Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/05/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 644/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Successivamente oggi 06/05/2025 il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, che sono collegati via Teams per la ricorrente l'Avv. Bille' Santina e la parte personalmente, Contro per il MIM il dott. e per il l'avv. Ciaramitano. Persona_1
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti. Contr Contro Parte ricorrente aderisce alla proposta conciliativa del Giudice. Il e il non aderiscono.
Il Giudice dà atto che il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo e invita le parti alla discussione.
Le parti concludono come in atti e chiedono di essere esonerati dalla lettura del dispositivo. Il Giudice autorizza.
Il Giudice interrompe il collegamento e, dopo essersi ritirata in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c..
IL GIUDICE dott.ssa E. Antenore
1
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 644/2024 R.G. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. BILLE' SANTINA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(CF: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla Dott.
e dal Dott. Antonio Vinciguerra, con indicazione in atti di indirizzo Controparte_4
PEC al quale ricevere comunicazioni,
RESISTENTE
e contro
Controparte_5
(C.F.:
[...]
), in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 P.IVA_2 bis c.p.c. dal Dott. Michele Vitale, elettivamente domiciliato come indicato in atti,
RESISTENTE
Oggetto: ripetizione di indebito,
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
Premesso
- che con ricorso depositato l' 8.03.2024, conveniva in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Monza, giudice del lavoro, il
[...]
[...
[...] [
Contr
(di seguito indicato come ) e il Controparte_6
Controparte_5 Contro
(di seguito indicato come al fine di sentir
[...] accogliere le seguenti domande:
“ - accertare e dichiarare, l'intervenuta prescrizione decennale, totale, o, in subordine, parziale, del diritto delle resistenti alla ripetizione delle somme indicate nell'ordinanza ingiunzione prot. 183459/3 Uff. del Controparte_7
06.12.2023, in particolare quanto all'importo di € 6.095,33 al netto delle ritenute o alla diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
- accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o disapplicazione dell'ingiunzione medesima per intervenuta prescrizione dei crediti ivi dedotti, ordinando alle Amministrazioni convenute in persona dei loro legali rappresentanti pro tempore, di procedere alla restituzione alla ricorrente delle somme che risulteranno nelle more indebitamente trattenute, con riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria.“, con vittoria di spese a favore del procuratore antistatario.”; Contr
- che si è costituto ritualmente in giudizio il contestando la fondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e così concludendo:
“In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo al
per i motivi di cui alla presente memoria e, Controparte_1 pertanto, disporre l'estromissione del dal Controparte_1 presente procedimento;
In via principale: nel caso in cui non venisse disposta l'estromissione del
[...]
, respingere comunque il ricorso introduttivo di lite, ivi Controparte_1 Contro compresa la domanda di sospensione dell'esecutività dell'ingiunzione del per i motivi di cui alla presente memoria;
in via subordinata: contenere l'eventuale accoglimento della domanda avversaria nei confronti del nei limiti di quanto Controparte_1 effettivamente dovuto, provato e riconducibile alla responsabilità di detto , CP_1 ad esclusione di quanto eventualmente ed esclusivamente imputabile al CP_8 di ”, con vittoria di spese;
Controparte_5
Contro
- che si è costituito anche il contestando anch'esso la fondatezza domanda del ricorrente e così concludendo:
“ 1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al 2) accertatane e dichiaratane l'infondatezza, rigettare le domande CP_2 ex adverso formulate.”, con vittoria di spese;
- che all'udienza del 27.02.2025 il Giudice ha sospeso l'esecutività dell'ingiunzione impugnata, prot. 183459/3 avente ad oggetto il Controparte_9
3 recupero del debito di € 6.617,70 relativo ad assegni in più riscossi dal 1.1.1997 al 31.12.2020;
- che esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 6.05.2025, il Giudice all'esito della discussione pronuncia sentenza come da dispositivo pubblicamente letto, unitamente alla motivazione;
Rilevato
- che sono documentate le seguenti circostanze di fatto:
- la ricorrente è un'insegnante della scuola secondaria di II grado, classe di concorso 46/A, con decorrenza giuridica 10.09.1996 ed economica dal 04.10.1996;
- al momento dell'immissione in ruolo l'USR, per il tramite della scuola, ha provveduto ad emettere il decreto per la ricostruzione di carriera n. 12210 del 5.12.2022;
- in data 6.12.2023 veniva emessa a carico della ricorrente, dalla CP_10
l'ingiunzione prot. 223210/3
[...] Controparte_9 avente ad oggetto: “Recupero del DEBITO di € 11.949,52 accertato su partita di stipendio n. 6043605 a carico di ” per Parte_2 differenze assegni dal 04.09.1996 al 31.08.2017;
- in via cautelativa, la procedeva a trattenere l'importo di Controparte_5 ad € 199,16 dal 01.12.2023 e sino al 30.11.2028 per 60 rate;
- in data 1.02.2024, il ricorrente presentava alla Controparte_5 Contr
di Milano e all' e all'USR territorialmente competenti un'istanza di
[...] conciliazione al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione;
Contr
- il rispondeva in senso negativo evidenziando che le trattenute non venivano effettuate dall'Amministrazione scrivente, ma dalla Ragioneria Territoriale competente, alla quale l'interessata avrebbe potuto rivolgersi;
Premesso Contr Contro
- che nelle rispettive memorie di costituzione, tanto il , quanto il eccepiscono la carenza di legittimazione passiva in capo alle Amministrazioni che Contr Contro rappresentano;
il deduce che unico legittimato passivo debba ritenersi il posto che l'unico provvedimento impugnato dalla ricorrente è l'ingiunzione emessa
Contro
Contro dal il al contrario, deduce che unico legittimato passivo debba ritenersi il Contr
, posto che la vertenza oggetto del presente giudizio afferisce al rapporto di Contro lavoro tra quest'ultimo e la ricorrente, al quale il sarebbe estraneo poiché assolve alla funzione di mero pagatore degli emolumenti dovuti al personale dipendente;
Ritenuto, in via preliminare:
4 - che entrambi i convenuti risultano titolari di legittimazione passiva;
CP_12
- che, in particolare, non v'è dubbio che l'Ufficio autore dei decreti per la ricostruzione della carriera da cui sono sorti l'indebito, sia l'USR territorialmente Contr competente, articolazione del , datore di lavoro della ricorrente e, quindi, legittimato passivo;
Contro
- che il pur non avendo alcun potere di sindacare nel merito il provvedimento di ricostruzione della carriera, non può dirsi carente di legittimazione passiva, essendo l'ente esecutore, che ha emesso l'ingiunzione di pagamento oggetto del ricorso, sicché è evidente che il ricorrente abbia avuto interesse a chiamare in Contro giudizio il per rendere nei suoi confronti opponibile la presente sentenza;
Ritenuto, quanto al merito:
- che è fondata la domanda del ricorrente diretta a far accertare che parte degli indebiti non sono più dovuti per intervenuta prescrizione decennale che rende non rivendicabili i titoli precedenti al 15.11.2013 (data del primo atto interruttivo della prescrizione – doc. 2, fasc. ric.) a fronte di pagamenti asseritamente indebiti risalenti a far data dal 1996;
- che, invece, non coglie nel segno l'argomentazione di entrambe le Amministrazioni resistenti secondo la quale esse avrebbero operato legittimamente posto che il recupero dell'indebito da parte della Pubblica Amministrazione costituirebbe un atto dovuto;
- che, infatti, si tratta di argomentazione antitetica ai principi che sorreggono al c.d. discrezionalità amministrativa che consiste nella facoltà di scelta tra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell'interesse pubblico stabilito dalla legge, o, comunque, nel potere di individuare, sulla base di una valutazione di opportunità funzionale all'ottimale perseguimento dell'interesse predeterminato dal legislatore e al buon andamento della Pubblica Amministrazioni, di cui all'art. 97 Cost., il modo migliore per perseguire il fine rispondente alla causa del potere esercitato;
Contr Contro
- che in ossequio ai principi sinteticamente richiamati sopra, il e il secondo le proprie attribuzioni e competenze, dopo aver ricevuto l'stanza di conciliazione da parte dell'odierna ricorrente, avrebbero dovuto procedere alla riquantificazione dell'indebito al netto della porzione di credito effettivamente prescritto per decorso del termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.;
- che, in conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente dichiarazione di irripetibilità delle somme richieste con il provvedimento impugnato precedenti al 15.11.2013 e con conseguente obbligo per le amministrazioni resistenti di restituzione in favore del ricorrente degli importi eventualmente trattenuti in eccesso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle indebite trattenute al saldo;
5 - che le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla natura ed al valore della controversia, all'omesso svolgimento di istruttoria orale e alle tariffe di cui al Dm n. 55/2014 come modificate dal DM n. 147/2022 - vengono liquidate come indicato in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così dispone:
1) accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione decennale del diritto delle Amministrazioni resistenti alla ripetizione delle somme erogate al ricorrente in data precedente al 15.11.2013 oggetto dell'ingiunzione impugnata prot. 223210/3 Uff.
del 6.12.2023; Controparte_7
2) accerta l'illegittimità dell'ingiunzione impugnata prot. prot. 223210/3
[...]
del 6.12.2023 avente ad oggetto il recupero del debito di Controparte_9
€11.949,52 per differenze assegni dal 04.09.1996 al 31.08.2017 e ne dispone la disapplicazione, ad esclusione delle somme dal ricorrente indebitamente riscosse dal 15.11.2013 in poi;
3) ordina alla pubblica amministrazione di non provvedere all'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento l'ingiunzione prot. 223210/3 Controparte_9
del 6.12.2023, se non nei limiti di cui al n. 2), con condanna alla
[...] restituzione al ricorrente delle somme eventualmente trattenute in eccesso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data delle indebite trattenute al saldo;
4) condanna le parti soccombenti Controparte_5
e alla rifusione in solido tra loro delle
[...] Controparte_1 spese processuali liquidate in favore del ricorrente in € 2.200,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A secondo le aliquote di legge e contributo unificato, se versato e dovuto, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 06/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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