CASS
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 18/02/2025, n. 6614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6614 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA IM nato il [...] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 6614 Anno 2025 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 13/11/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 23 gennaio 2024 la Corte di appello di Bologna, a seguito del gravame interposto nell'interesse di MA KR, ha confermato la pronuncia resa il 13 ottobre 2020 con la quale il Tribunale di -regiN ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di furto pluriaggravato. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha prospettato la violazione degli artt. 20-bis cod. pen., 545- bis cod. proc. pen. e 53 ss. legge n. 689 del 1981 e il vizio di in ordine alla ritenuta tardività della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva. 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 61, comma 1, n. 10 cod. pen. e l'omessa motivazione in ordine all'esclusione dell'aggravante prevista dalla norma appena citata. 3. Il difensore dell'imputato ha presentato memoria con la quale ha ribadito, in particolare, la fondatezza del primo motivo di ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, in quanto la richiesta di applicazione all'imputato della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare è stata presentata in sede di discussione orale e questa Corte ha affermato che, «in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20- bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello» (Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751 - 01). Di conseguenza, deve rilevarsi che il 13 agosto 2024 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 13 febbraio 2012), pari a dodici anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione e non constando sospensioni: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.); e deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, rimanendo assorbito il secondo motivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 13/11/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 6614 Anno 2025 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 13/11/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 23 gennaio 2024 la Corte di appello di Bologna, a seguito del gravame interposto nell'interesse di MA KR, ha confermato la pronuncia resa il 13 ottobre 2020 con la quale il Tribunale di -regiN ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di furto pluriaggravato. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha prospettato la violazione degli artt. 20-bis cod. pen., 545- bis cod. proc. pen. e 53 ss. legge n. 689 del 1981 e il vizio di in ordine alla ritenuta tardività della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva. 2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 61, comma 1, n. 10 cod. pen. e l'omessa motivazione in ordine all'esclusione dell'aggravante prevista dalla norma appena citata. 3. Il difensore dell'imputato ha presentato memoria con la quale ha ribadito, in particolare, la fondatezza del primo motivo di ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso non è manifestamente infondato, in quanto la richiesta di applicazione all'imputato della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare è stata presentata in sede di discussione orale e questa Corte ha affermato che, «in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20- bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello» (Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751 - 01). Di conseguenza, deve rilevarsi che il 13 agosto 2024 è spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 13 febbraio 2012), pari a dodici anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione e non constando sospensioni: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.); e deve disporsi l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, rimanendo assorbito il secondo motivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 13/11/2024.