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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/04/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa previdenziale iscritta al n. 9818/2022 R.G., chiamata all'udienza del
28/4/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da rappresentato e difeso dall'avv. L. Febbrile Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. C. La Gatta
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/9/2022, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso che, in data 20/7/2022, veniva recapitata, da parte dell' , l'ordinanza-ingiunzione n. CP_1
OI-000026785 per la violazione di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla l.n. 638/1983 e ss. mm. ii., con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui all'art. 16 l. n.
689/81, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) In via preliminare ed in rito provvedere all'immediata sospensione dell'esecuzione dell'impugnato provvedimento;
b)in via principale e nel merito annullare in toto l'impugnata ordinanza ingiunzione per intervenuta prescrizione ex art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689; c) in via ulteriormente principale e nel merito annullare in toto l'impugnata ordinanza ingiunzione con ogni presupposta e/o conseguente statuizione, per i motivi analiticamente esposti in narrativa e che qui si abbiano per integralmente trascritti;
d) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande innanzi formulate, accertare e dichiarare illegittima l'ordinanza impugnata nella parte in cui applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad €. 19.000,00, da parte dell' e, per l'effetto, riconosciuta l'inoffensività dell'omissione, modificare la CP_1 sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo edittale pari ad € 10.000,00”, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento del 29/9/2022, il Tribunale sospendeva l'esecutività del provvedimento opposto.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato. CP_1
Con note depositate in data 15/9/2024, parte ricorrente deduceva che l' aveva CP_1
provveduto ad adottare il provvedimento di rettifica in autotutela in data 29/9/2023 in relazione all'impugnata ordinanza-ingiunzione, attraverso l'emissione della disposizione n. 090000-23-0419 del 29/9/2023 e che il ricorrente aveva provveduto al pagamento della somma pari ad € 173,25 - così come indicato dall' - attraverso CP_1
l'F24 Elide che depositava.
Con note depositate in data 14/2/2025, parte resistente dava atto dell'intervenuto pagamento della sanzione in corso di causa ed invocava la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha insistito nella richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite;
la causa
è stata, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto, essendo intervenuto, in data 29/9/2023, il provvedimento di rettifica in autotutela dell'ordinanza- ingiunzione impugnata, per effetto della novella ex art. 23 D.L. n. 48/2023 (cfr. allegato
), ed avendo parte ricorrente provveduto al relativo pagamento, così come CP_1
confermato dalla parte resistente.
Ciò posto, rilevato che:
Pag. 2 di 4 secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche il procuratore della parte resistente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. note d'udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009).
In ordine alle spese, osserva il Tribunale che, in merito all'adozione da parte di CP_1
del provvedimento in autotutela datato 29/9/2023 (cfr. all. resistente), vale a dire, in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, tale circostanza di per sé sola non può valere a mutare il giudizio in ordine alla fondatezza o meno delle sanzioni irrogate da – il cui pagamento è stato pur CP_1
sempre eseguito dal ricorrente che, in tal modo, ha inteso estinguere il procedimento sanzionatorio – atteso che tale adozione è intervenuta in seguito all'introduzione della novella legislativa di cui all'art. 23 D.L. 48/2023 che ha modificato la sanzione limitatamente all'importo della stessa.
Ne discende che le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, stante la modifica normativa intervenuta in corso di causa.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , con ricorso depositato in data 19/9/2022, così provvede: CP_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 28/4/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Emanuela Foggetti, ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa previdenziale iscritta al n. 9818/2022 R.G., chiamata all'udienza del
28/4/2025, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., promossa da rappresentato e difeso dall'avv. L. Febbrile Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. C. La Gatta
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19/9/2022, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso che, in data 20/7/2022, veniva recapitata, da parte dell' , l'ordinanza-ingiunzione n. CP_1
OI-000026785 per la violazione di cui all'art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983, convertito con modificazioni dalla l.n. 638/1983 e ss. mm. ii., con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta di cui all'art. 16 l. n.
689/81, adiva il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) In via preliminare ed in rito provvedere all'immediata sospensione dell'esecuzione dell'impugnato provvedimento;
b)in via principale e nel merito annullare in toto l'impugnata ordinanza ingiunzione per intervenuta prescrizione ex art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689; c) in via ulteriormente principale e nel merito annullare in toto l'impugnata ordinanza ingiunzione con ogni presupposta e/o conseguente statuizione, per i motivi analiticamente esposti in narrativa e che qui si abbiano per integralmente trascritti;
d) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande innanzi formulate, accertare e dichiarare illegittima l'ordinanza impugnata nella parte in cui applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad €. 19.000,00, da parte dell' e, per l'effetto, riconosciuta l'inoffensività dell'omissione, modificare la CP_1 sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo edittale pari ad € 10.000,00”, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento del 29/9/2022, il Tribunale sospendeva l'esecutività del provvedimento opposto.
Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato. CP_1
Con note depositate in data 15/9/2024, parte ricorrente deduceva che l' aveva CP_1
provveduto ad adottare il provvedimento di rettifica in autotutela in data 29/9/2023 in relazione all'impugnata ordinanza-ingiunzione, attraverso l'emissione della disposizione n. 090000-23-0419 del 29/9/2023 e che il ricorrente aveva provveduto al pagamento della somma pari ad € 173,25 - così come indicato dall' - attraverso CP_1
l'F24 Elide che depositava.
Con note depositate in data 14/2/2025, parte resistente dava atto dell'intervenuto pagamento della sanzione in corso di causa ed invocava la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha insistito nella richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna della parte resistente al pagamento delle spese di lite;
la causa
è stata, pertanto, decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto, essendo intervenuto, in data 29/9/2023, il provvedimento di rettifica in autotutela dell'ordinanza- ingiunzione impugnata, per effetto della novella ex art. 23 D.L. n. 48/2023 (cfr. allegato
), ed avendo parte ricorrente provveduto al relativo pagamento, così come CP_1
confermato dalla parte resistente.
Ciò posto, rilevato che:
Pag. 2 di 4 secondo il consolidato insegnamento del Giudice di Legittimità, "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr. Cass. Civ. Sez.
Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009); nel caso di specie è venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito;
anche il procuratore della parte resistente ha preso atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, chiedendo pronunciarsi la cessazione della materia del contendere (cfr. note d'udienza); la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva la facoltà di disporne la compensazione, totale o parziale (Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 3148 del
17/02/2016). Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che naturale corollario della cessazione della materia del contendere è l'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite (Cass. Civ.
Sez. I, Sent. n. 19160 del 13.9.2007; Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 10553 del 7.5.2009).
In ordine alle spese, osserva il Tribunale che, in merito all'adozione da parte di CP_1
del provvedimento in autotutela datato 29/9/2023 (cfr. all. resistente), vale a dire, in epoca successiva alla notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, tale circostanza di per sé sola non può valere a mutare il giudizio in ordine alla fondatezza o meno delle sanzioni irrogate da – il cui pagamento è stato pur CP_1
sempre eseguito dal ricorrente che, in tal modo, ha inteso estinguere il procedimento sanzionatorio – atteso che tale adozione è intervenuta in seguito all'introduzione della novella legislativa di cui all'art. 23 D.L. 48/2023 che ha modificato la sanzione limitatamente all'importo della stessa.
Ne discende che le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, stante la modifica normativa intervenuta in corso di causa.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , con ricorso depositato in data 19/9/2022, così provvede: CP_1
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Bari, 28/4/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Emanuela FOGGETTI)
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