Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza 10/02/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
( 5/2026 )REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL UL NE UL
IL GIUDICE
SE AN NI
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. 14827 del registro di segreteria, introdotto con ricorso di:
E. D. M., nato a [...] il omissis e residente a omissis, c.f. omissis, con l’avv. Salvatore Sagliocca del foro di Udine, presso il cui studio in Udine, via Poscolle n. 11 ha eletto domicilio (per comunicazioni fax 0432.25734, p.e.c. salvatore.sagliocca@avvocatiudine.it);
contro
INPS Istituto nazionale della previdenza sociale, con gli avv.ti Luca Iero e Paolo Bonetti, (avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it; avv.paolo.bonetti@postacert.inps.gov.it), con domicilio presso l’Ufficio legale della Direzione regionale INPS del Friuli-Venezia Giulia in Trieste, via Cesare Battisti n. 10/d;
letti il ricorso, gli atti e i documenti di causa;
uditi, nella pubblica udienza del giorno 17 dicembre 2025, con l’assistenza del segretario dott.ssa Anna De Angelis, l’avv. Sagliocca per il ricorrente e l’avv. Luca Iero per l’I.N.P.S.;
FATTO E DIRITTO
Il sig. E. D. M. è un ex ufficiale dell’esercito in pensione, titolare della pensione di vecchiaia ed anzianità nr. 213860006099662 cat. VOCTPS a partire dal gennaio 2000 e, in seguito al decesso della moglie, ex dipendente di Poste e Telegrafi, anche della pensione di reversibilità nr. 024860002307409 cat. SPT, erogata dal 01 novembre 2001.
La pensione di reversibilità è stata calcolata dall’ IPOST, successivamente confluito nell’INPS, con applicazione contestuale sia dell’integrazione al trattamento minimo (+ € 136,94) sia della trattenuta prevista dall’art. 1, comma 41, L. n. 335/1995 (- € 245,42).
In data 22.04.25 il ricorrente ha ricevuto comunicazione dall’I.N.P.S. del ricalcolo dell’assegno pensionistico di reversibilità, con decorrenza dal 01.03.15 e con la richiesta di restituzione della somma complessiva di € 26.635,60, al lordo delle trattenute Irpef applicate, corrispostagli in eccesso rispetto al dovuto (all. 7 ricorrente).
Il ricalcolo è conseguito, in particolare, alla constatazione di un errore nella determinazione della pensione di reversibilità, la quale era stata in origine integrata al minimo, come detto, benché tale incremento non fosse dovuto, in considerazione dei redditi percepiti complessivamente dal ricorrente.
Per effetto del ricalcolo, da maggio 2025, il ricorrente riceve dall’I.N.P.S. un assegno di pensione di reversibilità dell’importo di € 195,92, ridotto rispetto a quello di € 307,54 corrisposto in precedenza (all. 9-10-11 ricorrente).
Ritenendo illegittima la pretesa avanzata dall’INPS, il sig. D. M. ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’inesistenza del credito restitutorio.
Si è costituito l’INPS contestando la fondatezza del ricorso, ritenendo dovuta la restituzione delle somme erroneamente erogate con la pensione di reversibilità al sig. D. M., in eccedenza rispetto al dovuto.
Parte resistente richiama, a tal riguardo, l’art. 86 co. 4 d.P.R. n. 1092/1973, come sostituito dall’art. 30, L. n. 177/1976, secondo cui “è fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori”.
L’Istituto previdenziale richiama, inoltre, la pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 4/2008/QM, in cui si ribadisce l’obbligo, in capo al pensionato, di comunicare ogni evento che comporti la variazione della pensione.
In tale occasione le Sezioni riunite hanno osservato che “il puntuale accertamento dell’an e del quantum riferiti ai limiti di cumulabilità in argomento richiede per sua natura la collaborazione del beneficiario, il cui mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione normativamente imposti non può creare alcun legittimo affidamento del percettore stesso nella giustezza del trattamento percepito”.
Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, chiarito “che il concetto di dato “già in possesso della pubblica amministrazione” va necessariamente integrato con la necessità di collaborazione attiva del beneficiario del trattamento pensionistico di riversibilità, attese la particolare natura e la varietà delle condizioni personali e familiari contemplate dall’art. 1, comma 41, della legge n° 335 del 1995 …”.
In ragione di tali argomentazioni, l’INPS ha quindi chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo fondata, come detto, la pretesa restitutoria nei confronti del ricorrente.
All’udienza dell’17 dicembre 2025 le parti hanno ribadito i contenuti e le conclusioni dei rispettivi scritti difensivi.
* * *
Tutto ciò premesso, il ricorso merita senz’altro di essere accolto, per le seguenti motivazioni.
Giova premettere che il ricorrente non contesta il ricalcolo della pensione di reversibilità percepita, sia con riferimento ai suoi presupposti, sia riguardo alla quantificazione della pensione stessa.
Il presente giudizio ha ad oggetto unicamente l’accertamento dei presupposti della pretesa restitutoria invocata dall’INPS, come conseguenza della (pacifica) erronea quantificazione, in eccesso, della pensione di reversibilità.
Ebbene, l’indebita erogazione di prestazioni previdenziali, pensionistiche ed assicurative trova disciplina, per quanto di rilievo nel presente giudizio, nell’art. 52 co. 2 L. 88/989, secondo cui:
“2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.”
Nella materia pensionistica e previdenziale non trova applicazione, quindi, la disciplina civilistica della ripetizione dell’indebito oggettivo, di cui all’art. 2033 c.c., ma trova applicazione un principio radicalmente opposto di irripetibilità, in ragione della particolare natura di tali prestazioni e della esigenza di tutela del percettore, salvo il caso in cui “l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”, come recita la disciplina speciale sopra richiamata.
Tale disciplina è stata ulteriormente puntualizzata dal Legislatore, con l’art. 13 co. 1 della legge n. 412/1991, recante norme di interpretazione autentica, secondo cui:
“Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Nel caso di specie appare del tutto evidente che non si configuri alcuna condotta dolosa del ricorrente incidente sulla quantificazione della pensione e che lo stesso non abbia omesso di segnalare alcun dato rilevante. È pacifico, infatti, che IPOST fosse in possesso di tutti i dati necessari per la corretta quantificazione della pensione di reversibilità erogata al sig. D. M., escludendo quindi l’integrazione della pensione al minimo, in quanto non dovuta.
Il ricorrente non ha omesso quindi di comunicare alcun dato od informazione rilevante che non fosse già conosciuto dall'ente competente, ai sensi dell’art. 13 L. n. 412/1991, né l’erronea quantificazione della pensione risulta imputabile alla sua condotta dolosa, come invece richiesto dall’art. 52 co. 2 L. 88/989 ai fini dell’obbligo restitutorio. Per gli stessi motivi, anche la disciplina di cui all’art. 86 co. 4 d.P.R. n. 1092/1973, richiamata dalla difesa di parte resistente, non risulta quindi violata.
In conclusione, è possibile affermare che la disciplina speciale dell’indebito pensionistico non impone al pensionato l’onere di verificare la correttezza dell’operato dell’Istituto previdenziale e di correggerne gli errori, ma impone, nei termini sopra illustrati, un obbligo di leale collaborazione, che non risulta, tuttavia, violato nel caso di specie.
Per tali motivi, le somme indebitamente erogate in favore del ricorrente non possono formare oggetto di ripetizione da parte dell’INPS.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n. 14827 del registro di segreteria:
accoglie il ricorso e dichiara l’inesistenza del credito restitutorio affermato dall’INPS nei confronti del ricorrente per le somme oggetto di giudizio, pari complessivamente ad euro 26.635,60 al lordo dell’Irpef;
condanna l’INPS al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 1.300,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
ordina che copia della presente sentenza sia trasmessa, a cura della Segreteria, alla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale per le valutazioni di competenza.
Deposito della sentenza entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 167 co. 1 c.g.c..
Trieste, 17 dicembre 2025.
Il giudice
SE AN NI
(firmato digitalmente)
Depositata in segreteria il 10/02/2026
IL FUNZIONARIO
dott.ssa Anna De Angelis
(firmato digitalmente)