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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/11/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa RA Patrizia Sicari, nella causa n. RG 5397 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 11.11.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa RA Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 05/12/2022 ed iscritto al n 5397 - 2022 RG , vertente tra c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Montevergine n. 13 presso e nello studio legale associato Gurnari e rappresentata e difesa, anche unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giovanni Gurnari c.f.
e RA EM c. f. C.F._2
, giusta procura in atti;
C.F._3
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il P.IVA_1 P.IVA_2
Grande, 21, in proprio e quale mandatario della in forza Controparte_2 di procura speciale a rogito della dott.ssa Notaio in Tivoli, Persona_1 rep. n. 37521 del 3 luglio 2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_2
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), Angela Fazio ( , Angela C.F._4 C.F._5
NÀ ( ), RI AD C.F._6
1 ( , nonché rappresentato e difeso dal nuovo difensore C.F._7
l'avvocato ETTORE TRIOLO (C.F. ); C.F._8
, con sede in Roma, Controparte_3
Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (C.F./P.I.: ), in persona del P.IVA_3
Direttore e/o legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via Consolare Valeria n. 81 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Pavone (C.F.: che la rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_9 procura in atti;
- resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 05.12.2022, parte ricorrente propone azione avverso e per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 09476202200000415000 –fascicolo n. 2022/2223, notificata con raccomandata a/r in data 12.10.2022 da Controparte_3
, limitando la domanda ai sottesi avvisi di addebito:
[...]
1) n. 34320130000811522000 relativo a contributi IVS operai tempo CP_1 determinato, interessi e sanzioni anni 2011 con importo a ruolo di Euro 5.532,81 2) n. 34320130001924585000 relativo a contributi IVS operai tempo CP_1 determinato, interessi e sanzioni anni 2012, con importo a ruolo di Euro 1.468,39 3) n. 34320140000237026000 relativo a contributi IVS operai tempo CP_1 determinato, interessi e sanzioni anni 2011, 2012 con importo a ruolo di Euro 6.065,08 4) n. 34320150002476887000 relativo a contributi IVS operai tempo CP_1 determinato, interessi e sanzioni anni 2013 con importo a ruolo di Euro 6.687,58 5) n. 34320160004351531000 relativo a contributi IVS operai tempo CP_1 determinato, interessi e sanzioni anni 2014 con importo a ruolo di Euro 2.022,91. Eccepisce che gli avvisi di addebito n.34320130000811522000 e n. 34320130001924585000 sono già stati annullati per prescrizione con le sentenze n. 751/2022 del 07/04/2022 e n. 509/2022 dell'11.03.2022 emesse da questo Tribunale, divenute definitive. Inoltre, per i restanti avvisi di addebito, 34320140000237026000, n.34320150002476887000, n.34320160004351531000, eccepisce
2 l'omessa/inesistente notifica degli stessi, l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995, che sarebbe decorsa anche a voler ritenere regolarmente eseguita le notifiche degli avvisi di addebito. Il valore della causa è di € 21.776,77.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti come in epigrafe indicati, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Eccepiscono preliminarmente l'inammissibilità delle eccezioni di natura formale, che avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente entro venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ed ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, e in ogni caso la tardività dell'opposizione proposta.
§ 2.1. La difesa congiunta dell' e di eccepisce inoltre che CP_1 CP_2 il credito non è stato ceduto a quest'ultima, con richiesta di estromissione della stessa. Pertanto deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della , CP_2 che è risultata non essere cessionaria del credito, con compensazione delle spese legali tra la stessa e la ricorrente.
§ 3. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 3.1. E' stata ritualmente acquisita in atti l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza N. 751/2022 pubblicata il 07.04.2022 e della sentenza 509/2022 pubblicata l'11.03.2022 emesse entrambe dal Tribunale di Reggio Calabria sezione lavoro, in cui erano parti gli odierni convenuti. Le predette sentenze hanno accertato e dichiarato la prescrizione estintiva dei contributi portati dagli avvisi di addebito n.34320130000811522000 e n. 34320130001924585000. Pertanto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 09476202200000415000 –fascicolo n. 2022/2223, deve essere annullata nella parte relativa agli avvisi di addebito n.34320130000811522000 e n. 34320130001924585000.
§ 3.2. Secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, deve essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi allorché si lamentino vizi attinenti la regolarità formale del procedimento esattoriale, ivi comprese le censure strettamente attinenti alla omessa notifica dell'atto propedeutico. Infatti “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, e non dall'art. 24 dello stesso Decreto, che si riferisce invece all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione” (cfr. tra le altre, Cass. sez. lavoro 8 luglio 2008, n. 18691; Cass. sez. lavoro 4 luglio 2008, n. 18489; Cass. sez. lavoro 16 giugno 2008, n. 3 16203; Cass. sez. lavoro 14 dicembre 2008, n. 2674; Cass. sez. lavoro 2004, n. 21863). Si tratta di decadenza di ordine processuale rilevabile d'ufficio, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, sottratta alla disponibilità delle parti. In tal senso, pronunciandosi su fattispecie analoga a quella che ci occupa, Cass. Sez. L, Sentenza n. 27019 del 12/11/2008, la quale precisa:" Ne consegue che se la irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, la opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'avviso di pagamento, con la conseguenza che la inammissibilità della opposizione a detto avviso precludeva ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella. Inoltre la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi doveva essere rilevata dal giudice adito a prescindere dalla tardività della costituzione dell nel giudizio di CP_4 primo grado, essendosi ritenuto (tra le tante Cass. n. 3404 del 20 febbraio 2004 e n. 6468 del 25 luglio 1987) che l'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., per l'opposizione agli atti esecutivi comporta l'inammissibilità dell'opposizione proposta, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimento del secondo, con cui si lamentava la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in relazione alla notifica della cartella di pagamento." In ogni caso, per l'impugnazione della cartella/avviso di addebito non notificati il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (cfr. Cass. 24506/2016 che richiama Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035). Nel caso di specie, la ricorrente dichiara di aver ricevuto in data 12.10.2022 la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui è causa, mentre il ricorso giudiziale è stato depositato in data 05.12.2022, dunque ben oltre il termine di 20 giorni, con la conseguente inammissibilità di tutti i dedotti vizi formali- compreso il presunto vizio di notifica della stessa comunicazione preventiva impugnata, e ben oltre anche il termine recuperatorio di 40 giorni, sicchè ogni questione in merito alla notifica degli avvisi di addebito resta preclusa. Può solo esaminarsi l'eccezione di prescrizione per il periodo successivo alla notifica degli avvisi. In disparte la decadenza di cui si è appena detto, deve darsi atto della produzione da parte dell' degli avvisi di ricevimento da cui risulta la CP_1 notifica nelle seguenti date:
4 - avviso di addebito n. 34320140000237026000, notificato il 21.5.2014;
- avviso di addebito n. 34320150002476887000, notificato il 29.10.2015;
- avviso di addebito n. 34320160004351531000, notificato il 22.11.2016.
Gli avvisi di addebito sono divenuti irretrattabili e solo per uno di essi – il n. 34320140000237026000 – è maturata la prescrizione estintiva quinquennale per mancanza di successivi atti interruttivi infraquinquennali (infatti il primo atto interruttivo allegato dal concessionario è costituito dall'intimazione di pagamento n. 09420229003188318000 notificato in data 03.08.2022 a prescrizione già maturata).
Invece sono attuali i restanti avvisi di addebito - n. 34320150002476887000 e n. 34320160004351531000 – con riferimento ai quali il concessionario ha interrotto la prescrizione con più atti (in data 22/11/2019 con l'intimazione di pagamento n. 09420199005465051000; in data 03/08/2022 con l'intimazione di pagamento n. 09420229003188318000; in data 12.10.2022 con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata).
§ 4. Le spese legali in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso vengono compensate per metà e per la restante metà seguono la soccombenza in tale misura liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014.
p.q.m.
a) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto:
- annulla parzialmente la comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202200000415000–fascicolo n. 2022/2223 limitatamente ai sottesi avvisi di addebito n.34320130000811522000 e n. 34320130001924585000 già dichiarati prescritti con sentenze n. 751/2022 del 07.04.2022 e sentenza n.509/2022 dell'11.03.2022 emesse dal Tribunale Civile di Reggio Calabria
-Sez. Lavoro-;
- dichiara prescritti i contributi di cui all' avviso di addebito n. 39420140000237026000 e limitatamente ad esso annulla parzialmente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200000415000–fascicolo n. 2022/2223;
- rigetta nel resto il ricorso, e per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento degli avvisi di addebito n. 34320150002476887000 n. 39420160004351531000; b) dichiara il difetto di legittimazione passiva della e Controparte_2 compensa le spese legali tra il ricorrente e la stessa;
c) compensa per metà le spese legali e per la restante metà condanna in solido i convenuti
[...]
, in persona Controparte_5
5 del rispettivo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente, che liquida in € 2.695,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi agli Avv.ti Giovanni Gurnari e RA EM dichiaratisi procuratori antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 12/11/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa RA Patrizia Sicari
6
Il Giudice del lavoro, dr.ssa RA Patrizia Sicari, nella causa n. RG 5397 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 11.11.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa RA Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 05/12/2022 ed iscritto al n 5397 - 2022 RG , vertente tra c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla Via Montevergine n. 13 presso e nello studio legale associato Gurnari e rappresentata e difesa, anche unitamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giovanni Gurnari c.f.
e RA EM c. f. C.F._2
, giusta procura in atti;
C.F._3
- ricorrente -
Contro
Controparte_1
(C.F. – P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il P.IVA_1 P.IVA_2
Grande, 21, in proprio e quale mandatario della in forza Controparte_2 di procura speciale a rogito della dott.ssa Notaio in Tivoli, Persona_1 rep. n. 37521 del 3 luglio 2014, costituito ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) il 23 gennaio 2023, Repertorio Persona_2
37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati Angelo Labrini ( ), Angela Fazio ( , Angela C.F._4 C.F._5
NÀ ( ), RI AD C.F._6
1 ( , nonché rappresentato e difeso dal nuovo difensore C.F._7
l'avvocato ETTORE TRIOLO (C.F. ); C.F._8
, con sede in Roma, Controparte_3
Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (C.F./P.I.: ), in persona del P.IVA_3
Direttore e/o legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Via Consolare Valeria n. 81 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Pavone (C.F.: che la rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_9 procura in atti;
- resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 05.12.2022, parte ricorrente propone azione avverso e per l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 09476202200000415000 –fascicolo n. 2022/2223, notificata con raccomandata a/r in data 12.10.2022 da Controparte_3
, limitando la domanda ai sottesi avvisi di addebito:
[...]
1) n. 34320130000811522000 relativo a contributi IVS operai tempo CP_1 determinato, interessi e sanzioni anni 2011 con importo a ruolo di Euro 5.532,81 2) n. 34320130001924585000 relativo a contributi IVS operai tempo CP_1 determinato, interessi e sanzioni anni 2012, con importo a ruolo di Euro 1.468,39 3) n. 34320140000237026000 relativo a contributi IVS operai tempo CP_1 determinato, interessi e sanzioni anni 2011, 2012 con importo a ruolo di Euro 6.065,08 4) n. 34320150002476887000 relativo a contributi IVS operai tempo CP_1 determinato, interessi e sanzioni anni 2013 con importo a ruolo di Euro 6.687,58 5) n. 34320160004351531000 relativo a contributi IVS operai tempo CP_1 determinato, interessi e sanzioni anni 2014 con importo a ruolo di Euro 2.022,91. Eccepisce che gli avvisi di addebito n.34320130000811522000 e n. 34320130001924585000 sono già stati annullati per prescrizione con le sentenze n. 751/2022 del 07/04/2022 e n. 509/2022 dell'11.03.2022 emesse da questo Tribunale, divenute definitive. Inoltre, per i restanti avvisi di addebito, 34320140000237026000, n.34320150002476887000, n.34320160004351531000, eccepisce
2 l'omessa/inesistente notifica degli stessi, l'intervenuta prescrizione quinquennale, ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995, che sarebbe decorsa anche a voler ritenere regolarmente eseguita le notifiche degli avvisi di addebito. Il valore della causa è di € 21.776,77.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si sono costituiti i convenuti come in epigrafe indicati, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Eccepiscono preliminarmente l'inammissibilità delle eccezioni di natura formale, che avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente entro venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ed ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999, e in ogni caso la tardività dell'opposizione proposta.
§ 2.1. La difesa congiunta dell' e di eccepisce inoltre che CP_1 CP_2 il credito non è stato ceduto a quest'ultima, con richiesta di estromissione della stessa. Pertanto deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della , CP_2 che è risultata non essere cessionaria del credito, con compensazione delle spese legali tra la stessa e la ricorrente.
§ 3. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 3.1. E' stata ritualmente acquisita in atti l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza N. 751/2022 pubblicata il 07.04.2022 e della sentenza 509/2022 pubblicata l'11.03.2022 emesse entrambe dal Tribunale di Reggio Calabria sezione lavoro, in cui erano parti gli odierni convenuti. Le predette sentenze hanno accertato e dichiarato la prescrizione estintiva dei contributi portati dagli avvisi di addebito n.34320130000811522000 e n. 34320130001924585000. Pertanto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria N. 09476202200000415000 –fascicolo n. 2022/2223, deve essere annullata nella parte relativa agli avvisi di addebito n.34320130000811522000 e n. 34320130001924585000.
§ 3.2. Secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, deve essere proposta l'opposizione agli atti esecutivi allorché si lamentino vizi attinenti la regolarità formale del procedimento esattoriale, ivi comprese le censure strettamente attinenti alla omessa notifica dell'atto propedeutico. Infatti “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi è prevista dall'art. 29, comma 2, che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, e non dall'art. 24 dello stesso Decreto, che si riferisce invece all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione” (cfr. tra le altre, Cass. sez. lavoro 8 luglio 2008, n. 18691; Cass. sez. lavoro 4 luglio 2008, n. 18489; Cass. sez. lavoro 16 giugno 2008, n. 3 16203; Cass. sez. lavoro 14 dicembre 2008, n. 2674; Cass. sez. lavoro 2004, n. 21863). Si tratta di decadenza di ordine processuale rilevabile d'ufficio, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, sottratta alla disponibilità delle parti. In tal senso, pronunciandosi su fattispecie analoga a quella che ci occupa, Cass. Sez. L, Sentenza n. 27019 del 12/11/2008, la quale precisa:" Ne consegue che se la irrituale notifica della cartella poteva impedire la tempestività dell'opposizione, viceversa, la opposizione doveva essere tempestivamente proposta avverso l'avviso di pagamento, con la conseguenza che la inammissibilità della opposizione a detto avviso precludeva ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella. Inoltre la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi doveva essere rilevata dal giudice adito a prescindere dalla tardività della costituzione dell nel giudizio di CP_4 primo grado, essendosi ritenuto (tra le tante Cass. n. 3404 del 20 febbraio 2004 e n. 6468 del 25 luglio 1987) che l'inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., per l'opposizione agli atti esecutivi comporta l'inammissibilità dell'opposizione proposta, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. Il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimento del secondo, con cui si lamentava la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in relazione alla notifica della cartella di pagamento." In ogni caso, per l'impugnazione della cartella/avviso di addebito non notificati il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (cfr. Cass. 24506/2016 che richiama Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; Cass. 7 agosto 2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035). Nel caso di specie, la ricorrente dichiara di aver ricevuto in data 12.10.2022 la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per cui è causa, mentre il ricorso giudiziale è stato depositato in data 05.12.2022, dunque ben oltre il termine di 20 giorni, con la conseguente inammissibilità di tutti i dedotti vizi formali- compreso il presunto vizio di notifica della stessa comunicazione preventiva impugnata, e ben oltre anche il termine recuperatorio di 40 giorni, sicchè ogni questione in merito alla notifica degli avvisi di addebito resta preclusa. Può solo esaminarsi l'eccezione di prescrizione per il periodo successivo alla notifica degli avvisi. In disparte la decadenza di cui si è appena detto, deve darsi atto della produzione da parte dell' degli avvisi di ricevimento da cui risulta la CP_1 notifica nelle seguenti date:
4 - avviso di addebito n. 34320140000237026000, notificato il 21.5.2014;
- avviso di addebito n. 34320150002476887000, notificato il 29.10.2015;
- avviso di addebito n. 34320160004351531000, notificato il 22.11.2016.
Gli avvisi di addebito sono divenuti irretrattabili e solo per uno di essi – il n. 34320140000237026000 – è maturata la prescrizione estintiva quinquennale per mancanza di successivi atti interruttivi infraquinquennali (infatti il primo atto interruttivo allegato dal concessionario è costituito dall'intimazione di pagamento n. 09420229003188318000 notificato in data 03.08.2022 a prescrizione già maturata).
Invece sono attuali i restanti avvisi di addebito - n. 34320150002476887000 e n. 34320160004351531000 – con riferimento ai quali il concessionario ha interrotto la prescrizione con più atti (in data 22/11/2019 con l'intimazione di pagamento n. 09420199005465051000; in data 03/08/2022 con l'intimazione di pagamento n. 09420229003188318000; in data 12.10.2022 con la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria qui impugnata).
§ 4. Le spese legali in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso vengono compensate per metà e per la restante metà seguono la soccombenza in tale misura liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014.
p.q.m.
a) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto:
- annulla parzialmente la comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476202200000415000–fascicolo n. 2022/2223 limitatamente ai sottesi avvisi di addebito n.34320130000811522000 e n. 34320130001924585000 già dichiarati prescritti con sentenze n. 751/2022 del 07.04.2022 e sentenza n.509/2022 dell'11.03.2022 emesse dal Tribunale Civile di Reggio Calabria
-Sez. Lavoro-;
- dichiara prescritti i contributi di cui all' avviso di addebito n. 39420140000237026000 e limitatamente ad esso annulla parzialmente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09476202200000415000–fascicolo n. 2022/2223;
- rigetta nel resto il ricorso, e per l'effetto, dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento degli avvisi di addebito n. 34320150002476887000 n. 39420160004351531000; b) dichiara il difetto di legittimazione passiva della e Controparte_2 compensa le spese legali tra il ricorrente e la stessa;
c) compensa per metà le spese legali e per la restante metà condanna in solido i convenuti
[...]
, in persona Controparte_5
5 del rispettivo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente, che liquida in € 2.695,50 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi agli Avv.ti Giovanni Gurnari e RA EM dichiaratisi procuratori antistatari.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 12/11/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa RA Patrizia Sicari
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