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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/12/2025, n. 3136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3136 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato Parte_1
e difeso dall'avvocato Adolfo Larussa, opponente;
e rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pileggi, Controparte_1 opposto;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_2 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, terzo;
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Fatto diritto Con ricorso depositato in data 22.10.2024, ha proposto Parte_1 tempestiva opposizione avverso il decreto n. 744/2024, con cui il Tribunale di Lecce le aveva ingiunto di pagare a la somma di euro 23.089,77 a titolo di Controparte_1 trattamento di fine rapporto, oltre accessori e competenze della fase monitoria. In particolare, dopo aver specificato che il “ha lavorato alle dipendenze di CP_1 [...] dal 2 settembre 2019 al 12 Dicembre 2020, a seguito di cessione di ramo Parte_1
d'azienda tra la società odierna opponente e la precedente azienda datrice di lavoro Garden Sud, con la quale aveva lavorato dal 1° ottobre 2018 al 1° settembre 2019; in precedenza, l'opposto era stato dipendente del dal 1° dicembre 2001, fino al CP_3
1° ottobre 2018 (data del passaggio, sempre per cessione di ramo d'azienda, alla Garden Sud)”, ha rilevato l'infondatezza della pretesa azionata sul duplice rilievo che “è fatto pacifico che lo stesso ( abbia ricevuto da il pagamento del CP_1 Parte_1
TFR relativo al periodo dal 2 ottobre 2019 al 12 dicembre 2020” e che “il pagamento del TFR accantonato, è a carico diretto ed esclusivo dell' di Vibo Valentia, in CP_2 considerazione del fatto (pacifico e incontestato) che l'ammontare del TFR (pari ad € 23.089.77) eccede l'ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali da con la denuncia del mese di erogazione (dicembre Parte_1
2020)”. Costituitosi, l' ha eccepito la nullità della citazione in giudizio direttamente CP_2 operata nei suoi confronti dalla società opponente senza previa autorizzazione del giudice e la improcedibilità/inammissibilità del ricorso;
nel merito, ha concluso per il rigetto della domanda. Altresì costituitosi, il sul presupposto che “la liquidazione del TFR CP_1 accantonato presso il Fondo di Tesoreria è effettuata integralmente dal datore di lavoro,
1 anche per la quota parte di competenza del Fondo, e solo per i datori di lavoro che dichiarino l'incapienza (ossia l'impossibilità di conguagliare il pagamento del TFR ai lavoratori aventi diritto con gli importi contributivi dovuti) è previsto il pagamento diretto al lavoratore da parte del Fondo” e che in ogni caso “ha già compilato e trasmesso alla sede di Vibo Valentia, nel dicembre 2023, il modello MV32 con CP_2 richiesta di “pagamento a titolo di TFR versato al Fondo di Tesoreria””, ha così concluso: “confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare e Pa dichiarare che la Società e l' in solido ognuna per quanto Parte_2 CP_2 di propria competenza, sono debitrici nei confronti del Sig. della Controparte_1 somma di € 23.089,77 a titolo di TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria - CP_2 conseguentemente condannare la Società e l' in solido Controparte_4 CP_2 ognuna per quanto di propria competenza, al pagamento in favore del Sig.
[...] della somma di € 23.089,77 a titolo di TFR accantonato presso il Fondo di CP_1
Tesoreria oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi CP_2 dalla data del dovuto (1°.12.2020) sino all'effettivo soddisfo”. Con note di trattazione scritta del 29.10.2025, l'istituto previdenziale ha dato atto che “è stato effettuato il pagamento diretto in favore del Sig. tramite Controparte_1 il Fondo di Tesoreria per un importo complessivo netto pari ad € 18.092,56 (data valuta 12/10/2025). Più precisamente sono state liquidate le seguenti somme: - periodo di riferimento dal 01/07/2007 al 30/09/2018: importo lordo € 25407,34 (di cui € 266,77 trattenute a titolo di indebito – importo netto liquidato € 16237,95); - periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/08/2019: importo lordo € 2378,39 (di cui importo netto
€ 1854,61)”. In relazione a quanto dappresso evidenziato, ha chiesto al Parte_1 giudice adito di dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite. Uguale richiesta è promanata dalla difesa della parte opposta, che ha confermato l'avvenuto pagamento, in data 8.10.2025, da parte del Fondo di Tesoreria degli importi accantonati a titolo di TFR. CP_2
Istruita la controversia per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
In relazione a quanto sin qui riepilogato, è, dunque, da ritenere cessata la materia del contendere, avendo l' provveduto alla liquidazione degli importi accantonati a CP_2 titolo di trattamento di fine rapporto presso il Fondo di Tesoreria in termini confacenti alla domanda proposta dal CP_1
A tale pronuncia consegue la revoca del decreto ingiuntivo n. 744/2024, oggetto del presente giudizio di opposizione. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, da operare secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale, la duplice circostanza che la società opponente, in violazione di quanto specificatamente previsto dalla circolare n. 70/2007, non CP_2 avesse effettuato alcun accantonamento al fondo di tesoreria a nome del e che CP_1 la domanda di pagamento presentata dal ad indicasse che quest'ultimo CP_1 CP_2
“ha lavorato dal 2001 al 2020 presso la in maniera non collimante con il CP_4
2 suddetto mancato accantonamento presso lo stesso fondo, vale ad enucleare una iniziale
“situazione di oggettiva e marcata incertezza” (vds. Corte Cost., n. 77 del 19/04/2018), connotata da “gravità” ed “eccezionalità”, pari a quelle sottese alle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti considerate dall'art. 92 c.p.c., tale da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti processuali instaurati con l'istituto previdenziale. Le medesime considerazioni valgono con riferimento al rapporto processuale instaurato dal nei confronti della società opponente, non essendovi modo di CP_1 ritenere che il suddetto lavoratore potesse essere a conoscenza del fatto che l'importo del tfr (accantonato presso il fondo di tesoreria) chiesto in via diretta al datore di lavoro eccedesse l'ammontare dei contributi complessivamente dovuti all'istituto previdenziale dallo stesso datore di lavoro con la denuncia del mese di erogazione di detto trattamento.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sull'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta con atto depositato in data 22.10.2024 da nei confronti di Parte_1
e nel contraddittorio con l' così provvede: dichiara cessata la Controparte_1 CP_2 materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo n. 744/2024; spese di lite interamente compensate. Lecce, 22 dicembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato Parte_1
e difeso dall'avvocato Adolfo Larussa, opponente;
e rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Pileggi, Controparte_1 opposto;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_2 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, terzo;
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Fatto diritto Con ricorso depositato in data 22.10.2024, ha proposto Parte_1 tempestiva opposizione avverso il decreto n. 744/2024, con cui il Tribunale di Lecce le aveva ingiunto di pagare a la somma di euro 23.089,77 a titolo di Controparte_1 trattamento di fine rapporto, oltre accessori e competenze della fase monitoria. In particolare, dopo aver specificato che il “ha lavorato alle dipendenze di CP_1 [...] dal 2 settembre 2019 al 12 Dicembre 2020, a seguito di cessione di ramo Parte_1
d'azienda tra la società odierna opponente e la precedente azienda datrice di lavoro Garden Sud, con la quale aveva lavorato dal 1° ottobre 2018 al 1° settembre 2019; in precedenza, l'opposto era stato dipendente del dal 1° dicembre 2001, fino al CP_3
1° ottobre 2018 (data del passaggio, sempre per cessione di ramo d'azienda, alla Garden Sud)”, ha rilevato l'infondatezza della pretesa azionata sul duplice rilievo che “è fatto pacifico che lo stesso ( abbia ricevuto da il pagamento del CP_1 Parte_1
TFR relativo al periodo dal 2 ottobre 2019 al 12 dicembre 2020” e che “il pagamento del TFR accantonato, è a carico diretto ed esclusivo dell' di Vibo Valentia, in CP_2 considerazione del fatto (pacifico e incontestato) che l'ammontare del TFR (pari ad € 23.089.77) eccede l'ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali da con la denuncia del mese di erogazione (dicembre Parte_1
2020)”. Costituitosi, l' ha eccepito la nullità della citazione in giudizio direttamente CP_2 operata nei suoi confronti dalla società opponente senza previa autorizzazione del giudice e la improcedibilità/inammissibilità del ricorso;
nel merito, ha concluso per il rigetto della domanda. Altresì costituitosi, il sul presupposto che “la liquidazione del TFR CP_1 accantonato presso il Fondo di Tesoreria è effettuata integralmente dal datore di lavoro,
1 anche per la quota parte di competenza del Fondo, e solo per i datori di lavoro che dichiarino l'incapienza (ossia l'impossibilità di conguagliare il pagamento del TFR ai lavoratori aventi diritto con gli importi contributivi dovuti) è previsto il pagamento diretto al lavoratore da parte del Fondo” e che in ogni caso “ha già compilato e trasmesso alla sede di Vibo Valentia, nel dicembre 2023, il modello MV32 con CP_2 richiesta di “pagamento a titolo di TFR versato al Fondo di Tesoreria””, ha così concluso: “confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare e Pa dichiarare che la Società e l' in solido ognuna per quanto Parte_2 CP_2 di propria competenza, sono debitrici nei confronti del Sig. della Controparte_1 somma di € 23.089,77 a titolo di TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria - CP_2 conseguentemente condannare la Società e l' in solido Controparte_4 CP_2 ognuna per quanto di propria competenza, al pagamento in favore del Sig.
[...] della somma di € 23.089,77 a titolo di TFR accantonato presso il Fondo di CP_1
Tesoreria oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi CP_2 dalla data del dovuto (1°.12.2020) sino all'effettivo soddisfo”. Con note di trattazione scritta del 29.10.2025, l'istituto previdenziale ha dato atto che “è stato effettuato il pagamento diretto in favore del Sig. tramite Controparte_1 il Fondo di Tesoreria per un importo complessivo netto pari ad € 18.092,56 (data valuta 12/10/2025). Più precisamente sono state liquidate le seguenti somme: - periodo di riferimento dal 01/07/2007 al 30/09/2018: importo lordo € 25407,34 (di cui € 266,77 trattenute a titolo di indebito – importo netto liquidato € 16237,95); - periodo di riferimento dal 01/10/2018 al 31/08/2019: importo lordo € 2378,39 (di cui importo netto
€ 1854,61)”. In relazione a quanto dappresso evidenziato, ha chiesto al Parte_1 giudice adito di dichiarare cessata la materia del contendere, con condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite. Uguale richiesta è promanata dalla difesa della parte opposta, che ha confermato l'avvenuto pagamento, in data 8.10.2025, da parte del Fondo di Tesoreria degli importi accantonati a titolo di TFR. CP_2
Istruita la controversia per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
In relazione a quanto sin qui riepilogato, è, dunque, da ritenere cessata la materia del contendere, avendo l' provveduto alla liquidazione degli importi accantonati a CP_2 titolo di trattamento di fine rapporto presso il Fondo di Tesoreria in termini confacenti alla domanda proposta dal CP_1
A tale pronuncia consegue la revoca del decreto ingiuntivo n. 744/2024, oggetto del presente giudizio di opposizione. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, da operare secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale, la duplice circostanza che la società opponente, in violazione di quanto specificatamente previsto dalla circolare n. 70/2007, non CP_2 avesse effettuato alcun accantonamento al fondo di tesoreria a nome del e che CP_1 la domanda di pagamento presentata dal ad indicasse che quest'ultimo CP_1 CP_2
“ha lavorato dal 2001 al 2020 presso la in maniera non collimante con il CP_4
2 suddetto mancato accantonamento presso lo stesso fondo, vale ad enucleare una iniziale
“situazione di oggettiva e marcata incertezza” (vds. Corte Cost., n. 77 del 19/04/2018), connotata da “gravità” ed “eccezionalità”, pari a quelle sottese alle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti considerate dall'art. 92 c.p.c., tale da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti processuali instaurati con l'istituto previdenziale. Le medesime considerazioni valgono con riferimento al rapporto processuale instaurato dal nei confronti della società opponente, non essendovi modo di CP_1 ritenere che il suddetto lavoratore potesse essere a conoscenza del fatto che l'importo del tfr (accantonato presso il fondo di tesoreria) chiesto in via diretta al datore di lavoro eccedesse l'ammontare dei contributi complessivamente dovuti all'istituto previdenziale dallo stesso datore di lavoro con la denuncia del mese di erogazione di detto trattamento.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sull'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta con atto depositato in data 22.10.2024 da nei confronti di Parte_1
e nel contraddittorio con l' così provvede: dichiara cessata la Controparte_1 CP_2 materia del contendere;
revoca il decreto ingiuntivo n. 744/2024; spese di lite interamente compensate. Lecce, 22 dicembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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