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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 133/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CATALANO ANNA CARLA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 733/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250011028540000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna cartella esattoriale n. 017 2025 00110285 40 000 - anno d'imposta 2021- controllo automatizzato modello redditi 2022 ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 di complessivi
€ 4.471,52, emessa dall' Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata in data 12/06/2025, comprensivi di sanzioni, interessi e spese di notifica degli atti
Deduce, in fatto, che in data 05/07/2024 era notificata al contribuente, da parte dell'Agenzia delle Entrate di Benevento a mezzo pec, la comunicazione n. 0207108122001 codice atto n.45989722215 (avviso bonario) nella quale si richiedeva al contribuente la restituzione del credito d'imposta, utilizzato in compensazione, di cui all'art. 28 del D.L. 34/2020
e che, accortosi di non aver indicato correttamente nel quadro RU del modello Unico 2022, l'ammontare del credito spettante, aveva provveduto alla presentazione del modello
Unico integrativo in data 09/07/2024, quantificando in maniera corretta il credito spettante, che aveva presentato in data 12/07/2024, all' Agenzia delle Entrate di Benevento, a mezzo CIVIS la richiesta di regolarizzazione, di aver provveduto a depositare il contratto di locazione .
Chiede, pertanto, l'illegittimità della cartella.
L'Agenzia delle entrate si costituisce precisando che la documentazione depositata dall'istante è in fase di valutazione . Di poi deposita richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte di quanto dedotto dall'Agenzia in relazione allo sgravio della cartella, questa Corte non può che prenderne atto e dichiarare cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, tenuto conto della documentazione depositata - risulta depositato in atti il contratto di locazione nonché bonifici attestanti il pagamento dei canoni sicchè risulta esistente il credito d'imposta utilizzato dal contribuente- si ritiene equo disporre la compensazione delle spese per un terzo, atteso il comportamento dell'Ufficio, e condanna al pagamento della restante parte in favore del contribuente.
P.Q.M.
DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA .CONDANNA L'AGENZIA DELLE ENTRATE
AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE, PREVIA COMPENSAZIONE DI UN TERZO, LIQUIDATE IN
EURO 400, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario, se dovuti oltre CUT
Benevento, 10.2.2026
Il Giudice monocratico
NN AR AT
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CATALANO ANNA CARLA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 733/2025 depositato il 03/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720250011028540000 REC.CREDITO.IMP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 115/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna cartella esattoriale n. 017 2025 00110285 40 000 - anno d'imposta 2021- controllo automatizzato modello redditi 2022 ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 di complessivi
€ 4.471,52, emessa dall' Agenzia delle Entrate Riscossione e notificata in data 12/06/2025, comprensivi di sanzioni, interessi e spese di notifica degli atti
Deduce, in fatto, che in data 05/07/2024 era notificata al contribuente, da parte dell'Agenzia delle Entrate di Benevento a mezzo pec, la comunicazione n. 0207108122001 codice atto n.45989722215 (avviso bonario) nella quale si richiedeva al contribuente la restituzione del credito d'imposta, utilizzato in compensazione, di cui all'art. 28 del D.L. 34/2020
e che, accortosi di non aver indicato correttamente nel quadro RU del modello Unico 2022, l'ammontare del credito spettante, aveva provveduto alla presentazione del modello
Unico integrativo in data 09/07/2024, quantificando in maniera corretta il credito spettante, che aveva presentato in data 12/07/2024, all' Agenzia delle Entrate di Benevento, a mezzo CIVIS la richiesta di regolarizzazione, di aver provveduto a depositare il contratto di locazione .
Chiede, pertanto, l'illegittimità della cartella.
L'Agenzia delle entrate si costituisce precisando che la documentazione depositata dall'istante è in fase di valutazione . Di poi deposita richiesta di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte di quanto dedotto dall'Agenzia in relazione allo sgravio della cartella, questa Corte non può che prenderne atto e dichiarare cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, tenuto conto della documentazione depositata - risulta depositato in atti il contratto di locazione nonché bonifici attestanti il pagamento dei canoni sicchè risulta esistente il credito d'imposta utilizzato dal contribuente- si ritiene equo disporre la compensazione delle spese per un terzo, atteso il comportamento dell'Ufficio, e condanna al pagamento della restante parte in favore del contribuente.
P.Q.M.
DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA .CONDANNA L'AGENZIA DELLE ENTRATE
AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE, PREVIA COMPENSAZIONE DI UN TERZO, LIQUIDATE IN
EURO 400, oltre Iva, CPA e rimborso forfettario, se dovuti oltre CUT
Benevento, 10.2.2026
Il Giudice monocratico
NN AR AT