TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/02/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1966 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Cefalù, via G. Prestisimone n. 4, presso l'Avv. Giovanni Rigatuso, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
parte attrice contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), entrambi i Controparte_2 C.F._3
proprio e nella qualità di eredi di elettivamente Persona_1
domiciliati in Cefalù, p.zza Bellipanni n. 32, presso l'Avv. Maurizio Di
Chiara, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
(C.F. , elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._4
in Cefalù, p.zza Bellipanni n. 32, presso l'Avv. Maurizio Di Chiara, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
parte convenuta
OGGETTO: azione di usucapione.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 31/10/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese Persona_1
e Controparte_1 Controparte_2
per sentirsi dichiarare proprietaria degli immobili siti in Controparte_3
Lascari, identificati al foglio di mappa n.1 p.lla 316, foglio di mappa n.3
p.lle 1061, 1062 e foglio n.3 p.lla 174 del Comune di Lascari.
L'odierna attrice deduceva di esserne proprietaria per averli posseduti pacificamente ed ininterrottamente per oltre vent'anni; in particolare, dichiarava di avere esercitato personalmente il possesso sui detti immobili dal 1985 sino al 2015, unitamente al genitore il quale ne fu in possesso sin dal 1955.
I convenuti si costituivano in giudizio opponendosi alla domanda avversaria, rappresentando l'insussistenza dei presupposti dell'usucapione stante l'irrilevanza di meri atti di tolleranza da parte del proprietario del fondo ai fini dell'acquisto del possesso.
In particolare, poi, e Controparte_1 [...]
preliminarmente, eccepivano la non integrità del Controparte_2
contraddittorio, in mancanza dell'analitica individuazione pro quota dei litisconsorti necessari.
Il giudizio è stato istruito mediante acquisizione di prova documentale e testimoniale.
All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccepito difetto di integrità del contraddittorio, dal momento che lo stesso si fonda
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
non sulla pretermissione di un litisconsorte necessario, ma sulla mancata specificazione delle quote di comproprietà.
Nel merito, va poi osservato in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 1158
c.c., ai fini dell'acquisto della proprietà su di un bene immobile per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità un potere di fatto sulla cosa che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio del relativo diritto, nonché dal fatto che l'esercizio di tale potere sia accompagnato dall'animus possidendi, che non sia viziato da violenza o clandestinità e che si protragga senza interruzione per un ventennio.
Più precisamente, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, il possessore deve porre in essere un comportamento rivelatore, anche all'esterno, di una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa, contrapposta all'inerzia del titolare, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (ex plurimis Cass.
n.18392/2006; Cass. n.1069/1985;).
Sotto altro profilo, deve evidenziarsi il principio di diritto affermato dalla
Suprema Corte in tema di legittimazione passiva nell'azione giudiziale tesa ad accertare l'intervenuta usucapione, secondo cui titolati a resistere avverso la domanda di usucapione di un bene sono i soggetti risultanti come ultimi proprietari del bene all'atto di proposizione dell'azione (da ultimo Cass. n. 17270/2015).
Applicando l'enunciato principio al caso di specie, deve osservarsi che difetta la prova della titolarità formale del diritto in capo ai convenuti e segnatamente ai germani CP_1
Ed invero l'odierna attrice si è limitata a produrre in giudizio le sole visure catastali del bene oggetto di causa inerenti ai soggetti intestatari del bene, le quali – tuttavia – non costituiscono prova del diritto di proprietà, bensì elementi valutabili in ottica esclusivamente presuntiva.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
In particolare, sulla scorta della documentazione in atti, non è dimostrato che i convenuti sono i soggetti risultanti ultimi proprietari del bene, occorrendo – invece – l'indicazione e il relativo deposito del titolo di acquisto da cui origina la titolarità a resistere dei suddetti convenuti.
L'accertamento dell'acquisto di un bene per usucapione non può, infatti, prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà del bene medesimo in capo ai soggetti nei confronti dei quali la pronuncia deve essere resa.
Giova, altresì, precisare che ai fini della sussistenza del diritto di proprietà la forma scritta dell'atto negoziale è un requisito che l'ordinamento richiede
“ad substantiam” e, dunque, la prova della loro esistenza richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita dal comportamento processuale delle parti, né dal ricorso ad una prova per presunzioni e, nel caso di specie, non consente di valorizzare in chiave indiziaria le risultanze catastali agli atti.
Tale lettura ermeneutica è conforme all'orientamento consolidato della
Suprema Corte secondo cui “il principio, (…) secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione senza necessità di prova, non opera nel caso in cui, come nella specie, il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte” (ex plurimis Cass. n. 25999/2018; Cass. n. 1072/2022; Cass.
n.326/1981)
Ebbene, alla luce di quanto esposto, in assenza del deposito del titolo
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
negoziale attributivo della proprietà in capo ai convenuti, stante l'incompletezza della documentazione prodotta in giudizio nei termini ora indicati e in applicazione del principio della ragione più liquida, in merito al quale la Suprema Corte afferma che “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e si sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”
(Cass. n. 9309/2020), si ritiene che la domanda di accertamento per usucapione debba essere dichiarata non ammissibile.
Con riferimento alle spese del giudizio le stesse seguono la soccombenza a vanno liquidate come in dispositivo, discostandosi dalla nota spese offerta in atti in ragione della complessità delle questioni affrontate, in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14, ridotti al 50% ed aumentate del 20% per la pluralità dei soggetti vittoriosi.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• dichiara inammissibile la domanda attorea;
• condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, che liquida in complessivi euro 8462,40 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, in data 21/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1966 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Cefalù, via G. Prestisimone n. 4, presso l'Avv. Giovanni Rigatuso, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
parte attrice contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2 [...]
(C.F. ), entrambi i Controparte_2 C.F._3
proprio e nella qualità di eredi di elettivamente Persona_1
domiciliati in Cefalù, p.zza Bellipanni n. 32, presso l'Avv. Maurizio Di
Chiara, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
(C.F. , elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._4
in Cefalù, p.zza Bellipanni n. 32, presso l'Avv. Maurizio Di Chiara, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
parte convenuta
OGGETTO: azione di usucapione.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 31/10/2024 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese Persona_1
e Controparte_1 Controparte_2
per sentirsi dichiarare proprietaria degli immobili siti in Controparte_3
Lascari, identificati al foglio di mappa n.1 p.lla 316, foglio di mappa n.3
p.lle 1061, 1062 e foglio n.3 p.lla 174 del Comune di Lascari.
L'odierna attrice deduceva di esserne proprietaria per averli posseduti pacificamente ed ininterrottamente per oltre vent'anni; in particolare, dichiarava di avere esercitato personalmente il possesso sui detti immobili dal 1985 sino al 2015, unitamente al genitore il quale ne fu in possesso sin dal 1955.
I convenuti si costituivano in giudizio opponendosi alla domanda avversaria, rappresentando l'insussistenza dei presupposti dell'usucapione stante l'irrilevanza di meri atti di tolleranza da parte del proprietario del fondo ai fini dell'acquisto del possesso.
In particolare, poi, e Controparte_1 [...]
preliminarmente, eccepivano la non integrità del Controparte_2
contraddittorio, in mancanza dell'analitica individuazione pro quota dei litisconsorti necessari.
Il giudizio è stato istruito mediante acquisizione di prova documentale e testimoniale.
All'udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccepito difetto di integrità del contraddittorio, dal momento che lo stesso si fonda
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
non sulla pretermissione di un litisconsorte necessario, ma sulla mancata specificazione delle quote di comproprietà.
Nel merito, va poi osservato in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 1158
c.c., ai fini dell'acquisto della proprietà su di un bene immobile per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità un potere di fatto sulla cosa che si manifesti inequivocabilmente in un'attività corrispondente all'esercizio del relativo diritto, nonché dal fatto che l'esercizio di tale potere sia accompagnato dall'animus possidendi, che non sia viziato da violenza o clandestinità e che si protragga senza interruzione per un ventennio.
Più precisamente, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, il possessore deve porre in essere un comportamento rivelatore, anche all'esterno, di una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa, contrapposta all'inerzia del titolare, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (ex plurimis Cass.
n.18392/2006; Cass. n.1069/1985;).
Sotto altro profilo, deve evidenziarsi il principio di diritto affermato dalla
Suprema Corte in tema di legittimazione passiva nell'azione giudiziale tesa ad accertare l'intervenuta usucapione, secondo cui titolati a resistere avverso la domanda di usucapione di un bene sono i soggetti risultanti come ultimi proprietari del bene all'atto di proposizione dell'azione (da ultimo Cass. n. 17270/2015).
Applicando l'enunciato principio al caso di specie, deve osservarsi che difetta la prova della titolarità formale del diritto in capo ai convenuti e segnatamente ai germani CP_1
Ed invero l'odierna attrice si è limitata a produrre in giudizio le sole visure catastali del bene oggetto di causa inerenti ai soggetti intestatari del bene, le quali – tuttavia – non costituiscono prova del diritto di proprietà, bensì elementi valutabili in ottica esclusivamente presuntiva.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
In particolare, sulla scorta della documentazione in atti, non è dimostrato che i convenuti sono i soggetti risultanti ultimi proprietari del bene, occorrendo – invece – l'indicazione e il relativo deposito del titolo di acquisto da cui origina la titolarità a resistere dei suddetti convenuti.
L'accertamento dell'acquisto di un bene per usucapione non può, infatti, prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà del bene medesimo in capo ai soggetti nei confronti dei quali la pronuncia deve essere resa.
Giova, altresì, precisare che ai fini della sussistenza del diritto di proprietà la forma scritta dell'atto negoziale è un requisito che l'ordinamento richiede
“ad substantiam” e, dunque, la prova della loro esistenza richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita dal comportamento processuale delle parti, né dal ricorso ad una prova per presunzioni e, nel caso di specie, non consente di valorizzare in chiave indiziaria le risultanze catastali agli atti.
Tale lettura ermeneutica è conforme all'orientamento consolidato della
Suprema Corte secondo cui “il principio, (…) secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione senza necessità di prova, non opera nel caso in cui, come nella specie, il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte” (ex plurimis Cass. n. 25999/2018; Cass. n. 1072/2022; Cass.
n.326/1981)
Ebbene, alla luce di quanto esposto, in assenza del deposito del titolo
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
negoziale attributivo della proprietà in capo ai convenuti, stante l'incompletezza della documentazione prodotta in giudizio nei termini ora indicati e in applicazione del principio della ragione più liquida, in merito al quale la Suprema Corte afferma che “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e si sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”
(Cass. n. 9309/2020), si ritiene che la domanda di accertamento per usucapione debba essere dichiarata non ammissibile.
Con riferimento alle spese del giudizio le stesse seguono la soccombenza a vanno liquidate come in dispositivo, discostandosi dalla nota spese offerta in atti in ragione della complessità delle questioni affrontate, in applicazione dei parametri di cui al dm 55/14, ridotti al 50% ed aumentate del 20% per la pluralità dei soggetti vittoriosi.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
• dichiara inammissibile la domanda attorea;
• condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, che liquida in complessivi euro 8462,40 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, in data 21/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Daniele Salvatore Abbate,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile