CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GENOVIVA IE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 493/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellaneta - Piazza Principe Di Napoli 74011 Castellaneta TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1572-2 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Il procuratore di parte ricorrente si riporta alle proprie memorie e ai propri scritti difensivi e insiste per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematicamente inviato in data 1.4.2025 presso questa CGT, Ricorrente_1 insorgeva avverso l'atto di intimazione con cui il Comune di Castellaneta gli ingiungeva il pagamento della somma complessiva di E 749,00 per IMU relativa all'annualità 2013 .
Nel ricorso si eccepisce di non aver ricevuto alcun atto prodromico e si invoca la prescrizione quinquennale .
Si costituiva in giudizio il Comune, producendo documentazione e concludendo per il rigetto del ricorso .
All'udienza odierna la causa veniva decisa come da dispositivo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato .
Il Comune ha prodotto documentazione da cui si evince che l'accertamento per IMU 2013 è stato regolarmente notificato a mezzo posta privata ( Società_1 a ciò da tempo abilitata ) in data 31.12.2018, a mani della moglie del ricorrente ( trattandosi di comunicazione a mezzo posta non è prevista la CAD ); successivamente è stata notificata in data 3.3.2020 l'ingiunzione di pagamento a mani della figlia, Nominativo_1 ( con invio della prescritta CAD, trattandosi di notifica vera e propria ), atto cui ha fatto seguito l'intimazione qui opposta, notificata in data 23.1.2025, nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione;
nessuno dei due atti presupposti è stato impugnato .
Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese in base al principio della soccombenza .
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Castellaneta delle spese di lite, che si liquidano in E 250,00 oltre accessori di legge ove dovuti
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GENOVIVA IE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 493/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellaneta - Piazza Principe Di Napoli 74011 Castellaneta TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 1572-2 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Il procuratore di parte ricorrente si riporta alle proprie memorie e ai propri scritti difensivi e insiste per l'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematicamente inviato in data 1.4.2025 presso questa CGT, Ricorrente_1 insorgeva avverso l'atto di intimazione con cui il Comune di Castellaneta gli ingiungeva il pagamento della somma complessiva di E 749,00 per IMU relativa all'annualità 2013 .
Nel ricorso si eccepisce di non aver ricevuto alcun atto prodromico e si invoca la prescrizione quinquennale .
Si costituiva in giudizio il Comune, producendo documentazione e concludendo per il rigetto del ricorso .
All'udienza odierna la causa veniva decisa come da dispositivo .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato .
Il Comune ha prodotto documentazione da cui si evince che l'accertamento per IMU 2013 è stato regolarmente notificato a mezzo posta privata ( Società_1 a ciò da tempo abilitata ) in data 31.12.2018, a mani della moglie del ricorrente ( trattandosi di comunicazione a mezzo posta non è prevista la CAD ); successivamente è stata notificata in data 3.3.2020 l'ingiunzione di pagamento a mani della figlia, Nominativo_1 ( con invio della prescritta CAD, trattandosi di notifica vera e propria ), atto cui ha fatto seguito l'intimazione qui opposta, notificata in data 23.1.2025, nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione;
nessuno dei due atti presupposti è stato impugnato .
Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna alle spese in base al principio della soccombenza .
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune di Castellaneta delle spese di lite, che si liquidano in E 250,00 oltre accessori di legge ove dovuti