Versione
1 luglio 1966
1 luglio 1966
Art. 9.
La retribuzione sulla quale e' dovuto il contributo per il Fondo e' costituita:
a) dallo stipendio e dagli altri emolumenti di carattere continuativo e determinato nelle misure previste dal trattamento economico fissato dai contratti collettivi di lavoro, dagli accordi economici stipulati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e dai regolamenti aziendali.
Sono per altro escluse le seguenti voci:
compensi per festivita' e indennizzo ferie non godute;
assegni integrativi degli assegni familiari;
indennita' rischio cassa;
indennita' mezzi di trasporto;
rimborsi spese sotto qualsiasi titolo e misura;
riparti contravvenzionali, aggi per I.G.E. e altre riscossioni locali in conto terzi;
ogni altra indennita' o compenso di carattere eccezionale;
b) dagli assegni o compensi ad personam eccedenti la retribuzione contrattuale purche' corrisposti in via continuativa e facenti parte della normale retribuzione mensile.
La retribuzione sulla quale e' dovuto il contributo per il Fondo e' costituita:
a) dallo stipendio e dagli altri emolumenti di carattere continuativo e determinato nelle misure previste dal trattamento economico fissato dai contratti collettivi di lavoro, dagli accordi economici stipulati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e dai regolamenti aziendali.
Sono per altro escluse le seguenti voci:
compensi per festivita' e indennizzo ferie non godute;
assegni integrativi degli assegni familiari;
indennita' rischio cassa;
indennita' mezzi di trasporto;
rimborsi spese sotto qualsiasi titolo e misura;
riparti contravvenzionali, aggi per I.G.E. e altre riscossioni locali in conto terzi;
ogni altra indennita' o compenso di carattere eccezionale;
b) dagli assegni o compensi ad personam eccedenti la retribuzione contrattuale purche' corrisposti in via continuativa e facenti parte della normale retribuzione mensile.
Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/03/1988, n. 2161Provvedimento: La "indennità di equiparazione", dovute al personale addetto alle imposte di consumo, fa parte della normale retribuzione, e come tale va assoggettata a contribuzione in favore del fondo di previdenza per il suddetto personale, anche prima dell'entrata in vigore dello art. 9 della legge 24 maggio 1966 n. 370, che ha portata non innovativa, ma esplicativa delle voci della "base pensionabile". (nella specie, trattavasi di controversia promossa da un agente delle imposte di consumo nei confronti del comune, per il risarcimento del danno da omissioni contributive. […]Leggi di più...
- conseguenze·
- esclusione·
- casse di mutualità e fondi previdenziali·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- fondi speciali di previdenza·
- indennità di equiparazione·
- fattispecie·
- per il personale addetto alla imposta di consumo·
- corresponsione sulla base dei contributi versati dal datore di lavoro·
- coincidenza·
- erogazione di detto trattamento in misura inferiore a causa di omissioni contributive·
- operatività·
- individuazione·
- inclusione·
- retribuzione pensionabile