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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/09/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1025 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 trattenuta in decisione in data 25.09.2025, a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti, e vertente t r a con l'avv. DEOTTI GIULIO Parte_1
RICORRENTE
e
con l'avv. POLO SABRINA CP_1
RESISTENTE con l'intervento del rappresentante della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine
* * *
OGGETTO: affidamento, mantenimento figli nati al di fuori del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
(rassegnate nelle note scritte depositate in data 24.09.2025)
Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice, revocata ogni precedente condizione, disporre quanto segue:
a) confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, e stabilire il diritto di visita paterno come segue:
-prima settimana dal giovedì all'uscita da scuola (od orario corrispondente con recupero presso la madre) fino al lunedì mattina (con riaccompagnamento presso l'abitazione materna o a scuola);
1 -seconda settimana dal mercoledì all'uscita da scuola (od orario corrispondente con recupero presso la madre) fino al venerdì mattina, con riaccompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna.
-le festività natalizie, pasquali, di carnevale e il periodo estivo saranno ripartite in misura paritetica.
b) Determinare l'assegno di mantenimento ordinario della figlia minore a carico del padre in euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria dovuta come per legge, da versarsi entro il giorno 20 di ciascun mese. A fronte di un tanto la sig.ra si impegna a consegnare al sig. i capi di vestiario e le CP_1 Pt_1 calzature necessarie alla bambina per i periodi che la stessa trascorrerà con il padre;
c) Stabilire che le spese straordinarie siano regolate, anche per quanto attiene a modalità e tempistiche dell'assunzione delle decisioni, nonché per le modalità di richiesta del pagamento, delle relative tempistiche e della prova delle spese, secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine dd.
28/08/2015 e ripartite al 50% tra i genitori. Sono considerate straordinarie anche:
•le spese per il servizio mensa;
•gli acquisti di abbigliamento stagionale di particolare rilevanza (in dettaglio: l'acquisto di un paio di calzature ad ogni cambio di stagione ed un capo d'abbigliamento -cappotto o giubbotto- per la stagione invernale ed uno per la primavera);
d)Ripartire in parti uguali (50%) l'Assegno unico universale;
e)Ripartire pariteticamente (50%) le detrazioni fiscali e gli eventuali incentivi/bonus statali ovvero qualsiasi erogazione economica garantita da qualsivoglia Ente pubblico;
f)Disporre la compensazione integrale delle spese di lite;
Con l'impegno del Sig. a corrispondere alla sig.ra gli arretrati dovuti Pt_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Dalla relazione sentimentale tra le parti, ormai cessata, è nata la figlia in data 25.05.2017, Per_1 riconosciuta da entrambi i genitori.
Con ricorso depositato in data 17.04.2025 il sig. ha chiesto al Tribunale la modifica delle Pt_1 condizioni di collocamento e mantenimento della minore, così come concordate dalle parti nel 2019 e recepite nel decreto del Tribunale di Udine dd. 21.11.2019.
Si è costituita la sig.ra rassegnando conclusioni parzialmente difformi rispetto a quelle di CP_1 controparte.
All'udienza del 21.07.2025 le parti sono comparse personalmente avanti al giudice designato e sono state dallo stesso ascoltate;
all'udienza del 11.09.2025, le parti hanno raggiunto un accordo complessivo e i procuratori hanno dunque chiesto un rinvio per formalizzare le conclusioni congiunte supra riportate.
Nulla osta all'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, essendo esse conformi agli interessi superiori, morali e materiali, della figlia Per_1
2 Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) conferma l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, e stabilisce il diritto di visita paterno come segue:
-prima settimana: dal giovedì all'uscita da scuola (od orario corrispondente con recupero presso la madre) fino al lunedì mattina (con riaccompagnamento presso l'abitazione materna o a scuola);
-seconda settimana: dal mercoledì all'uscita da scuola (od orario corrispondente con recupero presso la madre) fino al venerdì mattina, con riaccompagnamento a scuola o presso l'abitazione materna.
-le festività natalizie, pasquali, di carnevale e il periodo estivo saranno ripartite in misura paritetica.
b) dispone che il padre sig. versi alla madre sig.ra un assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento ordinario in favore della figlia minore pari ad euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria dovuta come per legge, entro il giorno 20 di ciascun mese. Dà atto che, a fronte di un tanto, la sig.ra si impegna a consegnare al sig. i capi di vestiario e le CP_1 Pt_1 calzature necessarie alla bambina per i periodi che la stessa trascorrerà con il padre;
c) dispone che le spese straordinarie siano regolate, anche per quanto attiene a modalità e tempistiche dell'assunzione delle decisioni, nonché per le modalità di richiesta del pagamento, delle relative tempistiche e della prova delle spese, secondo il Protocollo vigente presso il
Tribunale di Udine dd. 28/08/2015 e che le stesse siano ripartite al 50% tra i genitori. Sono considerate straordinarie anche:
•le spese per il servizio mensa;
•gli acquisti di abbigliamento stagionale di particolare rilevanza (in dettaglio: l'acquisto di un paio di calzature ad ogni cambio di stagione ed un capo d'abbigliamento -cappotto o giubbotto- per la stagione invernale ed uno per la primavera);
d)dispone che l'Assegno Unico Universale sia ripartito in parti uguali (50%) tra i genitori;
e)Ripartisce pariteticamente (50%) tra i genitori le detrazioni fiscali e gli eventuali incentivi/bonus statali ovvero qualsiasi erogazione economica garantita da qualsivoglia Ente pubblico;
f) dispone la compensazione integrale delle spese di lite;
g) dà atto dell'impegno assunto dal Sig. a corrispondere alla sig.ra gli arretrati Pt_1 CP_1 dovuti
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 25.09.2025 3 Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice rel.
dott.ssa Elisabetta Sartor
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