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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/12/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 891/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Sabato Presidente rel. dott. EL Tedesco Giudice dott. Giuseppe Izzo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 891/2025 promossa tra:
, nata a [...] il [...], ivi CP_1 Parte_1 residente a[...], Codice Fiscale
, e , nato a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_2
12.11.1960, ivi residente a[...]2, C.F. n°
, ambedue rappresentati e difesi dall'avvocato C.F._2
EN RO (C.F. ), giusta procura in atti C.F._3
pagina1 di 6 RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_2
, ai sensi di legge del matrimonio trascritto al Comune Controparte_2 di Santa Marina all'Atto n° 13 – Parte 2- Serie A- Anno 1993 alle seguenti condizioni
Le figlie (n. 04/04/1995) (oggi economicamente Persona_1 autosufficiente), (n. 01/03/1997) e (n. Persona_2 Persona_3
04/05/2010) rimangono collocate presso la madre, Sig.ra nella Pt_3 casa familiare di Via Umberto I, n. 40, di sua esclusiva proprietà.
Affidamento condiviso della minore , ai sensi della L. Persona_3
54/2006, con il conseguente obbligo e diritto di entrambi di mantenerla, istruirla ed educarla. Entrambi i coniugi eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sulla figlia minore, separatamente per le scelte ordinarie della vita quotidiana.
Per le figli maggiorenni EL e : il padre potrà vederle Per_2 quando lo riterrà opportuno, previo consenso delle stesse.
pagina2 di 6 Pers Per la minore il padre avrà diritto a tenerla con sé, previo preavviso di almeno 12 ore, senza superare le ore 22.00 e per non più di due volte alla settimana. I dettagli operativi (orari, esigenze) saranno concordati di volta in volta tra i genitori.
Per le festività : Madre: periodo natalizio, per tre giorni consecutivi comprendenti il Natale o il Capodanno, a turnazione annuale. Padre: periodo pasquale, per tre giorni consecutivi comprendenti la Pasqua o il
Lunedì di Pasquetta, a turnazione annuale. Padre: ferie estive, per un periodo di 15 giorni non consecutivi (preferibilmente due settimane separate nel periodo 30 giugno - 1° settembre), da concordare entro il mese di maggio.
Assegno di mantenimento: Il Sig. verserà alla Sig.ra Controparte_2
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento CP_1 complessivo di € 300, 00 (trecento/00), così ripartito: € 200,00 per la Pers minore € 100,00 per la figlia Per_2
Spese straordinarie: Le spese straordinarie per le figlie rimangono a carico di entrambi i coniugi, ripartite per metà. Ciascun coniuge ha l'obbligo di preavvertire, rendicontare e concordare la spesa con l'altro.
I coniugi si concedono il reciproco consenso per il rilascio e/o l'annotazione dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore e per i rispettivi passaporti.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili pagina3 di 6 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
osservato che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del
2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998). ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ritenuto che
gli stessi non siano in contrasto con gli interessi dei figli;
ritenuto che
trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_2
e ;
[...] Controparte_2
pagina4 di 6 2. Prende atto dell'accordo raggiunto tra i ricorrenti, come in epigrafe riportato;
3. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica,
a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile (atto anno 1993 , n.13 , Parte II , Serie A , del registro degli atti di matrimonio del Comune);
4. Nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
22/12/2025
Il Presidente Relatore
dott. Riccardo Sabato
pagina5 di 6
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Sabato Presidente rel. dott. EL Tedesco Giudice dott. Giuseppe Izzo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 891/2025 promossa tra:
, nata a [...] il [...], ivi CP_1 Parte_1 residente a[...], Codice Fiscale
, e , nato a [...] il CodiceFiscale_1 Controparte_2
12.11.1960, ivi residente a[...]2, C.F. n°
, ambedue rappresentati e difesi dall'avvocato C.F._2
EN RO (C.F. ), giusta procura in atti C.F._3
pagina1 di 6 RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale Ordinario di Lagonegro
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_2
, ai sensi di legge del matrimonio trascritto al Comune Controparte_2 di Santa Marina all'Atto n° 13 – Parte 2- Serie A- Anno 1993 alle seguenti condizioni
Le figlie (n. 04/04/1995) (oggi economicamente Persona_1 autosufficiente), (n. 01/03/1997) e (n. Persona_2 Persona_3
04/05/2010) rimangono collocate presso la madre, Sig.ra nella Pt_3 casa familiare di Via Umberto I, n. 40, di sua esclusiva proprietà.
Affidamento condiviso della minore , ai sensi della L. Persona_3
54/2006, con il conseguente obbligo e diritto di entrambi di mantenerla, istruirla ed educarla. Entrambi i coniugi eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale sulla figlia minore, separatamente per le scelte ordinarie della vita quotidiana.
Per le figli maggiorenni EL e : il padre potrà vederle Per_2 quando lo riterrà opportuno, previo consenso delle stesse.
pagina2 di 6 Pers Per la minore il padre avrà diritto a tenerla con sé, previo preavviso di almeno 12 ore, senza superare le ore 22.00 e per non più di due volte alla settimana. I dettagli operativi (orari, esigenze) saranno concordati di volta in volta tra i genitori.
Per le festività : Madre: periodo natalizio, per tre giorni consecutivi comprendenti il Natale o il Capodanno, a turnazione annuale. Padre: periodo pasquale, per tre giorni consecutivi comprendenti la Pasqua o il
Lunedì di Pasquetta, a turnazione annuale. Padre: ferie estive, per un periodo di 15 giorni non consecutivi (preferibilmente due settimane separate nel periodo 30 giugno - 1° settembre), da concordare entro il mese di maggio.
Assegno di mantenimento: Il Sig. verserà alla Sig.ra Controparte_2
entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento CP_1 complessivo di € 300, 00 (trecento/00), così ripartito: € 200,00 per la Pers minore € 100,00 per la figlia Per_2
Spese straordinarie: Le spese straordinarie per le figlie rimangono a carico di entrambi i coniugi, ripartite per metà. Ciascun coniuge ha l'obbligo di preavvertire, rendicontare e concordare la spesa con l'altro.
I coniugi si concedono il reciproco consenso per il rilascio e/o l'annotazione dei documenti validi per l'espatrio della figlia minore e per i rispettivi passaporti.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili pagina3 di 6 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ritenuto che la sentenza a pronunciarsi possa essere estesa in forma “a frase unica” (stile c.d. dell'”attendu”); visto l'art. 473 bis 51 Codice di procedura civile per cui “Il collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti. Se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda;
osservato che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del
2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998). ritenuto di dover prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti;
ritenuto che
gli stessi non siano in contrasto con gli interessi dei figli;
ritenuto che
trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese, che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_2
e ;
[...] Controparte_2
pagina4 di 6 2. Prende atto dell'accordo raggiunto tra i ricorrenti, come in epigrafe riportato;
3. Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica,
a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di celebrazione del matrimonio per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile (atto anno 1993 , n.13 , Parte II , Serie A , del registro degli atti di matrimonio del Comune);
4. Nulla per le spese.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di consiglio del
22/12/2025
Il Presidente Relatore
dott. Riccardo Sabato
pagina5 di 6
Ritenuto che
sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi
1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
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