Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/06/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 905 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2024 vertente tra:
(CF ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Chiusolo Parte_1 CodiceFiscale_1
ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di Benevento, Via G. Piermarini n. 34
ATTORE
E
- (già – (PI in persona del CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Giampaolo e dall'Avv. Mariachiara
Giampaolo ed elettivamente domiciliato presso la Studio di Bologna, Viale Aldini n.88
CONVENUTO
Avente ad oggetto : Risarcimento danni.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per l'attore: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
Per parte convenuta: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio, davanti a questo Parte_1
Tribunale, la , chiedendone la condanna al pagamento di somma di denaro in proprio CP_1
favore a titolo risarcitorio per il danno patrimoniale e morale subito in conseguenza di una denuncia
- querela ratificata dalla predetta società in data 30 gennaio 2018, in conseguenza della quale, asseriva l'attore, Egli era stato sottoposto a procedimento penale conclusosi con la propria assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste”, nonostante la società convenuta si fosse costituita parte civile ed insistendo per la declaratoria della sussistenza della penale responsabilità del Pt_1
Il riteneva che il comportamento della società convenuta fosse in grave malafede e conseguenza Pt_1
della volontà di colpire un lavoratore con il quale erano insorte altre liti in sede civile, per cui insisteva nella richiesta risarcitoria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente si costituiva in giudizio la CP_1
sostenendo l'infondatezza delle argomentazioni proposte dal e concludendo per l'integrale
[...] Pt_1
rigetto della domanda attorea.
Il GI, ritenendo non necessario l'espletamento di attività istruttoria, assegnava alle parti i termini ex art. 189 cpc e fissava udienza per la discussione, all'esito della quale riservava la causa in decisione.
La domanda proposta dall'attore non merita accoglimento per i seguenti
MOTIVI
Com'è noto la querela è l'atto con cui la persona offesa manifesta la volontà che venga perseguito penalmente chi ha posto in essere la condotta criminosa di cui ritiene essere stato vittima: il querelante, pertanto, non si limita a trasmettere la notizia di reato, ma chiede espressamente che si proceda nei confronti della persona cui lo attribuisce.
Per alcune tipologie di reati di minore gravità, essa assurge a condizione di procedibilità dell'azione penale, mentre per le violazioni più gravi della legge penale è prevista la procedibilità d'ufficio non appena la Pubblica Accusa abbia avuto contezza di una notitia criminis e la ritenga fondata.
Se una persona viene sottoposta a processo penale alla fine del quale viene assolta perché il fatto attribuitole non sussiste, può astrattamente configurarsi un diritto al risarcimento del danno derivante dall'essere stato tratto a giudizio ingiustamente, laddove possa ipotizzarsi il reato di calunnia a carico del querelante, il quale, a sua volta, si configura quando un soggetto, mediante querela diretta 3
all'autorità giudiziaria, accusi (in mala fede) di un reato una persona della quale conosce l'innocenza o simuli a suo carico le tracce di un reato.
L'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità della calunnia è il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di incolpare un innocente. Ciò significa che, se il querelante agisce in buona fede, nella convinzione di trovarsi dinanzi ad un reato, tale condotta non può dar luogo al reato di calunnia per assenza dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, né può essere fonte di responsabilità per danni. Nel caso opposto, in cui il querelante abbia agito nella consapevolezza e con la volontà di accusare un innocente, la persona assolta può chiedere, in sede civile, il risarcimento dei danni;
il reato di calunnia, infatti, è fonte di responsabilità e di risarcimento prescrivibile in cinque anni. In particolare, avendo subito un processo sulla base di un'accusa infondata, il calunniato avrà diritto di ottenere, anzitutto, il risarcimento del danno patrimoniale che consta del danno emergente (quali, ad esempio, le spese vive sostenute per difendersi nel giudizio penale), nonché del lucro cessante, ossia il risarcimento del mancato guadagno causato dall'evento dannoso che ha interrotto l'attività produttiva (si pensi, ad esempio, alle giornate lavorative cui l'imputato è venuto meno per presenziare al processo), nonchè il ristoro del danno non patrimoniale, nelle forme di danno biologico, morale ed esistenziale per le sofferenze patite a causa di un processo ingiusto, nonché per le eventuali limitazioni della libertà e per l'offesa all'onore, che costituiscono interessi tutelati dalla norma incriminatrice. Nel caso in cui non si ravvisi il reato di calunnia, l'unica tutela che l'ordinamento conferisce all'imputato assolto è il rimborso delle spese processuali necessarie a sostenere la propria difesa in giudizio, purché il querelante abbia agito temerariamente, ossia con colpa grave: “la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze
e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile ritenere alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato” (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 22 gennaio 2014, n. 10289).
Applicando questi principi alla fattispecie concreta indotta in giudizio, è di tutta evidenza che l'elemento soggettivo non può dirsi rinvenibile nella denuncia – querela a suo tempo presentata dalla né sotto il profilo del dolo, né sotto quello della colpa grave, poiché essa fu sporta contro CP_1
ignoti ed il in essa non viene neppure menzionato tra le persone informate sui fatti. Per pervenire Pt_1
ad una malafede della convenuta nella ratifica della querela, si dovrebbe intraprendere un arduo percorso volto a dimostrare che la (e per lei il suo legale rappresentante) avesse previsto CP_1
che il Pubblico Ministero, a conclusione delle indagini, non potesse che individuare nel Maio l'autore 4
delle sottrazioni lamentate, nella piena consapevolezza che questi era totalmente estraneo ai fatti.
Infine, l'avvenuta costituzione di parte civile nel processo penale non può comportare alcuna conseguenza sfavorevole per l'attuale convenuta, dato che, a fronte di una sentenza di assoluzione in sede penale, ben può la parte privata agire davanti al Tribunale in sede civile:
“L'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di proscioglimento perché il fatto- reato non sussiste non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., nel giudizio civile di danno, nel quale è riconosciuto al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio sotto il profilo della loro rilevanza civilistica, per pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale.
Nel giudizio civile di rinvio ai sensi dell' art. 622 c.p.p., si ha una piena translatio del giudizio sulla domanda civile: pertanto, la Corte di appello civile competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e, conseguentemente, adotta, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del "più probabile che non", e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio.” (Cassazione Civ. Sez. III, n. 27016/2022 del 14 settembre 2022)
Le suddette argomentazioni assorbono ogni questione indotta in giudizio.
Le spese di lite possono essere compensate, attesa la tardività della costituzione della Società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da nei confronti della Parte_2 CP_1
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
Benevento, li 23 giugno 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio