TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2677/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, nella persona del dott. Massimo Rigon, nel procedimento promosso con rito sommario ex art. 19 ter D. Lgs. 150/2011 e 702 bis e ss.
C.P.C. e iscritto al n.2677 /2023 R.G., da
nato il [...] in [...] - c.f. domiciliato a Novella (TN) Parte_1 C.F._1 via Dos de Pontara n. 3, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'avv.
Irisa Kulja del Foro di Trento, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento via Calepina n. 65;
-parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentate e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, domiciliata in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;
- parte resistenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto accertamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego, del diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.
Conclusioni di parte ricorrente: “In via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento dd. 20.09.2023 del Questore di Trento notificato al ricorrente in data 20.09.2023 con cui è stato decretato il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e previa audizione del ricorrente, accogliere il presente ricorso e per effetto accertare l'illegittimità del provvedimento impugnato;
in pagina 1 di 7 subordine si chiede di ordinare all'autorità preposta di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi familiari. Compensi e spese del giudizio rifusi”.
Conclusioni di parte resistente: “Previo rigetto della richiesta sospensione cautelare, respingere il ricorso. Spese vinte”.
FATTO
§ Con il ricorso introduttivo depositato il 19.10.2023, la ricorrente, cittadina dell'Albania, ha allegato:
- di avere presentato il 28.12.2022, insieme alla moglie , istanza di rilascio del Parte_2
permesso di soggiorno per coesione familiare con il figlio;
Persona_1
- che i “coniugi hanno due figli, e entrambi regolarmente Persona_1 Persona_2
soggiornanti sul territorio nazionale italiano. La figlia, sig.ra è madre di di Per_2 Per_3
anni uno. Il figlio , invece, è titolare della ditta “Duro Pitture” e percepisce un reddito Per_1 annuo di circa 35.000,00 euro”;
- che “i coniugi non hanno altri figli o parenti nel loro paese d'origine”; Pt_1
- che “in Albania, il sig.r è proprietario per la sua quota di 50% di un appartamento di circa Pt_1
80 mq.”;
- che “il figlio spesso, personalmente ovvero tramite terze persone provvedeva a Per_1 mandare denaro per aiutare i genitori” e ha comprato “il biglietto d'aero al padre affinché lo stesso potesse ricongiungersi in Italia con lui e il fratello minore”;
- che in data 20.09.2023, il Questore di Trento ha decretato il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Tanto premesso il ricorrente, richiamando l'istituto del ricongiungimento familiare ed in particolare gli art. 29, comma 1, lettera d) e 30, comma 1 lettere c) e d) del D.L.vo 286/98, ha criticato la decisione di rigetto del Questore, fondata sulla motivazione per la quale “il signor non ha fornito Pt_1
documentazione sufficiente riguardante la sua condizione, nel Paese d'origine, di “a carico” del figlio
”; Persona_1
- affermando, innanzitutto, che la “lettura della norma è chiara ed è lineare e non lascia spazio ad interpretazioni o dubbi. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento con il genitore quando non hanno figli in altri paesi e quando lo stesso straniero può dimostrare di avere un alloggio conforme e un reddito minimo”; pagina 2 di 7 - quindi, sostenendo che “il provvedimento del Questore di Trento è stato emesso in violazione di legge, eccesso di potere e assenza di motivazione” perché “in caso di richiesta di ricongiungimento per i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese d'origine o di provenienza, la condizione di
“a carico” deve essere attestata dal richiedente mediante apposita autocertificazione nella quale il familiare dichiari, sotto la propria responsabilità che il genitore dipende economicamente dallo stesso”.
A tale riguardo il ricorrente ha dedotto che “il signor ha prodotto la documentazione Persona_1
richiesta dalla norma. Egli ha prodotto il certificato di idoneità alloggiativa, il suo reddito personale che supera 30.000 euro annui e ricevute di versamento dei soldi alla madre. Oltre a dette ricevute, egli ha ogniqualvolta tornava in patria ha dato personalmente denaro in contanti all'odierna ricorrente. Detta documentazione è stata esibita ampiamente alla Questura di Trento”.
Il ricorrente ha pertanto rassegnato le conclusioni in epigrafe.
§ Con comparsa di risposta depositata telematicamente il 2.10.2023 si è costituita nel procedimento l' , che ha: Controparte_2
- eccepito l'inammissibilità del ricorso, con il quale sono state rassegnate conclusioni volte all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato e alla condanna dell'Amministrazione al rilascio del permesso di soggiorno, anziché all'accertamento del diritto alla coesione familiare;
- nel merito difeso la correttezza della decisione contestata dal ricorrente evidenziando che l'istanza di coesione familiare è regolata dall'art. 29 del D.L.vo 286/98, il quale dispone che:
“Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: …d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza…”; che la normativa basa il diritto sul presupposto della condizione che il genitore sia “a carico” del figlio in Italia;
che la condizione di essere “a carico” è stabilita anche dalla normativa riguardante i familiari di cittadini italiani o comunitari, nell'art. 2 comma 1 lett b) 4 e nell'art. 3 comma 2 lett. a), del
D.L.vo 30/2007 (“Gli ascendenti diretti a carico”, “Ogni altro familiare…se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione”); che per dimostrare la ricorrenza della condizione, la ricorrente avrebbe dovuto allegare “il proprio reddito complessivo da lavoro o pensione e eventuali proprietà immobiliari, e la documentazione atta a dimostrare la condizione di familiare a carico (ricevute di trasferimento di denaro protratte nel tempo), come specificato nella sezione documentazione per ricongiungimento familiare del sito pagina 3 di 7 dell'ambasciata italiana in Albania;
che anche ai sensi dell'art. 2 punto 2 lett. c) della Direttiva
2004/38/CE del Parlamento Europeo, affinché il familiare possa essere considerato “a carico”
“deve essere dimostrata l'esistenza di una reale situazione di dipendenza, risultante da una situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale della ricongiunta è garantito dal figlio regolarmente soggiornante sul Territorio Nazionale”; che, “per determinare tale dipendenza, l'Amministrazione deve valutare se, alla luce delle sue condizioni economiche e sociali, la persona ricongiunta non fosse in grado, in patria, di sopperire ai propri bisogni essenziali”, che nel caso in esame non è stata offerta “prova tangibile di regolari versamenti di somme di denaro, effettuati nell'arco di un apprezzabile periodo di tempo, sufficienti a sopperire ai bisogni essenziali della persona ricongiunta nel paese di origine”; che, invece, il figlio del ricorrente , “nell'arco dell'anno precedente al ricongiungimento (fine 2021- Per_1
inizio 2022), ha inviato alla madre in Albania somme di denaro per un totale di E. 546 (doc. 5), con le quali “è possibile sopperire i bisogni essenziali in Albania solo per alcuni mesi
(quantificando le necessità per un individuo che vive in Albania in E. 220 mensili come già affermato anche dalla parte ricorrente a pag. 8 del ricorso)”; che il ricorrente nel corso della procedura amministrativa e nel presente giudizio, ha dato versioni differenti sulla contribuzione del figlio al padre giungendo persino, nel presente giudizio, ad affermarne l'irrilevanza.
L'Amministrazione ha pertanto rassegnato le conclusioni in epigrafe.
§ Con decreto del 12 dicembre 2023 il Tribunale ha respinto per carenza di fumus bonis iuris, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego di permesso di soggiorno per coesione familiare.
Il giudice, divenuto assegnatario di fascicolo pendente da lungo tempo, ha fissato la prima udienza al
11 giugno 2024 alla quale parte ricorrente è comparsa personalmente.
Con note conclusive autorizzate del 19 ottobre 2024, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Infine, alla successiva udienza del 19 novembre 2024, è comparso il solo difensore del ricorrente che si
è riportato al contenuto del ricorso, rappresentando che: “rientra nei poteri del Tribunale accertare l'illegittimità del provvedimento e di conseguenza ordinare all'Autorità il permesso di soggiorno”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ La domanda della ricorrente è inammissibile.
pagina 4 di 7 In via preliminare di rito è infatti fondata l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato di inammissibilità del ricorso in relazione alla domanda di annullamento del provvedimento amministrativo, ossia la domanda principale proposta dalla ricorrente.
Come già affermato dal Tribunale di Trento in recente giurisprudenza (Tribunale di Trento, ordinanza dd. 11.02.2023, R.G. n. 130-133/2022), oggetto del giudizio davanti al Tribunale è il diritto soggettivo al permesso di soggiorno (sulla natura di accertamento del diritto soggettivo del giudizio davanti al giudice ordinario in tema di permessi di soggiorno si veda, tra le tante decisioni, Cass. civ., Sez. I, ord.,
18 marzo 2020, n. 7427) e non la legittimità del provvedimento amministrativo, i cui ipotetici vizi sono in questa sede irrilevanti. Ai sensi dell'art. 113, co. 3, Cost. che pone una riserva di legge circa la determinazione degli «organi di giurisdizione» e dei «casi» in cui possono essere annullati gli atti della pubblica amministrazione e ai sensi dell'art. 4, co. 2, dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248 che riserva al ricorso “alle competenti autorità amministrative” la caducazione degli atti amministrativi, al giudice ordinario è precluso l'annullamento dei provvedimenti dell'Amministrazione, salvo che tale potere sia stato espressamente attribuito dalla legge (e non è questo il caso), così come è precluso al giudice ordinare un facere all'amministrazione.
Trattandosi di giudizio sul diritto soggettivo, sono irrilevanti tutte le doglianze del ricorrente riguardanti violazione formali e procedurali dell'atto e del procedimento amministrativo.
A fronte della chiara eccezione dell'Amministrazione, il ricorrente non ha replicato, provando a dare una diversa qualificazione dell'oggetto della sua domanda e ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso volte alla caducazione del provvedimento.
Irrilevante, ai fini del presente giudizio, è, dunque, l'argomentazione della difesa circa il presunto diritto del ricorrente a permanere sul territorio anche in virtù della disciplina di cui all'art. 31 del D.Lgs
286/98.
La domanda è, pertanto, inammissibile.
§ La domanda è comunque infondata nel merito. Il ricorrente, in base alla norma da lui stesso richiamata (art. 29 TUI), avrebbe dovuto provare la vivenza a carico del figlio, , che sta Persona_4
in Italia. La condizione contenuta in tale norma è stata considerata costituzionalmente legittima dalla
Corte costituzionale (Corte Costituzionale, 08/06/2005, n.224); confermata dalla giurisprudenza della
Corte di cassazione (Cassazione civile sez. lav., 10/09/2021, n.24488) che, in un caso analogo di pagina 5 di 7 ricongiungimento con fratello, ha anche chiarito che l'onere di provare la vivenza a carico compete al ricorrente (Corte di cassazione, sez. III civile, 21 ottobre 2020, n. 22864).
Venendo al caso concreto, Egli ha, invece, omesso di allegare, intanto, la propria situazione di vita in
Albania sotto il profilo del lavoro se mai ne abbia avuto uno, di quello della moglie, delle risorse con le quali ha vissuto nel suo paese fino al viaggio per turismo che l'ha condotta con la coniuge in Italia, nei termini di seguito precisati.
Manca la prova che il sig. abbia mantenuto entrambi i genitori, nel caso di specie il Persona_4
padre, parte ricorrente. Sotto tale profilo Egli ha unicamente allegato: 1) un certificato medico, riferito ad una visita specialistica eseguita in Italia che non rileva nel presente giudizio, (all.6, memoria del
19.10.2024); di essere comproprietario di un'abitazione in Albania, (pag. 2 del ricorso); 2) una dichiarazione notarile (all.4 del ricorso), nella quale il sig. dichiara, senza fornirne Persona_1
prova, di aver sostenuto finanziariamente il padre e la madre nel paese di origine, inviando tramite non meglio identificati “parenti” periodiche somme di denaro per sopperire ai loro bisogni primari, incluso l'alloggio.
Il ricorrente, contraddicendo la stessa prospettazione della difesa (cfr. pag. 2 del ricorso), ha rinunciato, oltretutto, a far valere i documenti dei versamenti che il figlio avrebbe fatto alla madre nell'anno 2021 ed al padre nel mese di maggio 2022, prodotti solo dall'Avvocatura dello Stato (doc. 5), evidentemente riconoscendo la loro estraneità ai fatti (cinque versamenti di complessivi euro 540,00 sono stati fatti nei confronti della madre e uno solo di euro 100,00 nei confronti del padre, si tratta di somme di irrisorio valore e risalgono all'anno precedente al viaggio per turismo).
Fermo che il mantenimento per essere considerato tale, deve avere i caratteri della consistenza e della continuità, tali da assicurare appunto la tutela.
In conclusione, sulla base delle complessive circostanze del caso concreto, in difetto di ulteriori riscontri probatori, la documentazione, già prodotta in fase amministrativa, perché incompleta e contraddittoria, è inidonea a provare il requisito della “vivenza” a carico del genitore, che è elemento costitutivo del diritto al ricongiungimento per coesione familiare.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi da determinarsi secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività -da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali pagina 6 di 7 previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020)- in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro 26.000,00, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva, attesa l'effettiva attività svolta nel corso del giudizio, e quindi nel finale importo di euro
848,00, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
il giudice definitivamente pronunciando, dichiara la domanda inammissibile e condanna la ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite che liquida in complessivi euro, 848,00, oltre accessori.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso il 04 febbraio 2025
Il Giudice Dott.
Massimo Rigon.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, nella persona del dott. Massimo Rigon, nel procedimento promosso con rito sommario ex art. 19 ter D. Lgs. 150/2011 e 702 bis e ss.
C.P.C. e iscritto al n.2677 /2023 R.G., da
nato il [...] in [...] - c.f. domiciliato a Novella (TN) Parte_1 C.F._1 via Dos de Pontara n. 3, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'avv.
Irisa Kulja del Foro di Trento, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento via Calepina n. 65;
-parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentate e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, domiciliata in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;
- parte resistenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto accertamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego, del diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.
Conclusioni di parte ricorrente: “In via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento dd. 20.09.2023 del Questore di Trento notificato al ricorrente in data 20.09.2023 con cui è stato decretato il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e previa audizione del ricorrente, accogliere il presente ricorso e per effetto accertare l'illegittimità del provvedimento impugnato;
in pagina 1 di 7 subordine si chiede di ordinare all'autorità preposta di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi familiari. Compensi e spese del giudizio rifusi”.
Conclusioni di parte resistente: “Previo rigetto della richiesta sospensione cautelare, respingere il ricorso. Spese vinte”.
FATTO
§ Con il ricorso introduttivo depositato il 19.10.2023, la ricorrente, cittadina dell'Albania, ha allegato:
- di avere presentato il 28.12.2022, insieme alla moglie , istanza di rilascio del Parte_2
permesso di soggiorno per coesione familiare con il figlio;
Persona_1
- che i “coniugi hanno due figli, e entrambi regolarmente Persona_1 Persona_2
soggiornanti sul territorio nazionale italiano. La figlia, sig.ra è madre di di Per_2 Per_3
anni uno. Il figlio , invece, è titolare della ditta “Duro Pitture” e percepisce un reddito Per_1 annuo di circa 35.000,00 euro”;
- che “i coniugi non hanno altri figli o parenti nel loro paese d'origine”; Pt_1
- che “in Albania, il sig.r è proprietario per la sua quota di 50% di un appartamento di circa Pt_1
80 mq.”;
- che “il figlio spesso, personalmente ovvero tramite terze persone provvedeva a Per_1 mandare denaro per aiutare i genitori” e ha comprato “il biglietto d'aero al padre affinché lo stesso potesse ricongiungersi in Italia con lui e il fratello minore”;
- che in data 20.09.2023, il Questore di Trento ha decretato il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari.
Tanto premesso il ricorrente, richiamando l'istituto del ricongiungimento familiare ed in particolare gli art. 29, comma 1, lettera d) e 30, comma 1 lettere c) e d) del D.L.vo 286/98, ha criticato la decisione di rigetto del Questore, fondata sulla motivazione per la quale “il signor non ha fornito Pt_1
documentazione sufficiente riguardante la sua condizione, nel Paese d'origine, di “a carico” del figlio
”; Persona_1
- affermando, innanzitutto, che la “lettura della norma è chiara ed è lineare e non lascia spazio ad interpretazioni o dubbi. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento con il genitore quando non hanno figli in altri paesi e quando lo stesso straniero può dimostrare di avere un alloggio conforme e un reddito minimo”; pagina 2 di 7 - quindi, sostenendo che “il provvedimento del Questore di Trento è stato emesso in violazione di legge, eccesso di potere e assenza di motivazione” perché “in caso di richiesta di ricongiungimento per i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese d'origine o di provenienza, la condizione di
“a carico” deve essere attestata dal richiedente mediante apposita autocertificazione nella quale il familiare dichiari, sotto la propria responsabilità che il genitore dipende economicamente dallo stesso”.
A tale riguardo il ricorrente ha dedotto che “il signor ha prodotto la documentazione Persona_1
richiesta dalla norma. Egli ha prodotto il certificato di idoneità alloggiativa, il suo reddito personale che supera 30.000 euro annui e ricevute di versamento dei soldi alla madre. Oltre a dette ricevute, egli ha ogniqualvolta tornava in patria ha dato personalmente denaro in contanti all'odierna ricorrente. Detta documentazione è stata esibita ampiamente alla Questura di Trento”.
Il ricorrente ha pertanto rassegnato le conclusioni in epigrafe.
§ Con comparsa di risposta depositata telematicamente il 2.10.2023 si è costituita nel procedimento l' , che ha: Controparte_2
- eccepito l'inammissibilità del ricorso, con il quale sono state rassegnate conclusioni volte all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato e alla condanna dell'Amministrazione al rilascio del permesso di soggiorno, anziché all'accertamento del diritto alla coesione familiare;
- nel merito difeso la correttezza della decisione contestata dal ricorrente evidenziando che l'istanza di coesione familiare è regolata dall'art. 29 del D.L.vo 286/98, il quale dispone che:
“Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: …d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza…”; che la normativa basa il diritto sul presupposto della condizione che il genitore sia “a carico” del figlio in Italia;
che la condizione di essere “a carico” è stabilita anche dalla normativa riguardante i familiari di cittadini italiani o comunitari, nell'art. 2 comma 1 lett b) 4 e nell'art. 3 comma 2 lett. a), del
D.L.vo 30/2007 (“Gli ascendenti diretti a carico”, “Ogni altro familiare…se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione”); che per dimostrare la ricorrenza della condizione, la ricorrente avrebbe dovuto allegare “il proprio reddito complessivo da lavoro o pensione e eventuali proprietà immobiliari, e la documentazione atta a dimostrare la condizione di familiare a carico (ricevute di trasferimento di denaro protratte nel tempo), come specificato nella sezione documentazione per ricongiungimento familiare del sito pagina 3 di 7 dell'ambasciata italiana in Albania;
che anche ai sensi dell'art. 2 punto 2 lett. c) della Direttiva
2004/38/CE del Parlamento Europeo, affinché il familiare possa essere considerato “a carico”
“deve essere dimostrata l'esistenza di una reale situazione di dipendenza, risultante da una situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale della ricongiunta è garantito dal figlio regolarmente soggiornante sul Territorio Nazionale”; che, “per determinare tale dipendenza, l'Amministrazione deve valutare se, alla luce delle sue condizioni economiche e sociali, la persona ricongiunta non fosse in grado, in patria, di sopperire ai propri bisogni essenziali”, che nel caso in esame non è stata offerta “prova tangibile di regolari versamenti di somme di denaro, effettuati nell'arco di un apprezzabile periodo di tempo, sufficienti a sopperire ai bisogni essenziali della persona ricongiunta nel paese di origine”; che, invece, il figlio del ricorrente , “nell'arco dell'anno precedente al ricongiungimento (fine 2021- Per_1
inizio 2022), ha inviato alla madre in Albania somme di denaro per un totale di E. 546 (doc. 5), con le quali “è possibile sopperire i bisogni essenziali in Albania solo per alcuni mesi
(quantificando le necessità per un individuo che vive in Albania in E. 220 mensili come già affermato anche dalla parte ricorrente a pag. 8 del ricorso)”; che il ricorrente nel corso della procedura amministrativa e nel presente giudizio, ha dato versioni differenti sulla contribuzione del figlio al padre giungendo persino, nel presente giudizio, ad affermarne l'irrilevanza.
L'Amministrazione ha pertanto rassegnato le conclusioni in epigrafe.
§ Con decreto del 12 dicembre 2023 il Tribunale ha respinto per carenza di fumus bonis iuris, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego di permesso di soggiorno per coesione familiare.
Il giudice, divenuto assegnatario di fascicolo pendente da lungo tempo, ha fissato la prima udienza al
11 giugno 2024 alla quale parte ricorrente è comparsa personalmente.
Con note conclusive autorizzate del 19 ottobre 2024, la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Infine, alla successiva udienza del 19 novembre 2024, è comparso il solo difensore del ricorrente che si
è riportato al contenuto del ricorso, rappresentando che: “rientra nei poteri del Tribunale accertare l'illegittimità del provvedimento e di conseguenza ordinare all'Autorità il permesso di soggiorno”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ La domanda della ricorrente è inammissibile.
pagina 4 di 7 In via preliminare di rito è infatti fondata l'eccezione dell'Avvocatura dello Stato di inammissibilità del ricorso in relazione alla domanda di annullamento del provvedimento amministrativo, ossia la domanda principale proposta dalla ricorrente.
Come già affermato dal Tribunale di Trento in recente giurisprudenza (Tribunale di Trento, ordinanza dd. 11.02.2023, R.G. n. 130-133/2022), oggetto del giudizio davanti al Tribunale è il diritto soggettivo al permesso di soggiorno (sulla natura di accertamento del diritto soggettivo del giudizio davanti al giudice ordinario in tema di permessi di soggiorno si veda, tra le tante decisioni, Cass. civ., Sez. I, ord.,
18 marzo 2020, n. 7427) e non la legittimità del provvedimento amministrativo, i cui ipotetici vizi sono in questa sede irrilevanti. Ai sensi dell'art. 113, co. 3, Cost. che pone una riserva di legge circa la determinazione degli «organi di giurisdizione» e dei «casi» in cui possono essere annullati gli atti della pubblica amministrazione e ai sensi dell'art. 4, co. 2, dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248 che riserva al ricorso “alle competenti autorità amministrative” la caducazione degli atti amministrativi, al giudice ordinario è precluso l'annullamento dei provvedimenti dell'Amministrazione, salvo che tale potere sia stato espressamente attribuito dalla legge (e non è questo il caso), così come è precluso al giudice ordinare un facere all'amministrazione.
Trattandosi di giudizio sul diritto soggettivo, sono irrilevanti tutte le doglianze del ricorrente riguardanti violazione formali e procedurali dell'atto e del procedimento amministrativo.
A fronte della chiara eccezione dell'Amministrazione, il ricorrente non ha replicato, provando a dare una diversa qualificazione dell'oggetto della sua domanda e ha insistito nelle conclusioni di cui al ricorso volte alla caducazione del provvedimento.
Irrilevante, ai fini del presente giudizio, è, dunque, l'argomentazione della difesa circa il presunto diritto del ricorrente a permanere sul territorio anche in virtù della disciplina di cui all'art. 31 del D.Lgs
286/98.
La domanda è, pertanto, inammissibile.
§ La domanda è comunque infondata nel merito. Il ricorrente, in base alla norma da lui stesso richiamata (art. 29 TUI), avrebbe dovuto provare la vivenza a carico del figlio, , che sta Persona_4
in Italia. La condizione contenuta in tale norma è stata considerata costituzionalmente legittima dalla
Corte costituzionale (Corte Costituzionale, 08/06/2005, n.224); confermata dalla giurisprudenza della
Corte di cassazione (Cassazione civile sez. lav., 10/09/2021, n.24488) che, in un caso analogo di pagina 5 di 7 ricongiungimento con fratello, ha anche chiarito che l'onere di provare la vivenza a carico compete al ricorrente (Corte di cassazione, sez. III civile, 21 ottobre 2020, n. 22864).
Venendo al caso concreto, Egli ha, invece, omesso di allegare, intanto, la propria situazione di vita in
Albania sotto il profilo del lavoro se mai ne abbia avuto uno, di quello della moglie, delle risorse con le quali ha vissuto nel suo paese fino al viaggio per turismo che l'ha condotta con la coniuge in Italia, nei termini di seguito precisati.
Manca la prova che il sig. abbia mantenuto entrambi i genitori, nel caso di specie il Persona_4
padre, parte ricorrente. Sotto tale profilo Egli ha unicamente allegato: 1) un certificato medico, riferito ad una visita specialistica eseguita in Italia che non rileva nel presente giudizio, (all.6, memoria del
19.10.2024); di essere comproprietario di un'abitazione in Albania, (pag. 2 del ricorso); 2) una dichiarazione notarile (all.4 del ricorso), nella quale il sig. dichiara, senza fornirne Persona_1
prova, di aver sostenuto finanziariamente il padre e la madre nel paese di origine, inviando tramite non meglio identificati “parenti” periodiche somme di denaro per sopperire ai loro bisogni primari, incluso l'alloggio.
Il ricorrente, contraddicendo la stessa prospettazione della difesa (cfr. pag. 2 del ricorso), ha rinunciato, oltretutto, a far valere i documenti dei versamenti che il figlio avrebbe fatto alla madre nell'anno 2021 ed al padre nel mese di maggio 2022, prodotti solo dall'Avvocatura dello Stato (doc. 5), evidentemente riconoscendo la loro estraneità ai fatti (cinque versamenti di complessivi euro 540,00 sono stati fatti nei confronti della madre e uno solo di euro 100,00 nei confronti del padre, si tratta di somme di irrisorio valore e risalgono all'anno precedente al viaggio per turismo).
Fermo che il mantenimento per essere considerato tale, deve avere i caratteri della consistenza e della continuità, tali da assicurare appunto la tutela.
In conclusione, sulla base delle complessive circostanze del caso concreto, in difetto di ulteriori riscontri probatori, la documentazione, già prodotta in fase amministrativa, perché incompleta e contraddittoria, è inidonea a provare il requisito della “vivenza” a carico del genitore, che è elemento costitutivo del diritto al ricongiungimento per coesione familiare.
Le spese di lite seguono la soccombenza, da liquidarsi, in relazione allo scaglione di valore da determinarsi da determinarsi secondo le norme del codice di procedura civile e del principio di effettività -da ritenersi in contrasto con l'intervenuta abrogazione delle tariffe ad opera dell'art. 9, comma 1, d. l. n. 1 del 2012, conv. l. n. 27 del 2012, e ancor prima con l'art. 101 TFUE, eventuali pagina 6 di 7 previsioni di scaglioni inderogabili (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza n. 22330 del 15/10/2020)- in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, tenuto conto altresì della serialità della vertenza e dell'assenza di complesse questioni in fatto o in diritto, in quello per cause sino ad euro 26.000,00, alla luce dell'attività in concreto espletata, sulla base dei parametri minimi per le sole fasi di studio e introduttiva, attesa l'effettiva attività svolta nel corso del giudizio, e quindi nel finale importo di euro
848,00, oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A. se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
il giudice definitivamente pronunciando, dichiara la domanda inammissibile e condanna la ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite che liquida in complessivi euro, 848,00, oltre accessori.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso il 04 febbraio 2025
Il Giudice Dott.
Massimo Rigon.
pagina 7 di 7