Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2003, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
+ REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto Composta da008 94 /03 l'ombre probatoris but. "l'attore in revinstca è attenuato se IN .ro agistrati: I wereunto kann ich esmane stoute enus. Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 2443/00, - Cron. 1907 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO - Rep. 292 Rel. Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 22/05/02 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI ha pronunciato la seguente est. SENTENZA sul ricorso proposto da: LA IG, CI ID IA, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dagli avvocati IG GUIDONE, PIER MICHELE QUARTA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
TI ME, AO NA AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GARIGLIANO 65, presso lo difesistudio dell'avvocato MICHELINA MANUPPELLA, dall'avvocato FRANCESCO DEL PRETE, giusta delega in 2002 atti;
- controricorrenti 806 -1- nonchè
contro
AC NO, AN IA ME, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONELLI 15, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA MARINO, difesi dall'avvocato RAFFAELE GIACOMUCI, giusta delega in atti;
B
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 272/99 del Tribunale di VASTO, depositata il 19/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/02 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
IG GUIDONE, difensore deiudito l'Avvocato ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Vincenzo RASPA, per delega dell'Avv. F. DEL PRETE depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in appello notificato il 10.2.1999 ai coniugi IN ed ai coniugi e IL-AN, EL IG RD DA VE impugnavano la sentenza resa tra le suddette parti, ed in contumacia dei IL-AN, dal Pretore di Vasto in data 19.11.1998, che li vedeva soccombenti nel giudizio promosso dagli stessi appellanti per rivendicare una striscia di terreno, larga ml. 1,25 ca. e pari, in lunghezza, a tutto il fronte comune tra la p.lla 208, fg. 31 - N.C.T. del Comune di Vasto, posseduta dai coniugi EL- RD per acquisto fattone con atto notar Di GI del 16.7.1981 dai coniugi IL- AN, che l'avevano a loro volto acquistata con atto notar De Simone del 22.9.1976 (rep. N. 82997) da tale TO ME, e la p.lla 624, ex 208/b fg. 31 N.C.T. del Comune di Vasto, acquistata dai coniugi IN con 10 stesso atto Di GI rep. N. 22.9.1976 sempre da TO ME, avendola rivendicata con la domanda introduttiva del primo grado di giudizio e per il cui accoglimento, previa riforma della sentenza impugnata, ancora instavano, sul presupposto che di tale diversa e maggiore estensione era la p.lla 208 3 da essi acquistata, come formatasi a seguito del frazionamento di un'area di estensione ancora dell'originaria dante causa maggiore ad opera comune. il Con sentenza in data 15.10-19.10.1999 tribunale di Vasto respingeva l'appello. IG EL ed DA VE RD hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza con tre motivi di gravame;
FA CO e NI DO AN, nonché IL GI ed AN MA IC hanno resistito con distinti controricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo i ricorrenti denunciano viola- zione 0 errata applicazione dell'art. 948 cod. civ., perché la sentenza impugnata, affermando che essi non avevano dimostrato la proprietà della zona di terreno rivendicata e che costituiva parte della maggiore estensione della particella 208 acquistata con i rogito di GI del 16.7.1981, - non ha considerato che si verteva in ipotesi di onere probatorio attenuato, perché l'immobile in origine era stato di una comune dante causa, TO ME. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 922 cod. civ., in relazione agli artt. 1372 e segg. cod. civ., perché la sentenza impugnata -, attribuendo efficacia probatoria alla scrittura privata del 28.6.1978 tra i convenuti ed i danti causa dei ricorrenti, in base alla quale il confine tra le sarebbe stato spostato a rispettive proprietà beneficio dei primi, non ha considerato che essa 1 era priva di data e non trascritta, e quindi non ricorrenti estranei a tale era opponibile ai ancora i ricorrenti che la pattuizione. Lamentano erroneamente considerato lo sentenza impugnata ha stato di fatto, difforme da quello catastale, come prevalente sul diritto di proprietà; che tale stato di fatto non poteva, anche ammesso che si fosse trattato di un loro acquisto a corpo, estenderne gli effetti ai convenuti che avevano usurpato una porzione dell'immobile compravenduto. Col terzo motivo i ricorrenti denunciano omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Deducono che la sentenza impugnata contraddittoria, perché da un lato afferma che i ricorrenti non avevano dimostrato la proprietà della porzione immobiliare in contestazione, dallo altro riconosce che l'estensione catastale della particella n. 208 da loro acquistata è superiore a quella da essi in realtà posseduta;
che la motivazione di detta sentenza è insufficiente nella parte in cui afferma che lo stato di fatto degli immobili prevale su quello di diritto solo perché l'acquisto dei ricorrenti contempla un sito già un sovrastante fabbricato;
che, edificato con ammesso poi si fosse trattato di una vendita a corpo, non poteva giustificarsi il possesso di una porzione dell'immobile da parte di terzi estranei all'atto di acquisto. I tre motivi di ricorso possono esaminarsi congiuntamente perché connessi e ripetitivi;
essi vanno respinti. La sentenza impugnata non ha negato, in considerazione del fatto che i rivendicanti in via mediata e gli originari convenuti direttamente avessero unſ, comune dante causa nella persona di TO ME che l'onere probatorio degli attori fosse attenuato. Nell'esame però del loro atto di acquisto della proprietà (rogito Di GI del 16.7.1981), ha rilevato che il bene risultava trasferito a corpo e non a misura, riguardava un terreno già 6 edificato con sovrastante fabbricato, con comunanza del muro divisorio posto sul confine tra la proprietà loro trasferita e quella dei coniugi IN;
questa situazione di fatto indicata nel rogito e la natura del trasferimento (a corpo e non a misura) non consentivano di ritenere i EL-RD acquirenti anche della zona di terreno rivendicata. Con motivazione poi sussidiaria, che determina l'irrilevanza delle altre censure al riguardo proposte, la sentenza impugnata ha evidenziato che la situazione di fatto indicata nel rogito Di GI conseguiva ad un accordo in precedenza intervenuto il 28.6.1978 fra i coniugi IL- AN, danti causa dei rivendicanti, ed i FA- NI relativo allo spostamento del confine tra le loro proprietà. Respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano a favore di FA CO e NI DO AN in 1.460.00 euro... di cui euro 1.300,00 per 7 di cui euro 14 onorari, e a favore di IL GI e AN 1192.00 MA IC in euro..... 1.100,00 per onorari. Così deciso in Roma il 22 maggio 2002. se lounghere est. Ne fale MM Полно Spada IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna R 3 0 0 2 T . C N E E ELLIER G 2 2. C N a CA om IL R CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'AgenziaSi attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 il 17-4-2003. serie 4 al n. 15974 versate € 149.77 apposta in calce alla copla autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Riccic 8