Articolo 9 della Legge 24 maggio 1966, n. 370
Articolo 8Articolo 10
Versione
1 luglio 1966
Art. 9.
La retribuzione sulla quale e' dovuto il contributo per il Fondo e' costituita:
a) dallo stipendio e dagli altri emolumenti di carattere continuativo e determinato nelle misure previste dal trattamento economico fissato dai contratti collettivi di lavoro, dagli accordi economici stipulati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e dai regolamenti aziendali.
Sono per altro escluse le seguenti voci:
compensi per festivita' e indennizzo ferie non godute;
assegni integrativi degli assegni familiari;
indennita' rischio cassa;
indennita' mezzi di trasporto;
rimborsi spese sotto qualsiasi titolo e misura;
riparti contravvenzionali, aggi per I.G.E. e altre riscossioni locali in conto terzi;
ogni altra indennita' o compenso di carattere eccezionale;
b) dagli assegni o compensi ad personam eccedenti la retribuzione contrattuale purche' corrisposti in via continuativa e facenti parte della normale retribuzione mensile.
Entrata in vigore il 1 luglio 1966
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