Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 965
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Accoglimento istanza di annullamento in autotutela

    L'amministrazione finanziaria ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, pur non avendo fornito prova dell'avvenuto sgravio del ruolo e della cartella. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la cartella impugnata è stata annullata.

  • Rigettato
    Richiesta di cessata materia del contendere

    La Corte ha ritenuto che, non essendo provato l'avvenuto sgravio della cartella, non potesse dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 965
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 965
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo