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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 19/02/2026, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1624/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6228/2024 depositato il 28/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione, 1/b 20126 Milano MI elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1663/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 5
e pubblicata il 30/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210061913681000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210061913681000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4493/2025 depositato il
08/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva opposizione ad una cartella di pagamento emessa da AD e relativa all'insufficiente versamento dei diritti camerali per gli anni 2016 e 2017, effettuato dalle seguenti società: società 1 S.R.L., Società_2 S.R.L., società 3 S.R.L. e Società_4 S.R.L..Nel ricorso, proposto
contro
AD e CCIAA di Napoli, sosteneva che era stata unico socio delle società fino al 14/12/2017, data della fusione per incorporazione da parte della LOGOS s.r.l che pertanto a partire dal 01/01/2018, era subentrata nella universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutti i beni di cui le società incorporate erano titolari.Riteneva pertanto di non essere assolutamente responsabile del pagamento del diritto annuale per il solo fatto di aver detenuto il 100% del capitale delle società negli anni 2016 e 2017.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto le censure sollevate erano tutte relative a fatti antecedenti la formazione del ruolo.
Con sentenza n. 1663/2024 depositata il 30/01/2024 il giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo esistente la legittimazione dell'AD che aveva l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore. Per quanto riguarda la Ricorrente_1 s.r.l. non si riconosceva la carenza di legittimazione passiva in quanto i fatti esposti non sono stati provati visto che nulla è stato allegato agli atti dalla ricorrente.
Avverso tale decisione ricorre in appello Ricorrente_1 rappresentata e difesa dal dott. Difensore_3, dal dott. Difensore_1 e dalla dott.ssa Difensore_2 sostenendo la violazione dell'art.7 c.
5-bis del d. lgs 546/92 e dell'art.115 cpc visto che avrebbe dovuto essere l'amministrazione a provare in giudizio che le violazioni contestate fossero imputabili alla Ricorrente_1 visto che è palese che le somme provengono dal mancato pagamento di soggetti giuridici diversi. Vengono prodotti i documenti che supportano le argomentazioni nel caso la Corte ritenesse indispensabili ai fini della formulazione del giudizio ai sensi dell'art.58 del d.lgs 546/92. Si richiede la riforma totale della sentenza con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituisce in giudizio la CCIAA di Napoli rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_4 ritenendo inappuntabile la sentenza in cui è stato chiaramente esplicato ed approfondito il ragionamento posto alla base della decisione dei Giudici di prime cure. La difesa prosegue dicendo che l'Ente camerale ha fornito prova della legittimità della pretesa mentre al contrario l'appellante non ha dimostrato la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa tributaria. Nel merito si afferma la piena validità formale e sostanziale della pretesa tributaria accertata, che trae origine e fondamento da validi e concreti controlli effettuati e da atti che sono stati regolarmente notificati alla parte ricorrente. Quindi in via preliminare e prima di ogni altra difesa, si eccepisce l'evidente difetto di legittimazione passiva della Camera di
Commercio in ordine alle eccezioni svolte dalla Contribuente in relazione ai vizi propri delle cartelle. Si chiede la conferma della sentenza con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente esaminare la questione circa l'applicabilità alla presente controversia del nuovo testo dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. bb) d.lgs. 220/2023. L'art. 4 comma
2 d.lgs. 220/2023 contiene la disciplina transitoria secondo la quale le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo, in secondo grado e in Cassazione, dopo il 4 gennaio 2024. L'applicazione dell'art. 58 novellato agli appelli introdotti a partire dall'entrata in vigore della riforma - dopo che il primo grado si è svolto con applicazione della disciplina previgente - appare in contrasto con la tutela del legittimo affidamento delle parti. A parere di questa Corte, per le norme processuali in materia di prova, è necessario prendere in considerazione le regole vigenti al momento dell'inizio del contenzioso ed applicarle a tutti i gradi successivi, diversamente si violerebbe il principio di ragionevolezza: il ricorrente che al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado sapeva di avere ancora tempo per produrre nuova documentazione non può improvvisamente vedersi preclusa tale possibilità. La Corte
Costituzionale ha affermato che, sebbene rientri nella discrezionalità del legislatore la possibilità di stabilire l'efficacia retroattiva delle norme, vedi la modifica delle regole fondamentali del processo che operi anche su quelli in corso, anche quando queste pregiudichino diritti soggettivi perfetti, “la tutela del valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'articolo 3 della Costituzione” gli impone, tuttavia, “di non creare un regolamento irrazionale degli interessi e perciò suscettibile di frustrare l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, che, invece, è elemento fondamentale dello Stato di diritto” (Corte Cost. 216/2015). Non è un caso, del resto, che l'art. 79 del d.lgs. 546/1992 prevedesse, nel testo originario, che “1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d'appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla commissione tributaria regionale se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore”. Tale norma appare significativa perché – con riferimento proprio alla disciplina in esame
- dimostra che, quando si introducono modifiche rilevanti alla disciplina delle prove in grado di appello, le stesse vanno applicate ai giudizi che iniziano in primo grado dopo la loro entrata in vigore, giacché diversamente si violerebbe la tutela dell'affidamento delle parti processuali e, conseguentemente, il principio di ragionevolezza, nonché il diritto ad un equo processo riconosciuto dall'art. 6 CEDU. Tanto premesso, va rilevato che, nel caso di specie, vi sono elementi sia testuali che logici che inducono a ritenere che il nuovo testo dell'art. 58 sia applicabile solo ai giudizi introdotti in primo grado a partire dal
4/1/2024, unica soluzione che, come evidenziato innanzi, non essendo in insanabile contrasto con la formulazione della norma transitoria, appare conforme ai principi sopra indicati tutelati dalla Costituzione e dalla CEDU. Esaminata la documentazione depositata da parte della Ricorrente_1 emerge palesemente la sua carenza di legittimazione passiva ma si deve rilevare che la pretesa risulta viziata dall'origine in quanto dalla lettura dell'atto impugnato non si evince alcun elemento di prova circa la legittimazione passiva della Ricorrente_1 s.r.l.. Prive di pregio le osservazioni della CCIAA che tenta di addossare all'esattore responsabilità che restano chiaramente imputabili esclusivamente al titolare del tributo che ha formato il ruolo oggetto della pretesa. Preme precisare che l'art.2504-bus del cc prevede che “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.” e dunque la richiesta andava indirizzata alla Associazione_1 s.r.l. quale soggetto incorporante tutte le società debitrici del diritto annuale e della cosa non poteva non essere a conoscenza l'ente camerale. Per le ragioni esposte la CCIAA di Napoli deve essere condannata alle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellante mentre si compensano, nei confronti di tutte le parti reciprocamente e sempre nel doppio grado, quelle di Agenzia delle entrate riscossione riconosciuta priva di legittimazione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla la cartella impugnata.
Condanna la CCIA a rifondere alla società le spese del doppio grado che liquida in euro 300,00 per il primo grado ed in euro 400,00 per il secondo grado, oltre IVA e Cassa se dovuti nonché C.U.T di primo grado e di appello se versati. Compensa integralmente e reciprocamente tra tutte le parti le spese verso
Ader.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
07/07/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
PERROTTI MASSIMO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6228/2024 depositato il 28/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Viale Dell'Innovazione, 1/b 20126 Milano MI elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1663/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 5
e pubblicata il 30/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210061913681000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210061913681000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4493/2025 depositato il
08/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva opposizione ad una cartella di pagamento emessa da AD e relativa all'insufficiente versamento dei diritti camerali per gli anni 2016 e 2017, effettuato dalle seguenti società: società 1 S.R.L., Società_2 S.R.L., società 3 S.R.L. e Società_4 S.R.L..Nel ricorso, proposto
contro
AD e CCIAA di Napoli, sosteneva che era stata unico socio delle società fino al 14/12/2017, data della fusione per incorporazione da parte della LOGOS s.r.l che pertanto a partire dal 01/01/2018, era subentrata nella universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutti i beni di cui le società incorporate erano titolari.Riteneva pertanto di non essere assolutamente responsabile del pagamento del diritto annuale per il solo fatto di aver detenuto il 100% del capitale delle società negli anni 2016 e 2017.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in quanto le censure sollevate erano tutte relative a fatti antecedenti la formazione del ruolo.
Con sentenza n. 1663/2024 depositata il 30/01/2024 il giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo esistente la legittimazione dell'AD che aveva l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore. Per quanto riguarda la Ricorrente_1 s.r.l. non si riconosceva la carenza di legittimazione passiva in quanto i fatti esposti non sono stati provati visto che nulla è stato allegato agli atti dalla ricorrente.
Avverso tale decisione ricorre in appello Ricorrente_1 rappresentata e difesa dal dott. Difensore_3, dal dott. Difensore_1 e dalla dott.ssa Difensore_2 sostenendo la violazione dell'art.7 c.
5-bis del d. lgs 546/92 e dell'art.115 cpc visto che avrebbe dovuto essere l'amministrazione a provare in giudizio che le violazioni contestate fossero imputabili alla Ricorrente_1 visto che è palese che le somme provengono dal mancato pagamento di soggetti giuridici diversi. Vengono prodotti i documenti che supportano le argomentazioni nel caso la Corte ritenesse indispensabili ai fini della formulazione del giudizio ai sensi dell'art.58 del d.lgs 546/92. Si richiede la riforma totale della sentenza con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituisce in giudizio la CCIAA di Napoli rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_4 ritenendo inappuntabile la sentenza in cui è stato chiaramente esplicato ed approfondito il ragionamento posto alla base della decisione dei Giudici di prime cure. La difesa prosegue dicendo che l'Ente camerale ha fornito prova della legittimità della pretesa mentre al contrario l'appellante non ha dimostrato la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa tributaria. Nel merito si afferma la piena validità formale e sostanziale della pretesa tributaria accertata, che trae origine e fondamento da validi e concreti controlli effettuati e da atti che sono stati regolarmente notificati alla parte ricorrente. Quindi in via preliminare e prima di ogni altra difesa, si eccepisce l'evidente difetto di legittimazione passiva della Camera di
Commercio in ordine alle eccezioni svolte dalla Contribuente in relazione ai vizi propri delle cartelle. Si chiede la conferma della sentenza con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente esaminare la questione circa l'applicabilità alla presente controversia del nuovo testo dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. bb) d.lgs. 220/2023. L'art. 4 comma
2 d.lgs. 220/2023 contiene la disciplina transitoria secondo la quale le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo, in secondo grado e in Cassazione, dopo il 4 gennaio 2024. L'applicazione dell'art. 58 novellato agli appelli introdotti a partire dall'entrata in vigore della riforma - dopo che il primo grado si è svolto con applicazione della disciplina previgente - appare in contrasto con la tutela del legittimo affidamento delle parti. A parere di questa Corte, per le norme processuali in materia di prova, è necessario prendere in considerazione le regole vigenti al momento dell'inizio del contenzioso ed applicarle a tutti i gradi successivi, diversamente si violerebbe il principio di ragionevolezza: il ricorrente che al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado sapeva di avere ancora tempo per produrre nuova documentazione non può improvvisamente vedersi preclusa tale possibilità. La Corte
Costituzionale ha affermato che, sebbene rientri nella discrezionalità del legislatore la possibilità di stabilire l'efficacia retroattiva delle norme, vedi la modifica delle regole fondamentali del processo che operi anche su quelli in corso, anche quando queste pregiudichino diritti soggettivi perfetti, “la tutela del valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'articolo 3 della Costituzione” gli impone, tuttavia, “di non creare un regolamento irrazionale degli interessi e perciò suscettibile di frustrare l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, che, invece, è elemento fondamentale dello Stato di diritto” (Corte Cost. 216/2015). Non è un caso, del resto, che l'art. 79 del d.lgs. 546/1992 prevedesse, nel testo originario, che “1. Le disposizioni di cui agli articoli 57, comma 2, e 58, comma 1, non si applicano ai giudizi già pendenti in grado d'appello davanti alla commissione tributaria di secondo grado e a quelli iniziati davanti alla commissione tributaria regionale se il primo grado si è svolto sotto la disciplina della legge anteriore”. Tale norma appare significativa perché – con riferimento proprio alla disciplina in esame
- dimostra che, quando si introducono modifiche rilevanti alla disciplina delle prove in grado di appello, le stesse vanno applicate ai giudizi che iniziano in primo grado dopo la loro entrata in vigore, giacché diversamente si violerebbe la tutela dell'affidamento delle parti processuali e, conseguentemente, il principio di ragionevolezza, nonché il diritto ad un equo processo riconosciuto dall'art. 6 CEDU. Tanto premesso, va rilevato che, nel caso di specie, vi sono elementi sia testuali che logici che inducono a ritenere che il nuovo testo dell'art. 58 sia applicabile solo ai giudizi introdotti in primo grado a partire dal
4/1/2024, unica soluzione che, come evidenziato innanzi, non essendo in insanabile contrasto con la formulazione della norma transitoria, appare conforme ai principi sopra indicati tutelati dalla Costituzione e dalla CEDU. Esaminata la documentazione depositata da parte della Ricorrente_1 emerge palesemente la sua carenza di legittimazione passiva ma si deve rilevare che la pretesa risulta viziata dall'origine in quanto dalla lettura dell'atto impugnato non si evince alcun elemento di prova circa la legittimazione passiva della Ricorrente_1 s.r.l.. Prive di pregio le osservazioni della CCIAA che tenta di addossare all'esattore responsabilità che restano chiaramente imputabili esclusivamente al titolare del tributo che ha formato il ruolo oggetto della pretesa. Preme precisare che l'art.2504-bus del cc prevede che “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.” e dunque la richiesta andava indirizzata alla Associazione_1 s.r.l. quale soggetto incorporante tutte le società debitrici del diritto annuale e della cosa non poteva non essere a conoscenza l'ente camerale. Per le ragioni esposte la CCIAA di Napoli deve essere condannata alle spese del doppio grado di giudizio nei confronti dell'appellante mentre si compensano, nei confronti di tutte le parti reciprocamente e sempre nel doppio grado, quelle di Agenzia delle entrate riscossione riconosciuta priva di legittimazione.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per lo effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla la cartella impugnata.
Condanna la CCIA a rifondere alla società le spese del doppio grado che liquida in euro 300,00 per il primo grado ed in euro 400,00 per il secondo grado, oltre IVA e Cassa se dovuti nonché C.U.T di primo grado e di appello se versati. Compensa integralmente e reciprocamente tra tutte le parti le spese verso
Ader.