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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/11/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5105/2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, c.f. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
26.09.1954, rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Gaetano
LL (c.f. ) con il quale elettivamente domicilia C.F._2
in Cava de' Tirreni (SA) al Corso Umberto I ° n. 303 presso lo studio legale post.elett.certificata: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'avv. Rosaria Controparte_1
AF RA.
RESISTENTE
OGGETTO: controversia di lavoro – Differenze retributive ex artt. 2099 cc. e
36 Cost.
Verificato il contraddittorio, acquisita documentazione, tentata la conciliazione ed escussi i testi ammessi, all'odierna udienza, previa discussione orale dei procuratori costituiti che hanno concluso come da verbale in atti, la causa è stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere parzialmente accolto.
La prova testi, sebbene esigua, ha dato conferma del rapporto di lavoro svolto dalla ricorrente in qualità di badante convivente della sig.ra , Persona_1
madre del resistente, deceduta nel settembre 2021.
Le emergenze istruttorie non hanno consentito di appurare un rapporto di lavoro diretto tra la ricorrente ed il resistente, il quale ultimo è tuttavia incontestatamente coerede dell'assistita sig.ra Persona_1
congiuntamente agli altri figli di questa. In atti è stato prodotto anche il contratto di lavoro intercorso tra la ricorrente e . Persona_1
La prestazione di badante, convivente presso l'abitazione della Persona_1
si è svolto dal giugno 2019 al settembre 2021 (v. dichiarazioni dei testi). La retribuzione percepita dichiarata dalla ricorrente è stata al netto di euro 700,00 mensili, in assenza di prova contraria sul percepito.
Sussiste una differenza retributiva per l'intero periodo di circa euro 8.100,00, oltre alle ferie, alla 13^ ed al TFR, equitativamente stimati in ulteriori euro
3.500,00, per complessivi euro 11.600,00.
Deve, pertanto, condannarsi il resistente pro quota al pagamento della somma anzidetta, in proporzione della propria quota ereditaria.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: accertato il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e , Persona_1
dichiara in favore della ricorrente il credito retributivo equitativamente determinato di euro 11.600,00 e, per l'effetto, condanna parte convenuta, in qualità di erede di , nei limiti ed in proporzione della propria Persona_1
quota ereditaria, al pagamento della somma così da determinarsi, nonché alla rifusione pro quota delle spese di lite sostenute dalla controparte e liquidate, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario, in complessivi €
1.200,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali.
Nocera Inferiore 27.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Carlo Mancuso, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta
D A
, c.f. nata in [...] il Parte_1 C.F._1
26.09.1954, rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Gaetano
LL (c.f. ) con il quale elettivamente domicilia C.F._2
in Cava de' Tirreni (SA) al Corso Umberto I ° n. 303 presso lo studio legale post.elett.certificata: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp.to e difeso giusta procura in atti dall'avv. Rosaria Controparte_1
AF RA.
RESISTENTE
OGGETTO: controversia di lavoro – Differenze retributive ex artt. 2099 cc. e
36 Cost.
Verificato il contraddittorio, acquisita documentazione, tentata la conciliazione ed escussi i testi ammessi, all'odierna udienza, previa discussione orale dei procuratori costituiti che hanno concluso come da verbale in atti, la causa è stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere parzialmente accolto.
La prova testi, sebbene esigua, ha dato conferma del rapporto di lavoro svolto dalla ricorrente in qualità di badante convivente della sig.ra , Persona_1
madre del resistente, deceduta nel settembre 2021.
Le emergenze istruttorie non hanno consentito di appurare un rapporto di lavoro diretto tra la ricorrente ed il resistente, il quale ultimo è tuttavia incontestatamente coerede dell'assistita sig.ra Persona_1
congiuntamente agli altri figli di questa. In atti è stato prodotto anche il contratto di lavoro intercorso tra la ricorrente e . Persona_1
La prestazione di badante, convivente presso l'abitazione della Persona_1
si è svolto dal giugno 2019 al settembre 2021 (v. dichiarazioni dei testi). La retribuzione percepita dichiarata dalla ricorrente è stata al netto di euro 700,00 mensili, in assenza di prova contraria sul percepito.
Sussiste una differenza retributiva per l'intero periodo di circa euro 8.100,00, oltre alle ferie, alla 13^ ed al TFR, equitativamente stimati in ulteriori euro
3.500,00, per complessivi euro 11.600,00.
Deve, pertanto, condannarsi il resistente pro quota al pagamento della somma anzidetta, in proporzione della propria quota ereditaria.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così provvede: accertato il rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e , Persona_1
dichiara in favore della ricorrente il credito retributivo equitativamente determinato di euro 11.600,00 e, per l'effetto, condanna parte convenuta, in qualità di erede di , nei limiti ed in proporzione della propria Persona_1
quota ereditaria, al pagamento della somma così da determinarsi, nonché alla rifusione pro quota delle spese di lite sostenute dalla controparte e liquidate, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario, in complessivi €
1.200,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e spese borsuali.
Nocera Inferiore 27.11.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)