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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 623/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
GRANATA URANIA, TO
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2597/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342022006279405501 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342022006279405501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342022006279405501 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 13.3.2024, ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione e ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, Ricorrente_1, nella qualità di erede di Nominativo_1 , ha impugnato la cartella di pagamento n. 03420220006279405501, notificata il 15.12.2023, dell'importo di euro 6.226,00, riguardante un'iscrizione a ruolo relativa ad un controllo automatizzato ex art. 36 bis Dpr 600/1973 sulla dichiarazione modello Unico 2018/ anno d'imposta 2017 del defunto genitore Nominativo_1.
Parte ricorrente, in particolare, ha chiesto l'annullamento della cartella impugnata sulla base dei seguenti motivi: “A) Mancata chiarezza e trasparenza della cartella esattoriale e delle somme ivi indicate. B) Le sanzioni non si trasmettono agli eredi. C) Accettazione eredità con beneficio d'inventario.”
Ha inoltre dedotto che l'omessa notifica degli atti presupposti agli eredi non li avrebbe messi nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria così pregiudicando il diritto di difesa.
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza non si è costituita.
Agenzia delle Entrate Riscossione costituendosi ha resistito alla opposizione deducendo l'avvenuta rituale notifica della cartella impugnata, la regolare motivazione dell'atto, redatto in conformità al modello ministeriale;
infine la sua carenza di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni aventi ad oggetto il merito della pretesa tributaria.
Nelle memorie illustrative parte ricorrente ha insistito sulla omessa notifica degli atti presupposti agli eredi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito spiegate.
La disamina della cartella impugnata non riscontra l'eccepito vizio di motivazione riportando esaustivamente le ragioni della pretesa tributaria che trova titolo nel controllo automatizzato ex art. 36 bis D.p.r. n. 600 del 1973.
Quanto alla eccepita mancata conoscenza degli atti presupposti deve evidenziarsi che poiché il recupero delle imposte in oggetto è generato non da avviso di accertamento ma dal controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973 del modello Unico anno d'imposta 2017, la cartella impugnata è, di fatto, il primo atto con cui l'ente della riscossione porta la pretesa a conoscenza del contribuente il quale si presume già a conoscenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dedotte a suo fondamento.
A tal proposito si richiama l'orientamento giurisprudenziale in materia secondo cui in caso di cartella di pagamento emessa in seguito a liquidazione effettuata in base a controllo sulle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 - come nel caso di specie – l'obbligo della motivazione può essere assolto mediante il solo mero richiamo alla dichiarazione poiché essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 25329 del 28/11/2014 ).
Aggiungasi che, in ogni caso, la comunicazione preventiva della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36 bis dello stesso decreto, che avviene all'esito del controllo meramente cartolare, ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l'eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità (cfr. ex multis Cass.
Civ. n. 15311 del 4 luglio 2014).
La disamina della cartella impugnata conduce altresì a disattendere la eccepita intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative ex art. 8 D. Lgs. 472/1997, evincendosi che le sanzioni non sono state iscritte a ruolo e, pertanto, non sono comprese nella cartella di pagamento, che recupera solo imposta ed interessi.
Quanto infine alla dedotta accettazione con beneficio di inventario che comporterebbe la limitazione della responsabilità patrimoniale per i debiti del defunto (deceduto in data 8.1.2020) alla quota dell'asse ereditario pervenuta per successione deve innanzitutto osservarsi che la circostanza dell'esorbitanza del debito tributario rispetto alla quota di patrimonio ereditato non è stata nemmeno ventilata dal ricorrente, dovendosi così presumere che non vi siano limitazioni opponibili.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e l'atto impugnato confermato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod. avuto riguardo al valore della controversia ed alla concreta attività difensiva espletata, seguono la soccombenza nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazine in favore del procuratorie antistatario che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.; devono invece essere dichiarate irripetibili nei confronti di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, in ragione della contumacia.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, sezione IX, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto di accertamento impugnato;
condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite nei confronti della resistente Agenzia dele Entrate Riscossioni che liquida in euro 977,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
compensa le spese nei confronti di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza.
Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Urania Granata dott.ssa Rosangela Viteritti
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
GRANATA URANIA, TO
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2597/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342022006279405501 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342022006279405501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342022006279405501 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 13.3.2024, ritualmente notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione e ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, Ricorrente_1, nella qualità di erede di Nominativo_1 , ha impugnato la cartella di pagamento n. 03420220006279405501, notificata il 15.12.2023, dell'importo di euro 6.226,00, riguardante un'iscrizione a ruolo relativa ad un controllo automatizzato ex art. 36 bis Dpr 600/1973 sulla dichiarazione modello Unico 2018/ anno d'imposta 2017 del defunto genitore Nominativo_1.
Parte ricorrente, in particolare, ha chiesto l'annullamento della cartella impugnata sulla base dei seguenti motivi: “A) Mancata chiarezza e trasparenza della cartella esattoriale e delle somme ivi indicate. B) Le sanzioni non si trasmettono agli eredi. C) Accettazione eredità con beneficio d'inventario.”
Ha inoltre dedotto che l'omessa notifica degli atti presupposti agli eredi non li avrebbe messi nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria così pregiudicando il diritto di difesa.
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza non si è costituita.
Agenzia delle Entrate Riscossione costituendosi ha resistito alla opposizione deducendo l'avvenuta rituale notifica della cartella impugnata, la regolare motivazione dell'atto, redatto in conformità al modello ministeriale;
infine la sua carenza di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni aventi ad oggetto il merito della pretesa tributaria.
Nelle memorie illustrative parte ricorrente ha insistito sulla omessa notifica degli atti presupposti agli eredi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito spiegate.
La disamina della cartella impugnata non riscontra l'eccepito vizio di motivazione riportando esaustivamente le ragioni della pretesa tributaria che trova titolo nel controllo automatizzato ex art. 36 bis D.p.r. n. 600 del 1973.
Quanto alla eccepita mancata conoscenza degli atti presupposti deve evidenziarsi che poiché il recupero delle imposte in oggetto è generato non da avviso di accertamento ma dal controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973 del modello Unico anno d'imposta 2017, la cartella impugnata è, di fatto, il primo atto con cui l'ente della riscossione porta la pretesa a conoscenza del contribuente il quale si presume già a conoscenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche dedotte a suo fondamento.
A tal proposito si richiama l'orientamento giurisprudenziale in materia secondo cui in caso di cartella di pagamento emessa in seguito a liquidazione effettuata in base a controllo sulle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 - come nel caso di specie – l'obbligo della motivazione può essere assolto mediante il solo mero richiamo alla dichiarazione poiché essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 25329 del 28/11/2014 ).
Aggiungasi che, in ogni caso, la comunicazione preventiva della liquidazione della maggiore imposta ex art. 36 bis dello stesso decreto, che avviene all'esito del controllo meramente cartolare, ha il solo scopo di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, per cui l'eventuale omissione non incide sull'esercizio del diritto di difesa e non determina alcuna nullità (cfr. ex multis Cass.
Civ. n. 15311 del 4 luglio 2014).
La disamina della cartella impugnata conduce altresì a disattendere la eccepita intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative ex art. 8 D. Lgs. 472/1997, evincendosi che le sanzioni non sono state iscritte a ruolo e, pertanto, non sono comprese nella cartella di pagamento, che recupera solo imposta ed interessi.
Quanto infine alla dedotta accettazione con beneficio di inventario che comporterebbe la limitazione della responsabilità patrimoniale per i debiti del defunto (deceduto in data 8.1.2020) alla quota dell'asse ereditario pervenuta per successione deve innanzitutto osservarsi che la circostanza dell'esorbitanza del debito tributario rispetto alla quota di patrimonio ereditato non è stata nemmeno ventilata dal ricorrente, dovendosi così presumere che non vi siano limitazioni opponibili.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato e l'atto impugnato confermato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e succ. mod. avuto riguardo al valore della controversia ed alla concreta attività difensiva espletata, seguono la soccombenza nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazine in favore del procuratorie antistatario che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.; devono invece essere dichiarate irripetibili nei confronti di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza, in ragione della contumacia.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, sezione IX, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto di accertamento impugnato;
condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite nei confronti della resistente Agenzia dele Entrate Riscossioni che liquida in euro 977,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
compensa le spese nei confronti di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza.
Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Urania Granata dott.ssa Rosangela Viteritti