svantaggiate previsto dall'art. 1, c. 276 della legge di bilancio 2007, dichiarato in € 573.718,00 e notificava alla società una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) e richiedeva il versamento della intera somma, con la notifica della relativa cartella (la n. 68 2021 00615127 71).
La società presentava due distinti ricorsi alla CGT di primo grado di Milano:
a) Il primo avverso il silenzio rifiuto dell'ufficio sull'istanza di annullamento dell'avviso bonario ed a seguito del ricorso della società, annullamento della comunicazione di irregolarità.
b) Il secondo avverso la cartella con l'iscrizione a ruolo del tributo.
La CGT adita La CGT di Milano, con sentenza n. 1314/16/2022, accoglieva il ricorso della contribuente sul diniego di annullamento della comunicazione di irregolarità.
L'Ufficio, a seguito della sentenza 1314/16/2022, sgravava la cartella 68 2021 00615127 71 ed il relativo giudizio di primo grado relativo all'impugnativa della cartella di pagamento 68 2021 00615127 71, veniva definito dalla CGT di Milano, con sentenza n. 4752/11/2023, in cui veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito dello sgravio totale, atto dovuto a seguito della decisione sfavorevole.
L'Ufficio, tuttavia, ha impugnato la sentenza di primo grado 1314/16/2022 e la CGT di secondo grado della
Lombardia, con sentenza n. 2701/22/2023 – dep. 11/9/2023, ha accolto l'appello ed ha confermato la legittimità della ripresa dell'Ufficio, accogliendo l'appello.
Per cui l'ufficio, come indicato dai primi giudici, a seguito della sentenza favorevole, “applicava quindi semplicemente l'art. 68 d.lgs. 546/92 che recita: “Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado;
”.
E la cartella oggetto di impugnativa comprende l'intero importo dei tributi dovuti dalla società in ragione della sentenza emessa dalla CGT di secondo grado della Lombardia n. 2701/22/2023.
Si tratta, quindi, di una cartella, che contiene anche quelle pretese annullate in primo grado da una sentenza che è stata riformata in secondo grado ed attualmente pendente in cassazione a seguito del ricorso presentato dalla Società, per cui non sussiste nessuna duplicazione.
Per quanto sopra, come rilevato dai primi giudici, le eccezioni della società sono del tutto inconferenti e “non siano qui nuovamente riproponibili e debbano essere ritenute semplicemente inammissibili”. Non sussiste, inoltre, “alcun vizio di motivazione della cartella pienamente conforme al modello di legge e recante precisamente gli estremi dei tributi e delle causali, come agevolmente ricavabile dalla lettura dell'atto”, emesso nel pieno rispetto dei modi e termini previsti dall'art. 68 del d.l.gs n. 546/92.
Pertanto, si respinge l'appello. le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 15.000, oltre il 15% per spese generali.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello del contribuente che condanna al rimborso delle spese liquidate in euro 15.000 oltre spese generali del 15%..
Milano, 13.01.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
AN AT US TE
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente
TI FR, Relatore
GENTILI CLAUDIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2376/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 C/o Indirizzo Difensore - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 C/o Indirizzo Difensore - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5323/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez.
12 e pubblicata il 23/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230098371061000 REC.CREDITO.IMP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 16/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle entrate Riscossione ha notificato, a seguito di iscrizione a ruolo della Direzione Provinciale I Di Milano, alla società Ricorrente_1 S.R.L., la cartella sopraindicata con cui ha richiesto il pagamento delle somme dovute in forza della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Lombardia n. 2701/22/2023, depositata in data 11/9/2023.
La società ha presentato ricorso avverso la cartella, eccependo che si trattava di duplicazione di una precedente cartella già oggetto di sgravio e ne ha chiesto l'annullamento.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO, con sentenza n. 5323/2024, ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della cartella e liquidando le spese di lite in favore dell'ufficio di euro 12.000.
Avverso la sentenza la società ha proposto appello chiedendone la riforma, mentre l'ufficio ne ha chiesto la riforma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società appellante ripropone gli stessi motivi già indicati nel ricorso introduttivo ed in particolare lamenta:
1) Mancata, apparente ed errata pronuncia, in fatto ed in diritto;
2) Mancata e/o parziale pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c.
3) Carenza di motivazione, in violazione dell'articolo 118, co. 1, disp. att. c.p.c. ed art. 36 del D.lgs.
546/92 ed s.m.
Nella sentenza impugnata, i primi giudici hanno ricostruito in modo chiaro le vicende che hanno dato origine alla vertenza che, brevemente, si ricapitolano.
A seguito di un controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73l l'ufficio non riconosceva, per l'anno 2016, il credito per nuovi investimenti in aree svantaggiate previsto dall'art. 1, c. 276 della legge di bilancio 2007, dichiarato in € 573.718,00 e notificava alla società una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) e richiedeva il versamento della intera somma, con la notifica della relativa cartella (la n. 68 2021 00615127 71).
La società presentava due distinti ricorsi alla CGT di primo grado di Milano:
a) Il primo avverso il silenzio rifiuto dell'ufficio sull'istanza di annullamento dell'avviso bonario ed a seguito del ricorso della società, annullamento della comunicazione di irregolarità.
b) Il secondo avverso la cartella con l'iscrizione a ruolo del tributo.
La CGT adita La CGT di Milano, con sentenza n. 1314/16/2022, accoglieva il ricorso della contribuente sul diniego di annullamento della comunicazione di irregolarità.
L'Ufficio, a seguito della sentenza 1314/16/2022, sgravava la cartella 68 2021 00615127 71 ed il relativo giudizio di primo grado relativo all'impugnativa della cartella di pagamento 68 2021 00615127 71, veniva definito dalla CGT di Milano, con sentenza n. 4752/11/2023, in cui veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere a seguito dello sgravio totale, atto dovuto a seguito della decisione sfavorevole.
L'Ufficio, tuttavia, ha impugnato la sentenza di primo grado 1314/16/2022 e la CGT di secondo grado della
Lombardia, con sentenza n. 2701/22/2023 – dep. 11/9/2023, ha accolto l'appello ed ha confermato la legittimità della ripresa dell'Ufficio, accogliendo l'appello.
Per cui l'ufficio, come indicato dai primi giudici, a seguito della sentenza favorevole, “applicava quindi semplicemente l'art. 68 d.lgs. 546/92 che recita: “Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado;
”.
E la cartella oggetto di impugnativa comprende l'intero importo dei tributi dovuti dalla società in ragione della sentenza emessa dalla CGT di secondo grado della Lombardia n. 2701/22/2023.
Si tratta, quindi, di una cartella, che contiene anche quelle pretese annullate in primo grado da una sentenza che è stata riformata in secondo grado ed attualmente pendente in cassazione a seguito del ricorso presentato dalla Società, per cui non sussiste nessuna duplicazione.
Per quanto sopra, come rilevato dai primi giudici, le eccezioni della società sono del tutto inconferenti e “non siano qui nuovamente riproponibili e debbano essere ritenute semplicemente inammissibili”. Non sussiste, inoltre, “alcun vizio di motivazione della cartella pienamente conforme al modello di legge e recante precisamente gli estremi dei tributi e delle causali, come agevolmente ricavabile dalla lettura dell'atto”, emesso nel pieno rispetto dei modi e termini previsti dall'art. 68 del d.l.gs n. 546/92.
Pertanto, si respinge l'appello. le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 15.000, oltre il 15% per spese generali.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello del contribuente che condanna al rimborso delle spese liquidate in euro 15.000 oltre spese generali del 15%..
Milano, 13.01.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
AN AT US TE