Ordinanza cautelare 4 febbraio 2025
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01286/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00062/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 62 del 2025, proposto da
FR MI, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario RI Dolei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
nei confronti
Prof.ssa NE AT, rappresentata e difesa dagli avvocati Letterio Donato, Raimondo Adamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Prof. EN MB, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele D'Ottavio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- degli atti relativi alla procedura selettiva di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 05/G1 Settore Scientifico Disciplinare Bio/14 presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali dell’Università degli studi di Messina mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 e, segnatamente:
a) ove e nelle parti in cui risulti lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, del Regolamento relativo alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia adottato dall’Università degli Studi di Messina con Decreto Rettorale n. 2160 del 14.07.2023;
b) ove e nelle parti in cui risulti lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, del bando, ivi compreso l’Allegato A, emesso con Decreto Rettorale n. 70 del 15.01.2024 (prot. n. 0003567 del 15.01.2024), in esecuzione del quale è stata indetta la procedura selettiva di valutazione comparativa per la copertura disciplinare mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 – avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 30.01.2024 – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami;
c) di tutti i verbali ed i relativi allegati della Commissione giudicatrice - ivi compresa la relazione riassuntiva - relativi alla suddetta procedura selettiva di valutazione comparativa, pubblicati sul sito dell’Università in data 30.10.2024;
d) del Decreto Rettorale n. 3122/2024, prot. n. del 0139279 del 30.10.2024, con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia per il GSD 05/BIOS -11 – Farmacologia (già SC 05/G1) e SSD BIOS-11/A – Farmacologia (già SSD BIO/14) presso il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali dell’Università degli studi di Messina mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010, ed è stata altresì dichiarata l’idoneità alla chiamata del prof. EN MB, nato a [...] il [...];
e) della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze chimiche biologiche farmaceutiche ed ambientali dell’Università degli studi di Messina con cui è stata proposta al relativo Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato risultato comparativamente migliore per il settore GSD 05/BIOS -11 – Farmacologia (già SC 05/G1) e SSD BIOS-11/A – Farmacologia (già SSD BIO/14);
f) nelle parti afferenti alla procedura selettiva per cui è causa e, ove lesive per il ricorrente: 1) della delibera del Senato Accademico del 27.11.2024 (prot. n. 156366 del 28.11.2024, rep 426), del relativo quadro di sintesi e della relazione istruttoria (doc. 6); 2) della delibera del Consiglio di Amministrazione del 02.12.2024 (prot. n. 158667 del 03.12.2024, rep 584) del relativo quadro di sintesi e della relazione istruttoria;
g) ove adottato, atteso che al momento non è conosciuto dell’eventuale Decreto Rettorale, ovvero altro provvedimento con cui è stata disposta l’immissione in ruolo del candidato prescelto;
h) di ogni altro atto anche - se non conosciuto - prodromico, contestuale, connesso o successivo e/o consequenziale a quelli impugnati.
affinché alla statuizione di annullamento consegua la rinnovazione della procedura selettiva di valutazione comparativa per cui è causa, emendata dei vizi che verranno esposti e riscontrati dal Collegio, con conseguente rinnovo del detto procedimento a partire dal momento della statuizione demolitoria.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da NI NE il 28/03/2025:
- di tutti i verbali ed i relativi allegati della Commissione giudicatrice - ivi compresa la relazione riassuntiva - relativi alla suddetta procedura selettiva di valutazione comparativa, pubblicati sul sito dell'Università in data 30.10.2024, il decreto di approvazione degli atti n. 0139279 del 30/10/2024.
Tutti i superiori atti nei limiti dell’interesse legato al mantenimento della posizione attualmente ricoperta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Messina, di NE AT e di EN MB;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa AT RI UL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
Vista l’ istanza congiunta per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse , depositata il 20 marzo 2026 e sottoscritta da tutte le parti, con cui il ricorrente ha rappresentato che:
- nelle more del giudizio l’amministrazione ha proceduto ad una rivalutazione dei punteggi attribuiti ai candidati ed è stato adottato un nuovo decreto rettorale;
- tale decreto non è stato oggetto di impugnazione.
Considerato che con dichiarazione ribadita anche nel corso dell’udienza pubblica del 22 aprile 2026 le parti hanno chiesto concordemente che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di giudizio.
Considerato che sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione ( ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; Cons. Stato, Sez. VI, 17.12.2008 n. 6257).
Tenuto conto del chiaro tenore della dichiarazione resa da parte ricorrente, il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse con compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN RI SA, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
AT RI UL, Consigliere, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| AT RI UL | AN RI SA |
IL SEGRETARIO