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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 16/02/2026, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 517/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SILVESTRINI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1494/2020 depositato il 29/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 - 82001150752
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2240/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 4 e pubblicata il 21/11/2019
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1646355 CODICE 0630 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuno è comparso per le parti ritualmente avvisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Geos srl, con ricorso depositato il 14.12.2018, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Prov.le di
Lecce l'avviso di pagamento n. 1646355 di euro 4.645,00 notificato il 21.5.2018, e relativo al contributo di bonifica asseritamente dovuto al Consorzio di Bonifica dell'Arneo (codice 630) per l'anno 2015.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva tra l'altro che difettava il presupposto impositivo per la mancanza del beneficio diretto e specifico legittimante il tributo richiesto e comunque perché il piano di classifica era stato adottato senza che fosse previamente approvato il piano generale di bonifica.
Il Consorzio di Bonifica si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, che la Commissione Tributaria
Provinciale accoglieva con sentenza n. 2240 pronunciata il 17.10.2019 e depositata il 21.11.2019, con compensazione delle spese processuali.
In motivazione il primo giudice rilevava che dall'allegata perizia di parte risultava che gli appezzamenti di terreno del contribuente non traevano alcun beneficio dall'attività del Consorzio, non essendovi stati interventi manutentivi di alcun genere ascrivibili alle competenze consortili.
Il Consorzio impugnava la sentenza con ricorso notificato il 29.5.2020.
Il contribuente, costituitosi in giudizio, resisteva all'appello, che all''odierna udienza è stato trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In corso di causa è intervenuto tra le parti un accordo conciliativo, per cui la Corte deve limitarsi a prenderne atto e adottare i provvedimenti conseguenti.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SILVESTRINI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
CARRA ANTONIO, Giudice
PAGLIARO MARIA LIBERA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1494/2020 depositato il 29/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 - 82001150752
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2240/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 4 e pubblicata il 21/11/2019
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1646355 CODICE 0630 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Nessuno è comparso per le parti ritualmente avvisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Geos srl, con ricorso depositato il 14.12.2018, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Prov.le di
Lecce l'avviso di pagamento n. 1646355 di euro 4.645,00 notificato il 21.5.2018, e relativo al contributo di bonifica asseritamente dovuto al Consorzio di Bonifica dell'Arneo (codice 630) per l'anno 2015.
A sostegno del ricorso il contribuente deduceva tra l'altro che difettava il presupposto impositivo per la mancanza del beneficio diretto e specifico legittimante il tributo richiesto e comunque perché il piano di classifica era stato adottato senza che fosse previamente approvato il piano generale di bonifica.
Il Consorzio di Bonifica si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, che la Commissione Tributaria
Provinciale accoglieva con sentenza n. 2240 pronunciata il 17.10.2019 e depositata il 21.11.2019, con compensazione delle spese processuali.
In motivazione il primo giudice rilevava che dall'allegata perizia di parte risultava che gli appezzamenti di terreno del contribuente non traevano alcun beneficio dall'attività del Consorzio, non essendovi stati interventi manutentivi di alcun genere ascrivibili alle competenze consortili.
Il Consorzio impugnava la sentenza con ricorso notificato il 29.5.2020.
Il contribuente, costituitosi in giudizio, resisteva all'appello, che all''odierna udienza è stato trattato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In corso di causa è intervenuto tra le parti un accordo conciliativo, per cui la Corte deve limitarsi a prenderne atto e adottare i provvedimenti conseguenti.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.