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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 28/07/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
RG n. 77/2025 C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 77/2025 promosso da:
(C.F. , nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Colombia, residente in [...]d elettivamente domiciliata in Avezzano alla Via Mazzini n. 76 presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Sorgi, del
Foro di Avezzano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nato il [...] ad [...] Parte_2 C.F._2
(AQ) e ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Avezzano (AQ)
Via G. Verrazzano n. 11 presso lo studio dell'Avv. Stefano Chichiarelli, del Foro di
Avezzano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale del figlio nato fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti chiedono, concordemente, regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale per il figlio minore nato in data [...], Persona_1
alle seguenti
CONDIZIONI
(depositate in data 05.06.2025)
2
3
4
5
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art 473 bis.12 c.p.c., depositato in data 27.01.2025,
[...]
ha convenuto in giudizio per ottenere la Parte_1 Parte_2
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato fuori dal matrimonio, in data 11.1.2022, alle seguenti Persona_1 condizioni: affido congiunto del minore a entrambi i genitori;
collocamento dello stesso presso l'abitazione materna;
regolamentazione del diritto di visita del padre nelle modalità dettagliatamente indicate nell'atto introduttivo;
contributo al mantenimento del minore a carico del padre pari a euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio il chiedendo la regolamentazione delle modalità Pt_2
di esercizio della responsabilità genitoriale, alle condizioni articolate nella comparsa di costituzione e risposta e chiedendo, in particolare, porsi a proprio carico un assegno di mantenimento per il minore non superiore ad euro 300,00 mensili.
All'udienza del 5.6.2025, verificata la possibilità di definizione consensuale della controversia, è stato disposto un breve differimento per consentire alle parti di versare
6 in atti l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni per la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 14 luglio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno prodotto l'accordo sottoscritto dalle stesse, chiedendo la rimessione della causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il giudice delegato ha pertanto disposto in conformità.
2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale indicate nell'accordo sottoscritto in data 5.6.2025 (e sopra riportate) siano congrue e adeguate alle condizioni economiche delle parti, non contrarie a norme imperative né al superiore interesse del minore e che, pertanto, possano essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
4. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre che, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e del figlio delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affido e al collocamento del figlio minore ed al diritto di visita paterno:
7
8
-all'assegno di mantenimento a favore del figlio:
9 PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
COMPENSA integralmente le spese di lite.
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e del figlio delle medesime.
Così deciso in Avezzano, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
10 Il giudice est./rel.
Dott.ssa Martina Di Fonzo
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 77/2025 promosso da:
(C.F. , nata il [...] in Parte_1 C.F._1
Colombia, residente in [...]d elettivamente domiciliata in Avezzano alla Via Mazzini n. 76 presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Sorgi, del
Foro di Avezzano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
(c.f. ), nato il [...] ad [...] Parte_2 C.F._2
(AQ) e ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Avezzano (AQ)
Via G. Verrazzano n. 11 presso lo studio dell'Avv. Stefano Chichiarelli, del Foro di
Avezzano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale del figlio nato fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti chiedono, concordemente, regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale per il figlio minore nato in data [...], Persona_1
alle seguenti
CONDIZIONI
(depositate in data 05.06.2025)
2
3
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5
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art 473 bis.12 c.p.c., depositato in data 27.01.2025,
[...]
ha convenuto in giudizio per ottenere la Parte_1 Parte_2
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato fuori dal matrimonio, in data 11.1.2022, alle seguenti Persona_1 condizioni: affido congiunto del minore a entrambi i genitori;
collocamento dello stesso presso l'abitazione materna;
regolamentazione del diritto di visita del padre nelle modalità dettagliatamente indicate nell'atto introduttivo;
contributo al mantenimento del minore a carico del padre pari a euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio il chiedendo la regolamentazione delle modalità Pt_2
di esercizio della responsabilità genitoriale, alle condizioni articolate nella comparsa di costituzione e risposta e chiedendo, in particolare, porsi a proprio carico un assegno di mantenimento per il minore non superiore ad euro 300,00 mensili.
All'udienza del 5.6.2025, verificata la possibilità di definizione consensuale della controversia, è stato disposto un breve differimento per consentire alle parti di versare
6 in atti l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni per la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 14 luglio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno prodotto l'accordo sottoscritto dalle stesse, chiedendo la rimessione della causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il giudice delegato ha pertanto disposto in conformità.
2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale indicate nell'accordo sottoscritto in data 5.6.2025 (e sopra riportate) siano congrue e adeguate alle condizioni economiche delle parti, non contrarie a norme imperative né al superiore interesse del minore e che, pertanto, possano essere recepite dal Tribunale con riferimento alle questioni rientranti nella sua giurisdizione.
3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
4. Da ultimo, si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre che, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e del figlio delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'affido e al collocamento del figlio minore ed al diritto di visita paterno:
7
8
-all'assegno di mantenimento a favore del figlio:
9 PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
COMPENSA integralmente le spese di lite.
DISPONE, ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 196/2003, che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e del figlio delle medesime.
Così deciso in Avezzano, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025.
10 Il giudice est./rel.
Dott.ssa Martina Di Fonzo
Il Presidente
Dott. Leopoldo Sciarrillo
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