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Sentenza 15 agosto 2025
Sentenza 15 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/08/2025, n. 4825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4825 |
| Data del deposito : | 15 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dr. Enrico Colognesi Consigliere
Dr. Maria Aversano Consigliere rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale degli affari contenziosi al numero 6352/2021, vertente
TRA
P.IVA ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore., rappresentata e difesa, elettivamente domiciliata in Salerno, Viale degli
Eucalipti n. 16, presso l'Avv. Guido Lenza,
Appellante
E
Controparte_1
in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
[...] ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliata;
Appellato
1 OGGETTO: appello avverso sentenza n.5566/2021 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.Con atto di citazione in opposizione il Controparte_1
( adiva il Tribunale di Roma convenendo in giudizio la
[...] CP_1
. Controparte_2
Premetteva che questa aveva notificato all'esponente il decreto ingiuntivo n. 5234/17 con cui intimava il pagamento della somma di euro € 58.621,00 oltre interessi ex d.lgs
231/2002 e spese di procedura, a titolo di inadempimento contrattuale, per “conguaglio”
e causali in fattura elettronica n.18. del 17.11.2014 relative al compenso per le riprese televisive ricadenti nell'ambito della convenzione contratto per la remunerazione dei servizi resi dalla come società gerente l'ippodromo di Pontecagnano, Parte_1
L'opponente deduceva l'insussistenza del credito per rinuncia espressa in conseguenza del sopravvenuto atto di transazione in data 05.06.2015, l'infondatezza della domanda avuto riguardo al declassamento delle riprese eseguite per l'anno 2013 e 2014 alla “fascia sufficiente”, la non debenza degli interessi ex d. lgs. n. 231/2002, la temerarietà della lite.
Ciò premesso chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La convenuta in opposizione, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione avanzata.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 5566/2021 accoglieva l'opposizione proposta e revocava il il d.i. n. 5234/17 emesso dal Tribunale di Roma.
La proponeva appello avverso la suddetta sentenza, censurando la Parte_1 decisione del giudice di primo grado con due motivi di gravame.
I. Con il primo lamentava una violazione degli artt. 1362-1371 c.c. in relazione all'art. 1965 c.c. ed all' atto di transazione (05.06.2015), deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva ritenuto di confermare il decreto ingiuntivo opposto, affermando che non rientrava il vantato credito derivante da fattura n.18 del 17.11.2014 nell'oggetto dell'accordo transattivo.
2 II. Con il secondo motivo di gravame lamentava una omessa pronuncia circa la nullità parziale dell'atto transattivo, nello specifico rubricato “ Error in iudicando – omessa pronuncia su un punto della controversia artt. 1325 c.c. in relazione al 1965 c.c, nullità parziale dell'atto transattivo del 05.06.2015.”
Il costituitosi, chiedeva il rigetto del gravame. CP_1
All'esito dell'udienza svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c
§2. L'appello proposto è infondato e non può trovare accoglimento.
In ordine al primo motivo di gravame, circa l'inefficacia dell'accordo transattivo del 05.06.2015 sul credito azionato nel giudizio monitorio dalla si CP_3 osserva quanto segue.
Va preliminarmente osservato che nel caso di specie si controverte della pretesa di
“conguaglio” del compenso per l'anno 2013 asseritamente spettante alla Parte_1 per la voce relativa alle riprese televisive, pari a € 41850,00, come parte del più ampio compenso annuale (relativo anche ad altre voci) dovuto dal per CP_1
l'organizzazione delle corse dei cavalli, portato dalla fattura n. 18/2014 posta alla base del Decreto ingiuntivo n. 5234/17 emesso dal Tribunale di Roma il 7.3.2017.
Nella prospettazione di parte appellante tale credito esulerebbe dall'oggetto della transazione rimanendo titolo esigibile nei confronti del debitore ( . CP_1
Sul punto si osserva che, alla luce della effettiva volontà delle parti e della causa in concreto, le considerazioni del giudice di prime cure in merito alla natura dirimente dell'accordo transattivo intercorso tra le parti il 5.6.2015 e sull'inclusione dell'odierna pretesa creditoria nell'alveo di tale accordo, sono assolutamente condivisibili.
Da una semplice lettura dell'accordo transattivo del 5.6.2015 è dato rilevare che per gli anni 2012 e 2013 la aveva già ricevuto, nell'ambito del più ampio Parte_1 compenso costituito da molteplici voci (tra cui il “ corrispettivo impianti” e le “ riprese televisive”), le somme di € 300.588,75 (al netto Iva) per ciascun anno a titolo di
“corrispettivo impianti” calcolato secondo i nuovi parametri ( v. p. 7 del “premesso”); che il dimezzamento del valore punto disposto con la deliberazione n. 116/2011 aveva dato
3 origine ad un generalizzato contenzioso ( v. p. 2 del “Considerato”); che a detto contenzioso si aggiungono altre controversie pendenti in merito alla revisione del cd. "corrispettivo impianti" in relazione alle variazioni dei parametri previsti dalle suddette schede tecniche (dati fisici degli impianti;
stagionalità; aggiornamento del valore del punto;
percentuale di occupazione dei box) nonché in merito alla determinazione dei corrispettivi per riprese televisive delle corse
( v. p. 3 del “Considerato”); -che sussiste peraltro ad oggi l'esigenza di dare certezza ai rapporti economici tra le parti, stanti anche gli elementi di criticità emersi nell'applicazione del cd. modello Deloitte come modificato con deliberazione n. 116/2011, nel prolungato periodo della sua proroga, anche sotto il profilo della esatta corrispondenza dei servizi resi dalle società rispetto a quelli contrattualmente previsti (( v. p. 5 del “Considerato”); che entrambe le Parti, come in epigrafe indicate, ritengono quindi opportuno prevenire transattivamente la controversia attraverso un accordo che comporti la rinuncia a qualsiasi azione e/o diritto e/o eccezione e/o pretesa relativi all'esatto adempimento della prestazione e al pagamento del corrispettivo per gli anni 2012 e 2013...(omissis)… ( v. p. 6 del “Considerato”).
In linea di continuità con le suddette clausole di preambolo, costituenti parte integrante delle disposizioni convenzionali transattive, le parti hanno poi convenuto quanto segue:
Art 1 . Valore delle premesse e degli atti richiamati.
“Le premesse e tutti gli atti richiamati , nonché non annessi al presente accordo, ne formano parte integrante e sostanziale.”
Art.2 Definizione dei corrispettivi contrattuali anni 2012 e 2013
“1. Il riconosce alla Società per gli anni 2012 e 2013 gli importi rispettivamente di euro CP_1
65.660,61 (al netto di IVA) ed euro 85.998,44 (al netto di IVA) determinati secondo le specifiche di cui al prospetto allegato al presente atto quale sua parte integrante.
2. La Società accetta le predette somme dovute a qualsiasi titolo in applicazione del sistema di remunerazione delle società di corse (aggiornamento del valore del punto, variazione dei dati fisici degli impianti, stagionalità, corrispettivo riprese televisive, corrispettivo corse, ecc ) per gli anni
2012 e 2013 dichiarandosi integralmente soddisfatta ed impegnandosi, sin da ora, a non far valere qualsivoglia ulteriore pretesa a qualsiasi titolo in ordine al corrispettivo relativo agli anni 2012 e 2013 dinanzi all'autorità giudiziaria.
3. Il
Ministero rinunzia per le medesime annualità a qualsiasi pretesa relativa
4 all'esatto adempimento della prestazione come specificato nel contratto REP
4667 sottoscritto il 27/04/2006 … (omissis)…”
Dunque, oltre alla portata letterale e dispositiva dell'accordo, anche l'incremento – rispetto a quanto già versato a titolo di “corrispettivo impianti” ( v. sopra) - delle somme che con l'accordo il si era impegnato a corrispondere rendono CP_1 estremamente chiaro che con tale accordo le parti ( quindi anche l'appellante Parte_1
[...
intendevano regolamentare in maniera definitiva i rapporti economici relativi a tutte le voci di compenso dovuto da a per gli anni 2012 -2013, inclusa CP_1 Parte_1 la voce relativa alle riprese televisive per l'anno 2013, contestualmente impegnandosi a rinunciare a qualsiasi pretesa a qualsiasi titolo per i corrispettivi relativi a tale annualità.
Ne consegue che la pretesa creditoria successivamente avanzata dalla ma Parte_1 basata su titolo antecedente alla conclusione della transazione del 2015, è da ritenersi compresa nella transazione medesima.
Al che va aggiunto che, come osservato dal primo giudice, tale accordo ha avuto anche una compiuta esecuzione da parte del obbligato al pagamento di quanto CP_1 convenuto per l'annualità in contestazione ( 2013).
Ne consegue che quanto statuito dal giudice di prime cure sul punto va condiviso e deve essere confermato.
Il primo motivo è, pertanto, infondato e deve essere respinto.
In ordine al secondo motivo di gravame circa la violazione degli art. 112 c.p.c e
1325 c.c. e 1965 c.c.
In primo luogo, va osservato, in principio, che un'ipotesi di omessa pronuncia è configurabile nella specifica violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., principio cardine regolato dal codice di rito, quale logico completamento del più ampio principio della domanda.
Sul punto, a differenza di quanto argomentato da parte appellante, non è dato rilevare nel provvedimento gravato alcuna omissione sulla dedotta questione di nullità parziale, avendo il Tribunale preso esplicitamente posizione sul punto là dove è stato espressamente statuito che:
“Infondata risulta, invece, la dedotta nullità dell'accordo transattivo formulata dalla ricorrente in relazione alla genericità delle clausole avuto riguardo alla precisa individuazione dei crediti riconosciuti
5 alla società ricorrente per gli anni 2012 e 2013 e vieppiù avuto riguardo alla sua regolare esecuzione, in ordine alla quale, infatti, nessun rilievo è stato mosso dalla ricorrente.”
Inoltre, l'allegazione di parte appellante circa la nullità della transazione derivante dalla mancanza di una contestazione relativa alle trasmissioni tv sottostante all'accordo non
è fondata, posto che la contesa con la controparte – anche in termini potenziali – era comunque da rinvenire nella circostanza che nonostante il giudizio negativo della
Commissione incaricata sulla qualità delle riprese tv -sia per il marzo 2013 che per l'anno 2014-, che ne aveva comportato il declassamento rispetto alla fascia assegnata ( da media a sufficiente), la , che aveva sempre emesso fattura indicando il Parte_1 valore corrispondente alla fascia di qualità “sufficiente”, nel 2014 aveva comunque avanzato richiesta di conguaglio e pagamento del maggior importo spettante alla classe
“media” nonostante il declassamento operato dalla con evidente CP_4 configurabilità di una contrapposizione – anche potenziale – di posizioni tra la e la controparte ministeriale in merito alla maggiore debenza, quest'ultima Parte_1 tutt'altro che scontata ( considerato anche che a fronte delle allegazioni difensive del in merito ad una perdurante qualità inferiore anche nell'intervallo di tempo CP_1 in cui la Commissione di valutazione non ha operato, inferibile dalle valutazioni negative di quest'ultima per i periodi immediatamente precedenti ed immediatamente successivi a tale intervallo, l'appellante non ha allegato e provato che in quel lasso di tempo la qualità era superiore) ed in quanto tale certamente idonea ad entrare nel perimetro oggettivo dell'atto transattivo. Ogni altra questione sul punto è da ritenersi assorbita.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, l'appello è da ritenersi infondato e, per l'effetto, in conferma della sentenza impugnata, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta l'appello;
6 -Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 appellato, liquidate in complessivi € 9.000 per compensi, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante al doppio dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la sua impugnazione.
Roma, 24.7. 2025
Il Cons. est. Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dr. Enrico Colognesi Consigliere
Dr. Maria Aversano Consigliere rel. riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale degli affari contenziosi al numero 6352/2021, vertente
TRA
P.IVA ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro-tempore., rappresentata e difesa, elettivamente domiciliata in Salerno, Viale degli
Eucalipti n. 16, presso l'Avv. Guido Lenza,
Appellante
E
Controparte_1
in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
[...] ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliata;
Appellato
1 OGGETTO: appello avverso sentenza n.5566/2021 emessa dal Tribunale di Roma
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.Con atto di citazione in opposizione il Controparte_1
( adiva il Tribunale di Roma convenendo in giudizio la
[...] CP_1
. Controparte_2
Premetteva che questa aveva notificato all'esponente il decreto ingiuntivo n. 5234/17 con cui intimava il pagamento della somma di euro € 58.621,00 oltre interessi ex d.lgs
231/2002 e spese di procedura, a titolo di inadempimento contrattuale, per “conguaglio”
e causali in fattura elettronica n.18. del 17.11.2014 relative al compenso per le riprese televisive ricadenti nell'ambito della convenzione contratto per la remunerazione dei servizi resi dalla come società gerente l'ippodromo di Pontecagnano, Parte_1
L'opponente deduceva l'insussistenza del credito per rinuncia espressa in conseguenza del sopravvenuto atto di transazione in data 05.06.2015, l'infondatezza della domanda avuto riguardo al declassamento delle riprese eseguite per l'anno 2013 e 2014 alla “fascia sufficiente”, la non debenza degli interessi ex d. lgs. n. 231/2002, la temerarietà della lite.
Ciò premesso chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La convenuta in opposizione, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Parte_1 dell'opposizione avanzata.
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 5566/2021 accoglieva l'opposizione proposta e revocava il il d.i. n. 5234/17 emesso dal Tribunale di Roma.
La proponeva appello avverso la suddetta sentenza, censurando la Parte_1 decisione del giudice di primo grado con due motivi di gravame.
I. Con il primo lamentava una violazione degli artt. 1362-1371 c.c. in relazione all'art. 1965 c.c. ed all' atto di transazione (05.06.2015), deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva ritenuto di confermare il decreto ingiuntivo opposto, affermando che non rientrava il vantato credito derivante da fattura n.18 del 17.11.2014 nell'oggetto dell'accordo transattivo.
2 II. Con il secondo motivo di gravame lamentava una omessa pronuncia circa la nullità parziale dell'atto transattivo, nello specifico rubricato “ Error in iudicando – omessa pronuncia su un punto della controversia artt. 1325 c.c. in relazione al 1965 c.c, nullità parziale dell'atto transattivo del 05.06.2015.”
Il costituitosi, chiedeva il rigetto del gravame. CP_1
All'esito dell'udienza svoltasi nelle modalità di cui all'art. 127- ter c.p.c la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c
§2. L'appello proposto è infondato e non può trovare accoglimento.
In ordine al primo motivo di gravame, circa l'inefficacia dell'accordo transattivo del 05.06.2015 sul credito azionato nel giudizio monitorio dalla si CP_3 osserva quanto segue.
Va preliminarmente osservato che nel caso di specie si controverte della pretesa di
“conguaglio” del compenso per l'anno 2013 asseritamente spettante alla Parte_1 per la voce relativa alle riprese televisive, pari a € 41850,00, come parte del più ampio compenso annuale (relativo anche ad altre voci) dovuto dal per CP_1
l'organizzazione delle corse dei cavalli, portato dalla fattura n. 18/2014 posta alla base del Decreto ingiuntivo n. 5234/17 emesso dal Tribunale di Roma il 7.3.2017.
Nella prospettazione di parte appellante tale credito esulerebbe dall'oggetto della transazione rimanendo titolo esigibile nei confronti del debitore ( . CP_1
Sul punto si osserva che, alla luce della effettiva volontà delle parti e della causa in concreto, le considerazioni del giudice di prime cure in merito alla natura dirimente dell'accordo transattivo intercorso tra le parti il 5.6.2015 e sull'inclusione dell'odierna pretesa creditoria nell'alveo di tale accordo, sono assolutamente condivisibili.
Da una semplice lettura dell'accordo transattivo del 5.6.2015 è dato rilevare che per gli anni 2012 e 2013 la aveva già ricevuto, nell'ambito del più ampio Parte_1 compenso costituito da molteplici voci (tra cui il “ corrispettivo impianti” e le “ riprese televisive”), le somme di € 300.588,75 (al netto Iva) per ciascun anno a titolo di
“corrispettivo impianti” calcolato secondo i nuovi parametri ( v. p. 7 del “premesso”); che il dimezzamento del valore punto disposto con la deliberazione n. 116/2011 aveva dato
3 origine ad un generalizzato contenzioso ( v. p. 2 del “Considerato”); che a detto contenzioso si aggiungono altre controversie pendenti in merito alla revisione del cd. "corrispettivo impianti" in relazione alle variazioni dei parametri previsti dalle suddette schede tecniche (dati fisici degli impianti;
stagionalità; aggiornamento del valore del punto;
percentuale di occupazione dei box) nonché in merito alla determinazione dei corrispettivi per riprese televisive delle corse
( v. p. 3 del “Considerato”); -che sussiste peraltro ad oggi l'esigenza di dare certezza ai rapporti economici tra le parti, stanti anche gli elementi di criticità emersi nell'applicazione del cd. modello Deloitte come modificato con deliberazione n. 116/2011, nel prolungato periodo della sua proroga, anche sotto il profilo della esatta corrispondenza dei servizi resi dalle società rispetto a quelli contrattualmente previsti (( v. p. 5 del “Considerato”); che entrambe le Parti, come in epigrafe indicate, ritengono quindi opportuno prevenire transattivamente la controversia attraverso un accordo che comporti la rinuncia a qualsiasi azione e/o diritto e/o eccezione e/o pretesa relativi all'esatto adempimento della prestazione e al pagamento del corrispettivo per gli anni 2012 e 2013...(omissis)… ( v. p. 6 del “Considerato”).
In linea di continuità con le suddette clausole di preambolo, costituenti parte integrante delle disposizioni convenzionali transattive, le parti hanno poi convenuto quanto segue:
Art 1 . Valore delle premesse e degli atti richiamati.
“Le premesse e tutti gli atti richiamati , nonché non annessi al presente accordo, ne formano parte integrante e sostanziale.”
Art.2 Definizione dei corrispettivi contrattuali anni 2012 e 2013
“1. Il riconosce alla Società per gli anni 2012 e 2013 gli importi rispettivamente di euro CP_1
65.660,61 (al netto di IVA) ed euro 85.998,44 (al netto di IVA) determinati secondo le specifiche di cui al prospetto allegato al presente atto quale sua parte integrante.
2. La Società accetta le predette somme dovute a qualsiasi titolo in applicazione del sistema di remunerazione delle società di corse (aggiornamento del valore del punto, variazione dei dati fisici degli impianti, stagionalità, corrispettivo riprese televisive, corrispettivo corse, ecc ) per gli anni
2012 e 2013 dichiarandosi integralmente soddisfatta ed impegnandosi, sin da ora, a non far valere qualsivoglia ulteriore pretesa a qualsiasi titolo in ordine al corrispettivo relativo agli anni 2012 e 2013 dinanzi all'autorità giudiziaria.
3. Il
Ministero rinunzia per le medesime annualità a qualsiasi pretesa relativa
4 all'esatto adempimento della prestazione come specificato nel contratto REP
4667 sottoscritto il 27/04/2006 … (omissis)…”
Dunque, oltre alla portata letterale e dispositiva dell'accordo, anche l'incremento – rispetto a quanto già versato a titolo di “corrispettivo impianti” ( v. sopra) - delle somme che con l'accordo il si era impegnato a corrispondere rendono CP_1 estremamente chiaro che con tale accordo le parti ( quindi anche l'appellante Parte_1
[...
intendevano regolamentare in maniera definitiva i rapporti economici relativi a tutte le voci di compenso dovuto da a per gli anni 2012 -2013, inclusa CP_1 Parte_1 la voce relativa alle riprese televisive per l'anno 2013, contestualmente impegnandosi a rinunciare a qualsiasi pretesa a qualsiasi titolo per i corrispettivi relativi a tale annualità.
Ne consegue che la pretesa creditoria successivamente avanzata dalla ma Parte_1 basata su titolo antecedente alla conclusione della transazione del 2015, è da ritenersi compresa nella transazione medesima.
Al che va aggiunto che, come osservato dal primo giudice, tale accordo ha avuto anche una compiuta esecuzione da parte del obbligato al pagamento di quanto CP_1 convenuto per l'annualità in contestazione ( 2013).
Ne consegue che quanto statuito dal giudice di prime cure sul punto va condiviso e deve essere confermato.
Il primo motivo è, pertanto, infondato e deve essere respinto.
In ordine al secondo motivo di gravame circa la violazione degli art. 112 c.p.c e
1325 c.c. e 1965 c.c.
In primo luogo, va osservato, in principio, che un'ipotesi di omessa pronuncia è configurabile nella specifica violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., principio cardine regolato dal codice di rito, quale logico completamento del più ampio principio della domanda.
Sul punto, a differenza di quanto argomentato da parte appellante, non è dato rilevare nel provvedimento gravato alcuna omissione sulla dedotta questione di nullità parziale, avendo il Tribunale preso esplicitamente posizione sul punto là dove è stato espressamente statuito che:
“Infondata risulta, invece, la dedotta nullità dell'accordo transattivo formulata dalla ricorrente in relazione alla genericità delle clausole avuto riguardo alla precisa individuazione dei crediti riconosciuti
5 alla società ricorrente per gli anni 2012 e 2013 e vieppiù avuto riguardo alla sua regolare esecuzione, in ordine alla quale, infatti, nessun rilievo è stato mosso dalla ricorrente.”
Inoltre, l'allegazione di parte appellante circa la nullità della transazione derivante dalla mancanza di una contestazione relativa alle trasmissioni tv sottostante all'accordo non
è fondata, posto che la contesa con la controparte – anche in termini potenziali – era comunque da rinvenire nella circostanza che nonostante il giudizio negativo della
Commissione incaricata sulla qualità delle riprese tv -sia per il marzo 2013 che per l'anno 2014-, che ne aveva comportato il declassamento rispetto alla fascia assegnata ( da media a sufficiente), la , che aveva sempre emesso fattura indicando il Parte_1 valore corrispondente alla fascia di qualità “sufficiente”, nel 2014 aveva comunque avanzato richiesta di conguaglio e pagamento del maggior importo spettante alla classe
“media” nonostante il declassamento operato dalla con evidente CP_4 configurabilità di una contrapposizione – anche potenziale – di posizioni tra la e la controparte ministeriale in merito alla maggiore debenza, quest'ultima Parte_1 tutt'altro che scontata ( considerato anche che a fronte delle allegazioni difensive del in merito ad una perdurante qualità inferiore anche nell'intervallo di tempo CP_1 in cui la Commissione di valutazione non ha operato, inferibile dalle valutazioni negative di quest'ultima per i periodi immediatamente precedenti ed immediatamente successivi a tale intervallo, l'appellante non ha allegato e provato che in quel lasso di tempo la qualità era superiore) ed in quanto tale certamente idonea ad entrare nel perimetro oggettivo dell'atto transattivo. Ogni altra questione sul punto è da ritenersi assorbita.
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, l'appello è da ritenersi infondato e, per l'effetto, in conferma della sentenza impugnata, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-Rigetta l'appello;
6 -Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite in favore del CP_1 appellato, liquidate in complessivi € 9.000 per compensi, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante al doppio dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la sua impugnazione.
Roma, 24.7. 2025
Il Cons. est. Il Presidente
Maria Aversano Diego Rosario Antonio Pinto
7