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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 4489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4489 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14400/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
nella seguente composizione:
dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Ilaria Grimaldi Giudice dott. Francesca Reale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14400/2021 promossa da:
(C.F. , con sede legale in Napoli alla via Antonio Gramsci n. Parte_1 P.IVA_1
17/B, in persona del Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. IG.ra Parte_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Pergolesi n. 1, presso lo studio dell'Avv. Gaetano
Ruggiero (C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce CodiceFiscale_1
all'atto di citazione
ATTRICE Contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente CP_1 C.F._2 alla Via A. Omodeo, 120, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Ermanno Bocchini
( e dall'Avv. Prof Francesco Bocchini (C.F. CodiceFiscale_3
,) elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Via G. C.F._4
Filangieri n. 21, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta pagina 1 di 8 CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.10.24 le parti cosi precisavano le proprie conclusioni, per parte attrice:
”Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
in via principale:
A) accertare e dichiarare il conflitto di interessi con la società del IG. Parte_1 CP
allorché, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della concluse il Parte_1
contratto di cessione di credito del 20.6.2018 con sua figlia;
CP_1
B) accertare e dichiarare che la IG.ra , al momento in cui concluse il contratto de quo, CP_1 era a conoscenza della situazione di conflitto d'interessi ex art. 2475 ter c.c. in cui si trovava il padre
; CP
C) accertare e dichiarare che il prezzo di cessione per l'acquisto del 50% del credito ceduto è irrisorio
e, comunque, inferiore a quello di mercato, con conseguente danno economico per la Parte_1
D) per effetto di quanto sopra accertato e dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2475 ter c.c., annullare il contratto di cessione di credito di spettanza della sottoscritto il 20.6.2018 per Parte_1
atto Notaio di Napoli, repertorio n. 31969 – raccolta n. 20390. Per_1
In via subordinata:
E) accertare e dichiarare il grave inadempimento della cessionaria nella propria obbligazione di pagamento entro il termine del 31.12.2019 indicato nel contratto di cessione de quo e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del medesimo contratto;
F) con vittoria delle spese di giudizio ed attribuzione al procuratore antistatario.”
Per la convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Napoli adito, contrariis reiectis, così dichiarare
e provvedere:
1) dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare in diritto e nel meri-to siccome infondate in fatto e in diritto tutte le domande attrici.
In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
pagina 2 di 8 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio al Parte_1 CP_1 fine di ottenere l'annullamento del contratto di cessione di credito in suo favore sottoscritto da il 20.6.2018, per atto Notaio di Napoli, repertorio n. 31969 – raccolta n. 20390, Parte_1 Per_1
in quanto concluso in conflitto di interessi.
In particolare parte attrice deduceva che in data 20.6.2018 il IG. , nella qualità CP
di amministratore unico della cedeva alla propria figlia, , il 50% del Parte_1 CP_1
valore del credito che sarebbe stato riconosciuto in favore della società rappresentata all'esito di un giudizio promosso dalla società contro il avente ad oggetto la Controparte_3 quantificazione dell'indennizzo spettante per l'espropriazione per pubblica utilità di alcune aree di proprietà dell'attrice. Il restante 50% veniva ceduto a CP_4
Il prezzo di cessione del credito veniva convenuto in euro 40.000 complessivi (quindi euro
20.000 per la parte spettante alla convenuta) da corrispondere entro e non oltre il 31.12.2019.
La società infatti, con atto di citazione del 7.3.2018 , conveniva in giudizio il Pt_1 [...]
assumendo: (a) di essere proprietaria dei fondi siti nel Comune di Napoli ed indicati CP_3
nel n.c.t., alla Sez. Avv., Foglio 95, p.lle 765-208 259-260 e 238, su cui ricadono tra l'altro le strade attualmente denominate Via Omodeo e Via De Ruggiero;
(b) che i suddetti fondi, in data
29/03/2017 erano stati censiti nel n.c.t., alla Sez. Avv., Foglio 4, p.lla 792, sub da 215 a 239, e le strade denominate Via Omodeo e Via De Ruggiero, sviluppandosi per un'area complessiva di mq. 11.270, ricadevano interamente nel sub 239 della predetta particella;
(c) che le summenzionate strade (private) non erano mai divenute di proprietà demaniale, né erano state mai gravate da servitù pubbliche, tuttavia il con deliberazione di G.C. n. 1257 Controparte_3 del 19/03/1997, le aveva incluse nell'elenco delle strade comunali, così violando i diritti dominicali della società
La società istante aveva chiesto pertanto al Tribunale di voler: 1) accertare e dichiarare la sua piena ed esclusiva proprietà sui fondi oggetto di giudizio, nonché l'inesistenza sugli stessi dei diritti reclamati dal condannare la pubblica amministrazione alla cessazione Controparte_3
pagina 3 di 8 della propria condotta illecita e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento dei danni subiti;
3) in via subordinata, condannare il Comune partenopeo a corrispondere all'istante l'indennità di asservimento ex art. 44 del D.P.R. n. 327/2001.
Nel corso del giudizio il TU nominato dal Tribunale quantificava l'indennizzo, e, quindi, il credito di spettanza delle in euro 1.190.000,00. Pt_1
Tanto premesso doveva ritenersi che (all'epoca amministratore unico della CP
società aveva svenduto, al prezzo irrisorio di 20.000 euro, alla propria figlia il 50% Parte_1
di un credito contenzioso quantificato in un importo superiore ad un milion di euro, operazione la cui irragionevolezza veniva stigmatizzata dalla società che, con delibera dei soci assunta il giorno 1/3/2021, poi ratificata il giorno 18/3/2021, revocava il IG. dalla carica CP
di amministratore per giusta causa, proprio sul presupposto della cessione a prezzo irrisorio precisava che al momento della cessione del credito, il 20 giugno 2018, la parte Parte_1
cedente in persona del suo legale rappresentante e la cessionaria, la figlia CP
, fossero a conoscenza delle fondate ragioni di diritto per le quali la aveva CP_1 Pt_1
agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto di ricevere a titolo di indennizzo il valore corrispondente alla perdita di due aree urbane (via Omodeo e via De Ruggiero) dal momento che il giudizio era stato intrapreso proprio durante l'amministrazione di CP
e che , quindi, fossero anche a conoscenza del valore del credito che si accingevano a
[...]
negoziare al prezzo di € 20.000 per il valore del suo 50%.
Tali elementi erano sufficienti ad affermare l'esistenza di un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentata, tale da fondare l'azione di annullamento. In Particolare, infatti, il conflitto era desumibile da elementi indiziari quali il considerevole divario fra il valore di mercato del bene venduto dal rappresentante e il prezzo pagato dall'acquirente e la comunanza di interessi fra rappresentante e terzo, basata sui rapporti parentali.
In subordine chiedeva accertarsi il grave inadempimento della cessionaria rispetto all' obbligazione assunta di pagamento del prezzo entro il termine stabilito del 31.12.2019 e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto.
Si costituiva eccependo che in sede di cessione erano presenti i tre soci unici CP_1
della ( e quest'ultimo anche per conto di Pt_1 CP CP_5 CP_4
pagina 4 di 8 , per cui la cessione del credito doveva ritenersi autorizzata dall'assemblea totalitaria Pt_2
della il che valeva ad escludere il conflitto di interessi. La convenuta evidenziava Parte_1
che dalla cessione del credito era derivato un vantaggio per la società, la quale aveva incassato l'importo di euro 20.000,00 a fronte della cessione di un indennizzo solamente potenziale e, comunque, non ancora certo in quanto sottoposto al vaglio del Tribunale di Napoli.
Disposti numerosi rinvii su richiesta delle parti per la conciliazione della lite, all'udienza del
29.10.24 la causa veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
La domanda di annullamento del contratto è fondata e deve essere accolta.
l'art. 2475 ter primo comma c.c. dispone “I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”.
Il conflitto d'interessi,dunque, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto o ipotetico, ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro; tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative della iniziale convergenza d'interessi (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 14481 del 30.5.2008; Sez. II, sentenza n. 2529 del 31.1.2017). Sotto il profilo probatorio si è precisato, inoltre, che ai fini dell'annullabilità del contratto concluso in conflitto di interessi con il rappresentato, il giudice di merito può argomentare l'esistenza di un tale conflitto e la sua conoscenza o conoscibilità da parte del terzo da elementi indiziari, quali il considerevole divario fra il valore di mercato del bene venduto dal rappresentante e il prezzo pagato dall'acquirente e la comunanza di interessi fra rappresentante e terzo, fondata sui rapporti parentali (Cass. civ.,
Sez. II, sentenza n. 7698 del 21.8.1996; )
pagina 5 di 8 Ebbene nel caso che ci occupa il rapporto di stretta parentela tra , amministratore CP
della società al tempo della cessione, e la cessionaria, cioè la figlia odierna convenuta, non è contestato né contestabile.
Quanto alla cronologia dei fatti, si deve rilevare che in data 7.03.2018 veniva notificato l'atto di citazione introduttivo del giudizio promosso dalla in persona del suo legale Pt_1
rappresentante p.t. , per ottenere la condanna del al pagamento CP Controparte_3 dell'indennizzo da espropriazione per pubblica utilità delle aree di proprietà della società e pochi mesi dopo,il 20.6.2018, l' amministratore cedeva a sua figlia il 50% del credito contenzioso, credito che, ove riconosciuto, avrebbe avuto un importo superiore ad un milione di euro. Tali circostanze erano evidentemente conosciute da e, in virtù del vincolo di CP
parentela, devono ritenersi senz'altro conosciute dalla cessionaria.
Parte convenuta ha evidenziato, quanto alla irrisorietà del prezzo prospettata da parte attrice, che in realtà l'esistenza e l'ammontare del credito erano da ritenersi aleatori, come dimostrato dal fatto che, nel corso del presente giudizio, era intervenuta la sentenza n. 200 del 22/02/2023del
Tribunale di Napoli, Sez. IV, depositata il 18/4/2023, con la quale la domanda di indennizzo era stata dichiarata inammissibile, sancendo l'inesistenza, allo stato, del credito rivendicato.
Ebbene, a prescindere dalla aleatorietà del credito, a parere del Collegio la cessione effettuata appare del tutto irragionevole e si giustifica solo in ragione della speranza del padre e della figlia di un arricchimento in ambito familiare.
La cessione del 50% di un potenziale credito milionario al prezzo di euro 20.000,00, in mancanza di uno specifico ulteriore interesse della società, interesse non allegato da parte convenuta, deve ritenersi effettuata ad un prezzo irrisorio potendo dal contratto derivare un danno alla società pari al divario tra il 50% del prezzo di vendita e il 50% del valore del credito ceduto.
Il quadro indiziario esaminato converge, in conclusione, nel far ritenere provata la sussistenza del conflitto d'interessi rilevante ai fini dell'annullamento del contratto.
La convenuta ha eccepito poi che l'atto di cessione del 20/06/2018, era stato IGlato alla presenza di tutti i soci, motivo per il quale poteva ritenersi che la decisione era stata autorizzata da tutti i soci con conseguente esclusione della disciplina sul conflitto di interesse in virtù di una autorizzazione da ritenersi equipollente ad una decisione proveniente dalla assemblea totalitaria.
pagina 6 di 8 L'autorizzazione e l'esecuzione dell'atto di cessione da parte di tutti e tre gli unici soci della società, secondo la difesa di , lo rendeva valido ed efficace e non ne consentiva CP_1
l'impugnativa per conflitto di interessi.
Ebbene l'assunto non può essere condiviso non solo e non tanto perché, come evidenziato da parte attrice, all'atto della cessione non era presente l'intera compagine societaria, in considerazione dell'assenza della socia ma soprattutto perché la mera presenza Parte_2 in sede di stipula dell'atto di cessione non comporta l'espressione di una volontà negoziale e non può essere intesa quale autorizzazione tacita, né equiparata ad un deliberato assembleare. Non può dunque ritenersi l'esistenza di una specifica autorizzazione dell'atto compiuto in conflitto di interesse come richiesta dall'art 1395 c.c. al fine di escludere l'applicazione della disciplina di cui all'art 2475 ter primo comma c.c.
Ritenuta provata la conclusione del contratto in conflitto di interessi e la mancanza di una autorizzazione alla sua stipula, non resta che annullare il contratto di cessione di credito sottoscritto tra le parti il 20.6.2018, per atto Notaio di Napoli, repertorio n. 31969 – Per_1
raccolta n. 20390
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. n.
55/2014 e s.s.m., tenendo conto del valore della controversia (scaglione fino ad euro 26.000,00) con attribuzione in favore dell'avv Ruggiero dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda e per l'effetto:
- annulla il contratto di cessione di credito sottoscritto da e il Parte_1 CP_1
20.6.2018, per atto Notaio di Napoli, repertorio n. 31969 – raccolta n. 20390; Per_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in CP_1
€ 2.550,00 per compensi, oltre euro 474,00 per spese vive, spese generali nella misura del 15%, al netto di IVA e CPA, con attribuzione in favore dell' avvocato Gaetano Ruggiero dichiaratosi antistatario.
Napoli 11.02.25
Il Giudice estensore Il Presidente
pagina 7 di 8 (dr. Francesca Reale)
(dr. Salvatore Di Lonardo )
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
nella seguente composizione:
dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Ilaria Grimaldi Giudice dott. Francesca Reale Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14400/2021 promossa da:
(C.F. , con sede legale in Napoli alla via Antonio Gramsci n. Parte_1 P.IVA_1
17/B, in persona del Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. IG.ra Parte_2
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G. Pergolesi n. 1, presso lo studio dell'Avv. Gaetano
Ruggiero (C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce CodiceFiscale_1
all'atto di citazione
ATTRICE Contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi residente CP_1 C.F._2 alla Via A. Omodeo, 120, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Ermanno Bocchini
( e dall'Avv. Prof Francesco Bocchini (C.F. CodiceFiscale_3
,) elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli alla Via G. C.F._4
Filangieri n. 21, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta pagina 1 di 8 CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.10.24 le parti cosi precisavano le proprie conclusioni, per parte attrice:
”Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
in via principale:
A) accertare e dichiarare il conflitto di interessi con la società del IG. Parte_1 CP
allorché, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della concluse il Parte_1
contratto di cessione di credito del 20.6.2018 con sua figlia;
CP_1
B) accertare e dichiarare che la IG.ra , al momento in cui concluse il contratto de quo, CP_1 era a conoscenza della situazione di conflitto d'interessi ex art. 2475 ter c.c. in cui si trovava il padre
; CP
C) accertare e dichiarare che il prezzo di cessione per l'acquisto del 50% del credito ceduto è irrisorio
e, comunque, inferiore a quello di mercato, con conseguente danno economico per la Parte_1
D) per effetto di quanto sopra accertato e dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2475 ter c.c., annullare il contratto di cessione di credito di spettanza della sottoscritto il 20.6.2018 per Parte_1
atto Notaio di Napoli, repertorio n. 31969 – raccolta n. 20390. Per_1
In via subordinata:
E) accertare e dichiarare il grave inadempimento della cessionaria nella propria obbligazione di pagamento entro il termine del 31.12.2019 indicato nel contratto di cessione de quo e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del medesimo contratto;
F) con vittoria delle spese di giudizio ed attribuzione al procuratore antistatario.”
Per la convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Napoli adito, contrariis reiectis, così dichiarare
e provvedere:
1) dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare in diritto e nel meri-to siccome infondate in fatto e in diritto tutte le domande attrici.
In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.
pagina 2 di 8 Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio al Parte_1 CP_1 fine di ottenere l'annullamento del contratto di cessione di credito in suo favore sottoscritto da il 20.6.2018, per atto Notaio di Napoli, repertorio n. 31969 – raccolta n. 20390, Parte_1 Per_1
in quanto concluso in conflitto di interessi.
In particolare parte attrice deduceva che in data 20.6.2018 il IG. , nella qualità CP
di amministratore unico della cedeva alla propria figlia, , il 50% del Parte_1 CP_1
valore del credito che sarebbe stato riconosciuto in favore della società rappresentata all'esito di un giudizio promosso dalla società contro il avente ad oggetto la Controparte_3 quantificazione dell'indennizzo spettante per l'espropriazione per pubblica utilità di alcune aree di proprietà dell'attrice. Il restante 50% veniva ceduto a CP_4
Il prezzo di cessione del credito veniva convenuto in euro 40.000 complessivi (quindi euro
20.000 per la parte spettante alla convenuta) da corrispondere entro e non oltre il 31.12.2019.
La società infatti, con atto di citazione del 7.3.2018 , conveniva in giudizio il Pt_1 [...]
assumendo: (a) di essere proprietaria dei fondi siti nel Comune di Napoli ed indicati CP_3
nel n.c.t., alla Sez. Avv., Foglio 95, p.lle 765-208 259-260 e 238, su cui ricadono tra l'altro le strade attualmente denominate Via Omodeo e Via De Ruggiero;
(b) che i suddetti fondi, in data
29/03/2017 erano stati censiti nel n.c.t., alla Sez. Avv., Foglio 4, p.lla 792, sub da 215 a 239, e le strade denominate Via Omodeo e Via De Ruggiero, sviluppandosi per un'area complessiva di mq. 11.270, ricadevano interamente nel sub 239 della predetta particella;
(c) che le summenzionate strade (private) non erano mai divenute di proprietà demaniale, né erano state mai gravate da servitù pubbliche, tuttavia il con deliberazione di G.C. n. 1257 Controparte_3 del 19/03/1997, le aveva incluse nell'elenco delle strade comunali, così violando i diritti dominicali della società
La società istante aveva chiesto pertanto al Tribunale di voler: 1) accertare e dichiarare la sua piena ed esclusiva proprietà sui fondi oggetto di giudizio, nonché l'inesistenza sugli stessi dei diritti reclamati dal condannare la pubblica amministrazione alla cessazione Controparte_3
pagina 3 di 8 della propria condotta illecita e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, nonché al risarcimento dei danni subiti;
3) in via subordinata, condannare il Comune partenopeo a corrispondere all'istante l'indennità di asservimento ex art. 44 del D.P.R. n. 327/2001.
Nel corso del giudizio il TU nominato dal Tribunale quantificava l'indennizzo, e, quindi, il credito di spettanza delle in euro 1.190.000,00. Pt_1
Tanto premesso doveva ritenersi che (all'epoca amministratore unico della CP
società aveva svenduto, al prezzo irrisorio di 20.000 euro, alla propria figlia il 50% Parte_1
di un credito contenzioso quantificato in un importo superiore ad un milion di euro, operazione la cui irragionevolezza veniva stigmatizzata dalla società che, con delibera dei soci assunta il giorno 1/3/2021, poi ratificata il giorno 18/3/2021, revocava il IG. dalla carica CP
di amministratore per giusta causa, proprio sul presupposto della cessione a prezzo irrisorio precisava che al momento della cessione del credito, il 20 giugno 2018, la parte Parte_1
cedente in persona del suo legale rappresentante e la cessionaria, la figlia CP
, fossero a conoscenza delle fondate ragioni di diritto per le quali la aveva CP_1 Pt_1
agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto di ricevere a titolo di indennizzo il valore corrispondente alla perdita di due aree urbane (via Omodeo e via De Ruggiero) dal momento che il giudizio era stato intrapreso proprio durante l'amministrazione di CP
e che , quindi, fossero anche a conoscenza del valore del credito che si accingevano a
[...]
negoziare al prezzo di € 20.000 per il valore del suo 50%.
Tali elementi erano sufficienti ad affermare l'esistenza di un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentata, tale da fondare l'azione di annullamento. In Particolare, infatti, il conflitto era desumibile da elementi indiziari quali il considerevole divario fra il valore di mercato del bene venduto dal rappresentante e il prezzo pagato dall'acquirente e la comunanza di interessi fra rappresentante e terzo, basata sui rapporti parentali.
In subordine chiedeva accertarsi il grave inadempimento della cessionaria rispetto all' obbligazione assunta di pagamento del prezzo entro il termine stabilito del 31.12.2019 e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto.
Si costituiva eccependo che in sede di cessione erano presenti i tre soci unici CP_1
della ( e quest'ultimo anche per conto di Pt_1 CP CP_5 CP_4
pagina 4 di 8 , per cui la cessione del credito doveva ritenersi autorizzata dall'assemblea totalitaria Pt_2
della il che valeva ad escludere il conflitto di interessi. La convenuta evidenziava Parte_1
che dalla cessione del credito era derivato un vantaggio per la società, la quale aveva incassato l'importo di euro 20.000,00 a fronte della cessione di un indennizzo solamente potenziale e, comunque, non ancora certo in quanto sottoposto al vaglio del Tribunale di Napoli.
Disposti numerosi rinvii su richiesta delle parti per la conciliazione della lite, all'udienza del
29.10.24 la causa veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
La domanda di annullamento del contratto è fondata e deve essere accolta.
l'art. 2475 ter primo comma c.c. dispone “I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo”.
Il conflitto d'interessi,dunque, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto o ipotetico, ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro; tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative della iniziale convergenza d'interessi (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 14481 del 30.5.2008; Sez. II, sentenza n. 2529 del 31.1.2017). Sotto il profilo probatorio si è precisato, inoltre, che ai fini dell'annullabilità del contratto concluso in conflitto di interessi con il rappresentato, il giudice di merito può argomentare l'esistenza di un tale conflitto e la sua conoscenza o conoscibilità da parte del terzo da elementi indiziari, quali il considerevole divario fra il valore di mercato del bene venduto dal rappresentante e il prezzo pagato dall'acquirente e la comunanza di interessi fra rappresentante e terzo, fondata sui rapporti parentali (Cass. civ.,
Sez. II, sentenza n. 7698 del 21.8.1996; )
pagina 5 di 8 Ebbene nel caso che ci occupa il rapporto di stretta parentela tra , amministratore CP
della società al tempo della cessione, e la cessionaria, cioè la figlia odierna convenuta, non è contestato né contestabile.
Quanto alla cronologia dei fatti, si deve rilevare che in data 7.03.2018 veniva notificato l'atto di citazione introduttivo del giudizio promosso dalla in persona del suo legale Pt_1
rappresentante p.t. , per ottenere la condanna del al pagamento CP Controparte_3 dell'indennizzo da espropriazione per pubblica utilità delle aree di proprietà della società e pochi mesi dopo,il 20.6.2018, l' amministratore cedeva a sua figlia il 50% del credito contenzioso, credito che, ove riconosciuto, avrebbe avuto un importo superiore ad un milione di euro. Tali circostanze erano evidentemente conosciute da e, in virtù del vincolo di CP
parentela, devono ritenersi senz'altro conosciute dalla cessionaria.
Parte convenuta ha evidenziato, quanto alla irrisorietà del prezzo prospettata da parte attrice, che in realtà l'esistenza e l'ammontare del credito erano da ritenersi aleatori, come dimostrato dal fatto che, nel corso del presente giudizio, era intervenuta la sentenza n. 200 del 22/02/2023del
Tribunale di Napoli, Sez. IV, depositata il 18/4/2023, con la quale la domanda di indennizzo era stata dichiarata inammissibile, sancendo l'inesistenza, allo stato, del credito rivendicato.
Ebbene, a prescindere dalla aleatorietà del credito, a parere del Collegio la cessione effettuata appare del tutto irragionevole e si giustifica solo in ragione della speranza del padre e della figlia di un arricchimento in ambito familiare.
La cessione del 50% di un potenziale credito milionario al prezzo di euro 20.000,00, in mancanza di uno specifico ulteriore interesse della società, interesse non allegato da parte convenuta, deve ritenersi effettuata ad un prezzo irrisorio potendo dal contratto derivare un danno alla società pari al divario tra il 50% del prezzo di vendita e il 50% del valore del credito ceduto.
Il quadro indiziario esaminato converge, in conclusione, nel far ritenere provata la sussistenza del conflitto d'interessi rilevante ai fini dell'annullamento del contratto.
La convenuta ha eccepito poi che l'atto di cessione del 20/06/2018, era stato IGlato alla presenza di tutti i soci, motivo per il quale poteva ritenersi che la decisione era stata autorizzata da tutti i soci con conseguente esclusione della disciplina sul conflitto di interesse in virtù di una autorizzazione da ritenersi equipollente ad una decisione proveniente dalla assemblea totalitaria.
pagina 6 di 8 L'autorizzazione e l'esecuzione dell'atto di cessione da parte di tutti e tre gli unici soci della società, secondo la difesa di , lo rendeva valido ed efficace e non ne consentiva CP_1
l'impugnativa per conflitto di interessi.
Ebbene l'assunto non può essere condiviso non solo e non tanto perché, come evidenziato da parte attrice, all'atto della cessione non era presente l'intera compagine societaria, in considerazione dell'assenza della socia ma soprattutto perché la mera presenza Parte_2 in sede di stipula dell'atto di cessione non comporta l'espressione di una volontà negoziale e non può essere intesa quale autorizzazione tacita, né equiparata ad un deliberato assembleare. Non può dunque ritenersi l'esistenza di una specifica autorizzazione dell'atto compiuto in conflitto di interesse come richiesta dall'art 1395 c.c. al fine di escludere l'applicazione della disciplina di cui all'art 2475 ter primo comma c.c.
Ritenuta provata la conclusione del contratto in conflitto di interessi e la mancanza di una autorizzazione alla sua stipula, non resta che annullare il contratto di cessione di credito sottoscritto tra le parti il 20.6.2018, per atto Notaio di Napoli, repertorio n. 31969 – Per_1
raccolta n. 20390
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. n.
55/2014 e s.s.m., tenendo conto del valore della controversia (scaglione fino ad euro 26.000,00) con attribuzione in favore dell'avv Ruggiero dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda e per l'effetto:
- annulla il contratto di cessione di credito sottoscritto da e il Parte_1 CP_1
20.6.2018, per atto Notaio di Napoli, repertorio n. 31969 – raccolta n. 20390; Per_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in CP_1
€ 2.550,00 per compensi, oltre euro 474,00 per spese vive, spese generali nella misura del 15%, al netto di IVA e CPA, con attribuzione in favore dell' avvocato Gaetano Ruggiero dichiaratosi antistatario.
Napoli 11.02.25
Il Giudice estensore Il Presidente
pagina 7 di 8 (dr. Francesca Reale)
(dr. Salvatore Di Lonardo )
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