TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/12/2025, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 605/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 605 del 2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
ER CI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via G.B. Vico n. 46, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
FR EP ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Latina, Via Benedetto Cairoli n.
2, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.12.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo di aver contratto, in data 18.07.2022, matrimonio concordatario con trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Prossedi alla parte I Controparte_1 numero 3 Ufficio 1, optando per la separazione dei beni e che dalla loro unione, in data 10.06.21 nasceva, a Latina, . A seguito di contrasti insanabili che impedivano la prosecuzione Per_1 della convivenza matrimoniale, i coniugi avanzavano ricorso al Tribunale di Latina per procedere a separazione consensuale con richiesta di sostituzione dell'udienza con note per la trattazione scritta il cui termine veniva fissato al 20.03.24 in luogo della prima udienza. Il Tribunale procedeva, quindi, in conformità ed in data 17.05.24 emetteva sentenza n. 74 depositata il
23.05.24. Dalla data della separazione i coniugi non si erano riconciliati per cui sussistevano i presupposti di legge soggettivi e oggettivi, per procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La ricorrente deduceva, inoltre, che rispetto alle condizioni relative al diritto di visita, si era manifestata una forte criticità con ripercussioni sul minore nella previsione che il padre potesse tenere con se il figlio nel periodo estivo per 20 giorni consecutivi e non frazionati come normalmente accadeva per i minori in tenera età. Così come l'orario relativo alla durata della permanenza del minore nei giorni di sua competenza appariva eccessivo rispetto all'ora
(21:30) in cui il padre doveva riportarlo presso il domicilio materno. Inoltre, la ricorrente sosteneva che negli accordi precedentemente assunti la mancata previsione degli orari nel fine settimana, nelle festività natalizie e pasquali aveva ingenerato nel resistente la convinzione che gli stessi potessero essere modulati a seconda delle sue necessità, così come la mancata indicazione degli orari relativi alle altre festività nazionali e la modulazione dei giorni e degli orari sulla base delle esigenze di un bambino di tre anni, aveva causato un forte stress al minore posto che il padre, senza peraltro preavvertirla, prelevava il bambino per trascorrere il pomeriggio con lui e successivamente si rendeva irreperibile comunicando alla madre, solo dopo l'ennesima telefonata, che si stava recando per 20 giorni a Novara dai propri genitori, creandole un crescente stato di ansia posto che il non si era mai adoperato nel coordinarla nell'accudimento CP_1 del figlio sotto tutti gli aspetti della vita quotidiana. Inoltre, in più occasioni il minore aveva manifestato la volontà di tornare dalla madre che perciò era stata costretta, su richiesta del a recarsi presso la sua abitazione per riprendere il bambino. Sotto il profilo CP_1 patrimoniale deduceva la necessità di un aumento dell'assegno di mantenimento per il minore,
pagina 2 di 6 tenuto conto delle accresciute esigenze del figlio e che il aveva uno stipendio effettivo CP_1 che si aggirava intorno ad €.
1.500 mensili, mentre lei era disoccupata.
Sulla scorta di tali premesse chiedeva: “Che l'Ecc.mo Tribunale Voglia fissare l'udienza e la comparizione personale delle parti per ivi pronunciare i provvedimenti temporanei ed urgenti e segnatamente: affidare in via condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre regolando il diritto di visita paterno come da piano genitoriale allegato;
assegnare la casa familiare alla ricorrente ed infine porre a carico del un assegno di CP_1 mantenimento per il minore di €. 350= mensili oltre ISTAT e 50% delle spese extra come da protocollo del Tribunale di Latina, ciò a far data dalla domanda, dispone che l'assegno venga percepito dalla madre al 100%. Indi dispone l'istruzione del procedimento e, all'esito, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Si costituiva in giudizio dichiarando di non opporsi alla maggior parte delle Controparte_1 domande di parte ricorrente ma chiedendo unicamente una leggera modifica rispetto alla domanda di pagamento delle spese straordinarie comunque riconosciute, ciò al fine di una più puntuale regolamentazione atta a prevenire futuri conflitti, anche alla luce della sua difficile situazione economica. Nello specifico, il resistente non si opponeva alle seguenti richieste: pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1 assegnazione della casa familiare alla ricorrente, in quanto genitore collocatario del minore;
corresponsione di un assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 350,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT. In relazione alle spese straordinarie precisava però che, pur non opponendosi alla ripartizione paritetica di tali oneri, richiedeva, visto l'aumento del contributo mensile, nonché vista la sua condizione reddituale e le spese mensili che era tenuto a sostenere, nonché l'ampia disponibilità nella gestione dei giorni di frequentazione del minore di poterle limitare al solo elenco di cui al punto b del “Protocollo spese ordinarie e straordinarie” del 2019, richiamato dalla stessa controparte con conseguente rientro delle spese di cui al punto C nel contributo ordinario. Segnatamente, il protocollo operava una distinzione tra: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori (Punto B), che includevano, a titolo esemplificativo, spese scolastiche per scuole non dell'obbligo, corsi extracurriculari, viaggi di istruzione, attività ludiche, artistiche e sportive, nonché determinate spese mediche effettuate al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale e spese straordinarie obbligatorie per le quali non era pagina 3 di 6 richiesta la previa concertazione (Punto C), limitate a esborsi urgenti o comunque necessari come libri per la scuola dell'obbligo, farmaci prescritti e spese sanitarie urgenti o effettuate tramite il
S.S.N. Il resistente deduceva che la sua cautela era giustificata dalla sua condizione economico- reddituale: la sua retribuzione non era, infatti, stabile e cospicua, con reddito variabile. Oltre a ciò, egli aveva dovuto reperire un nuovo alloggio e aveva stipulato un contratto di locazione con decorrenza 21.10.2025, che prevede un canone mensile di € 400,00. La sua situazione finanziaria era ulteriormente aggravata da una significativa esposizione debitoria. Il totale degli oneri fissi mensili (canone di locazione e rate di finanziamenti) a suo carico ammontava a circa € 900,00, cifra che assorbiva quasi interamente le sue entrate. L'accettazione di versare un assegno di €
350,00 per il figlio rappresentava, dunque, un sacrificio economico enorme, che Per_1 testimoniava il suo profondo senso di responsabilità genitoriale.
rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - In via principale 1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig.
e la Sig.ra in data 18/07/2022, e ordinare le conseguenti Controparte_1 Parte_1 annotazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prossedi.
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1 la madre.
3. Assegnare la casa familiare sita in Prossedi (LT), Via Dei Venti n. 12, alla Sig.ra
, quale genitore collocatario del minore.
4. Porre a carico del Sig. Parte_1 [...]
l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1 un assegno di € 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , oltre Per_1 adeguamento annuale ISTAT.
5. Porre le spese straordinarie per il figlio , come Per_1 individuate dal Protocollo del Tribunale di Latina del 2019, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno in relazione alle spese straordinarie di cui al punto B) del protocollo dell'adito Tribunale, considerando di contro ricomprese nelle spese ordinarie quelle di cui al punto C. - Con integrale compensazione delle spese di lite, stante la sostanziale adesione alle domande di controparte e l'intento non conflittuale della presente difesa”.
All'udienza di prima comparizione del 6.11.2025, il Giudice formulava la seguente proposta transattiva: “Pronuncia sullo status;
affido condiviso del minore con collocamento presso la madre;
assegnazione della casa coniugale alla madre;
diritto di visita come da piano genitoriale allegato dalla ricorrente con previsione di 15 giorni consecutivi nel periodo estivo, da
pagina 4 di 6 concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
mantenimento di € 300,00 mensili con spese straordinarie al 50% come da Protocollo;
assegno universale percepito integralmente dalla ricorrente”. Le parti aderivano alla predetta proposta con la precisazione che i 15 giorni consecutivi estivi, salvo diversi accordi, sarebbero stati così ripartiti: un anno il resistente aveva con sé il bambino per 15 giorni a decorrere dal 13 agosto, e l'anno successivo dal 16 agosto e pertanto il Giudice in via temporanea ed urgente provvedeva come da proposta, dopodiché la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 2.12.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la domanda di pronuncia sullo status, previa riqualificazione della stessa come domanda di scioglimento del matrimonio (risulta infatti dagli atti di causa che il matrimonio tra le parti non si è svolto con rito religioso ma con rito civile) risulti meritevole di accoglimento.
Dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Prossedi (cfr. doc.
1 del ricorso) risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito civilea Prossedi (LT), in data 18.07.2022, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Prossedi al n. 3, parte I,
Ufficio 1, in regime di separazione dei beni. Agli atti è stata depositata copia conforme all'originale della sentenza di omologa della separazione consensuale tra i coniugi n. 74/2024 emessa nel giudizio avente R.G.N. 492/2024 dal Tribunale di Latina in data 23.05.2024 (cfr. doc.
3-4 e 5 del ricorso).
La condotta delle parti che, dalla separazione hanno vissuto separate e che all'udienza di prima comparizione, hanno espressamente dichiarato di non volersi riconciliare, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Le condizioni concordate di cui alla proposta transattiva formulata dal Giudice ed accettate dalle parti sono meritevoli di accoglimento. Quanto, infatti, al regime di affidamento, collocamento e diritto di visita paterno, lo stesso appare conforme all'interesse di garantendo una Per_1 frequentazione equilibrata sia con la madre che con il padre, tenuto conto anche dell'età del bambino. Appare congruo anche quanto concordato dalle parti in merito al sostentamento economico del figlio.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 605 del 2025, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 18.07.2022, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Prossedi al n. 3, Parte I, Ufficio, alle condizioni di cui alla proposta transattiva formulata da questo Tribunale ed accettata dalle parti a verbale di udienza del 6.11.2025;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prossedi (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prossedi (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 22 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 605 del 2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
ER CI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via G.B. Vico n. 46, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
FR EP ed elettivamente domiciliato presso il suo studio Latina, Via Benedetto Cairoli n.
2, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.12.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso giudiziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, adiva Parte_1
l'intestato Tribunale esponendo di aver contratto, in data 18.07.2022, matrimonio concordatario con trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Prossedi alla parte I Controparte_1 numero 3 Ufficio 1, optando per la separazione dei beni e che dalla loro unione, in data 10.06.21 nasceva, a Latina, . A seguito di contrasti insanabili che impedivano la prosecuzione Per_1 della convivenza matrimoniale, i coniugi avanzavano ricorso al Tribunale di Latina per procedere a separazione consensuale con richiesta di sostituzione dell'udienza con note per la trattazione scritta il cui termine veniva fissato al 20.03.24 in luogo della prima udienza. Il Tribunale procedeva, quindi, in conformità ed in data 17.05.24 emetteva sentenza n. 74 depositata il
23.05.24. Dalla data della separazione i coniugi non si erano riconciliati per cui sussistevano i presupposti di legge soggettivi e oggettivi, per procedere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. La ricorrente deduceva, inoltre, che rispetto alle condizioni relative al diritto di visita, si era manifestata una forte criticità con ripercussioni sul minore nella previsione che il padre potesse tenere con se il figlio nel periodo estivo per 20 giorni consecutivi e non frazionati come normalmente accadeva per i minori in tenera età. Così come l'orario relativo alla durata della permanenza del minore nei giorni di sua competenza appariva eccessivo rispetto all'ora
(21:30) in cui il padre doveva riportarlo presso il domicilio materno. Inoltre, la ricorrente sosteneva che negli accordi precedentemente assunti la mancata previsione degli orari nel fine settimana, nelle festività natalizie e pasquali aveva ingenerato nel resistente la convinzione che gli stessi potessero essere modulati a seconda delle sue necessità, così come la mancata indicazione degli orari relativi alle altre festività nazionali e la modulazione dei giorni e degli orari sulla base delle esigenze di un bambino di tre anni, aveva causato un forte stress al minore posto che il padre, senza peraltro preavvertirla, prelevava il bambino per trascorrere il pomeriggio con lui e successivamente si rendeva irreperibile comunicando alla madre, solo dopo l'ennesima telefonata, che si stava recando per 20 giorni a Novara dai propri genitori, creandole un crescente stato di ansia posto che il non si era mai adoperato nel coordinarla nell'accudimento CP_1 del figlio sotto tutti gli aspetti della vita quotidiana. Inoltre, in più occasioni il minore aveva manifestato la volontà di tornare dalla madre che perciò era stata costretta, su richiesta del a recarsi presso la sua abitazione per riprendere il bambino. Sotto il profilo CP_1 patrimoniale deduceva la necessità di un aumento dell'assegno di mantenimento per il minore,
pagina 2 di 6 tenuto conto delle accresciute esigenze del figlio e che il aveva uno stipendio effettivo CP_1 che si aggirava intorno ad €.
1.500 mensili, mentre lei era disoccupata.
Sulla scorta di tali premesse chiedeva: “Che l'Ecc.mo Tribunale Voglia fissare l'udienza e la comparizione personale delle parti per ivi pronunciare i provvedimenti temporanei ed urgenti e segnatamente: affidare in via condivisa il figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre regolando il diritto di visita paterno come da piano genitoriale allegato;
assegnare la casa familiare alla ricorrente ed infine porre a carico del un assegno di CP_1 mantenimento per il minore di €. 350= mensili oltre ISTAT e 50% delle spese extra come da protocollo del Tribunale di Latina, ciò a far data dalla domanda, dispone che l'assegno venga percepito dalla madre al 100%. Indi dispone l'istruzione del procedimento e, all'esito, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Si costituiva in giudizio dichiarando di non opporsi alla maggior parte delle Controparte_1 domande di parte ricorrente ma chiedendo unicamente una leggera modifica rispetto alla domanda di pagamento delle spese straordinarie comunque riconosciute, ciò al fine di una più puntuale regolamentazione atta a prevenire futuri conflitti, anche alla luce della sua difficile situazione economica. Nello specifico, il resistente non si opponeva alle seguenti richieste: pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1 assegnazione della casa familiare alla ricorrente, in quanto genitore collocatario del minore;
corresponsione di un assegno di mantenimento per il figlio pari ad € 350,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT. In relazione alle spese straordinarie precisava però che, pur non opponendosi alla ripartizione paritetica di tali oneri, richiedeva, visto l'aumento del contributo mensile, nonché vista la sua condizione reddituale e le spese mensili che era tenuto a sostenere, nonché l'ampia disponibilità nella gestione dei giorni di frequentazione del minore di poterle limitare al solo elenco di cui al punto b del “Protocollo spese ordinarie e straordinarie” del 2019, richiamato dalla stessa controparte con conseguente rientro delle spese di cui al punto C nel contributo ordinario. Segnatamente, il protocollo operava una distinzione tra: spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori (Punto B), che includevano, a titolo esemplificativo, spese scolastiche per scuole non dell'obbligo, corsi extracurriculari, viaggi di istruzione, attività ludiche, artistiche e sportive, nonché determinate spese mediche effettuate al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale e spese straordinarie obbligatorie per le quali non era pagina 3 di 6 richiesta la previa concertazione (Punto C), limitate a esborsi urgenti o comunque necessari come libri per la scuola dell'obbligo, farmaci prescritti e spese sanitarie urgenti o effettuate tramite il
S.S.N. Il resistente deduceva che la sua cautela era giustificata dalla sua condizione economico- reddituale: la sua retribuzione non era, infatti, stabile e cospicua, con reddito variabile. Oltre a ciò, egli aveva dovuto reperire un nuovo alloggio e aveva stipulato un contratto di locazione con decorrenza 21.10.2025, che prevede un canone mensile di € 400,00. La sua situazione finanziaria era ulteriormente aggravata da una significativa esposizione debitoria. Il totale degli oneri fissi mensili (canone di locazione e rate di finanziamenti) a suo carico ammontava a circa € 900,00, cifra che assorbiva quasi interamente le sue entrate. L'accettazione di versare un assegno di €
350,00 per il figlio rappresentava, dunque, un sacrificio economico enorme, che Per_1 testimoniava il suo profondo senso di responsabilità genitoriale.
rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_1 previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - In via principale 1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il Sig.
e la Sig.ra in data 18/07/2022, e ordinare le conseguenti Controparte_1 Parte_1 annotazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prossedi.
2. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1 la madre.
3. Assegnare la casa familiare sita in Prossedi (LT), Via Dei Venti n. 12, alla Sig.ra
, quale genitore collocatario del minore.
4. Porre a carico del Sig. Parte_1 [...]
l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1 un assegno di € 350,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , oltre Per_1 adeguamento annuale ISTAT.
5. Porre le spese straordinarie per il figlio , come Per_1 individuate dal Protocollo del Tribunale di Latina del 2019, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno in relazione alle spese straordinarie di cui al punto B) del protocollo dell'adito Tribunale, considerando di contro ricomprese nelle spese ordinarie quelle di cui al punto C. - Con integrale compensazione delle spese di lite, stante la sostanziale adesione alle domande di controparte e l'intento non conflittuale della presente difesa”.
All'udienza di prima comparizione del 6.11.2025, il Giudice formulava la seguente proposta transattiva: “Pronuncia sullo status;
affido condiviso del minore con collocamento presso la madre;
assegnazione della casa coniugale alla madre;
diritto di visita come da piano genitoriale allegato dalla ricorrente con previsione di 15 giorni consecutivi nel periodo estivo, da
pagina 4 di 6 concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
mantenimento di € 300,00 mensili con spese straordinarie al 50% come da Protocollo;
assegno universale percepito integralmente dalla ricorrente”. Le parti aderivano alla predetta proposta con la precisazione che i 15 giorni consecutivi estivi, salvo diversi accordi, sarebbero stati così ripartiti: un anno il resistente aveva con sé il bambino per 15 giorni a decorrere dal 13 agosto, e l'anno successivo dal 16 agosto e pertanto il Giudice in via temporanea ed urgente provvedeva come da proposta, dopodiché la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 2.12.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che la domanda di pronuncia sullo status, previa riqualificazione della stessa come domanda di scioglimento del matrimonio (risulta infatti dagli atti di causa che il matrimonio tra le parti non si è svolto con rito religioso ma con rito civile) risulti meritevole di accoglimento.
Dall'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del Comune di Prossedi (cfr. doc.
1 del ricorso) risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito civilea Prossedi (LT), in data 18.07.2022, trascritto al Reg. Atti di Matrimonio del Comune di Prossedi al n. 3, parte I,
Ufficio 1, in regime di separazione dei beni. Agli atti è stata depositata copia conforme all'originale della sentenza di omologa della separazione consensuale tra i coniugi n. 74/2024 emessa nel giudizio avente R.G.N. 492/2024 dal Tribunale di Latina in data 23.05.2024 (cfr. doc.
3-4 e 5 del ricorso).
La condotta delle parti che, dalla separazione hanno vissuto separate e che all'udienza di prima comparizione, hanno espressamente dichiarato di non volersi riconciliare, inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Va, quindi, emessa pronunzia di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
Le condizioni concordate di cui alla proposta transattiva formulata dal Giudice ed accettate dalle parti sono meritevoli di accoglimento. Quanto, infatti, al regime di affidamento, collocamento e diritto di visita paterno, lo stesso appare conforme all'interesse di garantendo una Per_1 frequentazione equilibrata sia con la madre che con il padre, tenuto conto anche dell'età del bambino. Appare congruo anche quanto concordato dalle parti in merito al sostentamento economico del figlio.
Stante l'accordo intervenuto si reputa congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 605 del 2025, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 18.07.2022, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Prossedi al n. 3, Parte I, Ufficio, alle condizioni di cui alla proposta transattiva formulata da questo Tribunale ed accettata dalle parti a verbale di udienza del 6.11.2025;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prossedi (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prossedi (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Latina, 22 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
pagina 6 di 6