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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXII, sentenza 17/02/2026, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 376/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
GIANNETTA ALESSANDRO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2835/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como - Viale Cavallotti N. 6 22100 Como CO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 103/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 1 e pubblicata il 27/03/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNI 2019 E 2020 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNI 2019 E 2020 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 253/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: chiede alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia di accogliere le ragioni del su esposto appello, respinta ogni contraria eccezione, disporre il rimborso dell'IVA nella misura richiesta nell'istanza di rimborso pari ad € 101.978,33.
Appellato: chiede il rigetto del ricorso in appello e la condanna dell'appellante alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Como avverso il rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como alla richiesta di rimborso di un credito IVA relativo agli anni 2019 e 2020.
Sul presupposto che il mancato riconoscimento del credito IVA deriverebbe dall'assunto che prima del fallimento la società fosse “non operativa”, in ricorso la parte negava di essere stata società “non operativa” e, in ogni caso, il regime delle società non operative di cui all'art. 30 L. 724/94 non può essere opposto alla procedura concorsuale.
In corso di causa la parte produceva documentazione volta a replicare alla deduzione dell'Ufficio che il credito IVA non fosse documentato e che comunque il credito sia stato utilizzato in compensazione con dichiarazione integrativa.
La Corte adita ha rigettato il ricorso, condannando parte contribuente a rifondere le spese di lite per 1500,00
Euro. Il primo giudice rilevava che per l'anno 2019 l'istanza restitutoria deve ritenersi decaduta avendo il
Ricorrente_1 presentato dichiarazione integrativa con la quale il credito è stato utilizzato in compensazione. Per entrambe le annualità, la parte ha fornito prova solo parziale dell'esistenza del credito richiesto.
Appella la società contribuente deducendo che, successivamente all'istanza di rimborso (del 16.12.2021),
è stata effettivamente presentata dichiarazione integrativa relativa al 2019 (il 25.05.2022) che espone il credito in compensazione, ma di tale dichiarazione integrativa non è possibile tenersi conto in quanto presentata oltre il termine annuale di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997; ne consegue che il credito IVA non è stato compensato. Quanto alla prova dell'esistenza del credito, la parte elenca la documentazione prodotta attestante l'attività prestata, l'esportazione dei beni e la contabilizzazione delle operazioni. In ogni caso, inizialmente l'Ufficio aveva dubitato dell'operatività della società e solo quando questa è stata dimostrata ha opposto quale motivo di rifiuto al rimborso una carenza di documentazione. Carenza peraltro ovviata in sede giudiziale, in quanto - contrariamente a quanto riportato in sentenza – è stata prodotta la documentazione dell'avvenuta esportazione fornita dalla Dogana Spagnola. Ritiene in ogni caso ingiustificata la condanna alla rifusione delle spese di lite. Chiede che, in riforma della sentenza appellata, venga disposto il rimborso dell'IVA nella misura richiesta di € 101.978,33, con vittoria di spese. Contestualmente formula istanza di discussione in pubblica udienza da remoto.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Como ribadendo che l'istanza di rimborso presentata il 15.12.2021 è stata superata dalla dichiarazione integrativa relativa al 2019 presentata dal Curatore fallimentare il 25.02.2022, nella quale il credito IVA di Euro 73.884,00 è stato indicato in detrazione o da riportare a nuovo nell'anno successivo. Osserva che l'istanza di rimborso è stata rigettata sul presupposto non della “non operatività” della società, ma della carenza di prova dell'esistenza del credito, avendo la parte prodotto tardivamente e comunque in modo parziale la documentazione a sostegno della propria richiesta. Ritiene irrilevante che il fallimento non sia più in possesso della documentazione relativa al 2008, dato che in caso di presentazione di un'istanza di rimborso il contribuente è gravato dell'onere di fornire la documentazione utile anche oltre il termine decennale di obbligo di conservazione della contabilità.
Quanto al credito relativo al 2020, l'omessa produzione da parte della società della documentazione completa ha impedito all'Ufficio il controllo sulla natura e sulla spettanza del credito chiesto a rimborso. Da ultimo, ritiene legittima la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 15 comma 1 D.Lgs. 546/1992. Chiede il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Risultando proposta tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata, si procede in forma pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, alla luce delle argomentazioni esposte dalle parti nel primo grado di giudizio, il diniego al rimborso opposto dall'Amministrazione Finanziaria debba essere ricondotto non alla natura - “non operativa”
o meno - della società richiedente, ma esclusivamente ad elementi ostativi di merito quali l'utilizzo del credito di imposta in sede di dichiarazione integrativa nonché la prova dell'esistenza stessa del credito. E' pertanto in relazione a tali ultimi aspetti che verte il giudizio di appello.
Tanto premesso, la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Sotto un primo profilo, non è dirimente la circostanza che dopo avere tempestivamente presentato la dichiarazione fiscale per l'anno 2019 – cui aveva fatto seguito l'istanza di rimborso del credito IVA del
16.12.2021 – in data 25.05.2022 la società abbia presentato dichiarazione integrativa con la quale detto credito è stato utilizzato in compensazione.
L'art. 17 D.Lgs. 241/1997 prevede la compensazione tra crediti e debiti di imposta, ma “Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva”. Per costante orientamento giurisprudenziale, “il contribuente può revocare la scelta di chiedere il rimborso del credito Iva, optando per la compensazione del credito, ma, in applicazione del principio di alternatività tra rimborso e detrazione, lo può fare entro limiti temporali ben precisi, ovvero entro l'anno successivo alla maturazione del credito medesimo, in quanto il principio di alternatività tra rimborso e detrazione esclude l'illimitata possibilità di revoca della scelta del rimborso, originariamente effettuata” (Cass. Civ., Sez. Trib., 22241/2024); il contribuente,dunque, può optare “per la compensazione del credito, solamente, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 entro l'anno successivo alla maturazione del credito medesimo, in quanto il principio di alternatività tra rimborso e detrazione esclude l'illimitata possibilità di revoca della scelta del rimborso, originariamente effettuata (Cass. sez. 5, 03/03/2017, n. 5387, Rv. 643293-01; si veda altresì Cass. sez. 6-5,
02/07/2014, n. 15180)” (Cass. Civ., Sez. Trib., 1946/2022). Per l'effetto, rispetto all'anno di imposta 2019 risulta tardiva l'opzione per la compensazione operata nel 2022.
L'istanza di rimborso deve essere accolta anche nel merito, avendo la parte in corso di giudizio sufficientemente provato l'esistenza del proprio credito. Erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto che la parte non abbia fornito prova di esportazione delle merci, avendo tra l'altro prodotto in primo grado
“levante de exportacion” e “levante de importacion” rilasciati dall'autorità doganale spagnola (la “Agencia Tributaria”). Inoltre, quanto al rilievo dell'Ufficio che non sarebbe provata l'esistenza del credito per l'anno 2019 - in realtà maturato per operazioni del 2008 e poi riportato nel corso degli anni - la società ha depositato in primo grado i registri IVA dal 2014 al 2020 e nell'arco di tutto il periodo l'Agenzia delle Entrate non ha mai contestato l'esistenza del credito di volta in volta riportato dalla parte. Con riferimento al credito IVA maturato per il primo trimestre 2020 – anch'esso oggetto della domanda di rimborso – la parte ha prodotto la documentazione contabile (registri IVA, fatture di acquisto e di vendita, prove di pagamento, documenti di trasporto, documenti doganali), non specificamente contestata dall'Ufficio che ne ha rilevato soltanto la
"parzialità".
Considerato che il diniego dell'Ufficio trova giustificazione anche alla luce della condotta di parte contribuente
- che per l'anno 2019 ha prodotto tre diverse dichiarazioni IVA dal contenuto tra di loro contraddittorio (e l'ultima delle tre altresì tardiva) - sussistono i presupposti di cui all'art. 15 comma 2 D.Lgs. 546/1992 per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In riforma della sentenza appellata, dichiara dovuto il rimborso. Spese compensate.
Milano, 30 gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
CA Vicini NI IZ
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
GIANNETTA ALESSANDRO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2835/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como - Viale Cavallotti N. 6 22100 Como CO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 103/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 1 e pubblicata il 27/03/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNI 2019 E 2020 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
- DINIEGO RIMBORSO n. ANNI 2019 E 2020 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 253/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: chiede alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia di accogliere le ragioni del su esposto appello, respinta ogni contraria eccezione, disporre il rimborso dell'IVA nella misura richiesta nell'istanza di rimborso pari ad € 101.978,33.
Appellato: chiede il rigetto del ricorso in appello e la condanna dell'appellante alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Como avverso il rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Como alla richiesta di rimborso di un credito IVA relativo agli anni 2019 e 2020.
Sul presupposto che il mancato riconoscimento del credito IVA deriverebbe dall'assunto che prima del fallimento la società fosse “non operativa”, in ricorso la parte negava di essere stata società “non operativa” e, in ogni caso, il regime delle società non operative di cui all'art. 30 L. 724/94 non può essere opposto alla procedura concorsuale.
In corso di causa la parte produceva documentazione volta a replicare alla deduzione dell'Ufficio che il credito IVA non fosse documentato e che comunque il credito sia stato utilizzato in compensazione con dichiarazione integrativa.
La Corte adita ha rigettato il ricorso, condannando parte contribuente a rifondere le spese di lite per 1500,00
Euro. Il primo giudice rilevava che per l'anno 2019 l'istanza restitutoria deve ritenersi decaduta avendo il
Ricorrente_1 presentato dichiarazione integrativa con la quale il credito è stato utilizzato in compensazione. Per entrambe le annualità, la parte ha fornito prova solo parziale dell'esistenza del credito richiesto.
Appella la società contribuente deducendo che, successivamente all'istanza di rimborso (del 16.12.2021),
è stata effettivamente presentata dichiarazione integrativa relativa al 2019 (il 25.05.2022) che espone il credito in compensazione, ma di tale dichiarazione integrativa non è possibile tenersi conto in quanto presentata oltre il termine annuale di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997; ne consegue che il credito IVA non è stato compensato. Quanto alla prova dell'esistenza del credito, la parte elenca la documentazione prodotta attestante l'attività prestata, l'esportazione dei beni e la contabilizzazione delle operazioni. In ogni caso, inizialmente l'Ufficio aveva dubitato dell'operatività della società e solo quando questa è stata dimostrata ha opposto quale motivo di rifiuto al rimborso una carenza di documentazione. Carenza peraltro ovviata in sede giudiziale, in quanto - contrariamente a quanto riportato in sentenza – è stata prodotta la documentazione dell'avvenuta esportazione fornita dalla Dogana Spagnola. Ritiene in ogni caso ingiustificata la condanna alla rifusione delle spese di lite. Chiede che, in riforma della sentenza appellata, venga disposto il rimborso dell'IVA nella misura richiesta di € 101.978,33, con vittoria di spese. Contestualmente formula istanza di discussione in pubblica udienza da remoto.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Como ribadendo che l'istanza di rimborso presentata il 15.12.2021 è stata superata dalla dichiarazione integrativa relativa al 2019 presentata dal Curatore fallimentare il 25.02.2022, nella quale il credito IVA di Euro 73.884,00 è stato indicato in detrazione o da riportare a nuovo nell'anno successivo. Osserva che l'istanza di rimborso è stata rigettata sul presupposto non della “non operatività” della società, ma della carenza di prova dell'esistenza del credito, avendo la parte prodotto tardivamente e comunque in modo parziale la documentazione a sostegno della propria richiesta. Ritiene irrilevante che il fallimento non sia più in possesso della documentazione relativa al 2008, dato che in caso di presentazione di un'istanza di rimborso il contribuente è gravato dell'onere di fornire la documentazione utile anche oltre il termine decennale di obbligo di conservazione della contabilità.
Quanto al credito relativo al 2020, l'omessa produzione da parte della società della documentazione completa ha impedito all'Ufficio il controllo sulla natura e sulla spettanza del credito chiesto a rimborso. Da ultimo, ritiene legittima la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite secondo il principio di soccombenza di cui all'art. 15 comma 1 D.Lgs. 546/1992. Chiede il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Risultando proposta tempestiva istanza di discussione in pubblica udienza, regolarmente notificata, si procede in forma pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che, alla luce delle argomentazioni esposte dalle parti nel primo grado di giudizio, il diniego al rimborso opposto dall'Amministrazione Finanziaria debba essere ricondotto non alla natura - “non operativa”
o meno - della società richiedente, ma esclusivamente ad elementi ostativi di merito quali l'utilizzo del credito di imposta in sede di dichiarazione integrativa nonché la prova dell'esistenza stessa del credito. E' pertanto in relazione a tali ultimi aspetti che verte il giudizio di appello.
Tanto premesso, la sentenza di primo grado deve essere riformata.
Sotto un primo profilo, non è dirimente la circostanza che dopo avere tempestivamente presentato la dichiarazione fiscale per l'anno 2019 – cui aveva fatto seguito l'istanza di rimborso del credito IVA del
16.12.2021 – in data 25.05.2022 la società abbia presentato dichiarazione integrativa con la quale detto credito è stato utilizzato in compensazione.
L'art. 17 D.Lgs. 241/1997 prevede la compensazione tra crediti e debiti di imposta, ma “Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva”. Per costante orientamento giurisprudenziale, “il contribuente può revocare la scelta di chiedere il rimborso del credito Iva, optando per la compensazione del credito, ma, in applicazione del principio di alternatività tra rimborso e detrazione, lo può fare entro limiti temporali ben precisi, ovvero entro l'anno successivo alla maturazione del credito medesimo, in quanto il principio di alternatività tra rimborso e detrazione esclude l'illimitata possibilità di revoca della scelta del rimborso, originariamente effettuata” (Cass. Civ., Sez. Trib., 22241/2024); il contribuente,dunque, può optare “per la compensazione del credito, solamente, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 entro l'anno successivo alla maturazione del credito medesimo, in quanto il principio di alternatività tra rimborso e detrazione esclude l'illimitata possibilità di revoca della scelta del rimborso, originariamente effettuata (Cass. sez. 5, 03/03/2017, n. 5387, Rv. 643293-01; si veda altresì Cass. sez. 6-5,
02/07/2014, n. 15180)” (Cass. Civ., Sez. Trib., 1946/2022). Per l'effetto, rispetto all'anno di imposta 2019 risulta tardiva l'opzione per la compensazione operata nel 2022.
L'istanza di rimborso deve essere accolta anche nel merito, avendo la parte in corso di giudizio sufficientemente provato l'esistenza del proprio credito. Erroneamente il giudice di primo grado ha ritenuto che la parte non abbia fornito prova di esportazione delle merci, avendo tra l'altro prodotto in primo grado
“levante de exportacion” e “levante de importacion” rilasciati dall'autorità doganale spagnola (la “Agencia Tributaria”). Inoltre, quanto al rilievo dell'Ufficio che non sarebbe provata l'esistenza del credito per l'anno 2019 - in realtà maturato per operazioni del 2008 e poi riportato nel corso degli anni - la società ha depositato in primo grado i registri IVA dal 2014 al 2020 e nell'arco di tutto il periodo l'Agenzia delle Entrate non ha mai contestato l'esistenza del credito di volta in volta riportato dalla parte. Con riferimento al credito IVA maturato per il primo trimestre 2020 – anch'esso oggetto della domanda di rimborso – la parte ha prodotto la documentazione contabile (registri IVA, fatture di acquisto e di vendita, prove di pagamento, documenti di trasporto, documenti doganali), non specificamente contestata dall'Ufficio che ne ha rilevato soltanto la
"parzialità".
Considerato che il diniego dell'Ufficio trova giustificazione anche alla luce della condotta di parte contribuente
- che per l'anno 2019 ha prodotto tre diverse dichiarazioni IVA dal contenuto tra di loro contraddittorio (e l'ultima delle tre altresì tardiva) - sussistono i presupposti di cui all'art. 15 comma 2 D.Lgs. 546/1992 per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In riforma della sentenza appellata, dichiara dovuto il rimborso. Spese compensate.
Milano, 30 gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
CA Vicini NI IZ