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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/11/2025, n. 5132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5132 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4559/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA RI Presidente relatrice
FR DI CE
AN RC CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4559/2025, avente come oggetto “divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. POZZANI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso CP_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. RAVARINI ELISA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 20.11.2025)
“Le parti insistono nelle rispettive richieste e il ricorrente, in particolare, chiede la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.4.2025, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 15.1.2000 a NG IA (BS) con trascritto nel registro degli CP_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2000, e che dall'unione erano nati i figli LE il 21.3.2000, il 25.6.2004, il 30.8.2005 e Persona_1 Persona_2 Per_2
il 21.12.2006.
La ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza non definitiva n. 3352/2023, pubblicata il 21.12.2023 e passata in giudicato, seguita da sentenza definitiva n. 1854/2025, pubblicata il 6.5.2025, relativa alle ulteriori questioni controverse.
La resistente compariva alla prima udienza dinanzi al CE delegato, aderendo alla domanda di divorzio, ma rimanendo controverse le ulteriori questioni;
le parti, quindi, chiedevano la pronuncia di una sentenza non definitiva sullo status, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, il
CE delegato, adottati gli opportuni provvedimenti provvisori ed urgenti e fatte precisare alle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione non definitiva.
***
1) Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2, e 3, n. 2), lettera b) della legge 898/1970, come modificata dalla legge
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, nonché dalle loro dichiarazioni, risulta che è stata pronunciata la separazione giudiziale fra i coniugi con sentenza del Tribunale di Brescia n. 3352/2023, pubblicata il 21.12.2023 e passata in giudicato, che le parti comparvero davanti al Presidente delegato in data 24.5.2023, e che la separazione si è protratta ininterrottamente da allora, quindi, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuto il 28.4.2025, da ben più del termine di dodici mesi previsto dalla legge.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non possa più essere ricostituita: essi, infatti, sono ormai separati da oltre due anni, durante i quali non hanno più avuto alcun contatto, e concordano sulla pronuncia del divorzio.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione dello status coniugale.
2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia di cessazione dello status coniugale, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e a NG IA (BS) in data 15.1.2000, Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie
A, anno 2000;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 20.11.2025.
La Presidente estensora
IA RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA RI Presidente relatrice
FR DI CE
AN RC CE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4559/2025, avente come oggetto “divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. POZZANI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso CP_1 C.F._2 lo studio dell'Avv. RAVARINI ELISA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 20.11.2025)
“Le parti insistono nelle rispettive richieste e il ricorrente, in particolare, chiede la pronuncia della sentenza non definitiva sullo status”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.4.2025, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 15.1.2000 a NG IA (BS) con trascritto nel registro degli CP_1
atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2000, e che dall'unione erano nati i figli LE il 21.3.2000, il 25.6.2004, il 30.8.2005 e Persona_1 Persona_2 Per_2
il 21.12.2006.
La ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con sentenza non definitiva n. 3352/2023, pubblicata il 21.12.2023 e passata in giudicato, seguita da sentenza definitiva n. 1854/2025, pubblicata il 6.5.2025, relativa alle ulteriori questioni controverse.
La resistente compariva alla prima udienza dinanzi al CE delegato, aderendo alla domanda di divorzio, ma rimanendo controverse le ulteriori questioni;
le parti, quindi, chiedevano la pronuncia di una sentenza non definitiva sullo status, e, non essendo necessaria alcuna istruttoria sul punto, il
CE delegato, adottati gli opportuni provvedimenti provvisori ed urgenti e fatte precisare alle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione non definitiva.
***
1) Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2, e 3, n. 2), lettera b) della legge 898/1970, come modificata dalla legge
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi” dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalle parti, nonché dalle loro dichiarazioni, risulta che è stata pronunciata la separazione giudiziale fra i coniugi con sentenza del Tribunale di Brescia n. 3352/2023, pubblicata il 21.12.2023 e passata in giudicato, che le parti comparvero davanti al Presidente delegato in data 24.5.2023, e che la separazione si è protratta ininterrottamente da allora, quindi, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuto il 28.4.2025, da ben più del termine di dodici mesi previsto dalla legge.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non possa più essere ricostituita: essi, infatti, sono ormai separati da oltre due anni, durante i quali non hanno più avuto alcun contatto, e concordano sulla pronuncia del divorzio.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione dello status coniugale.
2) Sulla prosecuzione del processo
La prosecuzione del processo, per la decisione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia di cessazione dello status coniugale, è disposta con separata ordinanza.
3) Sulle spese processuali
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e a NG IA (BS) in data 15.1.2000, Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie
A, anno 2000;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 20.11.2025.
La Presidente estensora
IA RI