Sentenza 14 maggio 2003
Massime • 1
Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale produce di diritto, a norma dell'art. 75, primo comma, del cod. proc. pen., la rinuncia dell'attore al giudizio civile, sicché il giudice civile deve anche d'ufficio dichiarare l'estinzione del processo, senza che sia necessaria l'accettazione della parte, alla sola condizione che dagli atti risulti l'avvenuto trasferimento, una volta accertata l'identità delle due azioni alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni: personale, petitum, causa petendi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2003, n. 7396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7396 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. CELENTANO Walter - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UN OF, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SEBASTIANO GIACOVAZZO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CURATELA FALLIMENTO FIMO SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 892/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 09/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 18.06.1990, IO NI, a mezzo del suo procuratore speciale Filomeno NI, propose opposizione allo stato passivo del Fallimento della "Finanziaria Monopolese - Fi.Mo. S.p.a." dolendosi dell'esclusione del suo credito di lire 19.158.445.
La curatela fallimentare contrastò l'opposizione deducendo che il credito stesso "non risultava iscritto nei bilanci della società fallita ma era soltanto annotato su schede manoscritte prive di sottoscrizione e di data certa, mentre il libretto di deposito non ne costituiva prova non essendo abilitata la fallita, in conformità della legge bancaria, alla raccolta del risparmio". Il Tribunale rigettò l'opposizione.
La Corte di Appello di Bari, con sentenza emessa il 9.11.1999, rigettato per infondatezza il gravame dell'NI, confermò la pronuncia del tribunale.
Avverso la sentenza, l'NI ha proposto ricorso per Cassazione. La curatela non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tre motivi il ricorrente denuncia:
1^ - la violazione dell'art. 75 cod. proc. pen. e 98 della legge fallimentare, dolendosi, anche con il richiamo all'atto di rinuncia al giudizio notificato il 05.01.1998, per la mancata applicazione della prima di tali norme.
2^ - la violazione degli artt. 2697 e 2698 cod. civ. e, ancora, dell'art. 98 l.f. con tale mezzo dolendosi della mancata valutazioni del documenti - il libretto di deposito rilasciato dalla società finanziaria "in epoca non sospetta e prima della sentenza dichiarativa del fallimento" e una "lettera di comunicazione ed accettazione che recava la data, mai contestata, del 13.03.1981 riguardante proprio quel deposito di danaro intestato ad esso ricorrente, recante il n. 672" - che, non invalidati "nè dalla sentenza di fallimento ne' dalle contestazioni sia della stessa società che della curatela" costituivano valida prova del credito. 3^ - la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. relativamente alla condanna di esso ricorrente, alle spese di entrambi i gradi del giudizio, pronunciale denunciata come contraria al principio di causalità, avendo egli dovuto impugnare la sentenza del tribunale sol perché in tale giudizio era rimasta senza risposta la sua richiesta di applicazione del disposto dell'art. 75 cod. proc. pen.. Il primo motivo non merita accoglimento.
Sul punto della "mancata applicazione dell'art. 75 c.p.c.", la sentenza ora impugnata è sorretta da una duplice ragione. La Corte di merito ha, infatti, ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata presa d'atto, da parte del primo giudice, dell'avvenuto trasferimento dell'azione civile nella sede penale, a mezzo della costituzione di parte civile dell'NI nel processo penale a carico degli amministratori della società fallita per l'esercizio di una pretesa risarcitoria nei confronti degli stessi, non soltanto con l'osservazione che " nel primo grado del giudizio l'opponente non aveva mai formulato la rinuncia agli atti del giudizio alla quale la norma dell'art. 75 c.p.c. subordinava il trasferimento dell'azione civile nel processo penale ", ma anche sulla base dell'ulteriore considerazione, costituente autonoma ratio decidenti, che "della rinuncia formalizzata nel corso del giudizio in grado di appello non poteva tenersi conto sia perché detta rinuncia non era stata accettata dalla curatela, sia perché la stessa era stata contraddetta dalla condotta processuale di esso appellante, avendo il di lui procuratore insistito in tutte le istanze e conclusioni di merito formulate in precedenza, invece di richiedere una pronuncia di estinzione del processo". Ora, è certamente erronea in diritto la motivazione della sentenza nella parte in cui, sul punto delle condizioni o delle modalità in cui opera la rinuncia agli atti del giudizio civile, interpreta la norma dell'art. 75 c.p.p. con riferimento all'art. 306 c.p.c., pretendendo che la rinuncia produca effetti con l'accettazione della controparte costituita in giudizio - accettazione che finirebbe in tal modo per paralizzare l'esercizio di quella facoltà che la norma dell'art. 75 cit. attribuisce, senza condizionamento alcuno, alla parte. Vero è, invece, che il trasferimento dell'azione civile nel processo penale produce di diritto (la norma dell'art. 75 cit. è nel senso che l'esercizio della facoltà "comporta rinuncia agli atti del giudizio") la rinuncia dell'attore al giudizio civile, sicché il giudice civile deve anche d'ufficio dichiarare l'estinzione del processo, senza che sia necessaria l'accettazione della parte, alla sola condizione che dagli atti risulti l'avvenuto trasferimento dell'azione civile nel processo penale, sul fondamento, ben s'intende, dell'accertata identità (alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni: personae, petitum, causa petendi) delle due azioni.
E tuttavia, la fondatezza, in tali limiti, del motivo in esame risulta irrilevante e non può condurre all'annullamento della sentenza (v. per tutte, le sentenze di questa Corte n. 6013, n. 6023 e 8517 dell'anno 2000) giacché è mancata la proposizione di una specifica censura nei confronti dell'altra argomentazione, autonomamente decisoria (anch'essa erronea in diritto, perché fondata sull'erroneo presupposto della disponibilità degli effetti di rinuncia all'azione civile che conseguono, invece, ipso iure al trasferimento dell'azione stessa nel processo penale), sulla quale la sentenza stessa si fonda: che la riproposizione in sede di conclusioni, da parte dell'appellante, delle istanze e conclusioni di merito autorizzava a ritenere superata la richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 75 c.p.p.. Il secondo motivo è infondato.
La Corte di merito ha dato atto (pag. 2 della sentenza) delle contestazioni che, proprio in termini di non opponibilità per difetto di data certa, la curatela aveva mosso rispetto alla documentazione che l'attore aveva prodotto come prova del credito e, anche richiamandosi alle ragioni indicate dal primo giudice (la società fallita non risultava autorizzata, a norma della previgente legge bancaria, alla raccolta del risparmio sicché non poteva riconoscersi validità, ai fini della prova, al libretto di deposito di somme che essa aveva rilasciato all'NI), ha ritenuto non idonea alla prova del credito la documentazione offerta dall'opponente. Tale rilievo della Corte è assolutamente corretto, alla stregua dell'art. 2704 c.c. e della posizione di terzo che il curatore fallimentare riveste nella procedura di accertamento del passivo e di ammissione dei crediti (v., tra le tante conformi, le pronunce di questa Corte n. 1370 e n. 9539 del 2000). Nè costituisce censura alla decisione sul punto il semplice richiamo del ricorrente al libretto di cui sopra e alla data (del 13.03.1981, anteriore alla dichiarazione di fallimento) sotto la quale esso risulterebbe emesso, a prova del deposito delle somme, dalla società poi fallita.
La censura che riguarda la mancata ammissione della prova per testimoni è poi generica. Essa non indica specificamente quali fossero le circostanze di fatto che ne formavano oggetto, e dunque non è idonea ad inficiare il giudizio della Corte di merito, che detta prova era articolata in capitoli "generici ed inconferenti rispetto al tema di indagine" che la domanda giudiziale e la stessa pretesa creditoria dell'NI ponevano.
Infondato è anche il terzo motivo.
Circa il regolamento delle spese, la Corte suddetta, rigettato in gravame dell'NI anche in relazione ai motivi di merito formulati con il gravame, ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
Il ricorso va dunque rigettato. Non è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 5 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2003