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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 965/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8833/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200064460858000 CATASTO EDILIZ 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il giorno 18.11.2024 Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento notificatale il 30.7.2024, riferita all'omessa o tardiva dichiarazione al catasto edilizio urbano di fabbricati rurali ai sensi dell'art. 13, co.14-ter, D.L. 201/2011 per l'importo di euro 1.040,75, chiedendone l'annullamento in quanto era stata accolta l'istanza di annullamento in autotutela dell'atto di irrogazione sanzioni n. 23951/2017.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il decidente che l'Agenzia delle Entrate ha espressamente dedotto quanto segue: “…l'atto di Irrogazione prot. n. CT191410 e 191403/2018 – Campione Certo Catastale n. 23951/2017, riferito al Fabbricato Rurale sito in Bronte fg. 78, particella 8, a seguito di istanza di annullamento, protocollo 10463/2019 è stata accolta, ha accolto le ragioni della ricorrente, ed pertanto, ha avviato le operazioni di sgravio della cartella di pagamento”.
Da tale allegazione si evince che l'Ufficio riconosce la fondatezza della doglianza svolta in ricorso, se pure non è stata data piena prova dell'avvenuto annullamento in autotutela del ruolo e della cartella qui opposta, il che non consente di dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la cartella impugnata va annullata
Le spese del giudizio – liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia - vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate che ha dato causa al giudizio, avendo la stessa pienamente riconosciuto
(solo a seguito della notifica e dell'iscrizione a ruolo del ricorso) l'infondatezza della pretesa creditoria portata dalla cartella controversa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, annulla la cartella opposta e condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite, in favore della ricorrente, liquidate in euro
200,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie.
Cosi deciso in Catania il 29.1.2026
Il Giudice monocratico dott. Roberto Paolo Cordio
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CORDIO ROBERTO PAOLO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8833/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200064460858000 CATASTO EDILIZ 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il giorno 18.11.2024 Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento notificatale il 30.7.2024, riferita all'omessa o tardiva dichiarazione al catasto edilizio urbano di fabbricati rurali ai sensi dell'art. 13, co.14-ter, D.L. 201/2011 per l'importo di euro 1.040,75, chiedendone l'annullamento in quanto era stata accolta l'istanza di annullamento in autotutela dell'atto di irrogazione sanzioni n. 23951/2017.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con la compensazione delle spese.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il decidente che l'Agenzia delle Entrate ha espressamente dedotto quanto segue: “…l'atto di Irrogazione prot. n. CT191410 e 191403/2018 – Campione Certo Catastale n. 23951/2017, riferito al Fabbricato Rurale sito in Bronte fg. 78, particella 8, a seguito di istanza di annullamento, protocollo 10463/2019 è stata accolta, ha accolto le ragioni della ricorrente, ed pertanto, ha avviato le operazioni di sgravio della cartella di pagamento”.
Da tale allegazione si evince che l'Ufficio riconosce la fondatezza della doglianza svolta in ricorso, se pure non è stata data piena prova dell'avvenuto annullamento in autotutela del ruolo e della cartella qui opposta, il che non consente di dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, la cartella impugnata va annullata
Le spese del giudizio – liquidate come da dispositivo in relazione al valore della controversia - vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate che ha dato causa al giudizio, avendo la stessa pienamente riconosciuto
(solo a seguito della notifica e dell'iscrizione a ruolo del ricorso) l'infondatezza della pretesa creditoria portata dalla cartella controversa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in composizione monocratica, annulla la cartella opposta e condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite, in favore della ricorrente, liquidate in euro
200,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie.
Cosi deciso in Catania il 29.1.2026
Il Giudice monocratico dott. Roberto Paolo Cordio