Ordinanza cautelare 8 novembre 2024
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 29/12/2025, n. 8460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8460 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08460/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05017/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5017 del 2024, proposto da
AD Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca, Margherita Carere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gaetano Mastropasqua in Napoli, via Guglielmo Sanfelice, 33;
contro
Comune di Caserta, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Arpac - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di Caserta prot. n. 71996 del 16 luglio 2024, avente ad oggetto “Inibitoria alla ripresa dei lavori per l'installazione dell'antenna in Via la Pira Caserta”;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
in subordine, per la declaratoria dell'illegittimità, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
- del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Caserta rispetto alla conclusione del procedimento relativo al titolo ottenuto da AD all'installazione di una stazione radio base sita nel medesimo Comune in via Giorgio La Pira, snc (N.C.T. del Comune di Caserta Foglio 27, Mappale Particella 5728), con accertamento dell'obbligo del Comune di Caserta di concludere il citato procedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Arpac - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2025 la dott.ssa LL AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La società ricorrente impugna il provvedimento del Comune di Caserta, prot. n. 71996 del 16 luglio 2024, avente ad oggetto “Inibitoria alla ripresa dei lavori per l’installazione dell’antenna in Via la Pira Caserta” (N.C.T. del Comune di Caserta Foglio 27, Mappale Particella 5728), chiedendo, in subordine, la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato, con conseguente accertamento dell’obbligo del medesimo Comune di concludere il procedimento relativo all’installazione della stazione radio base.
I.1. All’uopo, occorre premettere in fatto che:
1. con provvedimento n. 3260 del 10 gennaio 2023 il Comune di Caserta annullava in autotutela il provvedimento tacito di accoglimento formatosi sulla richiesta, inoltrata da AD s.p.a. il 9 marzo 2022, di rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di un impianto tecnologico di radio telecomunicazioni.
2. Detto provvedimento – unitamente alla precedente comunicazione di avvio e al successivo ordine di ripristino dello stato dei luoghi – era impugnato, con richiesta di annullamento, da AD s.p.a.
3. Il T.A.R. Campania, con sentenza n. 7336 del 2023, rigettava il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, articolando il proprio iter argomentativo per mancata violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 e per assenza di difetto di istruttoria e di motivazione.
4. La predetta decisione è stata riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n.5890/2024 che ha accolto l’appello ritenendo che AD sia stata “privata della possibilità di interloquire su una (ritenuta dal Comune) causa ostativa al conseguimento del titolo, in violazione delle facoltà partecipative che, in procedimenti quali quello di specie, che involgono una molteplicità di interessi pubblici e privati, costituisce anche segno di trasparenza” e che, più in generale, il provvedimento del Comune fosse privo di una reale motivazione.
5. In data 6 luglio 2024 AD ha trasmesso al Comune la comunicazione di ripresa dei lavori e, in pari data, il Comune di Caserta ha disposto l’inibitoria dei lavori relativi all’impianto “nelle more dell’adozione della valutazione comunale e del conseguente provvedimento finale” ritenendo che essa sia “non legittima fino alla definizione del relativo procedimento di riedizione dell’attività amministrativa da parte dell’ente”. Successivamente, essendo decorso il termine di 45 giorni ex art. 27 co 3 dpr 380/2001, AD ha chiesto al Comune di confermare la cessata efficacia del provvedimento e, rimasta silente l’Amministrazione comunale, ha proposto il seguente ricorso.
II. Ciò posto, a sostegno del gravame parte ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
I) SULLA MANIFESTA INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA SOSPENSIONE SINE DIE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 43 E SS. DEL D.LGS. N. 259/2003, DELL’ART. 27 DEL D.P.R. N. 380/2001. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, NON DISCRIMINAZIONE E CONCORRENZA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. INCOMPETENZA: si sottolinea che alla data odierna non risulta avviato alcun nuovo procedimento di autotutela da parte del Comune e che il presupposto su cui si fonda l’ordine di sospensione sia insussistente. L’inciso riportato nella sentenza Cons. Stato n. 5890/2024 che fa “salva la facoltà al Comune di Caserta di rideterminarsi” non può intendersi come una sorta di obbligo per il Comune di doversi necessariamente ripronunciare sui presupposti per l’esercizio dei poteri di autotutela, ma è semplicemente espressione del fatto che la suddetta pronuncia non determina di per sé la cessazione dei poteri amministrativi di cui è titolare il Comune. Il provvedimento del 16 luglio 2024 è illegittimo perché immotivatamente dispone una sospensione sine die dei lavori di installazione dell’IM (già autorizzato). Si richiama a tal proposito l’art. 27, comma 3, D.P.R. n. 380/2001, ritenendo violato il termine di sospensione.
II) IN SUBORDINE: SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL SILENZIO SERBATO DAL COMUNE RISPETTO ALLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO IN SEDE DI RIESERCIZIO DEL POTERE SUL TITOLO RELATIVO ALL’IMPIANTO: ELUSIONE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 5890/2024. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 44, COMMI 6-BIS E 10, D.LGS. N. 259/2003 E DELL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 241/1990, ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE E, IN PARTICOLARE, PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, NON DISCRIMINAZIONE E CONCORRENZA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE: sull’Amministrazione grava un preciso obbligo di concludere, attraverso l’emanazione di un proprio provvedimento entro trenta giorni, sia i procedimenti amministrativi ad istanza di parte che quelli iniziati d’ufficio; il Comune non ha mai indicato un provvedimento di avvio del procedimento di riesame. Si chiede il vaglio della fondatezza della domanda ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a..
III. Si è formalmente costituita l’Arpac, concludendo per il rigetto del gravame.
IV. All’udienza pubblica del 16.10.2025, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Il ricorso è fondato.
VI. Orbene, con il provvedimento impugnato, non ascrivibile al genus dei provvedimenti di sospensione ex art. 27 d.P.R. n. 380/01 (non vertendosi in ipotesi di presunta non conformità urbanistica/edilizia dei lavori in corso di esecuzione), l’Amministrazione comunale, formatosi il provvedimento tacito di autorizzazione, si limita unicamente ad inibire la ripresa dei lavori, “fino alla definizione del relativo procedimento di riedizione dell'attività amministrativa da parte dell'Ente”, alla luce del disposto della richiamata sentenza n. 5890/2024. Con tale decisione, il Consiglio di Stato, in accoglimento del gravame proposto dalla medesima di AD, aveva, infatti, previamente annullato la nota comunale prot. n. 3260 del 10/01/2023 recante l'annullamento in autotutela del titolo per silentium conseguito dalla medesima società in merito all'impianto sito alla Via La Pira, facendo, però, salva, per quanto d’interesse, la facoltà dell'Ente di rideterminarsi con conseguente rimessione in termini ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990.
VI.1. Tanto chiarito, a mente dell’articolo 21 quater, comma 2, della legge n. 241/1990, che trova piana applicazione al caso de quo , “L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo (anche tacito) può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies”.
VI.1.1. Ciò posto si rileva che, come dedotto, l’atto impugnato, in difformità dal paradigma legale, non reca l’indicazione di uno specifico termine di durata della sospensione (limitandosi a rinviare al momento della definizione del procedimento di riedizione dell’attività amministrativa da parte dell’ente), né illustra “le gravi ragioni” sottese alla necessità della sospensione stessa.
VI.1.2. Tanto meno può ritenersi che possa costituire indicazione di un termine finale certo e di sufficiente motivazione della disposta inibizione all’immediata efficacia del provvedimento tacito assentito, la mera circostanza della permanenza in capo al Comune, secondo le modalità di cui all’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, di un potere di riesame, il cui esercizio, sebbene connotato da discrezionalità nell’ an e nel quomodo , non risulta, invero, essere stato mai attivato nonostante la giudiziale riammissione nei termini (“considerato che il possibile riesercizio del potere si palesa quale conseguenza dell’effetto caducatorio per vizi procedimentali, il Comune è rimesso in termini rispetto al limite temporale di dodici mesi fissato dall’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241 del 1990”: Cons. di St., sez.VI, 3.07.2024, n. 5890, in appello).
VI.1.3. Non ultima è la considerazione che una “sospensione sine die , infatti, oltre a contraddire i caratteri di provvisorietà e temporaneità propri del provvedimento, finirebbe per comportare un sostanziale ed implicito ritiro del provvedimento abilitativo, senza tuttavia che siano assicurate le garanzie di partecipazione e contraddittorio e in assenza degli accertamenti sostanziali che una così grave determinazione richiede; …uno sviamento dalle finalità che è consentito perseguire attraverso l'esercizio del potere di sospensione” (Cons. di St., sez. III, 2 febbraio 2021, n. 956).
VI.1.4. In definitiva, “Il provvedimento gravato (di sospensione sine die dei lavori/inibizione definitiva) risulta, pertanto, illegittimamente adottato in quanto … non evidenzia profili idonei a sorreggere la disposta sospensione, né l’interesse pubblico che giustificherebbe il ritiro di un’autorizzazione ormai tacitamente rilasciata” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, n.4610/2024), essendo stato peraltro adottato in assenza della previsione di un termine finale di efficacia, a fronte, di contro, di “previsioni legislative (artt. 86 ed 87 del D.lgs. 259/2003 e L. 36/2001) che risultano ispirate, invece, a finalità acceleratorie di favore per la pronta e spedita realizzazione della rete di telefonia mobile, trattata alla stregua di un’infrastruttura strategica per lo sviluppo (cfr., ex multis , Tar Campania, Sez. VII, sent. 2555/2011 e n. 9676/2005)” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, n. 2441/2019).
VII. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, assorbite le ulteriori censure dedotte, sollevate anche in subordine, il ricorso è meritevole di accoglimento.
VIII. La spese di giudizio seguono la soccombenza quanto all’Amministrazione locale, Comune di Caserta. Si compensano quanto all’Arpac - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, unicamente costituitasi con memoria di stile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
Condanna il Comune di Caserta alla rifusione in favore della società ricorrente, AD Italia S.p.A., delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre I.V.A. e C.P.A.. Compensa per Arpac - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA LA EN, Presidente
LL AP, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL AP | MA LA EN |
IL SEGRETARIO