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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/02/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3706/2023 R.G.
Promossa da
nato ad [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso CodiceFiscale_1
lo studio degli avvocati Valeria Atzeri, Giovanni Pruneddu e Claudia
Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici
[...]
dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliana
Murino e Roberto Di Tucci per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21.11.2023 il signor Parte_1
ha richiesto al Tribunale di voler accertare e dichiarare il proprio diritto al maggior indennizzo, corrispondente all'aggravamento del danno
pagina 1 biologico per “spondilodiscoartrosi lombare” da cui è affetto, da conglobarsi con il danno derivato dalle altre patologie indennizzate, e per l'effetto, per sentir condannare l' al pagamento delle somme CP_1
dovute, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria, se maggiore,
con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso ha esposto di godere di una rendita CP_1
corrispondente al danno biologico complessivo del 21%, di cui 8% per
“spondilodiscoartrosi lombare” e 14% per esiti d'infortunio avvenuto l'11.12.2014 (6% per esiti fratture costali dx III, IV, V, VII, VIII, 3% per sindrome soggettiva del traumatizzato cranico, 6% per disturbo dell'adattamento con ansia e aspetti misti dell'umore), con decorrenza dal 15.1.2016.
In ragione dell'aggravamento dei postumi afferenti alla spondilodiscoartrosi lombare, in data 9.3.2023, aveva presentato all' domanda per ottenere la revisione del danno biologico e CP_1
l'incremento del relativo indennizzo.
L' aveva tuttavia respinto la domanda e la relativa opposizione, CP_1
confermando la percentuale già in godimento.
2. L' ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto dell'avversa CP_1
domanda in quanto infondata, atteso che non sussisteva alcun aggravamento.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante c.t.u..
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4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il consulente tecnico d'ufficio, con relazione depositata in data
28.10.2024 che qui si richiama integralmente, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha affermato che “il
quadro menomativo riscontrato, pregiudichi gravemente o impedisca
l'attività lavorativa dell'odierno attore, (…) potendosi attribuire, nella valutazione dell'ulteriore quota di indennizzo in rendita, coefficiente B”.
pagina 2 Lo stesso consulente ha infine concluso sostenendo che “in
riferimento alle tabelle delle menomazioni di cui al Decreto del
Ministero del Lavoro del 12.07.2000 (all. 1), può ritenersi il quadro
menomativo riscontrato nel periziato a carico del rachide lombare,
meritevole di una assimilazione alla voce tabellare numero 213 e
valutare tale menomazione in termini di danno biologico in misura non
inferiore al 12%.
Globalmente, nella persona del MARROCU, è possibile quindi
riconoscere un danno biologico complessivo quantificabile nella misura
del 25 % (percentuale costituita dalla valutazione complessiva del
quadro menomativo determinato dalla patologia rachidea e dagli esiti
dell'infortunio occorso in data 11.12.2014)”.
Chiariti gli aspetti controversi sollevati da parte ricorrente, in merito alla richiesta di precisazione dei coefficienti di riferimento, il perito officiato dal Tribunale ha concluso nel senso che “letto quanto pervenuto
e ribadendo quanto già espresso, si ritiene opportuno ulteriormente
puntualizzare come possa attribuirsi, nella valutazione dell'ulteriore quota di indennizzo in rendita, il coefficiente B nella misura dello 0,7”.
Le argomentate conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi poiché esenti da vizi logici ed esaustivamente motivate.
Ritiene il giudicante che il ricorrente abbia diritto al maggior indennizzo in rendita, siccome rapportato ad un danno biologico complessivamente quantificato nella misura del 25%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di aggravamento (9.3.2023).
5. In virtù della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve CP_1
essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014 come da ultimo modificato, tenendo conto del valore della causa e osservata la tabella per le cause in materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro
5.200,01 ed euro 26.000,00, considerato che la domanda di parte
pagina 3 ricorrente viene accolta per la differenza tra l'indennizzo commisurato ad un danno biologico del 25% e quello già in godimento.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
6. Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente CP_1
le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il signor ha diritto di Parte_1
percepire il maggior indennizzo in rendita, siccome commisurato ad un danno biologico del 25%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di aggravamento (9.3.2023);
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento della differenza CP_1
tra la misura del maggior indennizzo spettante in rendita e quanto già
corrisposto, oltre alla maggior somma tra interessi legali di mora e rivalutazione monetaria, con decorrenza dal 121° giorno dopo la domanda amministrativa di aggravamento (9.3.2023);
3) condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle CP_1
spese processuali, che liquida in euro 2.697,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Cagliari, 26.2.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 4