Art. 9.
La retribuzione sulla quale e' dovuto il contributo per il Fondo e' costituita:
a) dallo stipendio e dagli altri emolumenti di carattere continuativo e determinato nelle misure previste dal trattamento economico fissato dai contratti collettivi di lavoro, dagli accordi economici stipulati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e dai regolamenti aziendali.
Sono per altro escluse le seguenti voci:
compensi per festivita' e indennizzo ferie non godute;
assegni integrativi degli assegni familiari;
indennita' rischio cassa;
indennita' mezzi di trasporto;
rimborsi spese sotto qualsiasi titolo e misura;
riparti contravvenzionali, aggi per I.G.E. e altre riscossioni locali in conto terzi;
ogni altra indennita' o compenso di carattere eccezionale;
b) dagli assegni o compensi ad personam eccedenti la retribuzione contrattuale purche' corrisposti in via continuativa e facenti parte della normale retribuzione mensile.
La retribuzione sulla quale e' dovuto il contributo per il Fondo e' costituita:
a) dallo stipendio e dagli altri emolumenti di carattere continuativo e determinato nelle misure previste dal trattamento economico fissato dai contratti collettivi di lavoro, dagli accordi economici stipulati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e dai regolamenti aziendali.
Sono per altro escluse le seguenti voci:
compensi per festivita' e indennizzo ferie non godute;
assegni integrativi degli assegni familiari;
indennita' rischio cassa;
indennita' mezzi di trasporto;
rimborsi spese sotto qualsiasi titolo e misura;
riparti contravvenzionali, aggi per I.G.E. e altre riscossioni locali in conto terzi;
ogni altra indennita' o compenso di carattere eccezionale;
b) dagli assegni o compensi ad personam eccedenti la retribuzione contrattuale purche' corrisposti in via continuativa e facenti parte della normale retribuzione mensile.