Sentenza breve 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 29/04/2026, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02739/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02322/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2322 del 2026, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Spagnuolo Vigorita, Giuseppe Pirozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di LI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in LI, via Diaz n. 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento, prot. nr. -OMISSIS- emesso dal Questore p.t. della Provincia di LI in data 13.01.2026 (con cui al ricorrente è stato irrogato il divieto di accesso agli impianti sportivi (cd. DASPO), siti sul territorio nazionale ed estero per la durata di anni due, in una con ogni altro atto a questo premesso, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa IA ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1 - Al ricorrente, dirigente della “-OMISSIS-” è stato notificato il provvedimento di D.A.S.P.O. emesso dal Questore di LI ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 401/1989 e succ. mod., con il quale è stato disposto il divieto di accesso agli impianti sportivi e alle aree limitrofe per la durata di anni due (nei termini compiutamente indicati nell’atto). Il predetto provvedimento trae origine dai fatti occorsi in data 11/10/25, allorquando “ al termine della gara il proposto colpiva l'arbitro con due pugni al volto, perpetrando la propria condotta dapprima nel campo e poi nei pressi dello spogliatoio al punto che si rendeva necessario l'intervento di alcuni astanti al fine di evitare che l'aggressione potesse avere conseguenze ulteriori e degenerare ”.
1.1 - Avverso tale divieto è insorto il ricorrente, formulando un’unica articolata censura incentrata su:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 1 lett. a) e b) l. 401/89 e smi., nonché delle norme e dei principi generali in tema di sanzioni amministrative, con riferimento agli artt. 23 e 25 Cost., nonché all’art. 1 l. 689/81 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali, posti a garanzia della libertà di movimento del cittadino sul suolo dello Stato e dell’Unione Europea (artt. 16 e 120 Cost., art. 45 CEDU; art. 21 TFUE). Eccesso di potere sotto i profili: dell’erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; carenza, incongruità ed illogicità della motivazione; erronea valutazione dei presupposti oggettivi e soggettivi sottesi all’applicazione della norma ed all’irrogazione della sanzione; manifesta sproporzione fra la sanzione e la condotta censurata.
2 - Il Ministero dell’Interno – Questura di LI ha resistito all’impugnativa, chiedendone il rigetto.
3 - Alla camera di consiglio del 28/4/2026 il ricorso è stato assunto in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione ai sensi dell’art. 60 c.pa.
4 - Giova rammentare in punto di diritto che “ il Divieto di Accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni Sportive (c.d. DASPO), disciplinato dall'art. 6 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 “si configura come un provvedimento di prevenzione “sui generis”, finalizzato non a sanzionare una condotta passata, bensì a prevenire il compimento di atti violenti o di turbativa dell'ordine pubblico in occasione di eventi sportivi (TAR Umbria, sentenza num. 207 del 2024). La sua natura è eminentemente preventiva e cautelare, volta a neutralizzare la pericolosità di un soggetto ritenuta attuale e concreta in relazione al contesto delle competizioni sportive. L'adozione del provvedimento è rimessa all'ampia discrezionalità del Questore, il cui giudizio si fonda su "elementi di fatto" dai quali si possa desumere, secondo un nesso di ragionevole probabilità, una condotta finalizzata alla partecipazione a episodi di violenza, minaccia o intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica.
Lo standard probatorio richiesto non coincide con quello penalistico della certezza "oltre ogni ragionevole dubbio", ma con quello, tipico del diritto amministrativo della prevenzione, del "più probabile che non", basato su elementi gravi, precisi e concordanti (TAR Campania - Sezione staccata di Salerno, Sentenza num. 2031 del 2023). Inoltre, è principio consolidato quello della piena autonomia del procedimento amministrativo finalizzato all'emissione del DASPO rispetto sia al procedimento penale che a quello disciplinare sportivo. Tale autonomia discende dalla diversità dei beni giuridici tutelati e delle finalità perseguite: la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nel primo caso; l'accertamento di responsabilità penali nel secondo e la salvaguardia dei principi di lealtà e correttezza nell'ordinamento sportivo nel terzo (Corte Cost., sentenza n. 160 del 3 luglio 2019) " - questa Sezione, sent. n. 8580/2025.
Ed ancora: “ Le valutazioni dell’amministrazione procedente, ivi compreso il giudizio di pericolosità sociale, si caratterizzano, quindi, per un’ampia «discrezionalità, spettando all'Autorità amministrativa la valutazione in concreto dell'inaffidabilità del soggetto in forza di un equo bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi» (cfr. T.A.R. SI, Catania, sez. I, 19 gennaio 2023, n.157). Ne consegue che il provvedimento è legittimo qualora «nella motivazione si dia atto di un quadro indiziario abbastanza univoco ed evidente» (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 5 agosto 2020, n. 149)”.
Ne consegue che tale provvedimento «non può essere sindacato in sede giurisdizionale nella misura in cui è motivato con riferimento alle specifiche circostanze che ne costituiscono il presupposto, peraltro, previste astrattamente dalla norma, giacché il potere esercitato dal Questore in tale materia si connota per una elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto e di salvaguardia delle esigenze di ordine pubblico, le quali rilevano non soltanto in caso di accertata lesione, ma anche in via preventiva ed in caso di pericolo anche soltanto potenziale di lesione. Alla natura cautelare e preventiva della misura consegue, invero, un'anticipazione della tutela alla soglia del pericolo, la quale comporta: a) che il DASPO può essere adottato anche a fronte di condotte meramente agevolatrici di situazioni di allarme o di pericolo; b) l'irrilevanza, ai fini dell'adozione del DASPO, delle vicende penali delle fattispecie di incitamento, inneggiamento o induzione alla violenza, in considerazione dell'autonomia dell'accertamento dei presupposti per la formulazione del giudizio prognostico di pericolosità. La natura preventiva della misura implica che anche comportamenti neutri, non univocamente connotati da violenza o da un esplicito incitamento alla violenza, possono essere posti alla base del giudizio prognostico di pericolosità, nei limiti della ragionevolezza, come nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e determinano il pericolo anche solo potenziale di lesione» (ex multis T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 13 maggio 2024, n. 1053) ” - Tar Piemonte sez. I, sent. n. 531/2026.
Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche va delibato l’operato dell’Amministrazione nel caso di specie.
4.1 –Il Collegio è dell’avviso che il provvedimento impugnato resista alle censure attoree.
4.1.1 - Va in primis rimarcato che il fatto storico, come riportato nell’atto impugnato e – ancor prima – nell’annotazione di P.G. in data 11/10/2025, non è contestato dal ricorrente, che - anzi – ha allegato di essersene assunto la piena responsabilità già in sede di riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento.
4.1.2 - Il ricorrente lamenta, tuttavia, la carenza dei presupposti previsti dall’art. 6 co. 1 lett. b) l. n. 401/89 a mente del quale “ Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di …coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a)”.
La censura è infondata.
4.1.2.1 - Con riferimento alla dedotta insussistenza di alcun pericolo per la sicurezza pubblica ovvero turbamento per l'ordine pubblico in ragione della presenza al momento del fatto di soli “ pochi astanti ”, va rimarcato che “ La formula legislativa esprime chiaramente l'esigenza di prevenire e reprimere fenomeni delittuosi in occasione delle manifestazioni sportive, nonché di contrastare ogni minaccia per la sicurezza e l'incolumità non soltanto della "collettività" genericamente intesa, ma, in primo luogo, degli stessi attori in campo (atleti, allenatori, dirigenti, direttori di gara ecc.); anche una condotta violenta tenuta ai danni del direttore di gara - come nel caso in esame - costituisce un sicuro indice di pericolosità sociale, suscettibile di sfociare nella misura interdittiva contestata, per l'attitudine perturbatrice dell'ordine pubblico ” - così, Tar SI – Catania, sez .I, sent. n. 541/2026 con riferimento a fattispecie ancora più circoscritta rappresentata da un incontro sportivo “a porte chiuse”.
Nel caso in esame, peraltro, benché sia certo che l’incontro sportivo avesse già avuto termine, non è confutata la circostanza che la condotta violenta del ricorrente si sia inizialmente manifestata sul campo da gioco e sia poi stata ulteriormente perpetrata nello spogliatoio alla presenza di altre persone che “ provvedevano a bloccare il -OMISSIS-durante le fasi dell’aggressione ”.
Non va poi omesso di considerare che - anche ai fini della valutazione della pericolosità del soggetto – rileva certamente la qualifica del ricorrente di dirigente di società sportiva, che “ più di ogni altro, unitamente all’allenatore, in considerazione dei ruoli di responsabilità dagli stessi assunti, sono tenuti a placare eventualmente gli animi, piuttosto che restare artefici di comportamenti che possono generare effetti opposti ” – Tar SI cit. (in termini, con riferimento alla posizione di garanzia dell’allenatore, cfr. Tar LI, sez. V, cit.).
4.1.2.2. - Anche l’argomentazione sub V (che fa leva sulla carenza di querela) non coglie nel segno, tenuto conto che “ il D.A.SPO. si atteggia a misura di prevenzione (v. Cons. Stato, III, 866/2019), che può essere applicata in presenza di reati a condotta violenta, in presenza di condotte violente (anche non sfociate nella commissione di un reato o in una denuncia penale), in presenza di denuncia o condanna per alcune tipologie di reato specificamente individuate dalla legge. Il filo conduttore che interseca tutti i citati presupposti è la manifestazione di condotte violente o minacciose che abbiano posto a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica nel corso, od a causa, dell’evento sportivo ” - Tar SI, Catania, sez. I, sent. n. 3880/23.
5 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese nei conforti dell’Amministrazione resistente che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT DE, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
IA ZI, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| IA ZI | NT DE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.