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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1001/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
RUSSO MASSIMO, OR
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1099/2023 depositato il 24/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220017060554000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste come in atti
Resistente:iniste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, la cartella di pagamento n. 29620220017060554000 notificata in data
25.08.2022, avente ad oggetto la tassa automobilistica Sicilia per l'anno 2015 per un importo complessivo di € 264,00 comprensivo di sanzioni, interessi, costi e diritti di notifica, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione del credito, nonché per carenza di motivazione dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari.
ADER, sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria in relazione alla tassa automobilistica Sicilia per l'anno 2015, invocando l'art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito nella L. n. 53/1983, il quale prevede che “l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli nei pubblici registri si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Nel caso di specie, non risulta allegata né dimostrata la notifica di atti interruttivi della prescrizione tra l'anno di riferimento del tributo (2015) e la data di notifica della cartella (25.08.2022). Deve pertanto ritenersi decorso il termine triennale previsto per la riscossione coattiva della tassa automobilistica.
La mancata costituzione della controparte, pur se ritualmente intimata, comporta che le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente debbano ritenersi incontestate ai sensi dell'art. 115 c.p.c., con conseguente accoglimento del ricorso anche alla luce dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Peraltro, è principio consolidato che, in caso di impugnazione della cartella di pagamento in cui si deducano vizi relativi al diritto sostanziale di credito (come nel caso di specie, in cui si fa valere un'esenzione tributaria),
l'ente della riscossione è tenuto, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999, a denunciare la lite all'ente titolare del credito, al fine di consentirne la partecipazione al giudizio.
L'omessa litis denuntiatio da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione comporta che essa rimane parte processuale a pieno titolo e non può invocare il proprio difetto di legittimazione, in quanto l'unico soggetto convenuto dal contribuente.
In mancanza della tempestiva attivazione dell'ente della riscossione ai fini dell'integrazione del contraddittorio con l'ente impositore, l'unico soggetto presente in giudizio è tenuto a rispondere della fondatezza della pretesa, anche se relativa al merito del tributo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossio e al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente , che liquida in complessivi euro 230,00 oltre IVA , spese ed accessori di legge se dovuti. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4.2.26
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott.ssa Vincenza Lo Manto
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
RUSSO MASSIMO, OR
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1099/2023 depositato il 24/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220017060554000 BOLLO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste come in atti
Resistente:iniste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato, ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, la cartella di pagamento n. 29620220017060554000 notificata in data
25.08.2022, avente ad oggetto la tassa automobilistica Sicilia per l'anno 2015 per un importo complessivo di € 264,00 comprensivo di sanzioni, interessi, costi e diritti di notifica, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione del credito, nonché per carenza di motivazione dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari.
ADER, sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La ricorrente ha dedotto l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria in relazione alla tassa automobilistica Sicilia per l'anno 2015, invocando l'art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito nella L. n. 53/1983, il quale prevede che “l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli nei pubblici registri si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Nel caso di specie, non risulta allegata né dimostrata la notifica di atti interruttivi della prescrizione tra l'anno di riferimento del tributo (2015) e la data di notifica della cartella (25.08.2022). Deve pertanto ritenersi decorso il termine triennale previsto per la riscossione coattiva della tassa automobilistica.
La mancata costituzione della controparte, pur se ritualmente intimata, comporta che le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente debbano ritenersi incontestate ai sensi dell'art. 115 c.p.c., con conseguente accoglimento del ricorso anche alla luce dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Peraltro, è principio consolidato che, in caso di impugnazione della cartella di pagamento in cui si deducano vizi relativi al diritto sostanziale di credito (come nel caso di specie, in cui si fa valere un'esenzione tributaria),
l'ente della riscossione è tenuto, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 112/1999, a denunciare la lite all'ente titolare del credito, al fine di consentirne la partecipazione al giudizio.
L'omessa litis denuntiatio da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione comporta che essa rimane parte processuale a pieno titolo e non può invocare il proprio difetto di legittimazione, in quanto l'unico soggetto convenuto dal contribuente.
In mancanza della tempestiva attivazione dell'ente della riscossione ai fini dell'integrazione del contraddittorio con l'ente impositore, l'unico soggetto presente in giudizio è tenuto a rispondere della fondatezza della pretesa, anche se relativa al merito del tributo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossio e al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente , che liquida in complessivi euro 230,00 oltre IVA , spese ed accessori di legge se dovuti. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4.2.26
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott.ssa Vincenza Lo Manto