Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2003, n. 7396
CASS
Sentenza 14 maggio 2003

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Il trasferimento dell'azione civile nel processo penale produce di diritto, a norma dell'art. 75, primo comma, del cod. proc. pen., la rinuncia dell'attore al giudizio civile, sicché il giudice civile deve anche d'ufficio dichiarare l'estinzione del processo, senza che sia necessaria l'accettazione della parte, alla sola condizione che dagli atti risulti l'avvenuto trasferimento, una volta accertata l'identità delle due azioni alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni: personale, petitum, causa petendi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2003, n. 7396
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7396
    Data del deposito : 14 maggio 2003

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