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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 26/02/2026, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 436/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO LA, Presidente FR MARIANTONIETTA, Relatore BORSANI LUISA CARLA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1181/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3591/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 20 e pubblicata il 11/09/2024
Atti impositivi:
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03LK01922/2022 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03LK01922/2022 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 283/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto un avviso di accertamento per IVA e IRES per l'anno di imposta
2014 per complessivi € 1.809.417 (imposte per € 944.512 e sanzioni per € 864.905,84, oltre interessi).
La contribuente svolge attività di 'agente di commercio' nel settore delle telecomunicazioni e trasmissione dati, ossia si occupa di promuovere la conclusione di contratti di telecomunicazione e fornitura energia avvalendosi, anche nel 2014 che è l'anno di imposta di interessi, di sub-agenti, con cui stipulava specifici contratti di sub-agenzia. Le contestazioni mosse, e le conseguenti riprese riguardano:
1. Le operazioni intercorse con i fornitori Ricorrente_1 srl e Società_1 srls con contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per € 356.622,94 (costi dedotti illecitamente) e IVA per e 32.389,05 indebitamente detratta;
2. Costi non sufficientemente documentati per € 610.972,93, recuperati anche a fini IVA per € 259.568,79 (violazione art. 109 TUIR) relativi a: spese per consulenze di cui a fatture ricevute da Società_2 srl per € 565.901,65 e IVA per € 124.498,35; quota di ammortamento di costi di pubblicità capitalizzati per € 5.071,28 di cui a 7 fatture ricevute da
Società_3 srl per € 613956,56 e IVA per € 13.070,44; oneri per transazioni varie per € 40.000 contabilizzati con causale generica (Transazioni MPS/LWCC) per cui non sarebbero stati forniti documenti e giustificazioni;
2 3. Omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi (violazione art. 85 DPR 917/1986) in conseguenza di una operazione di storno di € 137.280,14 sul conto 'fatture da emettere' che sarebbe priva di significato economico. Quel conto presentava un certo saldo di apertura il
01.01.2014 (€ 1.585.066,35) e al 31.12.2014 c'è un giro conto di e 137.280,14 in contropartita al conto 'provvigioni attive'; lo storno ha comportato una riduzione del conto provvigioni attive e fatture da emettere e dunque di imponibile. Da qui il recupero a fini imposte dirette e IVA.
La Corte, rigettate le eccezioni preliminari, ha rigettato nel merito il ricorso. In sintesi, a dire dei primi giudici, gli argomenti addotti e i documenti contabili ed extracontabili versati in atti dalla contribuente non dimostrano l'effettività dei rapporti sottostanti le fatture, presentando profili di genericità e incongruenze tali da non permettere di ritenere assolto l'onere di prova contraria. Le sanzioni sono state irrogate correttamente e rispettando i parametri normativi.
Spese a carico per € 10.000.
Propone appello la parte privata che lamenta erroneità e vizi della sentenza di primo grado, della quale chiede la riforma.
Resiste l'ufficio. Sottolinea le irregolarità e anomalie già fatte proprie dal giudice di primo grado e chiede la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della contribuente è fondato nel merito e, pertanto, merita accoglimento, con conseguente doverosa riforma della sentenza di primo grado.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata
3 all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020;
Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Il controllo origina da una segnalazione dell'ufficio territoriale di Genova (che aveva poi formalizzato un PVC nel 2022) il quale aveva a sua volta controllato uno dei fornitori della contribuente (che ha la stessa denominazione ma diversa PI) ritenuto una cartiera;
con conseguente segnalazione della contribuente per l'ipotesi di utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti a fini di evasione fiscale. Il dato rileva perché, l'avviso di accertamento emesso attiene non solo i rapporti della contribuente con il fornitore segnalato dall'Ufficio di Genova, ma anche una serie di altre contestazioni (sempre di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o disconoscimento di deducibilità/detraibilità di costi ritenuti privi dei requisiti di effettività e inerenza in quanto non documentati adeguatamente – art. 109 TUIR); e si tratta di un avviso emesso oltre il termine ordinario di decadenza dai poteri accertativi, sfruttando il raddoppio termini previsto per i casi in cui l'esito delle verifiche facciano emergere indizi di reato, con conseguente obbligo di presentazione di una denuncia penale.
Quanto alla eccezione di decadenza reintrodotta dalla parte privata a tale riguardo, la stessa
è effettivamente infondata e la decisione sul punto dei primi giudici è corretta. La contribuente ritiene, da un lato, che non sussistano i presupposti per il raddoppio dei termini in toto, dall'altro lato che, in ogni caso, semmai, il raddoppio dei termini poteva invocarsi per l'approfondimento dell'oggetto della segnalazione dell'Ufficio di Genova e dunque per l'eventuale fatto rilevante penalmente rappresentato dai rapporti con quello specifico fornitore, ma non per rimettere in termini l'Ufficio, già decaduto, al fine di consentirgli di svolgere un accertamento su tutta la posizione della contribuente in quell'anno.
Correttamente i primi giudici hanno richiamato la normativa concludendo nel senso che, la lettera della norma è chiara nel senso che, una volta emersa una situazione che comporta l'obbligo di denuncia penale, il raddoppio dei termini vale per tutta l'annualità in questione.
4 Passando al merito.
Con riferimento alla contestazione sub 1) rileva quanto segue.
Quanto ai rapporti Società_1, sono state contabilizzate fatture per importo complessivo ingente con descrizione 'pagamento compenso attività svolta' confluite nel conto 'consulenze'.
I giudici di primo grado, in adesione alle prospettazioni dell'ufficio, ritengono che la descrizione delle operazioni contenuta nelle fatture sia vaga e generica e che i documenti prodotti non siano in grado di superare la solidità della prova presuntiva offerta dall'Ufficio basata sulla asserita inidoneità strutturale del fornitore a rendere le prestazioni (la fornitrice non ha mai presentato il bilancio, non è proprietaria di immobili né intestataria di contratti di locazione, non ha spese per personale dipendente, non è intestataria di utenze, non ha mai versato imposte, non ha mai assolto obblighi di comunicazione prescritti dalla normativa sullo spesometro (art 21 DL 78/2000) nonostante risultino operazioni con l'unico cliente Ricorrente_1 spa, non ha mezzi fisici e tecnologici per svolgere attività). Sennonché, i documenti prodotti dalla contribuente e la analitica descrizione delle modalità di erogazione delle prestazioni fatturate, assolvono adeguatamente l'onere di prova contraria relativo alla esistenza oggettiva delle prestazioni fatturate e pagate (non è vero che non vi è prova di pagamenti perché gli stessi venivano effettuati con i c.d. “bonifici multipli” - ossia unici bonifici all'interno dei quali erano ricompresi più bonifici anche indirizzati a diversi destinatari - e, a richiesta, l'istituto di credito solo tardivamente è riuscito a recuperare le singole contabili, prodotte sin dalla fase di adesione). In più sono stati prodotti 12 prospetti denominati 'rendicontazione attività' di ogni mese che indicano il numero degli agenti e i valori dei compensi, degli acconti, degli storni.
Quanto ai rapporti con Ricorrente_1 srl, la contribuente ha documentato di avere stipulato –
a luglio 2014 - un contratto di collaborazione commerciale con il fornitore affidandogli una serie di attività fra cui la formazione degli agenti e la ricerca di partner commerciali per la sottoscrizione di contratti di agenzia per la vendita di beni e servizi di telefonia;
a fronte di compensi indicati. Poi il 28 gennaio 2015, il fornitore aveva effettivamente stipulato un contratto di agenzia plurimandatario con Società_4 e, il 30 gennaio 2015, Ricorrente_1 fornitore aveva stipulato un contratto di sub-agenzia con la contribuente per farle svolgere l'attività per conto di Società_4. In questo modo si spiegano le 2 fatture emesse dal fornitore (n. 2 in data 01.10.2014
5 con imponibile €40.983 per l'attività di formazione (punto 2/A del contratto); n. 4 del
01.10.2014 con imponibile di € 200.000 per l'attività di formazione di cui al punto 2/A del contratto e € 190.000 per l'attività di agenzia di cui al punto 1/B del contratto). E' del tutto ragionevole e verosimile che l'accordo del luglio 2014 fosse appunto prodromico alla conclusione del contratto di Agenzia della Ricorrente_1 srl con Società_4, posto che la stretta contiguità temporale dei contratti è indicativa del fatto che, a luglio 2014, già si sapesse che ci sarebbe stato il contratto con Società_4 e gli accordi erano stati già presi di fatto. Ne consegue che il successivo contratto di subagenzia in esclusiva è proprio l'esecuzione del contratto del luglio
2014. E' anche del tutto logico che, sempre in vista di quella commessa (oltre che per implementare la rete di agenti) si fosse avviata nei mesi precedenti, dunque già nel 2014, la formazione degli agenti da parte del fornitore. Per questo le fatture sono dell'ottobre 2014.
La circostanza che il contratto fra il fornitore della contribuente e Società_4 non fosse un accordo individuale specifico ma un prestampato dove si inseriscono a penna solo i nomi degli agenti (è in sintesi un format) e che non ci sia traccia di trattative individuali o di accordi specifici è, in realtà, un dato del tutto irrilevante considerato che operatori di grandi dimensioni (quali Società_4) evidentemente operano con modalità simili nei rapporti con più controparti contrattuali.
La Corte di primo grado analizza minuziosamente, con riguardo alle fatture relative alla attività di formazione, una serie di irregolarità o incongruenze documentali che, tuttavia, risultano meramente formali, a fronte del fatto che l'esecuzione del contratto legato ad Società_4 ha portato alla realizzazione di notevoli ricavi, evidentemente grazie al lavoro svolto da agenti e procacciatori adeguatamente formati. Su questo aspetto (attività di formazione) le dichiarazioni provenienti da terzi attestanti l'effettiva partecipazione ai suddetti corsi di formazione, unitamente agli altri documenti acquisiti (sulle attività svolte nei corsi di formazione: slides, tracce su discussioni in ambito marketing e tecniche di vendita) e a irrinunciabili criteri di logica e ragionevolezza nella valutazione del materiale probatorio complessivo, dimostrano l'effettività ed esistenza delle operazioni sottostanti le fatture contestate.
Con riferimento alla contestazione sub 2) rileva quanto segue.
Quanto ai rapporti con Società_2, è da dire che si tratta di un soggetto che svolge sempre attività agente di commercio nel settore della comunicazione e trasmissione dati e ha
6 emesso fatture per € 565.901,65 nei confronti della contribuente. Le fatture indicano descrizioni del tipo 'acconto provvigioni per la vendita di contratti' e 'saldo provvigioni per la vendita di contratti' che i primi giudici considerano generiche, ma che indicano esattamente l'attività svolta e il tipo di prestazione resa. In più sono stati prodotti: un contratto di sub-agenzia che aveva ad oggetto l'affidamento di incarichi di vendita rimandando ad un allegato per la descrizione delle attività e all'interno del quale vengono indicate le modalità di determinazione dei compensi;
tabelle relative ai compensi, documenti di riconciliazione dei flussi (necessariamente di provenienza interna); tutte le contabili dei bonifici disposti a favore di Società_2 per ciascuna delle 5 fatture.
Quanto ai rapporti con Società_3/Società_5/Società_6 per effetto dei quali la società ha contabilizzato nel conto di stato patrimoniale costi di pubblicità, ci sono: 7 fatture
Società_3 per imponibile di € 613.956,56; 2 fatture Società_5 per imponibile di € 30.000; 1 fattura Società_6 per imponibile € 3.400. L'incongruenza emersa per Società_3 (le fatture e i contratti fanno riferimento ad attività di vendita contratti e relative provvigioni e non hanno ad oggetto pubblicità) è stato spiegato che si tratta di un errore di contabilizzazione, peraltro tradottosi in uno svantaggio per la contribuente sul piano fiscale (per avere dedotto non l'intero costo ma solo una quota come ammortamento). In altri termini, l'Agenzia delle
Entrate ritiene che le prestazioni svolte da Società_3 a favore di Ricorrente_1 non costituiscano prestazioni pubblicitarie: infatti, sulla base del contratto di sub-agenzia stipulato tra le parti,
Società_3 avrebbe svolto l'attività di promozione e conclusione di contratti di vendita di luce e gas. L'Agenzia, dunque, nega la deduzione della quota annua ammortizzata pari ad € 5.071,28 e nega la detrazione della rispettiva IVA per € 135.070,44. A ben vedere, però, Ricorrente_1 ha solamente commesso un errore di contabilizzazione: le fatture emesse da Società_3 effettivamente non attengono a costi di pubblicità bensì a provvigioni che Ricorrente_1 ha pagato a Società_3, con la conseguenza che i relativi costi erano integralmente deducibili ai fini Ires nell'anno d'imposta 2014 e la rispettiva Iva integralmente detraibile, trattandosi di costi certi, inerenti e determinati.
Con riferimento alla contestazione sub 3) rileva quanto segue.
7 Il rilievo a dire dei primi giudici deve essere confermato perché non è stata data prova di ragioni giustificative adeguate per l'operazione di storno che ha comportato un abbattimento dell'imponibile. Il conto “fatture da emettere” è un conto di stato patrimoniale in cui vengono registrate in dare i creditiv/clienti a fronte di operazioni di vendita di competenza dell'esercizio in chiusura a fronte delle quali non è stata ancora emessa fattura. Il conto, di conseguenza, si riduce con le registrazioni in avere nel momento in cui viene emessa e registrata la fattura attiva. Nel caso di specie, invece, la movimentazione in avere del conto fatture da emettere a m/lungo termine è determinato con modalità anomala perché non avviene mediante l'emissione delle fatture ma attraverso uno storno privo di qualsiasi spiegazione economica.
Sennonché è stato spiegato che il conto 'fatture da emettere' era stato acceso per la rilevazione di ricavi sottoposti a tassazione degli anni precedenti derivanti da operazioni
Intercorse con Società_7 spa e Società_8 srl, per le quali erano sorte controversie giudiziarie per mancato riconoscimento di provvigioni precedentemente contabilizzate;
ed è per questo che non è stata emessa fattura. Nel 2014, data la possibilità di risultare soccombenti per una somma pari a quel valore, si è effettuato lo storno. Quand'anche fosse irregolare contabilizzazione, comunque non si tratta di un movimento che ha impatti fiscali sostanziali perché andava semmai contabilizzata una sopravvenienza passiva deducibile a rettifica dei ricavi contabilizzati nei precedenti periodi di imposta risultati non effettivi.
Più precisamente. L'Agenzia delle Entrate contesta il conto del bilancio 2014, ritenendo che la contribuente avrebbe omesso di fatturare delle prestazioni in realtà effettuate nel 2014 per €
1.585.066,35 (importo su cui è incontestato però che Ricorrente_1 abbia versato l'IRES), recuperando così a tassazione IVA per € 348.714,60. Ma il conto in questione è stato creato e alimentato in ragione di due controversie giudiziarie che Ricorrente_1 aveva instaurato anni prima nei confronti di alcuni dei mandanti con cui la stessa operava. Ricorrente_1 aveva così contabilizzato le somme nel conto “fatture da emettere a clienti a m/l termine”, appostando (e tassando ai fini reddituali) le somme che immaginava avrebbe conseguito all'esito delle cause.
Tali controversie si sono concluse con due transazioni soltanto nel 2015, anno in cui sono state poi emesse le relative fatture, e per giunta non sempre con l'esito sperato dalla contribuente.
Quindi, le somme presenti nel conto “fatture da emettere” non attenevano ad operazioni
8 effettuate nel 2014 e, pertanto, non dovevano essere assoggettate né ad IVA né, neppure parzialmente, ad IRES. Infatti, anche la variazione in diminuzione per circa € 137.000 apportata nel 2014 rappresentava semplicemente uno storno dei ricavi presunti, visto che a dicembre
2014 la contribuente aveva già capito che i giudizi instaurati non avrebbero avuto l'esito sperato e ha così diminuito la previsione di ricavo.
La natura particolarmente complessa della vicenda, la presenza di irregolarità formali ed errori di contabilizzazione, alla base delle contestazioni, integrano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite con riferimento al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie appello della contribuente e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento. Spese del doppio grado compensate.
Milano, 4 febbraio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
NT DI DA NO
9
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
BORGONOVO LA, Presidente FR MARIANTONIETTA, Relatore BORSANI LUISA CARLA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1181/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3591/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 20 e pubblicata il 11/09/2024
Atti impositivi:
1 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03LK01922/2022 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03LK01922/2022 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 283/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contenzioso ha ad oggetto un avviso di accertamento per IVA e IRES per l'anno di imposta
2014 per complessivi € 1.809.417 (imposte per € 944.512 e sanzioni per € 864.905,84, oltre interessi).
La contribuente svolge attività di 'agente di commercio' nel settore delle telecomunicazioni e trasmissione dati, ossia si occupa di promuovere la conclusione di contratti di telecomunicazione e fornitura energia avvalendosi, anche nel 2014 che è l'anno di imposta di interessi, di sub-agenti, con cui stipulava specifici contratti di sub-agenzia. Le contestazioni mosse, e le conseguenti riprese riguardano:
1. Le operazioni intercorse con i fornitori Ricorrente_1 srl e Società_1 srls con contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti per € 356.622,94 (costi dedotti illecitamente) e IVA per e 32.389,05 indebitamente detratta;
2. Costi non sufficientemente documentati per € 610.972,93, recuperati anche a fini IVA per € 259.568,79 (violazione art. 109 TUIR) relativi a: spese per consulenze di cui a fatture ricevute da Società_2 srl per € 565.901,65 e IVA per € 124.498,35; quota di ammortamento di costi di pubblicità capitalizzati per € 5.071,28 di cui a 7 fatture ricevute da
Società_3 srl per € 613956,56 e IVA per € 13.070,44; oneri per transazioni varie per € 40.000 contabilizzati con causale generica (Transazioni MPS/LWCC) per cui non sarebbero stati forniti documenti e giustificazioni;
2 3. Omessa contabilizzazione e dichiarazione di ricavi (violazione art. 85 DPR 917/1986) in conseguenza di una operazione di storno di € 137.280,14 sul conto 'fatture da emettere' che sarebbe priva di significato economico. Quel conto presentava un certo saldo di apertura il
01.01.2014 (€ 1.585.066,35) e al 31.12.2014 c'è un giro conto di e 137.280,14 in contropartita al conto 'provvigioni attive'; lo storno ha comportato una riduzione del conto provvigioni attive e fatture da emettere e dunque di imponibile. Da qui il recupero a fini imposte dirette e IVA.
La Corte, rigettate le eccezioni preliminari, ha rigettato nel merito il ricorso. In sintesi, a dire dei primi giudici, gli argomenti addotti e i documenti contabili ed extracontabili versati in atti dalla contribuente non dimostrano l'effettività dei rapporti sottostanti le fatture, presentando profili di genericità e incongruenze tali da non permettere di ritenere assolto l'onere di prova contraria. Le sanzioni sono state irrogate correttamente e rispettando i parametri normativi.
Spese a carico per € 10.000.
Propone appello la parte privata che lamenta erroneità e vizi della sentenza di primo grado, della quale chiede la riforma.
Resiste l'ufficio. Sottolinea le irregolarità e anomalie già fatte proprie dal giudice di primo grado e chiede la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della contribuente è fondato nel merito e, pertanto, merita accoglimento, con conseguente doverosa riforma della sentenza di primo grado.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata
3 all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020;
Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n. 11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Il controllo origina da una segnalazione dell'ufficio territoriale di Genova (che aveva poi formalizzato un PVC nel 2022) il quale aveva a sua volta controllato uno dei fornitori della contribuente (che ha la stessa denominazione ma diversa PI) ritenuto una cartiera;
con conseguente segnalazione della contribuente per l'ipotesi di utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti a fini di evasione fiscale. Il dato rileva perché, l'avviso di accertamento emesso attiene non solo i rapporti della contribuente con il fornitore segnalato dall'Ufficio di Genova, ma anche una serie di altre contestazioni (sempre di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o disconoscimento di deducibilità/detraibilità di costi ritenuti privi dei requisiti di effettività e inerenza in quanto non documentati adeguatamente – art. 109 TUIR); e si tratta di un avviso emesso oltre il termine ordinario di decadenza dai poteri accertativi, sfruttando il raddoppio termini previsto per i casi in cui l'esito delle verifiche facciano emergere indizi di reato, con conseguente obbligo di presentazione di una denuncia penale.
Quanto alla eccezione di decadenza reintrodotta dalla parte privata a tale riguardo, la stessa
è effettivamente infondata e la decisione sul punto dei primi giudici è corretta. La contribuente ritiene, da un lato, che non sussistano i presupposti per il raddoppio dei termini in toto, dall'altro lato che, in ogni caso, semmai, il raddoppio dei termini poteva invocarsi per l'approfondimento dell'oggetto della segnalazione dell'Ufficio di Genova e dunque per l'eventuale fatto rilevante penalmente rappresentato dai rapporti con quello specifico fornitore, ma non per rimettere in termini l'Ufficio, già decaduto, al fine di consentirgli di svolgere un accertamento su tutta la posizione della contribuente in quell'anno.
Correttamente i primi giudici hanno richiamato la normativa concludendo nel senso che, la lettera della norma è chiara nel senso che, una volta emersa una situazione che comporta l'obbligo di denuncia penale, il raddoppio dei termini vale per tutta l'annualità in questione.
4 Passando al merito.
Con riferimento alla contestazione sub 1) rileva quanto segue.
Quanto ai rapporti Società_1, sono state contabilizzate fatture per importo complessivo ingente con descrizione 'pagamento compenso attività svolta' confluite nel conto 'consulenze'.
I giudici di primo grado, in adesione alle prospettazioni dell'ufficio, ritengono che la descrizione delle operazioni contenuta nelle fatture sia vaga e generica e che i documenti prodotti non siano in grado di superare la solidità della prova presuntiva offerta dall'Ufficio basata sulla asserita inidoneità strutturale del fornitore a rendere le prestazioni (la fornitrice non ha mai presentato il bilancio, non è proprietaria di immobili né intestataria di contratti di locazione, non ha spese per personale dipendente, non è intestataria di utenze, non ha mai versato imposte, non ha mai assolto obblighi di comunicazione prescritti dalla normativa sullo spesometro (art 21 DL 78/2000) nonostante risultino operazioni con l'unico cliente Ricorrente_1 spa, non ha mezzi fisici e tecnologici per svolgere attività). Sennonché, i documenti prodotti dalla contribuente e la analitica descrizione delle modalità di erogazione delle prestazioni fatturate, assolvono adeguatamente l'onere di prova contraria relativo alla esistenza oggettiva delle prestazioni fatturate e pagate (non è vero che non vi è prova di pagamenti perché gli stessi venivano effettuati con i c.d. “bonifici multipli” - ossia unici bonifici all'interno dei quali erano ricompresi più bonifici anche indirizzati a diversi destinatari - e, a richiesta, l'istituto di credito solo tardivamente è riuscito a recuperare le singole contabili, prodotte sin dalla fase di adesione). In più sono stati prodotti 12 prospetti denominati 'rendicontazione attività' di ogni mese che indicano il numero degli agenti e i valori dei compensi, degli acconti, degli storni.
Quanto ai rapporti con Ricorrente_1 srl, la contribuente ha documentato di avere stipulato –
a luglio 2014 - un contratto di collaborazione commerciale con il fornitore affidandogli una serie di attività fra cui la formazione degli agenti e la ricerca di partner commerciali per la sottoscrizione di contratti di agenzia per la vendita di beni e servizi di telefonia;
a fronte di compensi indicati. Poi il 28 gennaio 2015, il fornitore aveva effettivamente stipulato un contratto di agenzia plurimandatario con Società_4 e, il 30 gennaio 2015, Ricorrente_1 fornitore aveva stipulato un contratto di sub-agenzia con la contribuente per farle svolgere l'attività per conto di Società_4. In questo modo si spiegano le 2 fatture emesse dal fornitore (n. 2 in data 01.10.2014
5 con imponibile €40.983 per l'attività di formazione (punto 2/A del contratto); n. 4 del
01.10.2014 con imponibile di € 200.000 per l'attività di formazione di cui al punto 2/A del contratto e € 190.000 per l'attività di agenzia di cui al punto 1/B del contratto). E' del tutto ragionevole e verosimile che l'accordo del luglio 2014 fosse appunto prodromico alla conclusione del contratto di Agenzia della Ricorrente_1 srl con Società_4, posto che la stretta contiguità temporale dei contratti è indicativa del fatto che, a luglio 2014, già si sapesse che ci sarebbe stato il contratto con Società_4 e gli accordi erano stati già presi di fatto. Ne consegue che il successivo contratto di subagenzia in esclusiva è proprio l'esecuzione del contratto del luglio
2014. E' anche del tutto logico che, sempre in vista di quella commessa (oltre che per implementare la rete di agenti) si fosse avviata nei mesi precedenti, dunque già nel 2014, la formazione degli agenti da parte del fornitore. Per questo le fatture sono dell'ottobre 2014.
La circostanza che il contratto fra il fornitore della contribuente e Società_4 non fosse un accordo individuale specifico ma un prestampato dove si inseriscono a penna solo i nomi degli agenti (è in sintesi un format) e che non ci sia traccia di trattative individuali o di accordi specifici è, in realtà, un dato del tutto irrilevante considerato che operatori di grandi dimensioni (quali Società_4) evidentemente operano con modalità simili nei rapporti con più controparti contrattuali.
La Corte di primo grado analizza minuziosamente, con riguardo alle fatture relative alla attività di formazione, una serie di irregolarità o incongruenze documentali che, tuttavia, risultano meramente formali, a fronte del fatto che l'esecuzione del contratto legato ad Società_4 ha portato alla realizzazione di notevoli ricavi, evidentemente grazie al lavoro svolto da agenti e procacciatori adeguatamente formati. Su questo aspetto (attività di formazione) le dichiarazioni provenienti da terzi attestanti l'effettiva partecipazione ai suddetti corsi di formazione, unitamente agli altri documenti acquisiti (sulle attività svolte nei corsi di formazione: slides, tracce su discussioni in ambito marketing e tecniche di vendita) e a irrinunciabili criteri di logica e ragionevolezza nella valutazione del materiale probatorio complessivo, dimostrano l'effettività ed esistenza delle operazioni sottostanti le fatture contestate.
Con riferimento alla contestazione sub 2) rileva quanto segue.
Quanto ai rapporti con Società_2, è da dire che si tratta di un soggetto che svolge sempre attività agente di commercio nel settore della comunicazione e trasmissione dati e ha
6 emesso fatture per € 565.901,65 nei confronti della contribuente. Le fatture indicano descrizioni del tipo 'acconto provvigioni per la vendita di contratti' e 'saldo provvigioni per la vendita di contratti' che i primi giudici considerano generiche, ma che indicano esattamente l'attività svolta e il tipo di prestazione resa. In più sono stati prodotti: un contratto di sub-agenzia che aveva ad oggetto l'affidamento di incarichi di vendita rimandando ad un allegato per la descrizione delle attività e all'interno del quale vengono indicate le modalità di determinazione dei compensi;
tabelle relative ai compensi, documenti di riconciliazione dei flussi (necessariamente di provenienza interna); tutte le contabili dei bonifici disposti a favore di Società_2 per ciascuna delle 5 fatture.
Quanto ai rapporti con Società_3/Società_5/Società_6 per effetto dei quali la società ha contabilizzato nel conto di stato patrimoniale costi di pubblicità, ci sono: 7 fatture
Società_3 per imponibile di € 613.956,56; 2 fatture Società_5 per imponibile di € 30.000; 1 fattura Società_6 per imponibile € 3.400. L'incongruenza emersa per Società_3 (le fatture e i contratti fanno riferimento ad attività di vendita contratti e relative provvigioni e non hanno ad oggetto pubblicità) è stato spiegato che si tratta di un errore di contabilizzazione, peraltro tradottosi in uno svantaggio per la contribuente sul piano fiscale (per avere dedotto non l'intero costo ma solo una quota come ammortamento). In altri termini, l'Agenzia delle
Entrate ritiene che le prestazioni svolte da Società_3 a favore di Ricorrente_1 non costituiscano prestazioni pubblicitarie: infatti, sulla base del contratto di sub-agenzia stipulato tra le parti,
Società_3 avrebbe svolto l'attività di promozione e conclusione di contratti di vendita di luce e gas. L'Agenzia, dunque, nega la deduzione della quota annua ammortizzata pari ad € 5.071,28 e nega la detrazione della rispettiva IVA per € 135.070,44. A ben vedere, però, Ricorrente_1 ha solamente commesso un errore di contabilizzazione: le fatture emesse da Società_3 effettivamente non attengono a costi di pubblicità bensì a provvigioni che Ricorrente_1 ha pagato a Società_3, con la conseguenza che i relativi costi erano integralmente deducibili ai fini Ires nell'anno d'imposta 2014 e la rispettiva Iva integralmente detraibile, trattandosi di costi certi, inerenti e determinati.
Con riferimento alla contestazione sub 3) rileva quanto segue.
7 Il rilievo a dire dei primi giudici deve essere confermato perché non è stata data prova di ragioni giustificative adeguate per l'operazione di storno che ha comportato un abbattimento dell'imponibile. Il conto “fatture da emettere” è un conto di stato patrimoniale in cui vengono registrate in dare i creditiv/clienti a fronte di operazioni di vendita di competenza dell'esercizio in chiusura a fronte delle quali non è stata ancora emessa fattura. Il conto, di conseguenza, si riduce con le registrazioni in avere nel momento in cui viene emessa e registrata la fattura attiva. Nel caso di specie, invece, la movimentazione in avere del conto fatture da emettere a m/lungo termine è determinato con modalità anomala perché non avviene mediante l'emissione delle fatture ma attraverso uno storno privo di qualsiasi spiegazione economica.
Sennonché è stato spiegato che il conto 'fatture da emettere' era stato acceso per la rilevazione di ricavi sottoposti a tassazione degli anni precedenti derivanti da operazioni
Intercorse con Società_7 spa e Società_8 srl, per le quali erano sorte controversie giudiziarie per mancato riconoscimento di provvigioni precedentemente contabilizzate;
ed è per questo che non è stata emessa fattura. Nel 2014, data la possibilità di risultare soccombenti per una somma pari a quel valore, si è effettuato lo storno. Quand'anche fosse irregolare contabilizzazione, comunque non si tratta di un movimento che ha impatti fiscali sostanziali perché andava semmai contabilizzata una sopravvenienza passiva deducibile a rettifica dei ricavi contabilizzati nei precedenti periodi di imposta risultati non effettivi.
Più precisamente. L'Agenzia delle Entrate contesta il conto del bilancio 2014, ritenendo che la contribuente avrebbe omesso di fatturare delle prestazioni in realtà effettuate nel 2014 per €
1.585.066,35 (importo su cui è incontestato però che Ricorrente_1 abbia versato l'IRES), recuperando così a tassazione IVA per € 348.714,60. Ma il conto in questione è stato creato e alimentato in ragione di due controversie giudiziarie che Ricorrente_1 aveva instaurato anni prima nei confronti di alcuni dei mandanti con cui la stessa operava. Ricorrente_1 aveva così contabilizzato le somme nel conto “fatture da emettere a clienti a m/l termine”, appostando (e tassando ai fini reddituali) le somme che immaginava avrebbe conseguito all'esito delle cause.
Tali controversie si sono concluse con due transazioni soltanto nel 2015, anno in cui sono state poi emesse le relative fatture, e per giunta non sempre con l'esito sperato dalla contribuente.
Quindi, le somme presenti nel conto “fatture da emettere” non attenevano ad operazioni
8 effettuate nel 2014 e, pertanto, non dovevano essere assoggettate né ad IVA né, neppure parzialmente, ad IRES. Infatti, anche la variazione in diminuzione per circa € 137.000 apportata nel 2014 rappresentava semplicemente uno storno dei ricavi presunti, visto che a dicembre
2014 la contribuente aveva già capito che i giudizi instaurati non avrebbero avuto l'esito sperato e ha così diminuito la previsione di ricavo.
La natura particolarmente complessa della vicenda, la presenza di irregolarità formali ed errori di contabilizzazione, alla base delle contestazioni, integrano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite con riferimento al doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie appello della contribuente e, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento. Spese del doppio grado compensate.
Milano, 4 febbraio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
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