Articolo 525 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 525.
(Regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio)


Fino all'emanazione dei regolamenti locali di pilotaggio e di rimorchio, continuano ad applicarsi le norme dei regolamenti locali attualmente in vigore in quanto compatibili, oltre che con le norme del codice ai sensi dell'articolo 1277 del codice stesso, con le norme del presente regolamento.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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