CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 12/02/2026, n. 2378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2378 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2378/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIOFFI FURIO, Presidente e Relatore
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
FRATELLO ANTONELLA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9462/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 603 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2359/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dalla società Ricorrente_1 srl, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato tempestivamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n. 546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il relatore indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti hanno depositato documenti e memorie entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il collegio, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente impugna un AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2020, lamentando che gli immobili sono destinati alla vendita da parte della ricorrente, sicché sono esenti da IMU, come dichiarato fin dal 2018 dalla ricorrente al Comune di Castelvolturno;
che gli immobili sono iscritti in bilancio come destinati alla vendita e che il Comune non ha motivato, nell'avviso impugnato, la ragione per la quale, nonostante la dichiarazione del 2018, non ha ritenuto spettare l'esenzione.
Il Comune di Castelvolturno ha controdedotto che non risulta presentata alcuna dichiarazione di esenzione nel 2018, e che inoltre analoghi ricorsi per gli anni 2018 e 2019 sono stati respinti dal giudice tributario;
che nel merito la società ricorrente non ha diritto all'esenzione perché non risulta avere costruito gli immobili e nemmeno averli resi oggetto di interventi di ristrutturazione, sicché non ricorrono i presupposti di legge;
che l'avviso impugnato è correttamente motivato ed esente da nullità formali.
La società ricorrente, ha soggiunto, con memoria, di avere depositato dichiarazione di esenzione il 29.6.2018; che le sentenze di rigetto dei ricorsi per gli anni 2018 e 2019 sono attualmente pendenti dinanzi alla Corte di cassazione l'uno ed alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Napoli l'altro; che nel merito possiede i requisiti di legge per l'esenzione, dal momento che è una società immobiliare di costruzione.
Il collegio osserva quanto segue.
Questa CGT di primo grado è territorialmente incompetente, dal momento che l'avviso impugnato è stato emesso dal Comune di Castelvolturno, sito in provincia di Caserta, sicché territorialmente competente è la
CGT di primo grado di Caserta – che infatti ha deciso sia il ricorso per il 2018 sia il ricorso per il 2019, inter partes ed in relazione alla medesima contestazione per i due anni precedenti al 2020, oggi in contestazione.
Il giudice territorialmente competente provvederà anche alla liquidazione delle spese per il presente giudizio, che non devono dunque essere governate in questa sede.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza per territorio, essendo territorialmente competennte la Corte di Giustizia di I grado di Caserta, dinanzi alla quale rimette le parti per la riassunzione del giudizio entra il termine di legge. Nulla per le spese.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CIOFFI FURIO, Presidente e Relatore
DI STEFANO PIERLUIGI, Giudice
FRATELLO ANTONELLA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9462/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 603 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2359/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dalla società Ricorrente_1 srl, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato tempestivamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n. 546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il relatore indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti hanno depositato documenti e memorie entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il collegio, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente impugna un AVVISO DI ACCERTAMENTO PER IMU 2020, lamentando che gli immobili sono destinati alla vendita da parte della ricorrente, sicché sono esenti da IMU, come dichiarato fin dal 2018 dalla ricorrente al Comune di Castelvolturno;
che gli immobili sono iscritti in bilancio come destinati alla vendita e che il Comune non ha motivato, nell'avviso impugnato, la ragione per la quale, nonostante la dichiarazione del 2018, non ha ritenuto spettare l'esenzione.
Il Comune di Castelvolturno ha controdedotto che non risulta presentata alcuna dichiarazione di esenzione nel 2018, e che inoltre analoghi ricorsi per gli anni 2018 e 2019 sono stati respinti dal giudice tributario;
che nel merito la società ricorrente non ha diritto all'esenzione perché non risulta avere costruito gli immobili e nemmeno averli resi oggetto di interventi di ristrutturazione, sicché non ricorrono i presupposti di legge;
che l'avviso impugnato è correttamente motivato ed esente da nullità formali.
La società ricorrente, ha soggiunto, con memoria, di avere depositato dichiarazione di esenzione il 29.6.2018; che le sentenze di rigetto dei ricorsi per gli anni 2018 e 2019 sono attualmente pendenti dinanzi alla Corte di cassazione l'uno ed alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Napoli l'altro; che nel merito possiede i requisiti di legge per l'esenzione, dal momento che è una società immobiliare di costruzione.
Il collegio osserva quanto segue.
Questa CGT di primo grado è territorialmente incompetente, dal momento che l'avviso impugnato è stato emesso dal Comune di Castelvolturno, sito in provincia di Caserta, sicché territorialmente competente è la
CGT di primo grado di Caserta – che infatti ha deciso sia il ricorso per il 2018 sia il ricorso per il 2019, inter partes ed in relazione alla medesima contestazione per i due anni precedenti al 2020, oggi in contestazione.
Il giudice territorialmente competente provvederà anche alla liquidazione delle spese per il presente giudizio, che non devono dunque essere governate in questa sede.
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza per territorio, essendo territorialmente competennte la Corte di Giustizia di I grado di Caserta, dinanzi alla quale rimette le parti per la riassunzione del giudizio entra il termine di legge. Nulla per le spese.