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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/11/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 862 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 07/11/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. CIMINI in sostituzione dell'avv PAOLINI FILIPPO e per CP_1
l'avv. STEFANIA DE NICOLA in sostituzione dell'avv. BARONE
[...]
NE . L'avv. CIMINI chiede la decisione riportandosi agli atti di causa e la liquidazione delle spese con il gratuito patrocinio. L'avv. DE NICOLA si riporta alla memoria dell' e chiede la decisione CP_1
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 862 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Indirizzo Telematico con l'avv. PAOLINI FILIPPO ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA DEI Controparte_1 P.IVA_1
GIARDINI,5 C/O AVVOCATURA DISTRETTUALE INPS 67100 L'AQUILA con l'avv. BARONE NE ( ), dal quale è rappresentato e C.F._3
difeso
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.7.2024 parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità L. 118/1971). Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. . Persona_1
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Orbene, nella specie, il c.t.u. dott. ha accertato che “ Il quadro patologico di cui Per_1
è affetta la Sig.ra è di sicura rilevanza clinica, in quanto ella Parte_1
presenta pluripatologie con interessamento multiorgano. È fondamentale tener conto della grave problematica cardiologica: dissecazione arteriosa interventricolare e conseguente infarto miocardico acuto del Dicembre 2022, dal quale ad oggi esita un'ipocinesia del ventricolo sinistro con conseguente riduzione della gittata cardiaca ottimale e necessità per il soggetto che ne è affetto, di dover evitare qualsiasi tipo di sovraccarico del muscolo cardiaco, per rischio di potenziali complicanze, anche fatali;
a sostegno di ciò la paziente ha presentato ulteriore evento dissecante spontaneo il
18/10/24 di ramo coronarico marginale, che seppur non esitante in nuovo evento ischemico miocardico, rappresenta la labilità clinica del substrato cardio- emodinamico della paziente. Altresì, la Sig.ra è un paziente con Parte_1
problematiche artrosiche, discopatiche e morfofunzionali (rotoscoliosi) del rachide con conseguente compromissione della mobilità del rachide nel suo complesso, in molteplici attività di vita quotidiana e lavorativa;
anche l'articolazione gleno-omerale destra risulta funzionalmente compromessa a causa di pregressa rottura della cuffia dei rotatori, già trattata chirurgicamente, ma con attuale importante limitazione della mobilità in tutte le direzioni. Inoltre, è necessario annoverare tra le principali patologie visionate nel carteggio in atti, come la Sig.ra sia affetta da Parte_1
malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE) in ernia iatale e gastrite eritematosa dell'antro gastrico;
per cui ella presenta rilevante dispepsia quotidiana con inficiamento sul riposo notturno e sul benessere generale”. Lo stesso CTU ha concluso che “La ricorrente Sig.ra è da Parte_1
considerarsi soggetto invalido civile, con conseguente riduzione della capacità lavorativa, pari al 75% (valore calcolato in base ai criteri del D.M. 5/2/92); può pertanto esserle riconosciuto il beneficio di assegno per l'invalidità civile secondo quanto indicato dall' Art.13 L 118/71, con decorrenza dal giorno 14 Marzo del 2023
(Data della domanda amministrativa); si ritiene inoltre opportuno indicare una visita di revisione dopo 40 mesi da tale data, in considerazione della potenziale modificabilità clinica delle patologie evidenziate.”.
La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio Per_1
espresso dal ctu appare più rispondente, rispetto alla diagnosi posta dal precedente consulente nominato nella fase di atp, al quadro patologico riscontrato.
Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell'Erario attesa l'ammissione del ricorrente al Patrocino a spese dello Stato.
Le spese di CTU sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite
- in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità L. 118/1971 a decorrere dalla domanda amministrativa 14.3.2023 e con revisione dopo 40 mesi da tale data;
- condanna l' al pagamento in favore dell'Erario dello Stato che liquida per CP_1
entrambe le fasi del giudizio in €. 3.600,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali e le compensa per il restante importo;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 7 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza