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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2025, n. 36955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36955 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OU CH nato il [...] avverso la sentenza del 09/10/2024 del TRIBUNALE di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Gianluigi PRATOLA, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, oltre a una somma in favore della cassa delle ammende. Penale Sent. Sez. 4 Num. 36955 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 30/09/2025 RITENUTO IN FATTO • 1. Il Tribunale di Torino ha condannato OU ID alla pena di mesi 11 di reclusione, sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, per i reati di cui agli artt. 516 (capo 1) e 452, in relazione all'art. 440 cod. pen. [capo 2) in Torino, il 26/05/2022], per avere, nella qualità di titolare di un minimarket, posto in vendita salsiccia di bovino contenente solfiti, additivo non ammesso ai sensi del d. m. 209/1996 e del Reg. (CE) 1333/2008, nella misura di 98 + 21 mg/Kg e per avere adulterato detti prodotti prima della loro distribuzione al consumo, rendendoli pericolosi per la salute pubblica. 2. La difesa ha proposto appello, formulando quattro doglianze. Con la prima ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per difetto di contestazione quanto al capo 2), essendo intervenuta condanna per il delitto di adulterazione colposa di alimenti, con l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 3, cod. pen. (c.d. colpa cosciente), non contestata,,,t neppure oggetto, ove ammissibile, di contestazione suppletiva nell'ambito di giudizio abbreviato non condizionato e, tuttavia, giudicata sussistente. Con altra doglianza, la difesa ha ritenuto illogico e giuridicamente non corretto il ragionamento svolto dal Tribunale quanto al reato sub 1) della rubrica, per avere il Tribunale ritenuto che l'imputato, dapprima colposamente avesse adulterato o, comunque, consentito ai dipendenti di adulterare alimenti, così escludendo che la non genuinità rientrasse nella sua sfera psicologica, salvo poi ritenere che avesse esposto alla vendita dette sostanze, così accettando, entro la propria sfera psicologica, il rischio che non fossero genuine. Con un terzo motivo, ha censurato il diniego di operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., ritenendo sussistenti i relativi presupposti, alla luce della nuova formulazione della norma, tenuto conto della buona condotta susseguente al reato, lo stesso PM non avendo ritenuto di disporre misure cautelari reali sull'esercizio commerciale, invocando subordinatamente la sola pena pecuniaria ovvero una detentiva che, cumulata con quella già irrogata per precedente condanna, consenta all'imputato di usufruire nuovamente del beneficio della sospensione condizionale. 3. La Corte d'appello di Torino, con ordinanza resa ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., rilevata la inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., siccome di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ha riqualificato l'impugnazione in ricorso, avendo l'appellante dedotto anche la nullità della sentenza, e disposto la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Gianluigi PRATOLA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, 2 con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, oltre a una somma in favore della Cassa delle ammende. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La condanna è intervenuta in ordine ai reati di cui alla rubrica, senza che si apprezzi o sia stata adeguatamente illustrata una modifica dell'imputazione che, peraltro, deve essersi anche tradotta in una lesione delle prerogative difensive, invero neppure allegata dalla difesa. Sul punto, pare sufficiente un richiamo ai principi consolidati in materia, per ribadire che, intanto può evocarsi la violazione del principio di cui all'art 521, cod. proc. pen., in quanto si evidenzi la correlata compromissione di facoltà difensive. La giurisprudenza ha/ infatti, da tempo, chiarito che il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato, con la conseguenza che la sua violazione è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva (Sez. 6, n. 10140 del 18/02/2015, Bossi, Rv. 262802 - 01; Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv. 284713 - 02; Sez. 5 n. 7984 del 24/09/2012, dep. 2013, Jovanovic, Rv. 254648 - 01). Tali principi sono stati, peraltro, ritenuti pienamente coerenti con quelli costituzionali racchiusi nella norma di cui al novellato art. 111 Costituzione, ma anche con l'art. 6 della Convenzione E.D.U., siccome interpretato, in base alla sua competenza esclusiva, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a partire dalla nota pronuncia DR c. IT (Corte EDU 2 sez. 11 dicembre 2007); ma, anche successivamente, con la pronuncia del 22 febbraio 2018, DR c. IT (n.2), con la quale la Corte di Strasburgo ha escluso la violazione dell'art. 6 cit. nel caso in cui l'interessato abbia avuto una possibilità di preparare adeguatamente la propria difesa e di discutere in contraddittorio sull'accusa alla fine fòrmulata nei suoi confronti. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto integrate le condotte, siccome descritte nel capo d'imputazione, ove si era originariamente contestata l'ipotesi di cui all'art. 440, cod. pen. nella forma colposa, giusto il riferimento all'art. 452 stesso codice e il Tribunale non ha proceduto ad alcuna riqualificazione, avendo individuato una pena base pari al minimo della fattispecie contestata, senza operare alcun bilanciamento con le riconosciute attenuanti generiche. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La difesa ha genericamente assunto, con argomenti neppur chiaramente esposti, l'esistenza di una contraddizione nel ragionamento esplicativo, invero non ravvisabile: l'art. 516 cod. pen. punisce, infatti, la sola condotta di messa in vendita di alimenti adulterati (Sez. 3, n. 10237 del 15/02/2024, Fissore, Rv. 286037 - 01; Sez. 5, n. 13767 3 D ()TUT° C4NCELLERIA 4í ;14 zion Giudiziario ran co TE 4 del 16/01/2024, Buonocore, Rv. 286434 - 01, in cui si è precisato che la fattispecie in esame prescinde da ogni attività di adulterazione del prodotto e attiene alla sola fase, successiva, di commercializzazione, in fattispecie di adulterazione di vino, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di appello che aveva ritenuto responsabile l'imputato tanto della adulterazione del vino, quanto della messa in commercio delle bottiglie pronte per la messa in vendita;
negli stessi termini, anche Sez. 3, n. 5906 del 15/10/2013, dep. 2014, Gorgoni, Rv. 258925 -1). Nella specie, l'imputato ha messo in vendita la merce, sapendo che la stessa era stata alterata con aggiunta di un additivo da lui stesso indicato agli organi accertatori, dalla cui etichetta era emersa la presenza delle sostanze nocive vietate, siccome accertato in giudizio anche attraverso apposito accertamento allegato alla comunicazione di notizia di reato. 4. Anche le due ultime censure sono manifestamente infondate. Quanto al bisogno di pena, il Tribunale lo ha ricondotto al grado di pericolosità dell'adulterazione accertata, in relazione al bene giuridico protetto, alla luce delle risultanze tecniche acquisite agli atti. Sul punto, pare sufficiente un richiamo al consolidato orientamento in base al quale l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. deve motivarsi con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità (Sez. 4, n. 31843 del 17/5/2023, Nadal, Rv. 285065 - 02), trattandosi di giudizio che richiede una valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno e del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). Infine, la pena individuata toglie ogni pregio all'ultima censura circa la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo la Corte ritenuto la non concedibilità dei doppi benefici posto che dal casellario era emersa una precedente condanna ad anni uno e mesi quattro di reclusione (vedi pag. 7 sentenza impugnata), ostativa al beneficio ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod. pen. 5. All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 30 settembre 2025. A La Consigliera est. Il :Presilente l! I _ IE PP Eman/iuele tg SA l l , J J
svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Gianluigi PRATOLA, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, oltre a una somma in favore della cassa delle ammende. Penale Sent. Sez. 4 Num. 36955 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 30/09/2025 RITENUTO IN FATTO • 1. Il Tribunale di Torino ha condannato OU ID alla pena di mesi 11 di reclusione, sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, per i reati di cui agli artt. 516 (capo 1) e 452, in relazione all'art. 440 cod. pen. [capo 2) in Torino, il 26/05/2022], per avere, nella qualità di titolare di un minimarket, posto in vendita salsiccia di bovino contenente solfiti, additivo non ammesso ai sensi del d. m. 209/1996 e del Reg. (CE) 1333/2008, nella misura di 98 + 21 mg/Kg e per avere adulterato detti prodotti prima della loro distribuzione al consumo, rendendoli pericolosi per la salute pubblica. 2. La difesa ha proposto appello, formulando quattro doglianze. Con la prima ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per difetto di contestazione quanto al capo 2), essendo intervenuta condanna per il delitto di adulterazione colposa di alimenti, con l'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 3, cod. pen. (c.d. colpa cosciente), non contestata,,,t neppure oggetto, ove ammissibile, di contestazione suppletiva nell'ambito di giudizio abbreviato non condizionato e, tuttavia, giudicata sussistente. Con altra doglianza, la difesa ha ritenuto illogico e giuridicamente non corretto il ragionamento svolto dal Tribunale quanto al reato sub 1) della rubrica, per avere il Tribunale ritenuto che l'imputato, dapprima colposamente avesse adulterato o, comunque, consentito ai dipendenti di adulterare alimenti, così escludendo che la non genuinità rientrasse nella sua sfera psicologica, salvo poi ritenere che avesse esposto alla vendita dette sostanze, così accettando, entro la propria sfera psicologica, il rischio che non fossero genuine. Con un terzo motivo, ha censurato il diniego di operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., ritenendo sussistenti i relativi presupposti, alla luce della nuova formulazione della norma, tenuto conto della buona condotta susseguente al reato, lo stesso PM non avendo ritenuto di disporre misure cautelari reali sull'esercizio commerciale, invocando subordinatamente la sola pena pecuniaria ovvero una detentiva che, cumulata con quella già irrogata per precedente condanna, consenta all'imputato di usufruire nuovamente del beneficio della sospensione condizionale. 3. La Corte d'appello di Torino, con ordinanza resa ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., rilevata la inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., siccome di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ha riqualificato l'impugnazione in ricorso, avendo l'appellante dedotto anche la nullità della sentenza, e disposto la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Gianluigi PRATOLA, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, 2 con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, oltre a una somma in favore della Cassa delle ammende. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La condanna è intervenuta in ordine ai reati di cui alla rubrica, senza che si apprezzi o sia stata adeguatamente illustrata una modifica dell'imputazione che, peraltro, deve essersi anche tradotta in una lesione delle prerogative difensive, invero neppure allegata dalla difesa. Sul punto, pare sufficiente un richiamo ai principi consolidati in materia, per ribadire che, intanto può evocarsi la violazione del principio di cui all'art 521, cod. proc. pen., in quanto si evidenzi la correlata compromissione di facoltà difensive. La giurisprudenza ha/ infatti, da tempo, chiarito che il principio di correlazione tra contestazione e sentenza è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato, con la conseguenza che la sua violazione è ravvisabile quando il fatto ritenuto nella decisione si trovi, rispetto al fatto contestato, in rapporto di eterogeneità, ovvero quando il capo d'imputazione non contenga l'indicazione degli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, né consenta di ricavarli in via induttiva (Sez. 6, n. 10140 del 18/02/2015, Bossi, Rv. 262802 - 01; Sez. 2, n. 21089 del 29/03/2023, Saracino, Rv. 284713 - 02; Sez. 5 n. 7984 del 24/09/2012, dep. 2013, Jovanovic, Rv. 254648 - 01). Tali principi sono stati, peraltro, ritenuti pienamente coerenti con quelli costituzionali racchiusi nella norma di cui al novellato art. 111 Costituzione, ma anche con l'art. 6 della Convenzione E.D.U., siccome interpretato, in base alla sua competenza esclusiva, dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a partire dalla nota pronuncia DR c. IT (Corte EDU 2 sez. 11 dicembre 2007); ma, anche successivamente, con la pronuncia del 22 febbraio 2018, DR c. IT (n.2), con la quale la Corte di Strasburgo ha escluso la violazione dell'art. 6 cit. nel caso in cui l'interessato abbia avuto una possibilità di preparare adeguatamente la propria difesa e di discutere in contraddittorio sull'accusa alla fine fòrmulata nei suoi confronti. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto integrate le condotte, siccome descritte nel capo d'imputazione, ove si era originariamente contestata l'ipotesi di cui all'art. 440, cod. pen. nella forma colposa, giusto il riferimento all'art. 452 stesso codice e il Tribunale non ha proceduto ad alcuna riqualificazione, avendo individuato una pena base pari al minimo della fattispecie contestata, senza operare alcun bilanciamento con le riconosciute attenuanti generiche. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La difesa ha genericamente assunto, con argomenti neppur chiaramente esposti, l'esistenza di una contraddizione nel ragionamento esplicativo, invero non ravvisabile: l'art. 516 cod. pen. punisce, infatti, la sola condotta di messa in vendita di alimenti adulterati (Sez. 3, n. 10237 del 15/02/2024, Fissore, Rv. 286037 - 01; Sez. 5, n. 13767 3 D ()TUT° C4NCELLERIA 4í ;14 zion Giudiziario ran co TE 4 del 16/01/2024, Buonocore, Rv. 286434 - 01, in cui si è precisato che la fattispecie in esame prescinde da ogni attività di adulterazione del prodotto e attiene alla sola fase, successiva, di commercializzazione, in fattispecie di adulterazione di vino, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di appello che aveva ritenuto responsabile l'imputato tanto della adulterazione del vino, quanto della messa in commercio delle bottiglie pronte per la messa in vendita;
negli stessi termini, anche Sez. 3, n. 5906 del 15/10/2013, dep. 2014, Gorgoni, Rv. 258925 -1). Nella specie, l'imputato ha messo in vendita la merce, sapendo che la stessa era stata alterata con aggiunta di un additivo da lui stesso indicato agli organi accertatori, dalla cui etichetta era emersa la presenza delle sostanze nocive vietate, siccome accertato in giudizio anche attraverso apposito accertamento allegato alla comunicazione di notizia di reato. 4. Anche le due ultime censure sono manifestamente infondate. Quanto al bisogno di pena, il Tribunale lo ha ricondotto al grado di pericolosità dell'adulterazione accertata, in relazione al bene giuridico protetto, alla luce delle risultanze tecniche acquisite agli atti. Sul punto, pare sufficiente un richiamo al consolidato orientamento in base al quale l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. deve motivarsi con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità (Sez. 4, n. 31843 del 17/5/2023, Nadal, Rv. 285065 - 02), trattandosi di giudizio che richiede una valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno e del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). Infine, la pena individuata toglie ogni pregio all'ultima censura circa la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo la Corte ritenuto la non concedibilità dei doppi benefici posto che dal casellario era emersa una precedente condanna ad anni uno e mesi quattro di reclusione (vedi pag. 7 sentenza impugnata), ostativa al beneficio ai sensi dell'art. 164, comma 4, cod. pen. 5. All'inammissibilità segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 30 settembre 2025. A La Consigliera est. Il :Presilente l! I _ IE PP Eman/iuele tg SA l l , J J