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Articolo 2 della Legge 4 dicembre 1952, n. 1906
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Legge 4 dicembre 1952, n. 1906
Articolo 2 della Legge 4 dicembre 1952, n. 1906
Versione
25 dicembre 1952
Art. 2.
Il termine del 30 aprile 1953, di cui alla legge predetta, e' prorogato al 30 aprile 1954.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1952
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