Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/10/2003, n. 14739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14739 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
O L 2 L -7 O 0 B 1 - 14 7 3 9 / 03 I 6 2 D L E A D T 2 S 4 6 O . P .R M .P I D A ll.B D a E . T b ta N E 2 S 2 E rt. r.g. n. 826/01; ud. 16/5/03; oggetto: indennità espr.ne ed occupazione;
a REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE PRIMA CIVILE Слои 2.9827 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ref. 3921 composta dai magistrati Antonio Saggio presidente consigliere Giulio Graziadei rel. Renato Rordorf 66 * Aldo Ceccherini Gianfranco Gilardi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Comune di Troina, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, via Muzio Clemente n. 18, presso l'avv. Pierluigi Tiberio, difeso dall'avv. Gaetano Poeta per procura a margine del ricorso;
ricorrente М contro 4 8 3 2 0 1 0 2 * ; MA NT, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 22, presso l'avv. Igor Turco, difesa dall'avv. Giuseppe Lo Vetri per procura a margine del controricorso;
resistente per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta n. 169 del 21 luglio-7 ottobre 2000, notificata il 3 novembre successivo;
sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso per l'accoglimento degli ultimi due motivi del ricorso ed il rigetto degli altri motivi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MA NT, quale proprietaria di un terreno di mq. 8.820, occupato dal Comune di Troina e poi in suo favore espropriato nell'ambito di procedura ablativa rivolta alla realizzazione di opere di urbanizzazione inerenti a piano per insediamenti artigiani, il 18 gennaio 1991 ha citato davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta detto Comune, proponendo opposizione avverso il provvedimento con cui la Commissione provinciale aveva determinato i crediti indennitari in lire 28.924.550, sulla scorta del valore agricolo;
ha dedotto che il fondo aveva natura edificatoria e che l'indennità di espropriazione doveva essere 2 7 commisurata al valore di mercato, ai sensi dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359.. La Corte d'appello, con sentenza depositata il 7 ottobre 2000, ha liquidato l'indennità di espropriazione in lire 61.788.510 e l'indennità di occupazione legittima in lire 15.032.380, con gli interessi legali, fra l'altro osservando: -che il terreno della NT era incluso in "zona artigiana”, in base al piano di fabbricazione e poi al piano regolatore generale approvato dal Comune nel 1988, aveva indice di edificabilità di mc. 1,5 per metro quadrato, ed aveva acquistato attitudine all'edificazione; -che tale natura del fondo rendeva applicabili per l'indennità di espropriazione i sopravvenuti criteri di cui all'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, inserito dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359; -che doveva essere condivisa e recepita la valutazione in lire 14.000 al metro quadrato, effettuata dal consulente tecnico d'ufficio con il metodo analitico, in assenza di elementi utilizzabili per il metodo 3 sintetico-comparativo; " -che la difesa della NT, in sede di precisazione delle conclusioni, aveva chiesto anche la determinazione dell'indennità per il periodo di occupazione legittima, e che il Comune, nella medesima sede, non aveva eccepito la novità di tale ulteriore domanda. Il Comune di Troina, con ricorso notificato il 2 gennaio 2001, ha chiesto la cassazione della sentenza della Corte di Caltanissetta, М 3 formulando cinque motivi d'impugnazione (erroneamente rubricando il terzo, il quarto ed il quinto come quarto, quinto e sesto). La NT ha replicato con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo del ricorso investe l'affermazione dell'edificabilità del fondo. Con denuncia di violazione del citato art. 5 bis, nonché d'insufficienza della motivazione, si addebita alla Corte d'appello di aver fatto prevalente riferimento alle possibilità effettive di edificazione, non assegnando rilevanza esclusiva alle possibilità legali, o comunque non indicando specificamente le stesse, ed inoltre erroneamente assegnando influenza alla circostanza dell'assenza di vincoli d'inedificabilità. Il motivo, che non trova riscontro nella sentenza impugnata con riguardo all'ultima delle riportate deduzioni, è per il resto infondato. La Corte d'appello, accertando l'inserimento del terreno espropriato in zona globalmente destinata ad edificazioni (sia pure a tipologia predeterminata) dagli strumenti urbanistici primari e secondari (piano regolatore e piano di fabbricazione), ha inequivocamente ravvisato una situazione d'edificabilità legale, in sé sufficiente a rendere operanti i parametri indennitari del menzionato art. 5 bis (v. Cass. s.u. 21 marzo 2001 n. 125, 23 aprile 2001 n. 172 e n. 173, ed inoltre Cass. 18 ottobre 2001 n. 12715 ed 11 giugno 2002 n. 8330). M Le ulteriori notazioni della Corte d'appello sulle caratteristiche della zona non contraddicono la ritenuta decisività dell'edificabilità legale, influendo al diverso fine dell'individuazione del valore di mercato del fondo espropriato. Con il secondo motivo del ricorso, denunciandosi il difetto di motivazione, si critica la determinazione di detto valore venale, osservandosi che la consulenza d'ufficio non esplicitava i dati di riferimento adottati per il metodo sintetico-comparativo (con un generico rinvio a notizie reperite presso l'Ufficio tecnico erariale e l'Ufficio del registro di Enna, peraltro non territorialmente competente), né chiariva le basi di calcolo per il metodo del valore di trasformazione, e che la Corte d'appello non poteva recepire acriticamente la stima indicata dalla consulenza medesima, omettendo anche di tenere conto della ridotta attitudine edificatoria di una zona destinata ad insediamenti artigiani. Il motivo è infondato. Le osservazioni del ricorrente non sono pertinenti, nella parte in cui investono il metodo seguito dal consulente, che è stato quello analitico (come ricorda la pronuncia impugnata), e poi trascurano che la Corte di Caltanissetta ha indicato le circostanze in base alle quali ha condiviso la stima del consulente medesimo (inclusa la particolare destinazione dell'area), di modo che non vanno oltre la sollecitazione di un riesame del merito, non consentito in questa sede. 5 Gli altri motivi del ricorso riguardano l'indennità di occupazione temporanea. Si sostiene che la Corte d'appello non poteva pronunciare sulla domanda della NT inerente a detta indennità, dopo aver dato atto che la stessa non era inclusa nell'atto introduttivo del giudizio ed era stata formulata solo all'udienza di precisazione delle conclusioni, in quanto si verteva in tema di domanda nuova, non di mera modificazione di quella iniziale, e non vi era stata esplicita od implicita accettazione del contraddittorio;
in ogni caso, doveva rilevare, anche d'ufficio, il verificarsi di decadenza dell'espropriata dalla facoltà di opporsi alla stima, per decorso del termine di trenta giorni. I motivi sono fondati, con riguardo all'ultima delle riportate deduzioni, di natura assorbente. L'indennità per l'occupazione legittima e l'indennità di espropriazione, anche se si ricollegano ad un'unica vicenda procedimentale, integrano crediti distinti, per presupposti, oggetto e funzione. L'autonomia dei due diritti non viene meno, anche per quanto attiene ai rimedi giurisdizionali, per il fatto che le loro stime siano contestualmente effettuate in sede amministrativa con unico provvedimento, dato che le opposizioni rivolte ad ottenerne in via giudiziale la determinazione rimangono azioni differenziate. 仆 Ne consegue, nel giudizio dichiaratamente promosso ai sensi dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 con espresso riferimento all'indennità di espropriazione, che il successivo inserimento di domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione, ai sensi dell'art. 20 della stessa legge, trova in radice ostacolo nella pregressa scadenza del termine di trenta giorni accordato da detto art. 20. Il decorso di tale termine e la decadenza da esso derivante potevano e dovevano essere rilevate dalla Corte di Caltanissetta, a norma dell'art. 2969 cod. civ., anche in difetto di eccezione del convenuto, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità del Comune, quale gestore di interessi della collettività soggetto alle regole della contabilità pubblica (v. Cass. 27 aprile 1984 n. 2642, 23 marzo 1991 n. 3171, 1° settembre 1994 n. 7607, 17 novembre 2000 n. 14893). L'accoglimento del ricorso, nella parte inerente all'indennità di occupazione, comporta, ai sensi dell'art. 382 terzo comma (ultima ipotesi) cod. proc. civ., la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ove ha deciso su detta indennità, con conseguente definitività della stima amministrativa della stessa. Il fondamento solo parziale del ricorso rende equa la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
М La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso, accoglie per quanto di ragione gli altri motivi, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, nella parte in cui ha pronunciato sull'indennità di occupazione, e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile della Corte di cassazione, il 16 maggio 2003. Il presidente Am Il consigliere rel. est. brio frawat CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile CANCELLIERE Bianchi Depositate in Cancelleria BATH 2003 - -301 2003 KIL CANCELLIERE 8