Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 19/02/2026, n. 1624
CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Difetto di legittimazione passiva della società

    La Corte ha ritenuto che la pretesa dell'ente camerale fosse viziata dall'origine, non emergendo dall'atto impugnato alcun elemento di prova circa la legittimazione passiva della società appellante. Ha inoltre precisato che, ai sensi dell'art. 2504-ter c.c., la società incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, e quindi la richiesta andava indirizzata alla società incorporante.

  • Accolto
    Applicabilità del nuovo testo dell'art. 58 d.lgs. 546/1992

    La Corte ha esaminato la questione dell'applicabilità del nuovo testo dell'art. 58 d.lgs. 546/1992, introdotto dal d.lgs. 220/2023, ritenendo che, per le norme processuali in materia di prova, debbano valere le regole vigenti al momento dell'inizio del contenzioso, al fine di tutelare il legittimo affidamento delle parti e il principio di ragionevolezza. Ha concluso che il nuovo testo dell'art. 58 sia applicabile solo ai giudizi introdotti in primo grado a partire dal 04/01/2024.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 19/02/2026, n. 1624
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1624
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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